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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2024, cui è riunita la causa N. 683/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies, u.c., c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 681/2024, cui è riunita la n. R.G. 683/2024
promossa da:
C.F. - con l'Avv. BISSI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
ATTRICE OPPONENTE
contro
, C.F. – con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MISURALE FRANCESCO
CONVENUTA OPPOSTA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore
CONVENUTA TERZA CP_3
nonché contro
, C.F. CP_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Trattenuta la causa in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 5.06.2025
sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 4.06.2025.
Per parte convenuta opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 29.05.2025.
Per la terza pignorata: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 30.05.2025.
IN FATTO E DIRITTO
A seguito di opposizione di terzo proposta da e conseguente Parte_1
ordinanza del G.E. del 1.03.2024 (con cui quest'ultimo ha disposto la sospensione dell'esecuzione nella quale era stata proposta l'opposizione), sono stati introdotti due distinti giudizi di merito, uno ad iniziativa della terza opponente ed uno a iniziativa della creditrice procedente , che sono stati Controparte_5
riuniti nel presente con ordinanza resa al verbale dell'udienza del 21.11.2024, nel corso della quale è stata altresì dichiarata la contumacia del debitore esecutato CP_4
non costituito nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione.
In particolare, ha ribadito l'allegazione difensiva circa la Parte_1
propria esclusiva della titolarità degli importi sottoposti a pignoramento ad opera di CP_6
nei confronti del marito nonostante la cointestazione dei titoli detenuti da CP_4
mentre (attrice nella causa riunita e convenuta in quella Controparte_2 CP_6
principale) ha inteso richiedere la revoca della sospensione disposta dal G.E. nella fase
“cautelare” dell'opposizione, ribadendo la mancanza di prova circa tale esclusiva titolarità in capo all'opponente.
Si è costituita altresì la terza pignorata al solo dichiarato fine di Controparte_2
collaborare con le parti per individuare il soggetto nei cui confronti svincolare gli importi pignorati, senza però assumere vere conclusioni di merito.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di istruttoria, la stessa
è stata discussa oralmente all'udienza del 5.06.2025, al termine della quale si è inteso operare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
L'opposizione di terzo proposta da è fondata per i motivi di Parte_1
cui infra.
Tutte le parti in causa convengono sul fatto che è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la cointestazione di un c/c, attribuendo agli intestatari la
qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto corrente - art. 1854 cod. civ. -
sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ex art. 1298 e l'eguaglianza delle parti di ciascuno, […]
presunzione che dà luogo solo alla inversione onere della prova e può essere superata da chi deduce una situazione giuridica diversa” (cfr., tra le altre, Cass. n. 4838/2021).
In sostanza, il contitolare di conto corrente o di conto titoli che intenda superare la presunzione iuris tantum di comproprietà in pari quota degli importi ivi presenti dovrà dimostrare che la provvista del saldo di conto corrente o utilizzata per l'acquisto dei titoli cointestati fosse di provenienza esclusiva da denaro di sua spettanza o precedente proprietà, che è quello che la terza opponente ha cercato di fare nel caso che qui ci occupa.
Veniamo dunque all'analisi della situazione concreta emergente dagli atti e dai documenti acquisiti in giudizio.
Dalla dichiarazione del terzo del 8.08.2023 depositata da a seguito CP_2
del pignoramento notificatogli da (ed allegata alla propria comparsa di costituzione CP_6
e risposta in questa fase di giudizio) emerge che alla data del pignoramento il debitore era “cointestatario con soggetto terzo del seguente rapporto numero CP_4
40235971 aperto tramite il collocatore Banco BPM” che comprendeva sei diversi fondi comuni d'investimento elencati specificamente nell'atto richiamato, per un controvalore complessivo di € 228.993,58.
Il cointestatario di tale rapporto di investimento (e dunque il contitolare degli strumenti finanziari sottoposti a pignoramento) è incontestato che sia proprio l'odierna
3 opponente moglie del debitore esecutato in regime di separazione Parte_1
dei beni (cfr. doc. 4 di parte opponente).
L'acquisto dei prodotti finanziari in questione è avvenuto in data 4.01.2022,
mediante trasferimento di denaro avvenuto da un conto corrente presso Banco BPM.
