Sentenza 7 giugno 2024
Decreto cautelare 10 agosto 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Improcedibile
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03256/2025REG.PROV.COLL.
N. 06460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6460 del 2024, proposto da Sinergia s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Sanasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano D’Otranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la IA - sezione staccata di EC (Sezione seconda) n. 758/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano D’Otranto;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società Sinergia s.r.l.s. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. IA – sezione staccata di EC, Sezione seconda, ha respinto il ricorso di primo grado, proposto dalla predetta società per l’annullamento del provvedimento del Comune di Corigliano d’Otranto del 24 ottobre 2023, recante diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (di potenza nominale pari a circa 700 KWP) nell’area catastalmente individuata al foglio 11, particelle 63 - 95, del territorio comunale.
2. La società premette quanto segue.
2.1. Evidenzia di aver preliminarmente richiesto alla Soprintendenza Archeologica, delle Belle Arti e Paesaggio per le Province di EC e Brindisi, ai sensi dell’art. 22 - bis del d.lgs. 199/2021, la verifica dei requisiti di compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto.
2.2. A seguito del decorso del termine di 30 giorni dalla richiesta alla Soprintendenza, la società ha presentato, in data 29 luglio 2023, presso il Comune di Corigliano d’Otranto la dichiarazione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.).
Decorso il termine di 30 giorni previsto dalla legge, non avendo il Comune di Corigliano d’Otranto sollevato rilievi critici, né richiesto la produzione di documenti integrativi, con pec del 14 settembre 2023, la società ha chiesto la pubblicazione della P.A.S. sul Bollettino Ufficiale della Regione IA (che è avvenuta in data 21 settembre 2023, al n. 86).
2.3. Successivamente, con provvedimento del 24 ottobre 2023, il Comune di Corigliano d’Otranto ha disposto il divieto di dare avvio all’attività oggetto della DILA ( rectius , P.A.S.), (provvedimento) che è stato impugnato dalla deducente davanti al T.a.r. IA – sezione staccata di EC.
2.4. Con la sentenza n. 758/2024, il T.a.r. IA ha respinto nel merito il ricorso proposto, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, l’odierna appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 9 - bis , del d.lgs. n. 28/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 - bis del d.lgs. n. 199/2021 (introdotto dalla l. n. 41/2023); violazione di legge; omessa pronuncia; difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; carenza dei presupposti di fatto e di diritto; manifesta erroneità; irragionevolezza; travisamento; illogicità; violazione del giusto procedimento; arbitrarietà; genericità; ingiustizia manifesta.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la società aveva evidenziato che il provvedimento si fondava sull’erroneo presupposto che la società ricorrente avesse presentato una DILA, anziché una dichiarazione, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011.
Il T.a.r. IA, aderendo alla posizione assunta dal Comune di Corigliano d’Otranto nelle memorie difensive, ha ritenuto che il riferimento alla DILA, piuttosto che alla P.A.S., fosse “ un mero errore redazionale dell’atto, come tale irrilevante rispetto al contenuto precettivo dello stesso ”, omettendo di pronunciarsi sulle dedotte censure e incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia.
La società appellante ribadisce che, prima di aver presentato la dichiarazione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, con nota pec del 14 giugno 2023, aveva chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di EC e Brindisi, come previsto dall’art. 22 - bis del d.lgs. 199/2021, la verifica dei requisiti di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di EC e Brindisi non aveva formulato alcuna osservazione; pertanto, decorsi i 30 giorni previsti dalla normativa vigente (art. 22 - bis comma 2 e 3 del decreto legislativo 199/2021), la società aveva depositato presso il Comune di Corigliano d’Otranto in data 29 luglio 2023, la dichiarazione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Dopo aver ripercorso l’intero iter procedimentale, la società appellante sostiene che la pratica relativa alla P.A.S. presentata fosse corretta e completa già al momento della sua presentazione presso gli uffici comunali; il Comune di Corigliano d’Otranto nei trenta giorni successivi alla presentazione della PAS non aveva svolto alcuna attività istruttoria, né aveva evidenziato l’assenza delle condizioni previste dalla legge per la realizzazione dell’intervento proposto, con la conseguenza che, alla scadenza del termine, si sarebbe formato il titolo abilitativo per IL .
Qualora avesse riscontrato irregolarità successivamente al decorso del termine di trenta giorni (per carenza documentale, per indisponibilità dell’area, etc.), il Comune avrebbe dovuto avviare un procedimento amministrativo per l’annullamento in autotutela del provvedimento implicito di assenso (formatosi per IL ), anziché emanare un provvedimento di divieto alla realizzazione dell’impianto.
Il giudice di primo grado si sarebbe limitato aderire alle prospettazioni difensive del Comune di Corigliano d’Otranto, senza esaminare le doglianze formulate dalla società.
3.2. Con il secondo motivo di appello, la società appellante deduce: violazione dei criteri di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento; eccesso di potere, per difetto dei presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011; violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, 21 – quinquies e 21 – nonies l. n. 241/1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di autotutela; difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; carenza dei presupposti di fatto e di diritto; manifesta erroneità; irragionevolezza; travisamento; illogicità; violazione del giusto procedimento; arbitrarietà; genericità; ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione della normativa nazionale e sovranazionale in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.).
Nel secondo motivo del ricorso di primo grado, la ricorrente aveva sostenuto che, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare il provvedimento di diniego impugnato, per effetto della formazione del titolo abilitativo per IL .
Aveva evidenziato che il Comune di Corigliano d’Otranto avrebbe dovuto comunicare alla società di aver rilevato criticità e chiedere integrazioni e/o chiarimenti, entro trenta giorni dalla presentazione della P.A.S., come previsto dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 28/2011.
Il giudice di primo grado ha respinto le doglianze, sostenendo quanto segue: “ la PAS costituisce una fattispecie più propriamente da ricondurre nell’ambito qualificatorio della segnalazione certificata di inizio attività (IA) ai sensi dell’art. 19 della 241/1990. Ne consegue che, in ragione di tale qualificazione, anche in momento successivo rispetto al decorso integrale del termine di trenta giorni adottare in virtù dell’art. 19 commi 3 e 4 della legge 241/1990 gli opportuni motivati provvedimenti inibitori con riguardo all’attività dichiarata dalla società in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies della Legge 241/1990 ”.
L’interpretazione del giudice di primo grado sarebbe erronea e non aderente al caso di specie, dal momento che alcun tipo di criticità presentava la dichiarazione depositata dalla società, tale da consentire all’Amministrazione di emettere un provvedimento di divieto, trascorsi i trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Ribadisce che, dopo il decorso del termine di 30 giorni, residuava alla Amministrazione solo il potere di agire in autotutela, per annullare il titolo abilitativo formatosi per effetto del decorso del tempo.
Tale interpretazione sarebbe conforme alla previsione legislativa di cui all’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, secondo cui l’attività di costruzione deve ritenersi assentita, quando sia decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione.
Denuncia l’improprio riferimento del giudice di primo grado all’art. 19, commi 3 e 4, della legge 241/1990, evidenziando che il Comune di Corigliano d’Otranto non ha mai ravvisato o comunicato la carenza dei requisiti e dei presupposti necessari all’esercizio dell’attività, né ha mai comunicato di aver rilevato difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale.
3.3. Con il terzo motivo di appello, la società deduce errores in judicando : erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici; violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 – bis d.lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 117 della Cost. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere, per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di imparzialità e di obiettività della valutazione, disomogeneità del metro valutativo, illogicità, ingiustizia manifesta.
Nel provvedimento impugnato il Comune di Corigliano d’Otranto aveva evidenziato che l’area individuata dalla società per la realizzazione dell’impianto fosse inidonea, richiamando quanto previsto dal piano urbanistico comunale e del regolamento comunale.
Nel ricorso di primo grado, la società aveva contestato le conclusioni della Amministrazione comunale, facendo rilevare che era stata richiesta, con nota del 14 giugno 2023, alla Soprintendenza la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica, ai sensi dell’art. 22 - bis del d.lgs. 199/2021, a norma del quale, qualora la realizzazione di un impianto fotovoltaico ricada in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla Soprintendenza (che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora accerti la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, ha facoltà di adottare un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi).
La Soprintendenza nei 30 giorni successivi alla richiesta di verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica e anche successivamente a tale termine non aveva mai manifestato alcuna criticità in ordine alla carenza dei requisiti di compatibilità, con la conseguenza che il silenzio tenuto dalla Amministrazione avrebbe confermato l’affidamento della società in merito alla idoneità dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto.
Nel ricorso di primo grado, la società aveva richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Comune non può vietare l’installazione di un impianto fotovoltaico, avvalendosi della potestà regolamentare, così come neppure l’atto di pianificazione regionale può comportare un divieto assoluto e ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 117 della Costituzione e dall’art. 7 del d.lgs. 267/2000.
Il giudice di primo grado ha respinto le censure dedotte dalla società, sostenendo: “ il ricorso in esame appare carente di sufficienti allegazioni in fatto tali da consentire di comprendere quale delle diverse fattispecie individuate dal D.Lgs 199/2021 secondo la prospettazione della ricorrente verrebbe in rilievo con riferimento al progetto di impianto presentato dalla società tenuto conto che quest’ultima nei propri scritti difensivi fa indifferente riferimento alle due distinte previsioni normative, ossia all’art. 20 comma 8 lett. c. ter e all’art. 22 bis del D.Lgs 199/2021, contemplanti tuttavia aree con diverse qualificazione e destinazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, etc), ciascuna connotata da specifici requisiti al fine del positivo riscontro di idoneità, nonché per quanto concerne l’art. 22 bis, comportante una peculiare disciplina anche sotto il profilo procedimentale ”.
La società appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado; dopo aver richiamato l’art. 22 - bis del d.lgs. 199/2021 (“ Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici ”), la società ribadisce di aver pedissequamente seguito l’iter procedimentale previsto dall’ordinamento giuridico.
Il giudice di primo grado nella motivazione della sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle censure formulate dalla società ricorrente e del favor espresso dal legislatore per il settore delle fonti energetiche rinnovabili.
4. Con ordinanza n. 3466/2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte appellante, con la seguente motivazione:
“ Ritenuto che il ricorso in appello, avente ad oggetto il provvedimento di diniego per la realizzazione di un impianto fotovoltaico intervenuto oltre il termine di trenta giorni previsto per la procedura abilitativa semplificata dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011, appare assistito dai presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, in quanto:
a) sotto il profilo del fumus boni iuris, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ai fini dell’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili soggetti a procedura abilitativa semplificata, la dichiarazione di inizio attività, prevista dall’art. 6 del d.lgs. 28/2011, è un atto soggettivamente e oggettivamente privato e alla presentazione della stessa può seguire, da parte della pubblica Amministrazione, un silenzio che, una volta decorso il relativo termine, preclude l'esercizio di poteri inibitori ((cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 n. 3990; 4 gennaio 2023, n. 130; 5 ottobre 2018 n. 5715); in generale, ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. “tardivo” sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l’Autorità amministrativa invii all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle di mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2024 n. 863);
b) sotto il profilo del periculum in mora, la società appellante ha prodotto in giudizio un preliminare di compravendita (del quale, secondo quanto dichiarato a verbale dal difensore della appellante alla odierna udienza camerale, è stato prorogato di un anno il termine di validità) e il preventivo della connessione alla rete elettrica (le cui condizioni economiche e tecniche potrebbero mutare per effetto del decorso del tempo);
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare, liquidate nel dispositivo, debbano essere poste a carico della parte soccombente… ” (nella ordinanza cautelare il Comune di Corigliano d’Otranto è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge).
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano d’Otranto, per resistere all’appello.
6. In data 9 dicembre 2024, l’Amministrazione comunale appellata ha depositato in giudizio alcuni documenti, tra i quali anche il provvedimento dirigenziale datato 29 novembre 2024 (prot. 12528), con cui l’Amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela della P.A.S. formatasi ( per IL ), per effetto della presentazione da parte della società Sinergia s.r.l.s., in data 29 luglio 2023, prot. n. 7946, della dichiarazione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011.
7. Con memoria depositata in data 23 dicembre 2024, la società appellante, dopo aver dato atto della sua intenzione di impugnare il provvedimento sopravvenuto, ha evidenziato il suo interesse ad ottenere un pronuncia di accertamento nel merito della fondatezza delle dedotte censure, manifestando l’intenzione della società di agire nei confronti del Comune per il risarcimento del danno; a tale riguardo, ha chiesto che il comportamento tenuto dal Comune di Corigliano d’Otranto venga dichiarato causativo di danno nei confronti della società.
8. Con memoria depositata in data 30 dicembre 2024, il Comune di Corigliano d’Otranto ha evidenziato che, successivamente alla ordinanza cautelare sopra richiamata, con nota prot. 10714 del 14 ottobre 2024, l’Amministrazione ha dato avvio al procedimento di riesame per l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per effetto del decorso del tempo dalla presentazione della dichiarazione, di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011; il relativo procedimento si è concluso con l’annullamento del titolo abilitativo formatosi per IL .
A giudizio della Amministrazione, il provvedimento adottato in autotutela avrebbe determinato la improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e dell’odierno appello; nel merito, l’Amministrazione comunale ha contestato la fondatezza dell’atto di appello e ne ha chiesto la reiezione.
9. Con memoria depositata l’8 gennaio 2025, il Comune di Corigliano d’Otranto ha ribadito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo del giudizio; secondo la tesi della Amministrazione comunale, la sentenza di primo grado sarebbe inutiliter data e non residuerebbe neppure un interesse di natura risarcitoria, in considerazione delle molteplici ragioni poste alla base del provvedimento di annullamento della P.A.S. formatasi per IL .
10. Con memoria di replica depositata in data 9 gennaio 2025, la società appellante ha ribadito il proprio interesse all’annullamento della sentenza di primo grado, anche ai soli fini risarcitori, chiedendo che venga dichiarato “ causativo di danno il comportamento tenuto e perpetrato dal Comune di Corigliano d’Otranto nei confronti della società SINERGIA S.r.l.s. ”.
11. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, il Collegio ha rappresentato alle parti presenti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’inammissibilità rilevata d’ufficio della domanda diretta a dichiarare “ causativo di danno il comportamento tenuto e perpetrato dal Comune di Corigliano d’Otranto nei confronti della società SINERGIA S.r.l.s. ”; l’odierno giudizio ha natura impugnatoria e, indipendentemente dalle conseguenze della presente decisione sul piano risarcitorio, l’oggetto del giudizio non può essere esteso, con memoria non notificata alla controparte, per ricomprendere l’accertamento del nesso eziologico del danno asseritamente subito dalla società appellante; il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
12. Il Collegio rileva che, con provvedimento dirigenziale datato 29 novembre 2024 (prot. 12528), il Comune di Corigliano d’Otranto ha disposto l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per IL sulla dichiarazione presentata al predetto Comune, in data 29 luglio 2023, prot. n. 7946, dalla società Sinergia s.r.l.s., ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011.
In relazione alla successiva attività posta in essere dalla Amministrazione comunale, deve ritenersi venuto meno l’interesse all’annullamento del provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio; ne consegue che, in accoglimento della eccezione sollevata dalla Amministrazione comunale, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse e, conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
13. In relazione a quanto dedotto nel corso del giudizio dalla società appellante, permane invece l’interesse di quest’ultima alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ai fini risarcitori dichiarati dalla società.
L’art. 34, comma 3, c.p.a. dispone, infatti: “ 3. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”.
14. Questa Sezione, in continuità con l’orientamento precedentemente assunto in subiecta materia (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130; 5 ottobre 2018, n. 5715), ha recentemente ribadito che la procedura abilitativa semplificata è ascrivibile al genus della DIA, ora IA (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3990/2024); ne consegue che l’Amministrazione comunale, maturato il silenzio assenso, avrebbe potuto vietare la realizzazione dell’impianto fotovoltaico solo esercitando i poteri di autotutela nel rispetto di quanto previsto dall’art 21 – nonies della l. n. 241/1990
15. Conformemente all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va dichiarata la illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, sulla base del profilo assorbente della sua adozione senza il previo annullamento del titolo abilitativo formatosi per IL (l’atto di autotutela è intervenuto solo dopo la instaurazione del presente giudizio).
Tiene tuttavia il Collegio a precisare che l’illegittimità dell’atto impugnato costituisce solo uno degli elementi della responsabilità della P.A. da atto illegittimo, dovendo il danneggiato dimostrare (nel giudizio che dichiara di voler intraprendere) tutti gli elementi costituitivi di questa forma di responsabilità.
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano; di conseguenza, costituiscono elementi costitutivi di questa fattispecie sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) – cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023 n. 6958.
16. Essendo la declaratoria della improcedibilità del ricorso di primo grado connessa alla successiva attività provvedimentale della Amministrazione comunale, che si è conformata al dictum cautelare, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado giudizio (ferma restando la condanna della Amministrazione comunale al pagamento in favore della società delle spese della fase cautelare del presente grado di giudizio, così come liquidate nella ordinanza cautelare n. 3466/2024, e al rimborso del contributo unificato versato dalla società, sia in primo che in secondo grado).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento della eccezione sollevata dal Comune di Corigliano D’Otranto, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo del giudizio (per le ragioni indicate in parte motiva) e annulla senza rinvio la sentenza di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio (ferma restando la condanna della Amministrazione comunale al pagamento in favore della società appellante delle spese della fase cautelare del presente grado di giudizio, così come liquidate nella ordinanza cautelare n. 3466/2024, e al rimborso del contributo unificato versato dalla società, sia in primo che in secondo grado).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO