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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1054 /2023 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NUNZIATA PAOLO , studio in VIA SAN C.F._2
PAOLO BELSITO 79 80035 NOLA, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO ALAIA LUIGI C.F._3
), studio in VIA SIBILLA ALERAMO 5 POMIGLIANO D'ARCO, come da C.F._4 mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportato alla comparsa di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Nola, con sentenza deliberata il 22 luglio 2022, così provvide: a) pronunciò la separazione personale tra e;
b) obbligò il al versamento Controparte_1 Parte_1 CP_1 del contributo di euro 350,00 a titolo di mantenimento della moglie, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
c) condannò il al pagamento, in favore della resistente della metà CP_1 della somma di € 15.912,52; d) rigettò le altre domande;
e) compensò le spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 28 febbraio 2023 e, per i Pt_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia: a) rideterminarsi l'assegno di mantenimento in suo favore ad € 650,00; b) condannarsi il alla restituzione dei beni mobili di sua proprietà ovvero di quelli ancora presenti nella ex casa CP_1 coniugale sita in Somma Vesuviana o, in alternativa, alla corresponsione dell'equivalente pari a €
20.000,00, con vittoria di spese.
Si è costituito il con comparsa del 18 luglio 2023 che ha resistito nel merito, chiedendo il CP_1 rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento mediante lo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, che sono state ritualmente depositate dalle parti.
Con ordinanza del 30 aprile 2025 la Corte ha riservato la decisione.
Giova premettere che con sentenza del 17 maggio 2023, divenuta irrevocabile, la Corte di Appello di
Napoli, nel decidere sull'impugnazione proposta dal avverso la medesima sentenza del CP_1 tribunale di Nola, ha diminuito l'assegno di mantenimento in favore della Taranto ad € 250,00 ed ha rigettato la domanda, da quest'ultima formulata, di condanna del marito al pagamento della metà dell'importo di € 15.912,52, compensando le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Con la presente impugnazione la , oltre a dolersi dell'esiguità del contributo al suo Pt_1 mantenimento posto a carico del coniuge, ha lamentato, altresì, che i primi giudici avrebbero ritenuto che la restituzione dei beni mobili di sua proprietà fosse avvenuta il 6 maggio 2019, ponendo a fondamento la quietanza per la ricezione dell'assegno di € 350,00, sottoscritta il successivo 26 maggio, da riferirsi, invece, alla consegna di taluni indumenti e non del mobilio.
Giova rilevare che la S.C. ha ritenuto che la parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anziché incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ, per cui, solo in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima ma rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima (Cass.,
13849/2020; Cass. 27683/2021).
Orbene, nel presente giudizio solo con le note depositate il 12 ottobre 2023 è stata comunicato, peraltro dall'appellato, il deposito della sentenza da parte della Corte avente ad oggetto l'impugnazione avverso la medesima pronuncia del Tribunale di Nola.
Sulla base delle anzidette considerazioni l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 22 luglio 2022, così provvede: Controparte_1
a)dichiara improcedibile l'appello;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 29 aprile 2025
Il consigliere rel. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1054 /2023 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NUNZIATA PAOLO , studio in VIA SAN C.F._2
PAOLO BELSITO 79 80035 NOLA, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO ALAIA LUIGI C.F._3
), studio in VIA SIBILLA ALERAMO 5 POMIGLIANO D'ARCO, come da C.F._4 mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportato alla comparsa di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Nola, con sentenza deliberata il 22 luglio 2022, così provvide: a) pronunciò la separazione personale tra e;
b) obbligò il al versamento Controparte_1 Parte_1 CP_1 del contributo di euro 350,00 a titolo di mantenimento della moglie, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
c) condannò il al pagamento, in favore della resistente della metà CP_1 della somma di € 15.912,52; d) rigettò le altre domande;
e) compensò le spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 28 febbraio 2023 e, per i Pt_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia: a) rideterminarsi l'assegno di mantenimento in suo favore ad € 650,00; b) condannarsi il alla restituzione dei beni mobili di sua proprietà ovvero di quelli ancora presenti nella ex casa CP_1 coniugale sita in Somma Vesuviana o, in alternativa, alla corresponsione dell'equivalente pari a €
20.000,00, con vittoria di spese.
Si è costituito il con comparsa del 18 luglio 2023 che ha resistito nel merito, chiedendo il CP_1 rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento mediante lo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, che sono state ritualmente depositate dalle parti.
Con ordinanza del 30 aprile 2025 la Corte ha riservato la decisione.
Giova premettere che con sentenza del 17 maggio 2023, divenuta irrevocabile, la Corte di Appello di
Napoli, nel decidere sull'impugnazione proposta dal avverso la medesima sentenza del CP_1 tribunale di Nola, ha diminuito l'assegno di mantenimento in favore della Taranto ad € 250,00 ed ha rigettato la domanda, da quest'ultima formulata, di condanna del marito al pagamento della metà dell'importo di € 15.912,52, compensando le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Con la presente impugnazione la , oltre a dolersi dell'esiguità del contributo al suo Pt_1 mantenimento posto a carico del coniuge, ha lamentato, altresì, che i primi giudici avrebbero ritenuto che la restituzione dei beni mobili di sua proprietà fosse avvenuta il 6 maggio 2019, ponendo a fondamento la quietanza per la ricezione dell'assegno di € 350,00, sottoscritta il successivo 26 maggio, da riferirsi, invece, alla consegna di taluni indumenti e non del mobilio.
Giova rilevare che la S.C. ha ritenuto che la parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anziché incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ, per cui, solo in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima ma rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima (Cass.,
13849/2020; Cass. 27683/2021).
Orbene, nel presente giudizio solo con le note depositate il 12 ottobre 2023 è stata comunicato, peraltro dall'appellato, il deposito della sentenza da parte della Corte avente ad oggetto l'impugnazione avverso la medesima pronuncia del Tribunale di Nola.
Sulla base delle anzidette considerazioni l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 22 luglio 2022, così provvede: Controparte_1
a)dichiara improcedibile l'appello;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 29 aprile 2025
Il consigliere rel. Il presidente