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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 9350 nell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Alessandro Lauretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Torre Annunziata, alla Piazza M. R. Imbriani n.5;
- ricorrente
TRA
in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuto contumace
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 16.02.2024 domanda all' per il riconoscimento del Pt_2 diritto all'assegno sociale ex art 3 L 335/1995;
- di essere coniugato con la sig.ra titolare del solo reddito Controparte_1 derivantele da prestazione cat. INVCIV dell'importo netto mensile di € 735,00 circa
(prestazione INVCIV trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito anagrafico e aumentata ex art. 38 L. 448/01);
1 - di aver ottenuto, in data 19.02.2024, comunicazione dell' , con la quale gli è Pt_2 stato comunicato il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il
16.02.2024, per il seguente motivo: Si reitera la reiezione ai sensi dell'art. 437 c.c.
…” (cfr. provvedimento del 19/02/2024 prot. 5106.23/02/2024.0038745)”. Pt_2
- di non ritenere adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto dell' ; Pt_2
- di non aver effettuato alcuna donazione che possa in qualche modo inficiare il suo diritto a vedersi riconoscere l'assegno sociale;
- di aver , invano , proposto ricorso amministrativo, con formazione del silenzio - rigetto;
- di possedere tutti i requisiti necessari ex lege per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, ha concluso chiedendo di: “1) Dichiarare che il ricorrente ha diritto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa del
16.02.2024 (avendo all'epoca già maturato il requisito anagrafico previsto), o comunque dalla diversa decorrenza che verrà ritenuta di ZI , a percepire
l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. 335/95; 2) Per l'effetto condannare l' al Pt_2
pagamento della suddetta prestazione e di tutti i ratei di assegno sociale dovuti dal
01° marzo 2024, o dalla diversa decorrenza che verrà ritenuta di ZI, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”, spese vinte da distrarsi.
Autorizzata la rinotifica del ricorso, nella contumacia dell' la causa è stata Pt_2
decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
La domanda va accolta.
La parte istante invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale nella misura ex lege dovuta.
Sul piano generale l'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica,
2 erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale.
3 Nel caso in esame, non appare conferente la motivazione addotta dall' per il Pt_2 diniego, vale a dire “si reitera la reiezione ai sensi dell'art. 437 c.c.” in quanto in caso di donazione l'art. 437 c.c. prevede l'obbligo del donatario di provvedere ai bisogni primari del donante nei limiti del valore della donazione;
l'assegno sociale è prestazione assistenziale sussidiaria erogabile in caso di stato di bisogno non altrimenti eliminabile ( artt. 156 -433 c.c.).
Ora , a fronte della negazione attorea di aver disposto una donazione, nulla è stato contestato , in ordine alla circostanza che l'attrice negli ultimi 10 anni non abbia effettuato alcuna donazione.
Dalla documentazione in atti risulta che il reddito percepito dall'istante per l'anno
2023 è pari ad € 8.024,00, mentre il reddito del coniuge, sempre nell'anno 2023 è pari ad € 9.551,00 ( v. attestazione Agenzia delle entrate, allegato alle note di trattazione scritta).
Nelle note scritte, depositate in data 3.02.2025, il ricorrente ha precisato che il reddito da lui percepito negli anni 2022 e 2023 (circa € 8.000,00), è reddito esente
IRPEF, derivante dalla prestazione assistenziale Reddito di Cittadinanza
(successivamente sostituito dall'Assegno d'Inclusione).
Non emergono inoltre comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Inoltre bisogna poi evidenziare che con ordinanza sez. lav., 20/07/2023, n. 21573, la
Suprema Corte ha statuito che: “….va ricordato che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi
(...) conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti, "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"……….. “ nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente
4 connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito (così già Cass. n. 6570 del
2010).”
Si è osservato che né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. n. 24955 del
2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti
"effettivamente percepito".
Parte ricorrente ha fornito prova dello stato di bisogno economico e dei redditi effettivamente percepiti, assolvendo all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, elemento costitutivo della prestazione,essendone processualmente onerata.
In conclusione, il diritto della ricorrente all'assegno sociale va riconosciuto e l' Pt_2
va condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda in sede amministrativa del 16.02.2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese secondo soccombenza ai minimi per la semplicità e unicità della questione e la natura seriale della causa , con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate. Esse sono liquidate come in dispositivo e vanno distratte in favore del procuratore per anticipo fattone
5
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente all'assegno sociale a far data dal 1.03.2024;;
b) condanna parte resistente a pagare al ricorrente i ratei dovuti a titolo di Pt_2
assegno sociale, maturati a partire dal 1.03.2024, oltre interessi legali dal
120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto al saldo effettivo;
c) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Pt_2 complessivi € 900,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore.
Si comunichi.
