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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1309/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SO RT
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv. PEREGO NADIA ( ) C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 09/07/2025 ad ore 12.30 innanzi al giudice AN FR CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Fagnani per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso Parte_1
l' il pagamento del TFR e delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 CP_1 maturati alle dipendenze della fallita e per l'effetto: b) condannare l' Parte_2 [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente a titolo di TFR la Parte_1 somma lorda di € 5.467,61 e a titolo di crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ex art. 2 D.Lgs 80/92 la somma lorda di € 2.915,13, ovvero le diverse somme che dovessero risultare dovute. Oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova e per quanto occorra, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa ai punti da 1 a 25, da intendersi qui integralmente trascritte, precedute dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte e ammesse. Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori: e nonché tutti Tes_1 Tes_2 gli altri dipendenti di e negli anni dal 2014 al 2017, come Parte_3 Parte_2 risultanti dai rispettivi Libri Unici del Lavoro, di cui si chiede ordinarsi l'esibizione alle predette società, con riserva di indicare altri testi. Si chiede inoltre, per quanto occorra, di disporre l'acquisizione del fascicolo Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro RG n. 1906/2017.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, - respingere il ricorso e tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN FR CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SO RT
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato dal 1° ottobre 2002 fino al 15 aprile 2014 per conto della già Parte_3
Edilfond S.r.l. (d'ora in avanti anche soltanto ) con contratto di lavoro a tempo Pt_3 pieno ed indeterminato;
- che dal 15 aprile 2014 la nel frattempo messa in liquidazione, aveva Parte_3 trasferito alla (d'ora in avanti anche soltanto ) il ramo d'azienda presso Parte_2 Pt_2 il quale era adibito;
- che in data 17 dicembre 2014 il Tribunale di Pavia ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo di;
Pt_3
- che in data 30 dicembre 2017 il ramo d'azienda fittato dalla era stato restituito Parte_2 alla che il 31 dicembre 2017, vale a dire il giorno seguente, aveva comunicato al Pt_3 ricorrente il licenziamento per cessazione dell'attività di modo che alla retrocessione dell'azienda non era seguito alcun svolgimento dell'attività lavorativa;
- di non aver percepito le retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 né il tfr maturato alle dipendenze di;
Pt_2
- che con ricorso depositato in data 22 dicembre 2017 insieme ai colleghi ed Tes_1 avevano convenuto in giudizio la per ottenere il pagamento anche del Tes_2 Pt_2 credito dianzi menzionato, sul presupposto che alcuna effettiva retrocessione dell'azienda alla vi era mai stata, atteso che il cessionario non aveva ricostituito il rapporto di lavoro Pt_3 né aveva ripreso l'attività aziendale che era cessata immediatamente;
- che con sentenza n. 214/2018 del 20 giugno 2018, nel frattempo passata in giudicato, il
Tribunale di Pavia ha condannato a pagare al ricorrente la somma di € 9.113,83, di Pt_2 cui € 4.893,82 lordi a titolo di TFR ed € 573,79 per rivalutazione sul TFR (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 20 dicembre 2021 il Tribunale di Pavia aveva dichiarato il fallimento della
(cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente); Pt_2 - che era stato ammesso al passivo del fallimento – dichiarato esecutivo con decreto del 7 aprile 2022 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente) - per l'intero importo richiesto;
- di aver fatto istanza di intervento presso il Fondo di Garanzia per il tfr e i crediti di CP_1 lavoro con esito negativo anche dopo aver presentato il previsto ricorso amministrativo (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente); CP_
- che il giudizio instaurato dal collega avverso la posizione dell' si è Tes_1 concluso con esito favorevole per il lavoratore (cfr. sentenza Tribunale di Pavia n. 247/2024 del 15 giugno 2024 (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente). CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente sulla base delle argomentazioni che vengono di seguito singolarmente vagliate.
2. Venendo al merito della controversia giova, innanzitutto, evidenziare che con sentenza n. 1596/2025 del 28 aprile 2025 la Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello CP_ proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pavia appena citata (cfr. allegato memoria generica ricorrente del 25 giugno 2025).
Per quanto riguarda le circostanze inerenti al rapporto di lavoro e le vicende delle società datrici, per come dianzi rappresentate, è doveroso considerare che le stesse sono documentate e comunque incontestate (cfr. docc. dal n. 1 al n. 5 fascicolo parte ricorrente). CP_
Ciò premesso, occorre considerare che la contestazione principale svolta dall' avverso la domanda svolta dal ricorrente attiene alla identità del datore di lavoro effettivo alla data di cessazione del rapporto.
Sul punto non può trascurarsi, come evidenziato dal Tribunale intestato con la sentenza n. 247 del 2024, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ., che la retrocessione dell'azienda originariamente presa in affitto dalla con Pt_2 contratto del 16 aprile 2014 dalla affittuaria è stata solo apparente in quanto Pt_3
l'attività aziendale non è mai ripresa presso quest'ultima società, la quale ha provveduto solo il giorno seguente ad intimare il licenziamento del ricorrente per cessata attività aziendale
(cfr. doc . n. 4 fascicolo parte ricorrente).
La circostanza che il ricorrente, al pari degli altri lavoratori, non abbia mai ripreso a lavorare presso la è incontestata. Parte_3
CP_
La tesi dell' in base alla quale la retrocessione costituirebbe un trasferimento d'azienda effettivo di modo che l'ultimo datore di lavoro del ricorrente dovrebbe essere considerato la , non è stata accolta, per ragioni che qui si richiamano in quanto Pt_3 condivise, né dal Tribunale né dalla Corte di Appello. La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che se è vero che l'intervento del
Fondo di Garanzia presuppone che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto, perché solo con il licenziamento e la cessazione del rapporto sorge l'obbligo di pagare il tfr, tuttavia, perché sia applicabile l'art. 2112 cod. civ. ai casi di retrocessione di azienda o di parte di essa è necessario che “l'impresa retrocessionaria
(originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali,
l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore” (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1298 del 2023; Sez. L, Ordinanza n. 13186 del
2022; Sez. L - , Sentenza n. 23765 del 01/10/2018).
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie alcuna retrocessione dell'azienda sia stata operata in favore della non avendo questa mai ripreso l'attività oggetto dell'azienda Pt_3 medesima.
2.1. Parte resistente ha, poi, eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti del provvedimento che ha ammesso il ricorrente al fallimento della e della sentenza del Pt_2
Tribunale di Pavia n. 214 del 2018 che ha condannato quest'ultima società al pagamento in favore del ricorrente delle somme ad egli spettanti per retribuzione e tfr.
La deduzione non merita accoglimento.
Come evidenziato dalla Corte di Appello di Milano nella pronuncia già menzionata,
“se infatti va condiviso il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui ai fini della verifica dei presupposti per l'intervento del fondo di garanzia, non è vincolato alle CP_1 risultanze dello stato passivo fallimentare e di conseguenza non possa tenersi conto della definitività dello stato passivo di , provvedimento di carattere endoprocessuale, deve Pt_2 tuttavia nella fattispecie evidenziarsi che il Tribunale di Pavia con sentenza n. 214/2018 pubblicata in data 20.6.2018, divenuta definitiva, ha condannato a pagare” all'odierno Pt_2 ricorrente le somme rivendicate a titolo di retribuzione e tfr. “Tale pronuncia passata in giudicato, sebbene resa in un giudizio a cui non ha partecipato , deve ritenersi vincolante CP_1 per l'Istituto in applicazione dell'estensione degli effetti del giudicato riflesso. Secondo
l'interpretazione della Suprema Corte, infatti: con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso della pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 26 aprile 2022, n. 13004) ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo. Questa Corte ha, quindi, precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n.
24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252; Cass. sent. 29301/2023) Con riferimento al caso di specie, l'applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza del Tribunale di
Pavia, passata in giudicato, abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio”.
L'odierno giudizio ha, infatti, ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia, il cui presupposto è costituito dall'esistenza di un credito per tfr e retribuzioni mensili del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito;
ne consegue che il diritto di credito del ricorrente accertato dalla sentenza n. 214 del 2018 costituisce un presupposto di fatto per l'accoglimento della domanda. CP_
2.3. L' ha contestato anche la quantificazione del credito;
in particolare la resistente ha allegato che “le somme richieste per le mensilità di dicembre 2016 e gennaio
2017 sono errate perché ai sensi dell'art. 2 comma 2 del dlgs 80/92 in merito alle cd. tre mensilità: “2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. Il massimale varia a seconda dell'importo delle retribuzioni. 2) Le somme richieste per le mensilità di dicembre 2016 e gennaio 2017 sono errate perché la disciplina del Fondo di garanzia prevede all'art. 2 comma 1: “1. Il pagamento effettuato dal
Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento oppure qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento al Fondo di garanzia, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso”. CP_
Secondo la prospettazione dell' avendo il ricorrente chiesto l'accertamento del proprio credito con ricorso del 22 dicembre 2017 sarebbero allo stesso riconoscibili le mensilità decorrenti dal 22 dicembre 2016.
Sul punto occorre nuovamente richiamare quanto statuito dalla Corte di appello di
Milano che in modo condivisibile ha affermato che la retribuzione del lavoratore ricorrente è stabilita su base mensile, di modo che il cedolino relativo alla retribuzione spettante per il mese di dicembre del 2016 non sarà stato elaborato prima del 31 dicembre, ultimo giorno del mese appunto, così che il deposito del ricorso avvenuto in data 22 dicembre 2017 risulta tempestivo per l'intera mensilità richiesta.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio – ad eccezione di quella istruttoria che viene calcolata secondo i valori minimi attesa la natura documentale della controversia - tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere dal Fondo di Parte_1
Garanzia istituito presso l' il pagamento del TFR e delle retribuzioni dei mesi di CP_1 dicembre 2016 e gennaio 2017 maturati alle dipendenze della fallita Parte_2
2. condanna l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la Parte_1 somma lorda di € 5.467,61 a titolo di TFR nonché le retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 nei limiti previsti dalla normativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. condanna alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 4.802 per CP_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge che distrae a favore dei procuratori antistatari.
Pavia, 9 luglio 2025
Il Giudice
AN FR CI
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SO RT
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv. PEREGO NADIA ( ) C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 09/07/2025 ad ore 12.30 innanzi al giudice AN FR CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Fagnani per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso Parte_1
l' il pagamento del TFR e delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 CP_1 maturati alle dipendenze della fallita e per l'effetto: b) condannare l' Parte_2 [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente a titolo di TFR la Parte_1 somma lorda di € 5.467,61 e a titolo di crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ex art. 2 D.Lgs 80/92 la somma lorda di € 2.915,13, ovvero le diverse somme che dovessero risultare dovute. Oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova e per quanto occorra, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa ai punti da 1 a 25, da intendersi qui integralmente trascritte, precedute dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte e ammesse. Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori: e nonché tutti Tes_1 Tes_2 gli altri dipendenti di e negli anni dal 2014 al 2017, come Parte_3 Parte_2 risultanti dai rispettivi Libri Unici del Lavoro, di cui si chiede ordinarsi l'esibizione alle predette società, con riserva di indicare altri testi. Si chiede inoltre, per quanto occorra, di disporre l'acquisizione del fascicolo Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro RG n. 1906/2017.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, - respingere il ricorso e tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN FR CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SO RT
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato dal 1° ottobre 2002 fino al 15 aprile 2014 per conto della già Parte_3
Edilfond S.r.l. (d'ora in avanti anche soltanto ) con contratto di lavoro a tempo Pt_3 pieno ed indeterminato;
