Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Preziuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 29 giugno 2023, notificato il 3 luglio 2023, del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Ufficio I° disciplina, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 3/30 (tre/trentesimi) di una mensilità dello stipendio per l’infrazione di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) e lett. g), d.lgs. n. 449/1992, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’istanza del 3 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. MP De AZ come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia penitenziaria, comunicava (il 22 dicembre 2022) l’impossibilità di assumere servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- a causa di una lombalgia, come da diagnosi formulata dal proprio medico curante con prognosi di giorni otto di malattia, diagnosi confermata all’esito di visita medica di controllo domiciliare effettuata presso il domicilio all’uopo dichiarato dal ricorrente. Il giorno successivo (23 dicembre 2022), il ricorrente comunicava la variazione del proprio domicilio durante il periodo di malattia, indicando allo scopo un indirizzo di -OMISSIS-.
Successivamente a ciò, con comunicazione del 28 dicembre 2022 il Comandante di Reparto della ricordata Casa Circondariale – ritenendo che condizioni di salute comportanti l’assenza dal lavoro per otto giorni fossero incompatibili con un viaggio di dieci ore – redigeva un rapporto disciplinare nei confronti del ricorrente, al quale il Funzionario istruttore con atto del 17 gennaio 2023 contestava l’infrazione prevista dall’art. 3, comma 2, lett. c) e lett. g), d.lgs. n. 449 del 1992.
Il ricorrente produceva note giustificative, esaminate le quali il Provveditore Regionale per il -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia emanava il decreto n. -OMISSIS- del 29 giugno 2023 (notificato il 3 luglio 2023) con cui applicava nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare pecuniaria nella misura di 3/30 (tre/trentesimi) di una mensilità dello stipendio, riconoscendo la sussistenza dell’infrazione disciplinare contestata.
2. Il ricorrente impugnava il provvedimento disciplinare con tempestivo ricorso e ne chiedeva l’annullamento. In particolare, il ricorrente sosteneva il diritto del lavoratore a mutare il domicilio di reperibilità durante la malattia (soggiacendo il lavoratore al solo obbligo di comunicare il nuovo domicilio al datore di lavoro), e rappresentava di non avere realizzato condotte contrarie alle norme delle quali gli era contestata la violazione.
L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, sosteneva la legittimità del provvedimento emesso.
3. Con istanza del 3 febbraio 2025 il ricorrente rappresentava che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione con provvedimento n. -OMISSIS- del 6 agosto 2024 aveva inizialmente derubricato la sanzione inflittagli e con successivo provvedimento n. -OMISSIS- del 7 novembre 2024 aveva annullato anche la sanzione derubricata. Per effetto di ciò, il ricorrente riteneva soddisfatto l’interesse per la cui tutela aveva proposto ricorso e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2025 la causa passava in decisione.
4. L’annullamento del provvedimento disciplinare rappresentato dal ricorrente (e non smentito dall’Amministrazione resistente) produce un effetto satisfattivo dell’interesse azionato in giudizio e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, secondo quanto prefigurato dall’art. 34, comma 5, c.p.a..
5. Le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto il ricorrente non ha affermato (né tanto meno dimostrato) di avere impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del 6 agosto 2024 che aveva in un primo momento semplicemente derubricato la sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA OL, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
MP De AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MP De AZ | CA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.