Napoli il 1 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 9350 nell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Alessandro Lauretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Torre Annunziata, alla Piazza M. R. Imbriani n.5;
- ricorrente
TRA
in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuto contumace
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 16.02.2024 domanda all' per il riconoscimento del Pt_2 diritto all'assegno sociale ex art 3 L 335/1995;
- di essere coniugato con la sig.ra titolare del solo reddito Controparte_1 derivantele da prestazione cat. INVCIV dell'importo netto mensile di € 735,00 circa
(prestazione INVCIV trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito anagrafico e aumentata ex art. 38 L. 448/01);
1 - di aver ottenuto, in data 19.02.2024, comunicazione dell' , con la quale gli è Pt_2 stato comunicato il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il
16.02.2024, per il seguente motivo: Si reitera la reiezione ai sensi dell'art. 437 c.c.
…” (cfr. provvedimento del 19/02/2024 prot. 5106.23/02/2024.0038745)”. Pt_2
- di non ritenere adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto dell' ; Pt_2
- di non aver effettuato alcuna donazione che possa in qualche modo inficiare il suo diritto a vedersi riconoscere l'assegno sociale;
- di aver , invano , proposto ricorso amministrativo, con formazione del silenzio - rigetto;
- di possedere tutti i requisiti necessari ex lege per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, ha concluso chiedendo di: “1) Dichiarare che il ricorrente ha diritto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa del
16.02.2024 (avendo all'epoca già maturato il requisito anagrafico previsto), o comunque dalla diversa decorrenza che verrà ritenuta di ZI , a percepire
l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. 335/95; 2) Per l'effetto condannare l' al Pt_2
pagamento della suddetta prestazione e di tutti i ratei di assegno sociale dovuti dal
01° marzo 2024, o dalla diversa decorrenza che verrà ritenuta di ZI, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”, spese vinte da distrarsi.
Autorizzata la rinotifica del ricorso, nella contumacia dell' la causa è stata Pt_2
decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
La domanda va accolta.
La parte istante invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale nella misura ex lege dovuta.
Sul piano generale l'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica,
2 erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale.
3 Nel caso in esame, non appare conferente la motivazione addotta dall' per il Pt_2 diniego, vale a dire “si reitera la reiezione ai sensi dell'art. 437 c.c.” in quanto in caso di donazione l'art. 437 c.c. prevede l'obbligo del donatario di provvedere ai bisogni primari del donante nei limiti del valore della donazione;
l'assegno sociale è prestazione assistenziale sussidiaria erogabile in caso di stato di bisogno non altrimenti eliminabile ( artt. 156 -433 c.c.).
Ora , a fronte della negazione attorea di aver disposto una donazione, nulla è stato contestato , in ordine alla circostanza che l'attrice negli ultimi 10 anni non abbia effettuato alcuna donazione.
Dalla documentazione in atti risulta che il reddito percepito dall'istante per l'anno
2023 è pari ad € 8.024,00, mentre il reddito del coniuge, sempre nell'anno 2023 è pari ad € 9.551,00 ( v. attestazione Agenzia delle entrate, allegato alle note di trattazione scritta).
Nelle note scritte, depositate in data 3.02.2025, il ricorrente ha precisato che il reddito da lui percepito negli anni 2022 e 2023 (circa € 8.000,00), è reddito esente
IRPEF, derivante dalla prestazione assistenziale Reddito di Cittadinanza
(successivamente sostituito dall'Assegno d'Inclusione).
Non emergono inoltre comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Inoltre bisogna poi evidenziare che con ordinanza sez. lav., 20/07/2023, n. 21573, la
Suprema Corte ha statuito che: “….va ricordato che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi
(...) conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti, "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"……….. “ nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente
4 connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito (così già Cass. n. 6570 del
2010).”
Si è osservato che né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. n. 24955 del
2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti
"effettivamente percepito".
Parte ricorrente ha fornito prova dello stato di bisogno economico e dei redditi effettivamente percepiti, assolvendo all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, elemento costitutivo della prestazione,essendone processualmente onerata.
In conclusione, il diritto della ricorrente all'assegno sociale va riconosciuto e l' Pt_2
va condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda in sede amministrativa del 16.02.2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese secondo soccombenza ai minimi per la semplicità e unicità della questione e la natura seriale della causa , con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate. Esse sono liquidate come in dispositivo e vanno distratte in favore del procuratore per anticipo fattone
5
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente all'assegno sociale a far data dal 1.03.2024;;
b) condanna parte resistente a pagare al ricorrente i ratei dovuti a titolo di Pt_2
assegno sociale, maturati a partire dal 1.03.2024, oltre interessi legali dal
120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto al saldo effettivo;
c) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Pt_2 complessivi € 900,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore.
Si comunichi.
Napoli il 1 marzo 2025
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