- che dal 15 aprile 2014 la nel frattempo messa in liquidazione, aveva Parte_3 trasferito alla (d'ora in avanti anche soltanto ) il ramo d'azienda presso Parte_2 Pt_2 il quale era adibito;
- che in data 17 dicembre 2014 il Tribunale di Pavia ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo di;
Pt_3
- che in data 30 dicembre 2017 il ramo d'azienda fittato dalla era stato restituito Parte_2 alla che il 31 dicembre 2017, vale a dire il giorno seguente, aveva comunicato al Pt_3 ricorrente il licenziamento per cessazione dell'attività di modo che alla retrocessione dell'azienda non era seguito alcun svolgimento dell'attività lavorativa;
- di non aver percepito le retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 né il tfr maturato alle dipendenze di;
Pt_2
- che con ricorso depositato in data 22 dicembre 2017 insieme ai colleghi ed Tes_1 avevano convenuto in giudizio la per ottenere il pagamento anche del Tes_2 Pt_2 credito dianzi menzionato, sul presupposto che alcuna effettiva retrocessione dell'azienda alla vi era mai stata, atteso che il cessionario non aveva ricostituito il rapporto di lavoro Pt_3 né aveva ripreso l'attività aziendale che era cessata immediatamente;
- che con sentenza n. 214/2018 del 20 giugno 2018, nel frattempo passata in giudicato, il
Tribunale di Pavia ha condannato a pagare al ricorrente la somma di € 9.113,83, di Pt_2 cui € 4.893,82 lordi a titolo di TFR ed € 573,79 per rivalutazione sul TFR (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 20 dicembre 2021 il Tribunale di Pavia aveva dichiarato il fallimento della
(cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente); Pt_2 - che era stato ammesso al passivo del fallimento – dichiarato esecutivo con decreto del 7 aprile 2022 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente) - per l'intero importo richiesto;
- di aver fatto istanza di intervento presso il Fondo di Garanzia per il tfr e i crediti di CP_1 lavoro con esito negativo anche dopo aver presentato il previsto ricorso amministrativo (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente); CP_
- che il giudizio instaurato dal collega avverso la posizione dell' si è Tes_1 concluso con esito favorevole per il lavoratore (cfr. sentenza Tribunale di Pavia n. 247/2024 del 15 giugno 2024 (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente). CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente sulla base delle argomentazioni che vengono di seguito singolarmente vagliate.
2. Venendo al merito della controversia giova, innanzitutto, evidenziare che con sentenza n. 1596/2025 del 28 aprile 2025 la Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello CP_ proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pavia appena citata (cfr. allegato memoria generica ricorrente del 25 giugno 2025).
Per quanto riguarda le circostanze inerenti al rapporto di lavoro e le vicende delle società datrici, per come dianzi rappresentate, è doveroso considerare che le stesse sono documentate e comunque incontestate (cfr. docc. dal n. 1 al n. 5 fascicolo parte ricorrente). CP_
Ciò premesso, occorre considerare che la contestazione principale svolta dall' avverso la domanda svolta dal ricorrente attiene alla identità del datore di lavoro effettivo alla data di cessazione del rapporto.
Sul punto non può trascurarsi, come evidenziato dal Tribunale intestato con la sentenza n. 247 del 2024, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ., che la retrocessione dell'azienda originariamente presa in affitto dalla con Pt_2 contratto del 16 aprile 2014 dalla affittuaria è stata solo apparente in quanto Pt_3
l'attività aziendale non è mai ripresa presso quest'ultima società, la quale ha provveduto solo il giorno seguente ad intimare il licenziamento del ricorrente per cessata attività aziendale
(cfr. doc . n. 4 fascicolo parte ricorrente).
La circostanza che il ricorrente, al pari degli altri lavoratori, non abbia mai ripreso a lavorare presso la è incontestata. Parte_3
CP_
La tesi dell' in base alla quale la retrocessione costituirebbe un trasferimento d'azienda effettivo di modo che l'ultimo datore di lavoro del ricorrente dovrebbe essere considerato la , non è stata accolta, per ragioni che qui si richiamano in quanto Pt_3 condivise, né dal Tribunale né dalla Corte di Appello. La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che se è vero che l'intervento del
Fondo di Garanzia presuppone che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto, perché solo con il licenziamento e la cessazione del rapporto sorge l'obbligo di pagare il tfr, tuttavia, perché sia applicabile l'art. 2112 cod. civ. ai casi di retrocessione di azienda o di parte di essa è necessario che “l'impresa retrocessionaria
(originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali,
l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore” (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1298 del 2023; Sez. L, Ordinanza n. 13186 del
2022; Sez. L - , Sentenza n. 23765 del 01/10/2018).
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie alcuna retrocessione dell'azienda sia stata operata in favore della non avendo questa mai ripreso l'attività oggetto dell'azienda Pt_3 medesima.
2.1. Parte resistente ha, poi, eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti del provvedimento che ha ammesso il ricorrente al fallimento della e della sentenza del Pt_2
Tribunale di Pavia n. 214 del 2018 che ha condannato quest'ultima società al pagamento in favore del ricorrente delle somme ad egli spettanti per retribuzione e tfr.
La deduzione non merita accoglimento.
Come evidenziato dalla Corte di Appello di Milano nella pronuncia già menzionata,
“se infatti va condiviso il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui ai fini della verifica dei presupposti per l'intervento del fondo di garanzia, non è vincolato alle CP_1 risultanze dello stato passivo fallimentare e di conseguenza non possa tenersi conto della definitività dello stato passivo di , provvedimento di carattere endoprocessuale, deve Pt_2 tuttavia nella fattispecie evidenziarsi che il Tribunale di Pavia con sentenza n. 214/2018 pubblicata in data 20.6.2018, divenuta definitiva, ha condannato a pagare” all'odierno Pt_2 ricorrente le somme rivendicate a titolo di retribuzione e tfr. “Tale pronuncia passata in giudicato, sebbene resa in un giudizio a cui non ha partecipato , deve ritenersi vincolante CP_1 per l'Istituto in applicazione dell'estensione degli effetti del giudicato riflesso. Secondo
l'interpretazione della Suprema Corte, infatti: con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso della pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 26 aprile 2022, n. 13004) ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo. Questa Corte ha, quindi, precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n.
24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252; Cass. sent. 29301/2023) Con riferimento al caso di specie, l'applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza del Tribunale di
Pavia, passata in giudicato, abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio”.
L'odierno giudizio ha, infatti, ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia, il cui presupposto è costituito dall'esistenza di un credito per tfr e retribuzioni mensili del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito;
ne consegue che il diritto di credito del ricorrente accertato dalla sentenza n. 214 del 2018 costituisce un presupposto di fatto per l'accoglimento della domanda. CP_
2.3. L' ha contestato anche la quantificazione del credito;
in particolare la resistente ha allegato che “le somme richieste per le mensilità di dicembre 2016 e gennaio
2017 sono errate perché ai sensi dell'art. 2 comma 2 del dlgs 80/92 in merito alle cd. tre mensilità: “2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. Il massimale varia a seconda dell'importo delle retribuzioni. 2) Le somme richieste per le mensilità di dicembre 2016 e gennaio 2017 sono errate perché la disciplina del Fondo di garanzia prevede all'art. 2 comma 1: “1. Il pagamento effettuato dal
Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento oppure qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento al Fondo di garanzia, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso”. CP_
Secondo la prospettazione dell' avendo il ricorrente chiesto l'accertamento del proprio credito con ricorso del 22 dicembre 2017 sarebbero allo stesso riconoscibili le mensilità decorrenti dal 22 dicembre 2016.
Sul punto occorre nuovamente richiamare quanto statuito dalla Corte di appello di
Milano che in modo condivisibile ha affermato che la retribuzione del lavoratore ricorrente è stabilita su base mensile, di modo che il cedolino relativo alla retribuzione spettante per il mese di dicembre del 2016 non sarà stato elaborato prima del 31 dicembre, ultimo giorno del mese appunto, così che il deposito del ricorso avvenuto in data 22 dicembre 2017 risulta tempestivo per l'intera mensilità richiesta.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio – ad eccezione di quella istruttoria che viene calcolata secondo i valori minimi attesa la natura documentale della controversia - tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere dal Fondo di Parte_1
Garanzia istituito presso l' il pagamento del TFR e delle retribuzioni dei mesi di CP_1 dicembre 2016 e gennaio 2017 maturati alle dipendenze della fallita Parte_2
2. condanna l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la Parte_1 somma lorda di € 5.467,61 a titolo di TFR nonché le retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 nei limiti previsti dalla normativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. condanna alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 4.802 per CP_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge che distrae a favore dei procuratori antistatari.
Pavia, 9 luglio 2025
Il Giudice
AN FR CI