Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1209
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    Il giudice accoglie l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'avviso di intimazione dell'ente impositore, pur interrompendo la prescrizione, non fosse un atto obbligatoriamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 546/1992. Pertanto, il contribuente non aveva l'onere di impugnare tale atto per far valere la prescrizione maturata.

  • Altro
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Il giudice non si pronuncia specificamente su questo motivo, accogliendo il ricorso sulla base della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1209
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo