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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4594/2023 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 13.2.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
successore ex lege n.225/2016 a titolo universale di Controparte_1
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in
[...]
persona del Procuratore Dr. (C.F. Persona_1
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, C.F._1
Rep.175858 Racc. 11458 dell'1.10.21 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione nel giudizio d'appello, dall'avv. Maria Di
Guida, (C.F. , ed elettivamente dom.ta presso il suo C.F._2
studio in Calvizzano, Via Pietro Calamandrei n. 27
- APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...]P_ C.F._3
1 (NA) alla Via San Sebastiano n. 78, elettivamente domiciliato in Gragnano
(NA), alla Via Vittorio Veneto n. 245, presso lo studio dell'Avv. Todisco
Carmela (C.F. ) che lo rappresenta e difende nel C.F._4
giudizio di primo grado
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2024, parte appellante ha rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento.
Ha, altresì, chiesto riservarsi la causa in decisione, con rinuncia alla concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_2
di Pace di Gragnano n. 4231/2023, recante R.G. 6767/2021, depositata l'08
agosto 2023, non notificata, con la quale è stata accolta, per intervenuta prescrizione, la domanda attorea promossa da , di P_
impugnazione estratto ruolo e annullamento della cartella di pagamento n.
07120140022419455001, anno 2010, per un importo di euro 295,58 relativa a mancato pagamento dei diritti annuali di ME , con Org_1
condanna dell' alla refusione delle spese di Parte_1
lite.
In particolare, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata CP_3
laddove il Giudice di ha ritenuto ammissibile la domanda ex se, Parte_3
errando nel valutare la sussistenza in capo all'attrice dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., omettendo di applicare l'art. 3bis del dl n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, il quale novellando l'art. 12 del
2 d.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo è impugnabile solo in presenza di specifiche condizioni , le quali non ricorrono nel caso di specie.
Ha, altresì, evidenziato l'erroneità della ricostruzione fattuale operata dal
Giudice di Prime Cure, laddove questi basa la statuizione di primo grado sulla presente ricostruzione fattuale: “…l'opponente impugna la cartella di pagamento riferita a tassa automobilistica notificata in data 18.03.2017 ”.
Invero - precisa parte appellante - la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto diritti annuali dovuti alla Camera di ME e risulta essere stata ritualmente notificata in data 06.06.2014.
Parte appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda proposta in primo grado da per carenza di interesse ad agire dell'attrice in P_
primo grado e condannare quest'ultima al pagamento delle competenze professionali e delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell' . Parte_1
Non si è costituito . P_
All'udienza del 13.02.2024 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Preliminarmente, si dà atto della contumacia di , ritualmente P_
citato e non costituitosi.
Va, preliminarmente, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante, attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle
3 argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenz a superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamen te impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifesta re generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
4 Passando al merito della questione, preliminarmente si argomenta quanto segue in merito alla ricostruzione in fatto operata dal Giudice di Prime Cure.
L'adito Giudice di Pace ha correttamente riportato i fatti di causa nella parte iniziale del provvedimento adottato, commettendo in seguito un mero errore materiale nel riportare la vicenda in fase di ricapitolazione finale. Ciò,
tuttavia, non appare idoneo ad inficiare il merito della decisione finale,
avendo il credito erroneamente riportato (tassa automobilistica) la medesima natura di quello realmente oggetto di causa (diritti annuali camera di commercio), dovendosi qualificare entrambi quali crediti di natura tributaria.
Tale questione, invero, avrebbe assunto rilievo unicamente laddove fosse stata in esame la questione di diritto relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e, segnatamente, delle
Commissioni Tributarie Provinciali di Napoli – questione che qui non rileva, non essendo stato proposto il suddetto difetto di giurisdizione quale motivo di impugnazione della sentenza di primo grado.
Ai sensi dell'art. 37 c.p.c., si precisa, il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario è rilevabile in ogni stato e grad o del processo, e dunque anche laddove questo non ha fatto oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante: il legislatore, infatti, ha ritenuto che la questione del difetto di giurisdizione fosse troppo importante per lasciarla alla disponibilità delle sole parti che possono eccepirla in ogni stato e grado del giudizio, e pertanto ne ha previsto la rilevabilità anche ex officio.
E tuttavia si ravvisa, nel caso di specie, l'operatività del cd. giudicato implicito, principio consolidato in giurisprudenza in base al quale ove il
5 giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito dichiarando, anche per implicito, la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza non contestando la relativa sentenza, sotto tale profilo non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare ex officio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione coperta dal giu dicato implicito (ex
multis, Sez. Un. Corte di Cassazione sent. n. 21972 del 30 luglio 2021).
Passato ai motivi di impugnazione, parte appellante ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019,
n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016
e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”,
convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal
21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22.
6 Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73,
intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comm a 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è
ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra
7 varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
8 Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3 - bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Nel caso di specie, l' ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, Pt_1
documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'appellata, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era
(ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella).
In particolare, la cartella di pagamento è stata notificata in data 06.06.2014
tramite consegna, in assenza del destinatario, a persona convivente qualificatasi “moglie” del destinatario.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
9 Parte appellante non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4 - bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né può rilevare, come pure è stato dedotto, che vi è stata istanza di sgravio non riscontrata da atteso che la proposizione di istanza di sgravio CP_3
non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore per fondare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamenta zione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
, avverso la sentenza n. 4231/2023, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Gragnano nel procedimento civile R.G. 6767/2021, depositata l'08 agosto
2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda proposta da P_
;
[...]
10 - compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Torre Annunziata, così deciso il 07/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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