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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/06/2024, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
n.R.G. 1032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 26 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1032/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE Parte_1
e Paolo ZINZI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi, e Email_1
Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c. e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per personale docente – docenti a tempo determinato
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.5.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
CP_ ha esposto di essere una docente a tempo determinato;
di avere prestato l'ultimo servizio presso l' di Arpino;
di avere prestato servizio nell'anno scolastico 2017/2018 presso l' Organizzazione_1 di Isola Del Liri in forza di contratti a tempo determinato per almeno 180 giorni;
di non avere
[...] fruito, in tale anno scolastico, della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 per il solo fatto di avere prestato la propria attività lavorativa in forza di contratti a tempo determinato.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della mancata attribuzione del beneficio della Carta Docente per violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e per violazione degli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto del 29.11.2007, da cui si evince l'obbligo dell'amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, strumenti che garantiscano la formazione in servizio, tra i quali il bonus formativo per cui è causa.
3. Parte ricorrente ha evidenziato che, in conseguenza delle dedotte violazioni, andrà disapplicata la normativa interna nella parte in cui limita la fruizione della Carta Docente ai soli docenti a tempo indeterminato in quanto in contrasto con la norma eurocomunitaria di cui alla citata clausola 4 dell'accordo quadro, dotata di effetto diretto e dunque direttamente applicabile nell'ordinamento interno.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art.
1 commi 121-124 legge 107/2015 per l'anno scolastico 2017/2018, e condannare la parte convenuta
a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.”
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, il convenuto ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito;
ha CP_1
inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, considerato che la tutela risarcitoria per la mancata fruizione della c.d. carta docente spetta solo ai dipendenti che abbiano stipulato contratti a termine su posti vacanti e disponibili;
nel merito ha dedotto la legittimità del proprio operato, osservante della normativa nazionale ed europea;
ha evidenziato che sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la differenza di trattamento tra i docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti di ruolo, attesa la sostanziale differenza tra le prestazioni lavorative svolte dalle due categorie di lavoratori sul piano quantitativo e qualitativo;
infine, ha contestato l'ammissibilità delle rassegnate conclusioni di controparte, considerata l'impossibilità di conversione dei crediti elettronici virtuali, gravati da vincolo di destinazione, in denaro, nonché l'inattuabilità di un accertamento a posteriori, sull'effettivo utilizzo di tutta la somma disponibile da parte dei docenti precari.
6. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 26 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente, docente a tempo determinato nella scuola secondaria di secondo grado (cfr. cedolini paga in atti), ad usufruire del beneficio della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, in relazione all' anno scolastico 2017/2018, per l'importo nominale complessivo di euro 500,00, sulla premessa di avere prestato servizio, in tale anno scolastico, quale destinataria di supplenze per almeno 180 giorni e assumendo che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE osti ad una normativa nazionale che esclude da tale beneficio i docenti a tempo determinato, ancorché chiamati a svolgere mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e destinatari dei medesimi obblighi formativi.
8. Il convenuto ha contestato gli avversi assunti facendo rilevare che la posizione dei CP_1
docenti con incarico fino al termine delle attività didattiche non è comparabile a quella del docente di ruolo.
9. In rito sono palesemente infondate e vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal CP_1 convenuto. La parte ricorrente agisce per l'accertamento di un diritto che assume derivante direttamente da norme di legge e di contratto collettivo e inerente al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, senza spazi di discrezionalità dell'amministrazione quanto all' “an” della erogazione del bonus allorché ne ricorrano i presupposti normativamente previsti, chiedendo altresì la condanna del datore di lavoro all'esatto adempimento dell'obbligazione correlata al diritto di credito azionato. Secondo il criterio del c.d. petitum sostanziale la giurisdizione sulla controversia spetta pertanto al giudice ordinario. Difficilmente comprensibile è anche l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che la parte ricorrente si afferma titolare del diritto all'erogazione della carta docente e invoca un provvedimento giurisdizionale che accerti la spettanza in proprio favore del bonus in questione e condanni il ad erogarlo, con perfetta coincidenza CP_1
tra chi agisce e chi si afferma titolare del diritto azionato e destinatario degli effetti del provvedimento giurisdizionale invocato, attenendo invece al merito la fondatezza o meno della domanda.
10. Tanto chiarito, è utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.
11. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “Carta Docente”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
11.1. Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Docente, in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone:
“
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_4 secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
11.2. L'art. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la Carta Docente.
11.3. L'art. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della Org_2
“
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, mediante Org_2 acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”. 11.4. L'art. 3, comma 2, stabilisce che “ La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
11.5. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno 2023 il riconoscimento della Carta Docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
12. L'istituto in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.
12.1. L'art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
12.2. L'art. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).
12.3. L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 13. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto-dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VII, n. 1842/2022).
14. La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della Carta Docente rientra tra le
“condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque “comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_4 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
15. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. Carta Docente, sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua;
ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa;
tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente – con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. – di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui;
l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”.
16. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico;
collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente;
conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n.
103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della Carta
Docente ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.
17. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della Carta
Docente continui ad essere operante nell'ordinamento – come all'attualità – e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico – in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze – va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la
Carta non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce;
può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della Carta che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
18. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
19. Nel caso di specie, dalla produzione dei cedolini stipendiali (solo per l'anno 2018) e dall'elenco dei rapporti di lavoro estrapolato mediante interrogazione del SIDI (cd. elenco RDL), nonché dallo stato matricolare prodotto dal , risulta che la ricorrente, in relazione all'anno Controparte_1
scolastico 2017/2018 ha prestato una pluralità di supplenze brevi e saltuarie non riconducibili né alla tipologia delle supplenze annuali di né a quella delle supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 L. n. 124 del 1999, bensì alle supplenze temporanee di cui al comma
3 del predetto articolo, sebbene per una durata superiore ai 180 giorni nell'anno scolastico:
20. Ritiene questo giudice che non sussistano nella specie i presupposti per il riconoscimento dell'invocata carta del docente, atteso che, come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte sopra esaminata, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità non irragionevole, desunta dai plurimi indici normativi sopra esaminati, ha inteso riconoscere il bonus formativo in questione in stretta correlazione con la didattica su base annua, con la conseguenza che la discriminazione per violazione della sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE può ritenersi sussiste unicamente ove il mancato riconoscimento dello strumento formativo in esame operi in pregiudizio di docenti a tempo determinato il cui impegno formativo può ritenersi, con valutazione ex ante, di taratura annuale (supplenze annuali su organico di diritto e supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno), non invece allorché riguardi docenti che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico in questione in virtù di una pluralità di temporanee, ancorché per più di 180 giorni, poiché in tale ipotesi, in assenza di un incarico di docenza formalmente unitario, presso il medesimo istituto e sul medesimo insegnamento, difetta il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato, non potendosi rilevare tale “annualità” del servizio da una ricognizione solamente ex post
e per sommatoria dei servizi prestati, in contrasto con l'esigenza di programmabilità ex ante, vale a dire all'inizio dell'anno scolastico, della cadenza temporale dell'impegno formativo, anche in una logica di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione rilevante costituzionalmente ex art. 97 Cost.
21. Il ricorso va pertanto rigettato.
22. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate
(cause di lavoro, valore fino ad euro 1.100,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità del contenzioso), con riduzione nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art. 151-bis disp. att. c.p.c., in quanto il convenuto è assistito in giudizio da CP_1 propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna la ricorrente a rimborsare al le spese di giudizio, che liquida Controparte_1
in euro 206,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 26 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1032/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE Parte_1
e Paolo ZINZI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi, e Email_1
Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c. e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per personale docente – docenti a tempo determinato
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.5.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
CP_ ha esposto di essere una docente a tempo determinato;
di avere prestato l'ultimo servizio presso l' di Arpino;
di avere prestato servizio nell'anno scolastico 2017/2018 presso l' Organizzazione_1 di Isola Del Liri in forza di contratti a tempo determinato per almeno 180 giorni;
di non avere
[...] fruito, in tale anno scolastico, della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 per il solo fatto di avere prestato la propria attività lavorativa in forza di contratti a tempo determinato.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della mancata attribuzione del beneficio della Carta Docente per violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e per violazione degli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto del 29.11.2007, da cui si evince l'obbligo dell'amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, strumenti che garantiscano la formazione in servizio, tra i quali il bonus formativo per cui è causa.
3. Parte ricorrente ha evidenziato che, in conseguenza delle dedotte violazioni, andrà disapplicata la normativa interna nella parte in cui limita la fruizione della Carta Docente ai soli docenti a tempo indeterminato in quanto in contrasto con la norma eurocomunitaria di cui alla citata clausola 4 dell'accordo quadro, dotata di effetto diretto e dunque direttamente applicabile nell'ordinamento interno.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art.
1 commi 121-124 legge 107/2015 per l'anno scolastico 2017/2018, e condannare la parte convenuta
a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.”
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, il convenuto ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito;
ha CP_1
inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, considerato che la tutela risarcitoria per la mancata fruizione della c.d. carta docente spetta solo ai dipendenti che abbiano stipulato contratti a termine su posti vacanti e disponibili;
nel merito ha dedotto la legittimità del proprio operato, osservante della normativa nazionale ed europea;
ha evidenziato che sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la differenza di trattamento tra i docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti di ruolo, attesa la sostanziale differenza tra le prestazioni lavorative svolte dalle due categorie di lavoratori sul piano quantitativo e qualitativo;
infine, ha contestato l'ammissibilità delle rassegnate conclusioni di controparte, considerata l'impossibilità di conversione dei crediti elettronici virtuali, gravati da vincolo di destinazione, in denaro, nonché l'inattuabilità di un accertamento a posteriori, sull'effettivo utilizzo di tutta la somma disponibile da parte dei docenti precari.
6. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 26 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente, docente a tempo determinato nella scuola secondaria di secondo grado (cfr. cedolini paga in atti), ad usufruire del beneficio della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, in relazione all' anno scolastico 2017/2018, per l'importo nominale complessivo di euro 500,00, sulla premessa di avere prestato servizio, in tale anno scolastico, quale destinataria di supplenze per almeno 180 giorni e assumendo che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE osti ad una normativa nazionale che esclude da tale beneficio i docenti a tempo determinato, ancorché chiamati a svolgere mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e destinatari dei medesimi obblighi formativi.
8. Il convenuto ha contestato gli avversi assunti facendo rilevare che la posizione dei CP_1
docenti con incarico fino al termine delle attività didattiche non è comparabile a quella del docente di ruolo.
9. In rito sono palesemente infondate e vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal CP_1 convenuto. La parte ricorrente agisce per l'accertamento di un diritto che assume derivante direttamente da norme di legge e di contratto collettivo e inerente al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, senza spazi di discrezionalità dell'amministrazione quanto all' “an” della erogazione del bonus allorché ne ricorrano i presupposti normativamente previsti, chiedendo altresì la condanna del datore di lavoro all'esatto adempimento dell'obbligazione correlata al diritto di credito azionato. Secondo il criterio del c.d. petitum sostanziale la giurisdizione sulla controversia spetta pertanto al giudice ordinario. Difficilmente comprensibile è anche l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che la parte ricorrente si afferma titolare del diritto all'erogazione della carta docente e invoca un provvedimento giurisdizionale che accerti la spettanza in proprio favore del bonus in questione e condanni il ad erogarlo, con perfetta coincidenza CP_1
tra chi agisce e chi si afferma titolare del diritto azionato e destinatario degli effetti del provvedimento giurisdizionale invocato, attenendo invece al merito la fondatezza o meno della domanda.
10. Tanto chiarito, è utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.
11. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “Carta Docente”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
11.1. Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Docente, in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone:
“
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_4 secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
11.2. L'art. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la Carta Docente.
11.3. L'art. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della Org_2
“
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, mediante Org_2 acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”. 11.4. L'art. 3, comma 2, stabilisce che “ La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
11.5. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno 2023 il riconoscimento della Carta Docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
12. L'istituto in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.
12.1. L'art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
12.2. L'art. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).
12.3. L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 13. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto-dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VII, n. 1842/2022).
14. La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della Carta Docente rientra tra le
“condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque “comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_4 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
15. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. Carta Docente, sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua;
ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa;
tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente – con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. – di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui;
l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”.
16. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico;
collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente;
conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n.
103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della Carta
Docente ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.
17. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della Carta
Docente continui ad essere operante nell'ordinamento – come all'attualità – e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico – in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze – va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la
Carta non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce;
può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della Carta che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
18. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
19. Nel caso di specie, dalla produzione dei cedolini stipendiali (solo per l'anno 2018) e dall'elenco dei rapporti di lavoro estrapolato mediante interrogazione del SIDI (cd. elenco RDL), nonché dallo stato matricolare prodotto dal , risulta che la ricorrente, in relazione all'anno Controparte_1
scolastico 2017/2018 ha prestato una pluralità di supplenze brevi e saltuarie non riconducibili né alla tipologia delle supplenze annuali di né a quella delle supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 L. n. 124 del 1999, bensì alle supplenze temporanee di cui al comma
3 del predetto articolo, sebbene per una durata superiore ai 180 giorni nell'anno scolastico:
20. Ritiene questo giudice che non sussistano nella specie i presupposti per il riconoscimento dell'invocata carta del docente, atteso che, come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte sopra esaminata, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità non irragionevole, desunta dai plurimi indici normativi sopra esaminati, ha inteso riconoscere il bonus formativo in questione in stretta correlazione con la didattica su base annua, con la conseguenza che la discriminazione per violazione della sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE può ritenersi sussiste unicamente ove il mancato riconoscimento dello strumento formativo in esame operi in pregiudizio di docenti a tempo determinato il cui impegno formativo può ritenersi, con valutazione ex ante, di taratura annuale (supplenze annuali su organico di diritto e supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno), non invece allorché riguardi docenti che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico in questione in virtù di una pluralità di temporanee, ancorché per più di 180 giorni, poiché in tale ipotesi, in assenza di un incarico di docenza formalmente unitario, presso il medesimo istituto e sul medesimo insegnamento, difetta il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato, non potendosi rilevare tale “annualità” del servizio da una ricognizione solamente ex post
e per sommatoria dei servizi prestati, in contrasto con l'esigenza di programmabilità ex ante, vale a dire all'inizio dell'anno scolastico, della cadenza temporale dell'impegno formativo, anche in una logica di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione rilevante costituzionalmente ex art. 97 Cost.
21. Il ricorso va pertanto rigettato.
22. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate
(cause di lavoro, valore fino ad euro 1.100,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità del contenzioso), con riduzione nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art. 151-bis disp. att. c.p.c., in quanto il convenuto è assistito in giudizio da CP_1 propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna la ricorrente a rimborsare al le spese di giudizio, che liquida Controparte_1
in euro 206,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci