CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R.Gen. N. 99/23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 99/23 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4.2.23 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.25
d a
OGGETTO:
con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona Parte_1
Indebito soggettivo- del legale rappresentante pro tempore Dott. , P.I. Parte_2
indebito oggettivo quale mandataria del Sig. , nato a P.IVA_1 Parte_3
140111 Lucca il 27.7.78, C.F. rappresentata e difesa nel C.F._1
presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco domiciliatario con Studio in
Foggia alla Via Lustro n. 29, giusta procura in atti;
APPELLANTE
c o n t r o (P.IVA - C.F. , con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
sede legale in 24121-Bergamo, Via Stoppani n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cucchiella del Foro di Milano, presso il cui Studio in
Milano, Via Francesco Sforza n. 3 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo n.420/23 25.1.23
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc per ivi, in suo contraddittorio o dichiaranda contumacia, per quanto in narrativa dedotto,
in totale riforma del provvedimento del Tribunale di Bergamo, nelle veci del primo Giudice, sentire così provvedere.
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 7.856,27 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis rejectis, così
provvedere:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: rigettare integralmente e in ogni sua parte l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Per l'effetto, confermare tutte le statuizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Bergamo, Giudice Dott. Verzeni,
nell'ambito del giudizio di primo grado iscritto a R.G. n. 6223/2022.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso delle spese generali, giusto D.M. 55/2014, oltre IVA
e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art.702 cpc in rappresentanza di Parte_4
, ricorreva
contro
AL RL dinnanzi al Tribunale Parte_3 di Bergamo ed esponeva che aveva stipulato in data 29.5.09 Parte_3
con (già B@nca 24-7 S.p.A.) il contratto di finanziamento Controparte_1
contro cessione del quinto dello stipendio con montante pari alla somma di € 15.522,90, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo, contestualmente al quale era stato stipulato un contratto di assicurazione per garantire alla un indennizzo nel caso di morte del CP_2
cliente per una spesa di € 1.008,16. Lamentava che, computando tale spese nel calcolo del TEG, risultava che il tasso superava il tasso soglia relativo al periodo di riferimento.
AL RL si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che: in data 30.11.2013
aveva deciso di estinguere il finanziamento in anticipo rispetto Parte_3
alla richiesta contrattuale mediante il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo;
in data 27.3.2019, con reclamo a quale mandataria di aveva Controparte_1 Parte_1 Parte_3
richiesto il rimborso di parte di costi e commissioni per € 2.859,34
sostenendo di aver “maturato anche il diritto ad una riduzione del costo
totale dell'operazione finanziaria, pari agli interessi ed ai costi (finanziari
ed assicurativi) per la vita residua del contratto”; in data 17 aprile 2019
AL faceva presente a che “nella volontà di preservare la Pt_1
buona relazione instaurata pur non ritenendolo dovuto in quanto non
previsto dalle condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte e
specificamente accettate dal Cliente” riconosceva al cliente la somma di
€ 2.440,22; in data 7 luglio 2016, aveva inviato l'atto di Parte_3 accettazione e quietanza liberatoria da lui sottoscritto con il quale il medesimo dava atto e riconosceva, con il ricevimento della somma di €
1830,00, ora per allora, “all'impegno assunto circa l'invio dell'assegno
vidimato non trasferibile, non ha null'altro a pretendere nei confronti di
sue danti o aventi causa”; la questione era quindi stata Controparte_1
già oggetto di transazione novativa e nulla pertanto poteva più essere domandato in forza del contratto in questione;
la domanda era, in ogni caso, infondata in quanto il calcolo del Teg di controparte computava anche le spese assicurative, che non erano incluse nel calcolo del TEGM,
base del calcolo del TSU, secondo i criteri di calcolo stabiliti dai decreti di Banca d'Italia vigenti ratione temporis.
In sede di memorie di cui all'articolo 183 c.VI n. 1 Conserf eccepiva la nullità del contratto di transazione;
AL insisteva nelle proprie precedenti argomentazioni.
In data 15.1.2023 il Tribunale di Bergamo, con ordinanza ai sensi dell'articolo 702 bis cpc n.420/23, rigettava integralmente le domande di e metteva a carico della stessa le spese del giudizio. Pt_1
In particolare, il giudice di primo grado affermava che, ferma restando la produzione, da parte della ricorrente, del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto da Parte_3 Pt_1
non si era giammai curata di dedurre specificamente, in alcuna delle
[...]
proprie difese, quali somme ed in quali date avesse Parte_3
eventualmente pagato interessi usurari ed aveva omesso, quindi, di precisare gli addebiti asseritamente indebiti subiti dal medesimo nel corso del rapporto, così come il criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla quantificazione della somma oggetto di richiesta di restituzione. Si era invece limitata a produrre in giudizio una perizia di parte redatta dall'amministratore unico e legale rappresentante della ricorrente, ossia
, la cui qualifica professionale era ignota, nonché a Parte_2
sollecitare l'espletamento di una consulenza contabile. Inoltre, i fatti sui quali l'attore fondava le proprie pretese dovevano essere specificamente indicati, non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presupponeva, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto.
Pertanto, la domanda di ctu era inammissibile perché esplorativa.
Nel merito stabiliva che l'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG non era prevista dalle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto ed esplicitamente vincolanti in materia di calcolo del tasso soglia usura;
pertanto i risultati raggiunti nella perizia di parte erano comunque del tutto inattendibili fermo restando il cosiddetto principio di simmetria.
in rappresentanza del mutuatario, proponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento per superamento del tasso soglia usura e la conseguente restituzione di quanto pagato a titolo di interessi e spese.
Si costituiva eccependo la inammissibilità del ricorso per Controparte_1 carenza di specificità ed insistendo per l'improcedibilità dell'appello in quanto la materia era stata già oggetto di una transazione;
nel merito domandava l'integrale reiezione delle domande di Pt_1
All'udienza del 28.5.2025, reiette le istanze istruttorie e precisate le conclusioni, la causa era posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello lamenta l'erroneità Pt_1
dell'ordinanza impugnata nella parte in cui essa afferma che la domanda in primo grado difettava di allegazioni relative al petitum e alla causa petendi e che l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio era da respingere perché esplorativa. In particolare sostiene che, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva premesso la stipula del contratto di finanziamento indicando la data e l'importo del montante;
aveva allegato che il TEG del contratto risultava in usura tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, avendo la premura di indicarli dettagliatamente;
aveva altresì
specificato le somme chieste in ripetizione, nonché esposto i principi giuridici ritenuti applicabili al rapporto bancario, in virtù dei quali il finanziamento risulterebbe in usura.
Il primo giudicante, pertanto, avrebbe errato nel disattendere la richiesta di CTU finalizzata alla rideterminazione del tasso soglia del rapporto bancario, sul presupposto che la domanda non fosse sufficientemente determinata, in presenza, invece, di causa petendi e petitum chiaramente esposti dalla appellante attraverso il riferimento all'applicazione di Pt_5
clausole nulle o comunque illegittime da parte della CP_2
Quanto alla richiesta di consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, sarebbe sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il Giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
La CTU richiesta, pertanto, non supplirebbe all'onere di allegazione e probatorio, anche in considerazione della consulenza di parte depositata unitamente al ricorso e prodotta a conferma delle proprie censure, atteso che la fattispecie configura un tipico caso di consulenza c.d. “percipiente”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione di primo grado per avere affermato che comunque la domanda di usurarietà degli interessi era infondata, in quanto il TEG conteggiato senza le spese di assicurazione del finanziamento era inferiore al TSU del periodo, il quale, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione
temporis, non le contemplava. Deduce in particolare che, poiché la giurisprudenza di legittimità avrebbe espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex
lege della spesa assicurativa, ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.180/1950, e il carattere di remuneratività della polizza, sarebbe da concludersi sulla scorta di tale esame che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta. Tale caratteristica andrebbe pertanto accertata in concreto, e qualora riscontrata, i relativi costi sarebbero da includere nel calcolo del TEG, ai sensi degli articoli 1815 cod. civ. e 644
cp.
I due motivi, che si trattano insieme in quanto strettamente connessi, sono entrambi fondati.
Innanzitutto il collegio rileva che sin dal ricorso introduttivo del giudizio il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali, con la indicazione della data e l'importo del montante;
è stato precisato che il
TEG del contratto, pari al 15,22% superava il tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 13,46%, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, indicati dettagliatamente nella tabella riprodotta in ricorso;
sono stati esposti i principi giuridici in forza dei quali il finanziamento sarebbe risultato usurario;
sono state indicate le somme chieste per tale ragione in ripetizione, quantificate in € 5.496,30.
Infine, unitamente al ricorso, l'odierna appellante ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio regolarmente sottoscritto insieme ai decreti ministeriali vigenti all'epoca della stipula per la determinazione del TEG e alle istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del tasso, oltre alla perizia di parte.
Ai fini della determinatezza della domanda non è, poi, necessaria la produzione di un piano di ammortamento, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in pronuncia resa in ambito fallimentare, ma espressiva di principi generali, e comunque pertinenti e perciò applicabili al caso di specie (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022): “ […] la
produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento
indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i
requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella
restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura
delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi
separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass. 26426/2017).”
Gli oneri di allegazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente soddisfatti.
Ciò posto va dato atto che tra AL e era intervenuto un Parte_3
accordo transattivo in forza del quale quest'ultimo aveva sottoscritto in data 6.7.2016 un atto di “accettazione e quietanza liberatoria” (cfr. doc. 7)
con il quale aveva dichiarato “di aderire alla proposta formulata da
AL S.p.A.in risposta al reclamo” e di accettare “la somma di €
2.440,22 a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata (anche non
espressamente menzionata) derivante e connessa al contratto di mutuo n.
2000301064, dalle condizioni economiche del prestito e dalla sua
anticipata estinzione”; dichiarava altresì che “con la sottoscrizione della
presente, cui è attribuito effetto novativo,dà atto e riconosce, ora per
allora, che con il corretto adempimento da parte di Controparte_1
all'impegno assunto circa l'invio dell'assegno vidimato non trasferibile
non ha null'altro a pretendere nei confronti di suoi danti Controparte_1
o aventi causa”.
AL, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha eccepito la improcedibilità della domanda proposta da stante la Parte_3
transazione novativa intervenuta tra le parti, che farebbe venir meno qualsiasi interesse della controparte alla lite;
l'eccezione, rimasta assorbita nel rigetto della domanda di è stata dall'appellata riproposta in Parte_3
questo grado.
in primo grado, ha contestato l'eccezione, a sua volta Parte_1
eccependo, alla prima difesa successiva, la nullità o annullabilità della transazione ai sensi dell'art. 1972 c.c., in quanto avente ad oggetto patti illeciti o nulli.
L'eccezione di improcedibilità dell'azione è infondata.
L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2) (cfr. Cass. 23064/16; Cass. 20.04.2020 n.
7963).
Non vi è dubbio che la pattuizione di interessi usurari configuri l'ipotesi di illiceità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., che prevede e punisce il reato di usura, e alla legge 108 del 1996
che vieta la promessa di interessi usurari a tutela di esigenze di interesse collettivo sotteso alla tutela penale;
ne discende che tale illiceità del contratto con cui le parti abbiano pattuito un interesse superiore al tasso soglia non può essere sanata in via transattiva stante il divieto di transigere un contratto illecito previsto dal primo comma dell'art. 1972 c.c..
Ove venisse, quindi, accertata la dedotta usurarietà della pattuizione relativa agli interessi in quanto comprensiva anche del costo dell'assicurazione, si rientrerebbe nella ipotesi della illiceità del contratto di cui al primo comma dell'art. 1972 c.c., con la conseguenza che la transazione novativa intervenuta tra le parti sarebbe nulla nella parte in cui intendeva sanare tale nullità.
La domanda proposta da non trova, pertanto, impedimento Parte_1
nell'intervenuta transazione il cui effetto novativo con riferimento alla clausola relativa agli interessi rimane subordinato alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura.
Tanto premesso, occorre affrontare il tema centrale della causa, dedotto con il secondo motivo, è cioè l'inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa stipulata dall'appellante a garanzia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nel calcolo del tasso praticato dall'istituto di credito al fine di verificarne la usurarietà.
Il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha già aderito in altri precedenti di questa Corte, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tali spese ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema
Corte (cfr. ord. n. 13536/2023): “Ai fini della valutazione dell'eventuale
natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche
le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto
previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla
concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il
criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto
dell'assicurazione (rimborso del credito o immobile sotto il profilo dei
danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento
all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta
assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione”.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare
(cfr. ord. n. 29501/2023) che non “… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse,
avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma
primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al
dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata
precettiva”. Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che
“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto
di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione
sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto
previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le
stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del
collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è
presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo”.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme,
invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi, come quella in esame, di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel “contratto di mutuo rimborsabile
mediante cessione “pro-solvendo”, è previsto che “il cedente, in sede di
liquidazione del prestito, riconoscerà alla cessionaria, in un'unica
soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato: … €
1008,16 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di
assicurazione in virtù della quale il mutuatario ha ottenuto
nell'interesse dell'intermediario mutuante copertura dei rischi sulla
vita nonché di perdita dell'impiego/occupazione in funzione del rimborso
del capitale mutuato ”; è stato, inoltre specificato che “il tasso anno
effettivo globale (TAEG)… è pari al 16,06% ed il TAEG al netto della
polizza assicurativa e degli oneri erariali… è pari al 13,18%”; nelle condizioni generali di contratto alla clausola n. 8 è previsto che “La polizza
assicurativa…viene stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario, e nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime in alcun modo…il
Cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento…”.
Scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tali eventi, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario (o dei suoi eredi) all'obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi;
la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Deve, pertanto, ritenersi che la stipulazione della polizza abbia costituito un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza>> (v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado), va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette
Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni. Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, dei costi delle polizze assicurative, la Corte ha precisato che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>> (Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità
sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta,
che il TEG ricalcolato è pari al 15,22% e risulta essere superiore al tasso soglia di 1,76 punti percentuali.
La Corte ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla base del D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà del contratto stipulato tra le parti.
Si precisa sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di credito di valuta e non di valore, oltre s'intende agli interessi legali,
secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc).
La liquidazione delle spese deve essere rinviata alla sentenza definitiva.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
rappresentato da avverso l'ordinanza del Tribunale
[...] Parte_1
di Bergamo n. 420/2023 del 25.1.2023 nel contraddittorio con CP_1
[...]
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara che il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del TEG;
2) essendo necessario procedere ad attività istruttoria al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dell'usurarietà per superamento del TSU degli interessi pattuiti nel mutuo per cui è causa,
dispone rimettersi la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 99/23 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4.2.23 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.25
d a
OGGETTO:
con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona Parte_1
Indebito soggettivo- del legale rappresentante pro tempore Dott. , P.I. Parte_2
indebito oggettivo quale mandataria del Sig. , nato a P.IVA_1 Parte_3
140111 Lucca il 27.7.78, C.F. rappresentata e difesa nel C.F._1
presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco domiciliatario con Studio in
Foggia alla Via Lustro n. 29, giusta procura in atti;
APPELLANTE
c o n t r o (P.IVA - C.F. , con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
sede legale in 24121-Bergamo, Via Stoppani n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cucchiella del Foro di Milano, presso il cui Studio in
Milano, Via Francesco Sforza n. 3 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo n.420/23 25.1.23
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc per ivi, in suo contraddittorio o dichiaranda contumacia, per quanto in narrativa dedotto,
in totale riforma del provvedimento del Tribunale di Bergamo, nelle veci del primo Giudice, sentire così provvedere.
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 7.856,27 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis rejectis, così
provvedere:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: rigettare integralmente e in ogni sua parte l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Per l'effetto, confermare tutte le statuizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Bergamo, Giudice Dott. Verzeni,
nell'ambito del giudizio di primo grado iscritto a R.G. n. 6223/2022.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso delle spese generali, giusto D.M. 55/2014, oltre IVA
e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art.702 cpc in rappresentanza di Parte_4
, ricorreva
contro
AL RL dinnanzi al Tribunale Parte_3 di Bergamo ed esponeva che aveva stipulato in data 29.5.09 Parte_3
con (già B@nca 24-7 S.p.A.) il contratto di finanziamento Controparte_1
contro cessione del quinto dello stipendio con montante pari alla somma di € 15.522,90, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo, contestualmente al quale era stato stipulato un contratto di assicurazione per garantire alla un indennizzo nel caso di morte del CP_2
cliente per una spesa di € 1.008,16. Lamentava che, computando tale spese nel calcolo del TEG, risultava che il tasso superava il tasso soglia relativo al periodo di riferimento.
AL RL si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che: in data 30.11.2013
aveva deciso di estinguere il finanziamento in anticipo rispetto Parte_3
alla richiesta contrattuale mediante il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo;
in data 27.3.2019, con reclamo a quale mandataria di aveva Controparte_1 Parte_1 Parte_3
richiesto il rimborso di parte di costi e commissioni per € 2.859,34
sostenendo di aver “maturato anche il diritto ad una riduzione del costo
totale dell'operazione finanziaria, pari agli interessi ed ai costi (finanziari
ed assicurativi) per la vita residua del contratto”; in data 17 aprile 2019
AL faceva presente a che “nella volontà di preservare la Pt_1
buona relazione instaurata pur non ritenendolo dovuto in quanto non
previsto dalle condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte e
specificamente accettate dal Cliente” riconosceva al cliente la somma di
€ 2.440,22; in data 7 luglio 2016, aveva inviato l'atto di Parte_3 accettazione e quietanza liberatoria da lui sottoscritto con il quale il medesimo dava atto e riconosceva, con il ricevimento della somma di €
1830,00, ora per allora, “all'impegno assunto circa l'invio dell'assegno
vidimato non trasferibile, non ha null'altro a pretendere nei confronti di
sue danti o aventi causa”; la questione era quindi stata Controparte_1
già oggetto di transazione novativa e nulla pertanto poteva più essere domandato in forza del contratto in questione;
la domanda era, in ogni caso, infondata in quanto il calcolo del Teg di controparte computava anche le spese assicurative, che non erano incluse nel calcolo del TEGM,
base del calcolo del TSU, secondo i criteri di calcolo stabiliti dai decreti di Banca d'Italia vigenti ratione temporis.
In sede di memorie di cui all'articolo 183 c.VI n. 1 Conserf eccepiva la nullità del contratto di transazione;
AL insisteva nelle proprie precedenti argomentazioni.
In data 15.1.2023 il Tribunale di Bergamo, con ordinanza ai sensi dell'articolo 702 bis cpc n.420/23, rigettava integralmente le domande di e metteva a carico della stessa le spese del giudizio. Pt_1
In particolare, il giudice di primo grado affermava che, ferma restando la produzione, da parte della ricorrente, del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto da Parte_3 Pt_1
non si era giammai curata di dedurre specificamente, in alcuna delle
[...]
proprie difese, quali somme ed in quali date avesse Parte_3
eventualmente pagato interessi usurari ed aveva omesso, quindi, di precisare gli addebiti asseritamente indebiti subiti dal medesimo nel corso del rapporto, così come il criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla quantificazione della somma oggetto di richiesta di restituzione. Si era invece limitata a produrre in giudizio una perizia di parte redatta dall'amministratore unico e legale rappresentante della ricorrente, ossia
, la cui qualifica professionale era ignota, nonché a Parte_2
sollecitare l'espletamento di una consulenza contabile. Inoltre, i fatti sui quali l'attore fondava le proprie pretese dovevano essere specificamente indicati, non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presupponeva, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto.
Pertanto, la domanda di ctu era inammissibile perché esplorativa.
Nel merito stabiliva che l'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG non era prevista dalle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto ed esplicitamente vincolanti in materia di calcolo del tasso soglia usura;
pertanto i risultati raggiunti nella perizia di parte erano comunque del tutto inattendibili fermo restando il cosiddetto principio di simmetria.
in rappresentanza del mutuatario, proponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento per superamento del tasso soglia usura e la conseguente restituzione di quanto pagato a titolo di interessi e spese.
Si costituiva eccependo la inammissibilità del ricorso per Controparte_1 carenza di specificità ed insistendo per l'improcedibilità dell'appello in quanto la materia era stata già oggetto di una transazione;
nel merito domandava l'integrale reiezione delle domande di Pt_1
All'udienza del 28.5.2025, reiette le istanze istruttorie e precisate le conclusioni, la causa era posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello lamenta l'erroneità Pt_1
dell'ordinanza impugnata nella parte in cui essa afferma che la domanda in primo grado difettava di allegazioni relative al petitum e alla causa petendi e che l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio era da respingere perché esplorativa. In particolare sostiene che, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva premesso la stipula del contratto di finanziamento indicando la data e l'importo del montante;
aveva allegato che il TEG del contratto risultava in usura tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, avendo la premura di indicarli dettagliatamente;
aveva altresì
specificato le somme chieste in ripetizione, nonché esposto i principi giuridici ritenuti applicabili al rapporto bancario, in virtù dei quali il finanziamento risulterebbe in usura.
Il primo giudicante, pertanto, avrebbe errato nel disattendere la richiesta di CTU finalizzata alla rideterminazione del tasso soglia del rapporto bancario, sul presupposto che la domanda non fosse sufficientemente determinata, in presenza, invece, di causa petendi e petitum chiaramente esposti dalla appellante attraverso il riferimento all'applicazione di Pt_5
clausole nulle o comunque illegittime da parte della CP_2
Quanto alla richiesta di consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, sarebbe sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il Giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
La CTU richiesta, pertanto, non supplirebbe all'onere di allegazione e probatorio, anche in considerazione della consulenza di parte depositata unitamente al ricorso e prodotta a conferma delle proprie censure, atteso che la fattispecie configura un tipico caso di consulenza c.d. “percipiente”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione di primo grado per avere affermato che comunque la domanda di usurarietà degli interessi era infondata, in quanto il TEG conteggiato senza le spese di assicurazione del finanziamento era inferiore al TSU del periodo, il quale, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione
temporis, non le contemplava. Deduce in particolare che, poiché la giurisprudenza di legittimità avrebbe espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex
lege della spesa assicurativa, ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.180/1950, e il carattere di remuneratività della polizza, sarebbe da concludersi sulla scorta di tale esame che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta. Tale caratteristica andrebbe pertanto accertata in concreto, e qualora riscontrata, i relativi costi sarebbero da includere nel calcolo del TEG, ai sensi degli articoli 1815 cod. civ. e 644
cp.
I due motivi, che si trattano insieme in quanto strettamente connessi, sono entrambi fondati.
Innanzitutto il collegio rileva che sin dal ricorso introduttivo del giudizio il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali, con la indicazione della data e l'importo del montante;
è stato precisato che il
TEG del contratto, pari al 15,22% superava il tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 13,46%, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, indicati dettagliatamente nella tabella riprodotta in ricorso;
sono stati esposti i principi giuridici in forza dei quali il finanziamento sarebbe risultato usurario;
sono state indicate le somme chieste per tale ragione in ripetizione, quantificate in € 5.496,30.
Infine, unitamente al ricorso, l'odierna appellante ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio regolarmente sottoscritto insieme ai decreti ministeriali vigenti all'epoca della stipula per la determinazione del TEG e alle istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del tasso, oltre alla perizia di parte.
Ai fini della determinatezza della domanda non è, poi, necessaria la produzione di un piano di ammortamento, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in pronuncia resa in ambito fallimentare, ma espressiva di principi generali, e comunque pertinenti e perciò applicabili al caso di specie (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022): “ […] la
produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento
indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i
requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella
restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura
delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi
separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass. 26426/2017).”
Gli oneri di allegazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente soddisfatti.
Ciò posto va dato atto che tra AL e era intervenuto un Parte_3
accordo transattivo in forza del quale quest'ultimo aveva sottoscritto in data 6.7.2016 un atto di “accettazione e quietanza liberatoria” (cfr. doc. 7)
con il quale aveva dichiarato “di aderire alla proposta formulata da
AL S.p.A.in risposta al reclamo” e di accettare “la somma di €
2.440,22 a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata (anche non
espressamente menzionata) derivante e connessa al contratto di mutuo n.
2000301064, dalle condizioni economiche del prestito e dalla sua
anticipata estinzione”; dichiarava altresì che “con la sottoscrizione della
presente, cui è attribuito effetto novativo,dà atto e riconosce, ora per
allora, che con il corretto adempimento da parte di Controparte_1
all'impegno assunto circa l'invio dell'assegno vidimato non trasferibile
non ha null'altro a pretendere nei confronti di suoi danti Controparte_1
o aventi causa”.
AL, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha eccepito la improcedibilità della domanda proposta da stante la Parte_3
transazione novativa intervenuta tra le parti, che farebbe venir meno qualsiasi interesse della controparte alla lite;
l'eccezione, rimasta assorbita nel rigetto della domanda di è stata dall'appellata riproposta in Parte_3
questo grado.
in primo grado, ha contestato l'eccezione, a sua volta Parte_1
eccependo, alla prima difesa successiva, la nullità o annullabilità della transazione ai sensi dell'art. 1972 c.c., in quanto avente ad oggetto patti illeciti o nulli.
L'eccezione di improcedibilità dell'azione è infondata.
L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2) (cfr. Cass. 23064/16; Cass. 20.04.2020 n.
7963).
Non vi è dubbio che la pattuizione di interessi usurari configuri l'ipotesi di illiceità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., che prevede e punisce il reato di usura, e alla legge 108 del 1996
che vieta la promessa di interessi usurari a tutela di esigenze di interesse collettivo sotteso alla tutela penale;
ne discende che tale illiceità del contratto con cui le parti abbiano pattuito un interesse superiore al tasso soglia non può essere sanata in via transattiva stante il divieto di transigere un contratto illecito previsto dal primo comma dell'art. 1972 c.c..
Ove venisse, quindi, accertata la dedotta usurarietà della pattuizione relativa agli interessi in quanto comprensiva anche del costo dell'assicurazione, si rientrerebbe nella ipotesi della illiceità del contratto di cui al primo comma dell'art. 1972 c.c., con la conseguenza che la transazione novativa intervenuta tra le parti sarebbe nulla nella parte in cui intendeva sanare tale nullità.
La domanda proposta da non trova, pertanto, impedimento Parte_1
nell'intervenuta transazione il cui effetto novativo con riferimento alla clausola relativa agli interessi rimane subordinato alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura.
Tanto premesso, occorre affrontare il tema centrale della causa, dedotto con il secondo motivo, è cioè l'inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa stipulata dall'appellante a garanzia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nel calcolo del tasso praticato dall'istituto di credito al fine di verificarne la usurarietà.
Il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha già aderito in altri precedenti di questa Corte, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tali spese ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema
Corte (cfr. ord. n. 13536/2023): “Ai fini della valutazione dell'eventuale
natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche
le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto
previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla
concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il
criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto
dell'assicurazione (rimborso del credito o immobile sotto il profilo dei
danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento
all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta
assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione”.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare
(cfr. ord. n. 29501/2023) che non “… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse,
avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma
primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al
dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata
precettiva”. Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che
“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto
di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione
sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto
previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le
stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del
collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è
presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo”.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme,
invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi, come quella in esame, di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel “contratto di mutuo rimborsabile
mediante cessione “pro-solvendo”, è previsto che “il cedente, in sede di
liquidazione del prestito, riconoscerà alla cessionaria, in un'unica
soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato: … €
1008,16 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di
assicurazione in virtù della quale il mutuatario ha ottenuto
nell'interesse dell'intermediario mutuante copertura dei rischi sulla
vita nonché di perdita dell'impiego/occupazione in funzione del rimborso
del capitale mutuato ”; è stato, inoltre specificato che “il tasso anno
effettivo globale (TAEG)… è pari al 16,06% ed il TAEG al netto della
polizza assicurativa e degli oneri erariali… è pari al 13,18%”; nelle condizioni generali di contratto alla clausola n. 8 è previsto che “La polizza
assicurativa…viene stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario, e nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime in alcun modo…il
Cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento…”.
Scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tali eventi, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario (o dei suoi eredi) all'obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi;
la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Deve, pertanto, ritenersi che la stipulazione della polizza abbia costituito un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza>> (v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado), va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette
Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni. Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, dei costi delle polizze assicurative, la Corte ha precisato che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>> (Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità
sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta,
che il TEG ricalcolato è pari al 15,22% e risulta essere superiore al tasso soglia di 1,76 punti percentuali.
La Corte ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla base del D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà del contratto stipulato tra le parti.
Si precisa sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di credito di valuta e non di valore, oltre s'intende agli interessi legali,
secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc).
La liquidazione delle spese deve essere rinviata alla sentenza definitiva.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
rappresentato da avverso l'ordinanza del Tribunale
[...] Parte_1
di Bergamo n. 420/2023 del 25.1.2023 nel contraddittorio con CP_1
[...]
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara che il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del TEG;
2) essendo necessario procedere ad attività istruttoria al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dell'usurarietà per superamento del TSU degli interessi pattuiti nel mutuo per cui è causa,
dispone rimettersi la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Cesare Massetti