Per capire se possa ritenersi provato che l'importo utilizzato per la sottoscrizione dei titoli in questione derivi integralmente da provvista riconducibile in via esclusiva alla cointestataria (che secondo l'allegazione difensiva della stessa Parte_1
avrebbe utilizzato gli importi derivanti dall'eredità delle due zie decedute nel 2009 e di cui la stessa era erede), occorre ricostruire il destino di tali ultimi importi, partendo proprio dal 2009 per poi giungere all'ultimo trasferimento di denaro (per € 250.000) avvenuto in data 4.01.2022 dal conto corrente n. 339 aperto presso Banco BPM e cointestato tra i coniugi (come risulta dall'estratto conto prodotto al doc. 14 di parte Controparte_7
attrice opponente).
Queste, dunque, le risultanze che chi scrive ritiene utili ai fini della decisione:
i) le dichiarazioni di successione formate nel 2009, unitamente all'ulteriore documentazione relativa alle altre operazioni di acquisizione della massa ereditaria relativa alle defunte e , dimostrano Persona_1 Persona_2
inequivocabilmente che l'odierna attrice ha accettato le eredità delle zie, devolutele per legge in ragione della conformazione dei due alberi genealogici relativi alla famiglia e che tra i beni ereditati c'erano anche gli immobili venduti poi Persona_3
rispettivamente in data 20.04.2009 (cfr. doc. 7 di parte attrice) e 10.03.2010 (cfr. doc. 8 di parte attrice), con contestuale accredito degli importi sul conto corrente presso AN
OP di MO (conto corrente cointestato tra i coniugi), come emerge dagli estratti conto prodotti ai doc. 9, 10 e 11 dalla difesa dell'attrice, per complessivi € 328.000
(173.000 + 155.000);
ii) pochi mesi dopo tali importanti accrediti sul sopra richiamato conto corrente,
sono stati investiti € 310.000 mediante sottoscrizione di titoli “EUR ARCA CED BOND
2015 A”, come emerge dall'estratto conto al 31.12.2010 prodotto al doc. 13 di parte attrice;
4 iii) in data 12.01.2016, sullo stesso conto corrente presso AN OP di
MO cointestato tra i coniugi (n. 0339) risulta un accredito di € Controparte_8
295.198,83 quale rimborso derivante dallo svincolo dei titoli “EUR ARCA CED BOND
2015 A”, gli stessi acquistati nel novembre 2010 e di cui al precedente capoverso, con pressoché contestuale giroconto dell'intera somma sul conto corrente n. 3533 tenuto presso la stessa banca;
iv) in data 7.02.2019 risulta poi un riaccredito dell'importo di € 250.000 sul conto corrente n. 0339 con causale “Giroconto per fondi dal CC 3533”, seguito poi in data
28.02.2019 dall'acquisto di fondi “EUR AKROS EQ. PROT.02.04” per identico importo;
v) in data 30.12.2021 risulta infine un accredito pari ad € 261.015,80 quale conseguenza della vendita dei titoli da ultimo richiamati nel capoverso che precede, seguito poi dalle uscite finalizzate all'acquisto dei titoli oggetto di pignoramento e conseguente opposizione, uscite avvenute pochissimi giorni dopo l'ultimo accredito indicato e per un importo complessivo, come detto, pari ad € 250.000 complessivi.
La cronistoria dei passaggi di denaro così come rinvenienti dalla documentazione appena richiamata consente a questo Tribunale (anche a prescindere dalla prova orale svolta in fase cautelare, contestata da e qui ulteriormente richiesta dalla difesa di CP_6
parte attrice) di ritenere sufficientemente provata (ovviamente mediante presunzioni, non essendo il denaro bene infungibile o comunque dotato di una tracciabilità riferita alla singola disposizione) l'allegazione di parte terza opponente circa la esclusiva riferibilità a sé degli importi (€ 250.000) utilizzati per l'acquisto (pur cointestato) dei titoli oggetto di pignoramento, stante in particolare la contestualità temporale (sempre verificatasi) tra le entrate e le uscite di denaro che si sono susseguite fin dalla vendita dei due immobili ereditati da nonché l'omogeneità degli importi via via reinvestiti Persona_4 dopo che erano entrati nella disponibilità di quest'ultima attraverso l'accredito su conto corrente cointestato con il marito2.
Si tratta, peraltro, si importi certamente inferiori a quelli complessivamente introitati dalla odierna opponente in conseguenza della morte delle zie nel 2019, se solo si consideri che, oltre agli immobili che hanno fruttato complessivamente oltre 320.000 euro, risultano accreditati in favore dell'erede anche gli importi derivanti dall'estinzione dei libretti di risparmio intestati alle defunte, nonché risultano esservi nella massa ereditaria di anche gioielli e preziosi valutati in dichiarazione di successione Persona_2
oltre 10.000 euro.
