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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 85/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in forza Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Antonio Mazziotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla p.zza C. Bilotti n. 50, e (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Fabrizio Falvo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla p.zza Gullo n. 43, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio. Conclusioni: come da atti e verbale L'udienza del 16/4/2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 14/1/2025 ha premesso di avere Parte_1 contratto, in data 20/4/2017, matrimonio civile con Controparte_1 Per_ dalla cui unione è nata, in data 7/2/2018, la figlia . La ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale si è disgregata a causa del comportamento del resistente, il quale si è gradualmente disinteressato di lei e della figlia, lasciando la dimora coniugale per più giorni, rendendosi irreperibile, e ha impiegato nel gioco d'azzardo le poche risorse economiche della famiglia, costringendo la moglie a ricorrere all'aiuto economico di amici e suoceri, oltre che a lavori part-time per far fronte alle necessità del nucleo familiare. Per tali ragioni - premettendo di svolgere attività lavorativa subordinata a tempo determinato, con contratto in scadenza in data 31/1/2025, e che il resistente percepisce pensione di invalidità civile - si è rivolta al tribunale per chiedere la separazione personale delle parti e, all'esito lo scioglimento del matrimonio, con affidamento congiunto della figlia minore e collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre, da esercitarsi sempre in presenza dei nonni paterni, e con obbligo di costui di provvedere al mantenimento della minore nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza prevedere alcun assegno per il mantenimento del coniuge. Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e divorzio ed all'affidamento condiviso della figlia minore, in via riconvenzionale ha chiesto la pronuncia L'addebito nei confronti della ricorrente, in ragione della relazione extraconiugale da lei Per_ intrattenuta da tempo. Il medesimo ha, altresì, chiesto: il collocamento di presso la madre, purché in assenza di terzi estranei, in caso contrario, l'affido ai nonni paterni;
la disciplina del diritto di visita paterno;
di essere onerato della corresponsione di € 100,00 per il mantenimento della minore, oltre al 30% delle spese straordinarie, in ragione del divario economico sussistente tra le parti. Alla prima udienza del 16/4/2025, il giudice ha favorito l'accordo tra le parti che, dopo ampia discussione, si sono accordate nel senso di prevedere l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre da esercitarsi presso la casa dei nonni paterni e previsione a carico del padre L'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle modalità di affidamento, collocamento, tempi di frequentazione del genitore non collocatario ed obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento della figlia minore può essere recepito, apparendo le condizioni corrispondenti all'interesse della bambina e tenendo conto del supporto fornito dalla nonna paterna per
Pagina 2 di 4 favorire la frequentazione della bambina col padre, riconosciuto invalido al 100%. Deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento L'attività istruttoria in ordine alla domanda di divorzio formulata in questo stesso giudizio. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matr il Parte_1
20/4/2017 annotato nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 13, Parte 1 del medesimo anno;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- la figlia minore , nata a [...], il [...], è affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore presso la casa dei nonni paterni con le seguenti modalità: durante la prima e la terza settimana del mese dal giovedì all'uscita da scuola della bambina sino al lunedì mattina in cui i nonni paterni la riaccompagneranno a scuola;
durante la seconda e la quarta settimana del mese dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina in cui i nonni la riaccompagneranno a scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la bambina starà il giorno delle vigilie di Natale, di Capodanno e L'Epifania con un genitore e i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania con l'altro, con la precisazione che nelle vacanze di Natale 2025 la bambina trascorrerà le giornate di vigilia col papà a casa dei nonni paterni e le giornate di Natale, Capodanno ed Epifania con la mamma;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, la bambina starà il giorno di Pasqua con un genitore e quello di NE L'EL (c.d. pasquetta) con l'altro, con la precisazione che a Pasqua 2025 la bambina starà con il papà ed i nonni paterni ed il giorno di pasquetta con la madre;
per le vacanze estive, la bambina starà col padre per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio ed altri quindici, anche non consecutivi, nel mese di agosto, da individuarsi e comunicarsi reciprocamente a cura delle parti entro il 30 giugno di ciascun anno;
il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso tendenzialmetne col padre, mentre la madre festeggerà con la bambina in un'altra giornata;
sono fatti comunque salvi accordi diversi fra le parti;
- è obbligato a versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
a somma di € 150,0 nte rivalutabili
Pagina 3 di 4 secondo indici ISTAT, per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi di urgenza;
- dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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