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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 03/06/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 31.05.2025 e dalla parte resistente il
30.05.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 407 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a Palma di Montechiaro (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
11/06/1940, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Grotte (AG) viale Matteotti n. 57 presso lo studio degli avv.ti Antonio Maida e Pietro Di Piazza, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem depositata telematicamente il 04.02.2025 unitamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
* RICORRENTE * contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in
Agrigento presso la Sede provinciale in via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Laura Tuttolomondo, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di
Sede n. 2025/0100/0000009 del 27/02/2025, in atti
* RESISTENTE *
OGGETTO: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 04 febbraio 2025 la signora Pt_2
[...
[...] premettendo di avere presentato il 30 novembre 2023 apposita domanda amministrativa
[...]
(n. 3930983013092), finalizzata ad avere riconosciuta una “invalidità grave nella misura del
100%, compresa l'indennità di accompagnamento”, esponeva che la Commissione Medica dell'Invalidità Civile, a seguito della visita alla quale era stata sottoposta il 12 luglio 2024 e della redazione di apposito verbale, l'aveva riconosciuta invalida grave nella misura del 100%.
Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la CP_1
“sussistenza delle condizioni sanitarie previste anche dalla Leggi n. 18/80 e 508/88 per avere diritto, tra gli altri benefici, all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa”.
L' si costituiva nel presente giudizio depositando il 26 maggio 2025 memoria CP_1
difensiva con cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché depositato dopo la scadenza del termine decadenziale previsto per legge, stante che “il verbale sanitario impugnato è stato notificato all'interessato in data 02/08/2024 mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo in data
04/02/2025”.
Durante il procedimento de quo non veniva espletata alcuna C.T.U. medico-legale.
All'udienza del 03 giugno 2026, celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., e previo esame delle richieste formulate nelle note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente il 31.05.2025 e dalla parte resistente il 30.05.2025, la causa viene decisa con sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
2. L'eccezione formulata dall' nella propria memoria difensiva depositata il 26.05.2025 CP_1
e ribadita nelle note per la trattazione scritta dell'udienza depositate il 30.05.2025 è fondata e meritevole di accoglimento.
Con tale eccezione l'ente resistente obietta, in estrema sintesi, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 445 bis c.p.c. con cui la signora ha introdotto Parte_1
il presente procedimento è inammissibile, poiché è stato depositato dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito per legge, che ha natura decadenziale.
Orbene, dall'esame della documentazione rinvenibile nel fascicolo di parte dell'ente resistente emerge chiaramente che la comunicazione dell'esito della visita effettuata datata 19 luglio 2024, con allegato il verbale definitivo predisposto dalla Commissione Medica Invalidi
Civili che ha sottoposto a visita la ricorrente il 12 luglio 2024, è stata consegnata il 02 agosto 2024
(cfr.: schermata consegna raccomandata a/r n. 66509970592-9 – fascicolo parte CP_2
resistente).
2 Pertanto, quando la , martedì 04 febbraio 2025, ha depositato il ricorso ex Parte_1
art. 445 bis c.p.c. era già scaduto il termine semestrale prescritto a pena di decadenza dal III comma dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. Tale disposizione prevede, infatti, testualmente che: “… La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Nella fattispecie in esame, il cennato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 445 bis c.p.c., per essere tempestivo - e non incorrere nella decadenza - avrebbe dovuto essere depositato entro e non oltre lunedì 3 febbraio 2025 (essendo il 02 febbraio domenica).
Tale ricostruzione cronologica degli accadimenti non è stata neanche oggetto di contestazione da parte della ricorrente che, nelle note per la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 03.06.2025, prendendo posizione sull'eccezione di decadenza formulata dall' ne ha sostenuto l'infondatezza solo ed esclusivamente sulla base della seguente CP_1 motivazione: “Si evidenzia che la sospensione feriale prevede l'interruzione dei termini processuali per tutte le attività giurisdizionali, comprese quelle di accertamento tecnico.
L'accertamento tecnico preventivo è una procedura cautelare e pertanto essendo un'attività processuale è alle stesse regole di sospensione che si applicano ai procedimenti ordinari”.
Tale argomentazione è priva di fondamento.
Invero, il termine di sei mesi, previsto dalla sopra citata norma, non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, introdotta dalla Legge 7 ottobre 1969, n.
742. Come è risaputo, in base a quest'ultima disposizione legislativa, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Tuttavia le cause in materia di previdenza, sulla base di una lettura combinata degli artt. 3 e
4 della legge 742/1969, e degli artt. 409 e 442 c.p.c., non sono interessate dalla detta sospensione feriale.
Da ultimo, considerato che la ricorrente ha preso puntualmente posizione sull'eccezione di decadenza avanzata dall' , limitandosi ad evidenziare l'applicazione del periodo di CP_1
sospensione feriale, deve ritenersi inammissibile l'ulteriore richiesta, avanzata sempre nelle note ex art. 127 ter c.p.c., di concessione “qualora Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse opportuno” di un “termine per il deposito di note di replica autorizzate … anche al fine di meglio e più approfonditamente contestare le difese avversarie”.
Pertanto, poiché il deposito del ricorso in questione è avvenuto palesemente tardivamente,
3 la domanda esperita in via giudiziale dalla signora deve essere dichiarata Parte_1
inammissibile.
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in atti
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento de quo, essendo stato depositato dopo la scadenza del termine decadenziale di sei mesi previsto per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 12/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 03/06/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 31.05.2025 e dalla parte resistente il
30.05.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 407 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a Palma di Montechiaro (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
11/06/1940, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Grotte (AG) viale Matteotti n. 57 presso lo studio degli avv.ti Antonio Maida e Pietro Di Piazza, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem depositata telematicamente il 04.02.2025 unitamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
* RICORRENTE * contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in
Agrigento presso la Sede provinciale in via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Laura Tuttolomondo, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di
Sede n. 2025/0100/0000009 del 27/02/2025, in atti
* RESISTENTE *
OGGETTO: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 04 febbraio 2025 la signora Pt_2
[...
[...] premettendo di avere presentato il 30 novembre 2023 apposita domanda amministrativa
[...]
(n. 3930983013092), finalizzata ad avere riconosciuta una “invalidità grave nella misura del
100%, compresa l'indennità di accompagnamento”, esponeva che la Commissione Medica dell'Invalidità Civile, a seguito della visita alla quale era stata sottoposta il 12 luglio 2024 e della redazione di apposito verbale, l'aveva riconosciuta invalida grave nella misura del 100%.
Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la CP_1
“sussistenza delle condizioni sanitarie previste anche dalla Leggi n. 18/80 e 508/88 per avere diritto, tra gli altri benefici, all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa”.
L' si costituiva nel presente giudizio depositando il 26 maggio 2025 memoria CP_1
difensiva con cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché depositato dopo la scadenza del termine decadenziale previsto per legge, stante che “il verbale sanitario impugnato è stato notificato all'interessato in data 02/08/2024 mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo in data
04/02/2025”.
Durante il procedimento de quo non veniva espletata alcuna C.T.U. medico-legale.
All'udienza del 03 giugno 2026, celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., e previo esame delle richieste formulate nelle note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente il 31.05.2025 e dalla parte resistente il 30.05.2025, la causa viene decisa con sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
2. L'eccezione formulata dall' nella propria memoria difensiva depositata il 26.05.2025 CP_1
e ribadita nelle note per la trattazione scritta dell'udienza depositate il 30.05.2025 è fondata e meritevole di accoglimento.
Con tale eccezione l'ente resistente obietta, in estrema sintesi, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 445 bis c.p.c. con cui la signora ha introdotto Parte_1
il presente procedimento è inammissibile, poiché è stato depositato dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito per legge, che ha natura decadenziale.
Orbene, dall'esame della documentazione rinvenibile nel fascicolo di parte dell'ente resistente emerge chiaramente che la comunicazione dell'esito della visita effettuata datata 19 luglio 2024, con allegato il verbale definitivo predisposto dalla Commissione Medica Invalidi
Civili che ha sottoposto a visita la ricorrente il 12 luglio 2024, è stata consegnata il 02 agosto 2024
(cfr.: schermata consegna raccomandata a/r n. 66509970592-9 – fascicolo parte CP_2
resistente).
2 Pertanto, quando la , martedì 04 febbraio 2025, ha depositato il ricorso ex Parte_1
art. 445 bis c.p.c. era già scaduto il termine semestrale prescritto a pena di decadenza dal III comma dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. Tale disposizione prevede, infatti, testualmente che: “… La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Nella fattispecie in esame, il cennato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 445 bis c.p.c., per essere tempestivo - e non incorrere nella decadenza - avrebbe dovuto essere depositato entro e non oltre lunedì 3 febbraio 2025 (essendo il 02 febbraio domenica).
Tale ricostruzione cronologica degli accadimenti non è stata neanche oggetto di contestazione da parte della ricorrente che, nelle note per la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 03.06.2025, prendendo posizione sull'eccezione di decadenza formulata dall' ne ha sostenuto l'infondatezza solo ed esclusivamente sulla base della seguente CP_1 motivazione: “Si evidenzia che la sospensione feriale prevede l'interruzione dei termini processuali per tutte le attività giurisdizionali, comprese quelle di accertamento tecnico.
L'accertamento tecnico preventivo è una procedura cautelare e pertanto essendo un'attività processuale è alle stesse regole di sospensione che si applicano ai procedimenti ordinari”.
Tale argomentazione è priva di fondamento.
Invero, il termine di sei mesi, previsto dalla sopra citata norma, non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, introdotta dalla Legge 7 ottobre 1969, n.
742. Come è risaputo, in base a quest'ultima disposizione legislativa, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Tuttavia le cause in materia di previdenza, sulla base di una lettura combinata degli artt. 3 e
4 della legge 742/1969, e degli artt. 409 e 442 c.p.c., non sono interessate dalla detta sospensione feriale.
Da ultimo, considerato che la ricorrente ha preso puntualmente posizione sull'eccezione di decadenza avanzata dall' , limitandosi ad evidenziare l'applicazione del periodo di CP_1
sospensione feriale, deve ritenersi inammissibile l'ulteriore richiesta, avanzata sempre nelle note ex art. 127 ter c.p.c., di concessione “qualora Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse opportuno” di un “termine per il deposito di note di replica autorizzate … anche al fine di meglio e più approfonditamente contestare le difese avversarie”.
Pertanto, poiché il deposito del ricorso in questione è avvenuto palesemente tardivamente,
3 la domanda esperita in via giudiziale dalla signora deve essere dichiarata Parte_1
inammissibile.
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in atti
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento de quo, essendo stato depositato dopo la scadenza del termine decadenziale di sei mesi previsto per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 12/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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