Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. PAOLA DI LORENZO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 1733/2023
tra
– elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Fonti Parte_1
Daniela che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE=
contro
CONVENUTA - CONTUMACE CP_1
*******
CONCLUSIONI:
L'avv. D. Fonti per parte attrice : Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito, contrariis reiectis: A)
In via principale dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e/o la divisione giudiziale dei beni facenti parte dell'asse ereditario del defunto sig. , Persona_1 deceduto in Albenga (SV) il 7/8/2019 e costituito da immobile sito in Albenga (SV ) via Piave 118 p.t. censito al catasto fabbricati foglio 27 – sez. Alb. Mappale 937 sub. 1
– cat. A/3 – classe 2 vani 6,5 – rendita catastale euro 956,74, comprensivo delle pertinenze posto auto scoperto ubicato al piano terreno riportato al catasto fabbricati foglio 27, sez. Alb. Mappale 936, sub. 22, cat. C/6, classe 1- mq 12 – rendita catastale
1
16, rendita catastale 47,10, nonché quota indivisa pari a 104,25/1000 di un locale ad uso cantina posto al piano seminterrato – foglio 27 – sez Alb. Mappale 937 , paino S1
– cat. C/2 calsse 4, mq 9 rendita catastale 26,49; pervenuto nella quota complessiva di 1/2 ai comunisti e a seguito di successione del de Parte_1 CP_1 cuius , previa determinazione della sua consistenza attuale e per l'effetto Persona_1
- ritenuto il bene comodamente divisibile, attribuire ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota anche all'esito dell'espletanda istruttoria, secondo un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio con ogni provvedimento consequenziale;
B) in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni oggetto di causa, disporre l'attribuzione in proprietà esclusiva di detti beni indivisi a favore dell'attrice , con obbligo di Parte_1 provvedere al conguaglio in denaro da determinarsi in corso di causa e ritenuto di giustizia, in favore della convenuta;
C) In ulteriore subordine qualora dovesse ritenersi l'indivisibilità dei beni ereditari, ordinare la vendita dei beni immobili sopra meglio descritti ex art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione tra gli ex comunisti della somma ricavata in proporzione delle relative quote della proprietà; D) in ogni caso, accertare e dichiarare nei confronti della sig.ra un credito, per anticipazione nell'interesse comune, della somma di Parte_1
Euro 19.904,67 e per l'effetto condannare la sig.ra a rimborsarle la CP_1 quota di sua spettanza pari a € 19.904,67 di cui euro 13.839,00, somma corrispondente alla quota di 3/4 spettante alla convenuta a titolo di ratei di mutuo CP_1 relativi all'immobile sito in Albenga via Piave 118 interno 2 acceso con
[...] in data 25/3/2014 (registrato ad Albenga n. 1805 – serie 1T) ed Controparte_2 euro 6.065,67 a titolo spese di amministrazione ordinaria e straordinaria relative all'immobile sito in Albenga (SV), via Piave 118 interno 2, o della somma meglio vista dall'Ill.mo Giudice all'esito del presente giudizio anche, se ritenuto, mediante imputazione sulla quota del coerede debitore. Con vittoria di spese ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. con atto di citazione notificato in data 27/7/2023 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la propria madre, sig.ra e chiedeva a questo CP_1 giudice
2 - di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e/o la divisione giudiziale dei beni facenti parte dell'asse ereditario del defunto sig. , deceduto Persona_1 in Albenga (SV) il 7/8/2019 e costituito da immobile sito in Albenga (SV ) via Piave
118 p.t.;
- di accertare e dichiarare la sussistenza di un credito di parte attrice, per anticipazione nell'interesse comune, della somma di Euro 19.904,67 e per l'effetto condannare la sig.ra a rimborsarle la quota di sua spettanza pari a CP_1
€ 19.904,67 di cui euro 13.839,00, somma corrispondente alla quota di 3/4 spettante alla convenuta a titolo di ratei di mutuo relativi CP_1 all'immobile sito in Albenga via Piave 118 interno 2 acceso con Controparte_2 in data 25/3/2014 (registrato ad Albenga n. 1805 – serie 1T) ed euro 6.065,67
[...]
a titolo spese di amministrazione ordinaria e straordinaria relative all'immobile sito in Albenga (SV), via Piave 118 interno 2, o della somma meglio vista anche, se ritenuto, mediante imputazione sulla quota del coerede debitore;
La convenuta non si costituiva in giudizio e con provvedimento del CP_1
14/11/2023 veniva dichiarata contumace.
Concessi i termini ex art. 171 ter co. n 1,2,3 c.p.c., alla successiva udienza del
19/1/2024 veniva disposta CTU volta a verificare la divisibilità dell'immobile oggetto della vertenza;
all'udienza del 9/2/2024 veniva conferito l'incarico che il
CTU nominata – EO accettava. Parte_3
La relazione del CTU veniva depositata nei termini . A seguito delle osservazioni della parte attrice, veniva assegnato nuovo termine al CTU per il deposito delle necessarie integrazioni, depositate le quali, all'udienza del 16.7.2024 parte attrice insisteva nell'ammissione delle prove orali in ordine agli esborsi sostenuti dall'attrice per la conservazione del bene immobile oggetto del procedimento.
Ammesse le prove ed esaurita l'istruttoria, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10/1/2025 ove, verificata l'impossibilità di procedere a tentativo di conciliazione stante la perdurante contumacia di parte convenuta, il giudice rinviava all'udienza del 7/3/2025 per precisazione conclusioni.
Assegnati i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale, veniva infine fissata l'udienza del 9/5/2025 per la rimessione della causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico e risulta per tabulas che l'immobile di cui viene chiesta la divisione pervenne per la quota di ½ alla parte attrice e alla di lei madre in quanto eredi di CP_1
, nella misura di ¼ ciascuna. Persona_2
Essendo la Sig. già proprietaria dell'altra metà, la quota di sua spettanza è nel CP_1 complesso quella di ¾, mentre all'attrice appartiene la quota di ¼. Pt_1
Premesso che rimanendo contumace, nel presente giudizio non ha CP_1
svolto difesa alcuna, nulla questio in relazione alla domanda formulata da parte attrice avente ad oggetto la richiesta di scioglimento della comunione in essere in relazione al bene immobile che costituiva l'asse ereditario del de cuius , Persona_1
rispettivamente padre e marito delle due parti, deceduto in Albenga il 7.8.2019; parimenti per quanto attiene alle quote dei beni della comunione spettanti a ciascuno dei comunisti, la divisione andrà effettuata tenendo in considerazione le quote di 1/4
e 3/4 in forza delle quali è stata anche redatta la C.T.U. estimativa del valore del bene in comunione ereditaria.
Ciò premesso, rileva il Giudicante che l'immobile di cui trattasi è costituito da:
ABITAZIONE censita all' NCEU al Fg. 27 particella 937 sub. 1 in comune di Albenga facente parte del fabbricato di civile abitazione, Condominio distinto con CP_3
il civico 118 di via Piave: - proprietà per la quota pari a 1/4 nata a Parte_1
Genova il 30/09/1971 - proprietà per la quota di 1/4 C.F._1 CP_1
nata a [...] d9Aspromonte il 09/12/1948 -
[...] C.F._2
proprietà per la quota di 1/2 nata a [...] il CP_1
09/12/1948 in regime di comunione dei beni con C.F._2 [...]
posta al piano rialzato, distinta con l9 interno 2 composta da Controparte_4
ingresso, tre camere, cucina , ampio soggiorno, 2 servizi igienici, due corridoi e 2 ripostigli il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Albenga sez. ALB Foglio 27 particella 937 sub. 1, cat. A/3 3 classe 2 3 consistenza 6,5 vani 3 sup. Catastale mq.
134, rendita cat. ¬. 956,74 3 Via Piave n. 118 piano T;
a confini: per tre lati muri perimetrali su corte condominiale e divisorio vano scala condominiale .
4 LOCALE ACCESSORIO INDIRETTO - Fg. 27 particella 937 sub. 18 In Per_3
comune di Albenga facente parte del fabbricato di civile abitazione, CP_5
distinto con il civico 118 di via Piave: - proprietà per la quota pari a 1/4
[...]
nata a [...] il [...] - proprietà per la Parte_1 C.F._1
quota di 1/4 nata a [...] d9Aspromonte il 09/12/1948 CP_1
- proprietà per la quota di 1/2 nata a [...] C.F._2 CP_1
Cristina d9Aspromonte il 09/12/1948 in regime di comunione C.F._2
dei beni con posta al piano seminterrato del fabbricato Controparte_6
composta da unico vano a cui si accede da corridoio condominiale, il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Albenga sez. ALB Foglio 27 particella 937 sub. 18, cat. C/2
3 classe 4 3 consistenza mq. 16 3 sup. Catastale mq. 19, rendita cat. ¬. 47,10 3 Via
Piave n. 118 piano S1;
AUTO Fg 27 particella 936 sub. 22 In comune di Albenga su Pt_4 Pt_5
corte esterna del fabbricato di civile abitazione, distinto con Controparte_5
il civico 118 di via Piave: - proprietà per la quota pari a 1/4 nata a Parte_1
Genova il 30/09/1971 - proprietà per la quota di 1/4 C.F._1 CP_1
nata a [...] d9Aspromonte il 09/12/1948 -
[...] C.F._2
proprietà per la quota di 1/2 nata a [...] d9Aspromonte il CP_1
09/12/1948 in regime di comunione dei beni con C.F._2 [...]
Posto auto scoperto identificato al N.C.E.U. del Comune di Albenga sez. ALB Per_1
Foglio 27 particella 936 sub. 22 cat. C/6 3 classe 1 3 consistenza mq. 12 3 sup.
Catastale mq. 12, rendita cat. ¬. 43,380 3 Via Piave n. 11-118 piano T;
a confini: corte condominiale e posto auto esclusivo altra proprietà.
Il Ctu dopo aver accertato presso gli uffici del , Area Controparte_7 [...]
, l'ammissibilità dell'intervento per Controparte_8 Controparte_9
frazionamento unità oggetto di perizia, in osservanza dell'art. 59 del Regolamento
Edilizio vigente Comune di Albenga - Specifiche dei parametri invariabili per la progettazione (Allegato F), ha sostenuto la comoda divisibilità dell'immobile e dei suoi accessori sopra descritti ed ha proposto due ipotesi di frazionamento, illustrate come
5 soluzione 1 e soluzione 2 alle pagine 8 e 9 della relazione integrativa del 4.6.2024 e più oltre riportate.
In presenza, come in questo caso, di condividenti con titolarità di quote differenti, risulta sempre preferibile, laddove il compendio oggetto di divisione sia comodamente frazionabile, a meno che non sia intervenuto un diverso accordo tra le parti, procedere all'attribuzione pro quota a ciascuno dei condividenti, dei beni facenti parte dell'asse ereditario (e non invece attribuire per l'intero il compendio ad uno di essi – magari quello titolare della quota maggioritaria - salva la previsione di un conguaglio a favore dell'altro): in tal senso la Suprema Corte ha precisato che il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 C.C. postula, sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e sotto l'aspetto economico e funzionale che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 1738.2002; Cass. n. 9203.2004; Cass. n. 12498.2007; Cass. n.
14577.2012):
In sostanza, laddove l'asse sia divisibile, è opportuno, per quanto possibile, attribuire a ciascun condividente di trattenere, sia pure pro quota, una parte del compendio di cui già era contitolare quale erede.
Questo Giudice, accertata la comoda divisibilità del compendio ereditario e la possibilità di formare due lotti da assegnare pro quota ai condividenti, nel rispetto del criterio sopra richiamato (indipendentemente dal mancato accordo tra la e la di Pt_1
lei madre che rimanendo contumace non ha potuto essere CP_1
interpellata né coinvolta in un più volte auspicato tentativo di conciliazione) ritiene, quindi, necessario rispettare il piano di riparto effettuato dal C.T.U, riportato alle pagg.
8 e 9 dell'elaborato peritale depositato il 4.6.2024 cui si rinvia , ove sono illustrate le due soluzioni proposte di seguito riportate:
6 7 In ossequio ai principi sopra ricordati la soluzione preferibile risulta essere la Soluzione
8 2 che prevede l'assegnazione alla Sig della frazione indicata con il Parte_1
colore verde ed alla di lei madre sog la frazione colorata in viola. CP_1
I due lotti individuati dal CTU vanno, quindi, assegnati come segue:
A il lotto A) della soluzione 2 – costituito dalla frazione maggiore CP_1
dell'appartamento, dal posto auto e dalla cantina, il tutto evidenziato con colore viola.
Ad il lotto B) della soluzione 2 – costituito dalla frazione minore Parte_1
dell'appartamento evidenziata con colore verde
E' stato infine richiesto, su sollecitazione di parte attrice, l'accertamento del valore del due unità abitative e il valore di compensazione tra quote .
Il geom. , le cui valutazioni non possono che essere anche a questo Parte_3
riguardo richiamate e condivise dal Giudicante, ha ritenuto che l'immobile di cui si discute abbia un valore complessivo di € 215.220,00.
Perché il frazionamento proposto come soluzione 2 rispetti perfettamente la proporzione fra le quote spettanti a e occorre Parte_1 CP_1
prevedere un conguaglio.
Ed invero il valore complessivo dell'immobile è di € 215.220,00, la quota di ¾ spettante a è pari a 161.415,00 € mentre la quota di ¼ spettante a CP_1 [...]
è pari a € 53.805,00, Parte_1
I due lotti come sopra individuati, inoltre, presentano i seguenti valori
Unità A € 151.648,50 , Unità B € 63.571,50): residua dunque un conguaglio in favore di pari a € 9.766,50, che si ritiene opportuno vengano versati all'esito CP_1
dell'effettivo frazionamento.
Le spese di frazionamento e quelle necessarie per la materiale divisione dell'immobile in due unità - stimati dal Ctu in complessivi € 21.538,78 (compreso IVA 10% su opere)
- sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Quanto infine alla domanda di restituzione somme formulata dalla sig. nei Pt_1
confronti della sig. in relazione alle spese, sostenute dalla per il pagamento CP_1 Pt_1
del mutuo gravante sull'immobile anche con riferimento alla quota materna, il
Giudicante osserva quanto segue.
9 La richiesta di ripetizione di somme sborsate per il pagamento della quota di mutuo spettante alla Sig. spese da parte attrice qualificate come necessarie per la CP_1
conservazione del bene comune tenuto indenne da eventuali azioni esecutive della banca erogatrice del mutuo, essa deve essere respinta: detti pagamenti, anche se avvenuti come risulta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi escussi, risultano essere stati attuati senza alcun preventivo accordo e senza alcuna deliberazione adottata in tal senso dai partecipanti della comunione: in casi analoghi la
Suprema Corte ha rilevato che le spese eventualmente sostenute da uno dei condividenti non possono essere considerate rimborsabili, in base al disposto dell'art. 1110 C.C., che prevede detta possibilità solo nel diverso caso di trascuranza da parte degli altri comunisti e di necessità assoluta di interventi volti alla conservazione della cosa comune ed a condizione che il soggetto che ha sostenuto le spese abbia anche preventivamente interpellato o avvertito gli altri comproprietari, poiché solo in caso di permanente inerzia di costoro può procedere agli esborsi (ex pluribus Cass. n.
10738.2001; Cass. n. 253.2013; Cass. n. 20652.2013).
Nel caso esaminato, non vi è prova che i pagamenti in questione siano stati concordati o fossero comunque assolutamente necessari per la conservazione del bene, non essendo neppure stato dedotto che una qualche iniziativa di natura esecutiva in danno dell'alloggio comune fosse stata attivata e neppure paventata dalla Banca mutuante: pertanto, detti importi non possono essere rimborsati.
Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza vanno poste a carico della sig. così come le spese di CTU. CP_1
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
DICHIARA
l'intervenuta divisione tra e dei beni immobili siti in Parte_1 CP_1
Albenga facente parte del fabbricato di civile abitazione, Controparte_5 distinto con il civico 118 di via Piave, sopra meglio descritti, secondo la sopraindicata
10 Soluzione 2 illustrata a pag. 9 della perizia integrativa depositata dal CTU il 4.6.2024 e sopra riportata, con conguaglio a carico della sig e in favore della Sig. Parte_1 pari ad € 9.766,50, da versare all'esito dei lavori di frazionamento. CP_1
DISPONE
Che le spese di frazionamento siano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna
AN
a rifondere a le spese di lite che liquida in € 7500,00 CP_1 Parte_1 oltre accessori di legge e a pagare le spese di CTU, liquidate in €. 2.651,56 oltre accessori di legge (già detratti i 300,00 € anticipati da in favore della Parte_1 quale si dispone il rimborso
AUTORIZZA
l'Agenzia del Territorio competente di provvedere alle necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 16.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Paola Di Lorenzo
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