Dunque, è assolutamente presumibile che nessun contributo sia stato dato da nella formazione della provvista utilizzata nel 2010 per l'esecuzione del CP_4
primo investimento in titoli, a cui sono seguiti gli altri investimenti che hanno dato luogo agli accrediti infine utilizzati per l'acquisto dei titoli oggetto di pignoramento.
L'opposizione di terzo è, quindi, in conclusione fondata, essendo emersa la prova della proprietà esclusiva in capo a dei titoli pignorati dal creditore di Parte_1
CP_4
La natura dei soggetti in causa, l'impossibilità per Controparte_5
di poter verificare ex ante la provenienza della provvista utilizzata per
[...]
l'acquisto dei titoli pignorati, la presunzione prevista dalla legge in relazione all'intestazione formale di questi ultimi e la posizione di neutralità ed indifferenza circa l'esito del giudizio manifestata dalla terza pignorata costituiscono tutti Controparte_2
gravi motivi che impongono l'integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio e di quella “cautelare” (nonostante il diverso avviso del G.E.), in ragione della natura unitaria (pur bifasica) del giudizio di opposizione.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione spiegata in relazione al pignoramento presso terzi notificato da in data 7.08.2023, accerta e dichiara che Controparte_5
i titoli oggetto di pignoramento sono di esclusiva proprietà di e, per Parte_1
l'effetto, dichiara inefficace il pignoramento eseguito sugli stessi;
- compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio di opposizione.
Così deciso in MO, 20/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Partendo dal primo investimento effettuato, che è avvenuto come sopra detto nel novembre 2010 a fronte di accrediti per la vendita degli immobili da ultimo avvenuti nel marzo dello stesso anno, per poi passare agli altri investimenti che si sono susseguiti dal 2016 al 2022, tutti avvenuti dopo che erano stati “svincolati” importi derivanti dall'investimento precedente, al massimo con tre settimane di iato temporale tra l'accredito e il reinvestimento.
5 2 Si tratta, infatti di investimenti per un importo sempre in linea con quanto accreditato in precedenza, dai 310.000 euro del primo investimento del 2010 ai 250.000 euro dei due investimenti del 2019 e del gennaio 2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies, u.c., c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 681/2024, cui è riunita la n. R.G. 683/2024
promossa da:
C.F. - con l'Avv. BISSI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
ATTRICE OPPONENTE
contro
, C.F. – con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MISURALE FRANCESCO
CONVENUTA OPPOSTA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore
CONVENUTA TERZA CP_3
nonché contro
, C.F. CP_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Trattenuta la causa in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 5.06.2025
sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 4.06.2025.
Per parte convenuta opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 29.05.2025.
Per la terza pignorata: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 30.05.2025.
IN FATTO E DIRITTO
A seguito di opposizione di terzo proposta da e conseguente Parte_1
ordinanza del G.E. del 1.03.2024 (con cui quest'ultimo ha disposto la sospensione dell'esecuzione nella quale era stata proposta l'opposizione), sono stati introdotti due distinti giudizi di merito, uno ad iniziativa della terza opponente ed uno a iniziativa della creditrice procedente , che sono stati Controparte_5
riuniti nel presente con ordinanza resa al verbale dell'udienza del 21.11.2024, nel corso della quale è stata altresì dichiarata la contumacia del debitore esecutato CP_4
non costituito nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione.
In particolare, ha ribadito l'allegazione difensiva circa la Parte_1
propria esclusiva della titolarità degli importi sottoposti a pignoramento ad opera di CP_6
nei confronti del marito nonostante la cointestazione dei titoli detenuti da CP_4
mentre (attrice nella causa riunita e convenuta in quella Controparte_2 CP_6
principale) ha inteso richiedere la revoca della sospensione disposta dal G.E. nella fase
“cautelare” dell'opposizione, ribadendo la mancanza di prova circa tale esclusiva titolarità in capo all'opponente.
Si è costituita altresì la terza pignorata al solo dichiarato fine di Controparte_2
collaborare con le parti per individuare il soggetto nei cui confronti svincolare gli importi pignorati, senza però assumere vere conclusioni di merito.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di istruttoria, la stessa
è stata discussa oralmente all'udienza del 5.06.2025, al termine della quale si è inteso operare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
L'opposizione di terzo proposta da è fondata per i motivi di Parte_1
cui infra.
Tutte le parti in causa convengono sul fatto che è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la cointestazione di un c/c, attribuendo agli intestatari la
qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto corrente - art. 1854 cod. civ. -
sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ex art. 1298 e l'eguaglianza delle parti di ciascuno, […]
presunzione che dà luogo solo alla inversione onere della prova e può essere superata da chi deduce una situazione giuridica diversa” (cfr., tra le altre, Cass. n. 4838/2021).
In sostanza, il contitolare di conto corrente o di conto titoli che intenda superare la presunzione iuris tantum di comproprietà in pari quota degli importi ivi presenti dovrà dimostrare che la provvista del saldo di conto corrente o utilizzata per l'acquisto dei titoli cointestati fosse di provenienza esclusiva da denaro di sua spettanza o precedente proprietà, che è quello che la terza opponente ha cercato di fare nel caso che qui ci occupa.
Veniamo dunque all'analisi della situazione concreta emergente dagli atti e dai documenti acquisiti in giudizio.
Dalla dichiarazione del terzo del 8.08.2023 depositata da a seguito CP_2
del pignoramento notificatogli da (ed allegata alla propria comparsa di costituzione CP_6
e risposta in questa fase di giudizio) emerge che alla data del pignoramento il debitore era “cointestatario con soggetto terzo del seguente rapporto numero CP_4
40235971 aperto tramite il collocatore Banco BPM” che comprendeva sei diversi fondi comuni d'investimento elencati specificamente nell'atto richiamato, per un controvalore complessivo di € 228.993,58.
Il cointestatario di tale rapporto di investimento (e dunque il contitolare degli strumenti finanziari sottoposti a pignoramento) è incontestato che sia proprio l'odierna
3 opponente moglie del debitore esecutato in regime di separazione Parte_1
dei beni (cfr. doc. 4 di parte opponente).
L'acquisto dei prodotti finanziari in questione è avvenuto in data 4.01.2022,
mediante trasferimento di denaro avvenuto da un conto corrente presso Banco BPM.
Per capire se possa ritenersi provato che l'importo utilizzato per la sottoscrizione dei titoli in questione derivi integralmente da provvista riconducibile in via esclusiva alla cointestataria (che secondo l'allegazione difensiva della stessa Parte_1
avrebbe utilizzato gli importi derivanti dall'eredità delle due zie decedute nel 2009 e di cui la stessa era erede), occorre ricostruire il destino di tali ultimi importi, partendo proprio dal 2009 per poi giungere all'ultimo trasferimento di denaro (per € 250.000) avvenuto in data 4.01.2022 dal conto corrente n. 339 aperto presso Banco BPM e cointestato tra i coniugi (come risulta dall'estratto conto prodotto al doc. 14 di parte Controparte_7
attrice opponente).
Queste, dunque, le risultanze che chi scrive ritiene utili ai fini della decisione:
i) le dichiarazioni di successione formate nel 2009, unitamente all'ulteriore documentazione relativa alle altre operazioni di acquisizione della massa ereditaria relativa alle defunte e , dimostrano Persona_1 Persona_2
inequivocabilmente che l'odierna attrice ha accettato le eredità delle zie, devolutele per legge in ragione della conformazione dei due alberi genealogici relativi alla famiglia e che tra i beni ereditati c'erano anche gli immobili venduti poi Persona_3
rispettivamente in data 20.04.2009 (cfr. doc. 7 di parte attrice) e 10.03.2010 (cfr. doc. 8 di parte attrice), con contestuale accredito degli importi sul conto corrente presso AN
OP di MO (conto corrente cointestato tra i coniugi), come emerge dagli estratti conto prodotti ai doc. 9, 10 e 11 dalla difesa dell'attrice, per complessivi € 328.000
(173.000 + 155.000);
ii) pochi mesi dopo tali importanti accrediti sul sopra richiamato conto corrente,
sono stati investiti € 310.000 mediante sottoscrizione di titoli “EUR ARCA CED BOND
2015 A”, come emerge dall'estratto conto al 31.12.2010 prodotto al doc. 13 di parte attrice;
4 iii) in data 12.01.2016, sullo stesso conto corrente presso AN OP di
MO cointestato tra i coniugi (n. 0339) risulta un accredito di € Controparte_8
295.198,83 quale rimborso derivante dallo svincolo dei titoli “EUR ARCA CED BOND
2015 A”, gli stessi acquistati nel novembre 2010 e di cui al precedente capoverso, con pressoché contestuale giroconto dell'intera somma sul conto corrente n. 3533 tenuto presso la stessa banca;
iv) in data 7.02.2019 risulta poi un riaccredito dell'importo di € 250.000 sul conto corrente n. 0339 con causale “Giroconto per fondi dal CC 3533”, seguito poi in data
28.02.2019 dall'acquisto di fondi “EUR AKROS EQ. PROT.02.04” per identico importo;
v) in data 30.12.2021 risulta infine un accredito pari ad € 261.015,80 quale conseguenza della vendita dei titoli da ultimo richiamati nel capoverso che precede, seguito poi dalle uscite finalizzate all'acquisto dei titoli oggetto di pignoramento e conseguente opposizione, uscite avvenute pochissimi giorni dopo l'ultimo accredito indicato e per un importo complessivo, come detto, pari ad € 250.000 complessivi.
La cronistoria dei passaggi di denaro così come rinvenienti dalla documentazione appena richiamata consente a questo Tribunale (anche a prescindere dalla prova orale svolta in fase cautelare, contestata da e qui ulteriormente richiesta dalla difesa di CP_6
parte attrice) di ritenere sufficientemente provata (ovviamente mediante presunzioni, non essendo il denaro bene infungibile o comunque dotato di una tracciabilità riferita alla singola disposizione) l'allegazione di parte terza opponente circa la esclusiva riferibilità a sé degli importi (€ 250.000) utilizzati per l'acquisto (pur cointestato) dei titoli oggetto di pignoramento, stante in particolare la contestualità temporale (sempre verificatasi) tra le entrate e le uscite di denaro che si sono susseguite fin dalla vendita dei due immobili ereditati da nonché l'omogeneità degli importi via via reinvestiti Persona_4 dopo che erano entrati nella disponibilità di quest'ultima attraverso l'accredito su conto corrente cointestato con il marito2.
Si tratta, peraltro, si importi certamente inferiori a quelli complessivamente introitati dalla odierna opponente in conseguenza della morte delle zie nel 2019, se solo si consideri che, oltre agli immobili che hanno fruttato complessivamente oltre 320.000 euro, risultano accreditati in favore dell'erede anche gli importi derivanti dall'estinzione dei libretti di risparmio intestati alle defunte, nonché risultano esservi nella massa ereditaria di anche gioielli e preziosi valutati in dichiarazione di successione Persona_2
oltre 10.000 euro.
Dunque, è assolutamente presumibile che nessun contributo sia stato dato da nella formazione della provvista utilizzata nel 2010 per l'esecuzione del CP_4
primo investimento in titoli, a cui sono seguiti gli altri investimenti che hanno dato luogo agli accrediti infine utilizzati per l'acquisto dei titoli oggetto di pignoramento.
L'opposizione di terzo è, quindi, in conclusione fondata, essendo emersa la prova della proprietà esclusiva in capo a dei titoli pignorati dal creditore di Parte_1
CP_4
La natura dei soggetti in causa, l'impossibilità per Controparte_5
di poter verificare ex ante la provenienza della provvista utilizzata per
[...]
l'acquisto dei titoli pignorati, la presunzione prevista dalla legge in relazione all'intestazione formale di questi ultimi e la posizione di neutralità ed indifferenza circa l'esito del giudizio manifestata dalla terza pignorata costituiscono tutti Controparte_2
gravi motivi che impongono l'integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio e di quella “cautelare” (nonostante il diverso avviso del G.E.), in ragione della natura unitaria (pur bifasica) del giudizio di opposizione.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione spiegata in relazione al pignoramento presso terzi notificato da in data 7.08.2023, accerta e dichiara che Controparte_5
i titoli oggetto di pignoramento sono di esclusiva proprietà di e, per Parte_1
l'effetto, dichiara inefficace il pignoramento eseguito sugli stessi;
- compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio di opposizione.
Così deciso in MO, 20/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Partendo dal primo investimento effettuato, che è avvenuto come sopra detto nel novembre 2010 a fronte di accrediti per la vendita degli immobili da ultimo avvenuti nel marzo dello stesso anno, per poi passare agli altri investimenti che si sono susseguiti dal 2016 al 2022, tutti avvenuti dopo che erano stati “svincolati” importi derivanti dall'investimento precedente, al massimo con tre settimane di iato temporale tra l'accredito e il reinvestimento.
5 2 Si tratta, infatti di investimenti per un importo sempre in linea con quanto accreditato in precedenza, dai 310.000 euro del primo investimento del 2010 ai 250.000 euro dei due investimenti del 2019 e del gennaio 2022.