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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa P. Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali
Promossa da
nato a [...] il 24/05/1952 C.F Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Catalano Carla
ATTRORE
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N° 240/2020 del
C.O.A. competente con l'Avv. Leone Laura
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
“Piaccia” ritenere e dichiarare responsabile Controparte_1 del reato di calunnia ex art. 368 c.p. nei confronti di;
Parte_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subì ti e subendi da liquidarsi anche in via equitativa in euro 50.000,00 o in quella minore, comunque ritenuta di giustizia , oltre interessi e rivalutazione dal fatto. Vinte le spese. CONVENUTO
“Piaccia” Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e pertanto ritenere e dichiarare che nulla deve il signor
[...]
per nessuna ragione o causale;
2) in via subordinata CP_1 ritenere e dichiarare che la domanda condannatoria è erronea in eccesso e, pertanto, ridurla sensibilmente con vittoria di spese e compensi del giudizio e distrazione.
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, l'attore conveniva in giudizio Controparte_1
per ivi chiederne ed ottenerne la condanna al risarcimento
[...] dei danni patiti in conseguenza della condotta dello stesso . CP_1
Infatti, accadeva che con missiva spedita in data 6.06.2016 al
Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impresa di Siracusa Nucleo CC,
denunciava quale legale rapp.te della Parte_2 Parte_1 ditta R.B. Service srl con sede in Carlentini per sfruttamento di lavoro nero chiedendo l'intervento della suddetta Autorità.
Dopo la conseguente ispezione, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Siracusa Nucleo Carabinieri, inviava alla Procura della Repubblica di
Siracusa la comunicazione degli esiti da cui emergeva la regolare assunzione dei due dipendenti -tra cui appunto - sin Parte_2 dall'inizio dell'attività lavorativa e la regolarità dell'attività contributiva della azienda. (n.prot.14/20)
Dalle indagini emergeva poi che il vero latore della missiva era
[...]
. Controparte_1
L'identità di costui veniva accertata attraverso i filmati delle telecamere di video sorveglianza interna ed esterna dell'Ufficio postale di via XXV Aprile di Carlentini da cui si vedeva il consegnare la CP_1 busta contenente la falsa missiva.
A seguito di tale accertamento l'odierno convenuto veniva rinviato a giudizio quale imputato del reato ex art. 368 cp.
L'imputato sceglieva il rito alternativo dell'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e veniva condannato alla pena di due anni.
La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova e per il giudice civile non è un atto ma un fatto e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Si osserva
La sentenza della Cassazione n. 15296 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per il diritto civile e penale. Stabilisce chiaramente che l'onere della prova in caso di calunnia ricade su chi denuncia e che l'assenza di una condanna penale non preclude la possibilità di ottenere un risarcimento. Questo orientamento giurisprudenziale sottolinea la tutela dei diritti di chi subisce denunce ingiustificate, ponendo l'accento sull'importanza di un uso responsabile delle querele.
La Cassazione precisa che:” colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia…. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all'interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro
a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate…”. ( cass, 31316/24).
Tale onere probatorio non sussiste solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. (Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 1542 del 2010;
Cass. n. 10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002;
Cass. n. 3536 del 2000).
Ora, nel caso a mani, la sussistenza del “dolo” da parte del Grasso se non la si vuole desumere dalla scelta del patteggiamento perché tale rito non corrisponde a riconoscimento di responsabilità -e tuttavia non si comprende allora perché non affrontare il dibattimento in quanto innocenti- risulta verosimilmente desumibile dai rapporti fra le parti caratterizzati da gravi contrasti e comportamenti esasperati anche a causa della gestione del condominio da parte del convenuto n.q. di amministratore pro tempore.
Accertato l'An in ordine al quantum debeautur configurandosi la impossibilità oggettiva ed incolpevole di stima esatta del danno, occorre ricorrere al criterio equitativo (Cassazione n. 26051/2020)
Dunque, valutato il comportamento illecito tenuto dal convenuto, si può liquidare la complessiva somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali.
Stante l'accoglimento della domanda le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del Dm 55/14-DM 147/22, scaglione da
1.101.-5,200, valore medio per tutte le fasi, si possono liquidare in euro 2.552,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, oltre
C.U. proporzionalmente dovuto per spese vive;
.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Condanna a risarcire per quanto in parte Controparte_1 motiva a la complessiva somma di euro 5.000,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda.
Condanna il soccombente alle spese di lite Controparte_1 che calcolati come in parte motiva si liquidano in euro 2.552,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, oltre C.U. proporzionalmente dovuto per spese vive
Cosi deciso
Siracusa 03.05.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo