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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 107/2022 promossa con ricorso depositato in data 27/01/2022 da
, C.F. nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Larocca DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato ad [...] Controparte_1 C.F._2 il 21/03/1979 e residente in [...] a San ED DE ON (AP), rappresentato e difeso dall'Avv. Pamela Calabria DE Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14/03/2023 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento DE matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via istruttoria: ammettere le prove orali tutte con i testi indicati nelle memorie ex art. 183 cpc co. 6, n. 2 e 3, da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte. In via principale, salvo gravame, tenuto conto DE sopravvenuto Decreto n. 3517/2023 DEl'11.10.2023 DE Tribunale per i minorenni di AN, e DEl'istanza depositata dall'Avv. Elisabetta Rossi in data 15.11.23, accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso per lo scioglimento DE matrimonio e nella memoria Integrativa ex art. 4, comma 10, L. 898/70, nei limiti DEle domande non decise dal provvedimento già richiamato DE Tribunale per i minorenni di AN, e allo stesso non devolute, e in particolare tra le altre sulla necessità di prevedere un assegno divorzile mensile da versarsi in favore DEla Sig.ra nella misura che il Giudice riterrà più adeguata, Pt_1 tenendo conto DEla provvisorietà DEla detenzione DE - e DEla media dei CP_1 redditi degli ultimi tre anni di entrambe le parti, oltre che di un assegno – a carico DE Sig. - a titolo di mantenimento per le figlie minori, ancorché, collocate CP_1 presso la nonna paterna e la contribuzione alle spese straordinarie nella misura di almeno il 50% DEle stesse. Con ogni più opportuna statuizione anche in merito al diritto di visita madre - figlie nell'interesse DEle minori. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge”
PER IL RESISTENTE: “Voglia il Tribunale di Ascoli Piceno adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, devoluto al Tribunale per i Minorenni ogni provvedimento in ordine alla responsabilità genitoriale sulle minori, in considerazione DElo stato attuale dei fatti e DEle condizioni personali ed economiche DEle parti, anche alla luce DEle risultanze degli accertamenti DEegati alla Guardia di Finanza, superati i provvedimenti Presidenziali ed i successivi emessi dal Giudice Istruttore, così provvedere, salvo gravame: a) nel merito 1) in ragione DEle condizioni economiche e lavorative attuali DE SInor conseguenti al suo stato Controparte_1 di detenzione, disporre, con effetto retroattivo a far data dal 14/04/2023 (giorno di inizio DElo stato di detenzione) o comunque dalla perdita di lavoro per avvenuto licenziamento per giustificato motivo a causa DElo stato di detenzione anzidetto, nonché DEla cessata collocazione DEla prole presso la madre, che nulla il medesimo sia tenuto allo stato a versare quale contributo al mantenimento DEle figlie minori, collocate presso la nonna paterna;
2) in subordine alla superiore domanda, qualora si ritenesse dovuto in ogni caso un contributo al mantenimento DEle minori da parte DE padre, sempre in ragione DEle condizioni economiche e lavorative attuali DE SInor conseguenti al suo stato di detenzione, disporre che il padre Controparte_1 contribuisca al mantenimento DEle figlie minori entro la fine di ogni mese con il versamento di importo non superiore ad € 50,00 per ciascuna figlia, quindi per un totale massimo di € 100,00 salvo diversa minore quantificazione, individuando e nominando l'attuale indicatario a ricevere il pagamento nella modalità che si riterrà più opportuna, atteso che allo stato è sospesa la responsabilità genitoriale DEla madre ed è anche cessata la collocazione DEle figlie presso la medesima;
3) in ogni caso, disporre che la madre contribuisca al mantenimento DEle figlie in ragione DEle possibilità economiche e lavorative anche potenziali DEla medesima a decorrere dal 12/10/2023, data in cui si è dato seguito al provvedimento di collocamento DEle minori presso la nonna paterna (Decreto n. cronol. 3517/2023 DE 11/10/2023 R.G. 10000613/2021 DE Tribunale per i Minorenni DEle Marche) riconoscendo in favore DEle figlie minori entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese un contributo mensile al mantenimento di importo di € 300,00 per ciascuna figlia, quindi per un totale di € 600,00 (seicento/00) salvo maggiore quantificazione, mediante versamento, individuando e nominando l'attuale indicatario a ricevere il pagamento nella modalità che si riterrà più opportuna;
4) altresì accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte, che nulla è dovuto alla SInora a titolo di mantenimento con Parte_1 assegno divorzile;
5) disporre che il SInor percepisca l'assegno unico CP_1
INPS per le figlie minori nella misura DE 50% a far data dal deposito DE ricorso introduttivo DE presente giudizio;
6) disporre che la madre, in considerazione DElo stato attuale dei fatti, sostenga nella misura DE 100% le spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse DEle figlie;
in difetto che si quantifichi una percentuale congrua, in considerazione DEle condizioni economiche DE medesimo, di addebito DEle suddette spese al padre e la restante alla madre, spese tutte in ogni caso da commisurare alle capacità economiche dei coniugi e previamente concordate tra i medesimi e opportunamente documentate. Tali spese comprendono, anche se l'elencazione non è da considerarsi esaustiva, quelle di seguito specificamente indicate come straordinarie: per quanto concerne le spese relative alla salute, l'acquisto di particolari farmaci, visite specialistiche ed interventi chirurgici, pratica di particolari terapie (quali inalazioni termali, fisioterapia, terapie odontoiatriche); per quanto concerne le spese relative all'istruzione, rette di scuole private, tasse scolastiche e tasse universitarie, corsi di specializzazione, libri scolastici, gite scolastiche, corsi musicali con eventuale acquisto DE relativo strumento, spese per alloggio universitario;
per quanto concerne le spese relative alla cultura ed allo sport, abbonamento ad una rivista specialistica, abbonamento ad una palestra o un corso di sport, un corso di musica e acquisto relativo eventuale strumento musicale;
in riferimento alle spese relative alla cura dei minori, lezioni private di recupero. In ogni caso, ad abundantiam, ci si riporta per le spese straordinarie al protocollo d'intesa che al riguardo è in vigore presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
7) disporre la restituzione da parte DEla SInora DEle somme versate dall'INPS a titolo di Pt_1 indennità di frequenza a favore DEla minore ad oggi gestite Persona_1 esclusivamente dal nominato tutore DEla minore, somme di cui la medesima è entrata in possesso dopo la sospensione DEla responsabilità genitoriale”. Parte resistente instava, inoltre, per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nonché per la condanna DEla ricorrente alla refusione, in suo favore DEle spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2022 sulla premessa che: Parte_1
- in data 20/12/2014, in San ED DE ON (AP), aveva contratto matrimonio con il rito civile con , C.F. , nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
Piceno (AP) il 21/03/1979, scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni;
il matrimonio era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune DEl'anno 2014 al n. 15, Parte I, DEeg. 2;
- dalla loro unione erano nate, già prima DE matrimonio, due figlie: nata Persona_2
il 04/12/2009 a San ED DE ON e , nata il [...] a [...] Per_1
DE ON, entrambe minorenni;
- l'ultima residenza comune dei coniugi era stata in San ED DE ON (AP) alla
Via A. Diaz n. 16, nell'immobile di proprietà esclusiva DEla SI.ra ; Parte_1
- con ricorso notificato il 28/10/2020, la SI.ra chiedeva la separazione Parte_1
giudiziale dal marito (R.G. n. 1503/2020 – Tribunale di Ascoli Piceno); tuttavia i coniugi, di comune accordo, decidevano di trasformare la separazione in consensuale, la quale veniva omologata da questo Tribunale con Decreto cronol. n. 11695/2020 DE
15/12/2020;
- erano trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale, verificatasi il 09/12/2020, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione;
- dopo la separazione la conflittualità tra i coniugi era stata tale che la SI.ra era Pt_1
stata costretta a proporre diverse querele nei confronti DE SI. per Controparte_1 vari reati, tra cui minacce, atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- in conseguenza di dette querele, su istanza DEla Procura, il Tribunale per i minorenni di AN procedeva ex artt. 330 - 333 c.c. nell'interesse DEle minori Persona_3
e , nei confronti dei titolari DEla responsabilità genitoriale,
[...] Persona_1
allo scopo di adottare ogni opportuno provvedimento alla tutela DEle stesse, ed emetteva, in data 24/11/2021, il Decreto cronol. n. 4237/2021 (R.G. n. 613/2021 V.G.) con il quale disponeva “l'affido dei minori e Persona_1 Persona_3
al Servizio Sociale DE Comune di San ED DE ON (AP) dando
[...]
mandato allo stesso affinché metta in atto ogni intervento di sostegno educativo e sociale in loro favore che si reputi necessario, particolarmente dando attenzione ad un intervento di assistenza educativa domiciliare”; nominava “l'Avv. Achille Buonfigli curatore speciale dei minori sopraindicati”; disponeva che “il consultorio Asur AV5 competente per territorio avvii una valutazione sulle capacità genitoriali dei Sigg.ri
e , ponendo a carico dei genitori medesimi l'onere Controparte_1 Parte_1
di seguire le indicazioni degli operatori”, che “il Consultorio Asur AV5 competente per territorio valuti e realizzi un percorso di mediazione tra i Sigg.ri CP_1
e , ponendo a carico dei genitori l'onere di aderirvi”, che “il
[...] Parte_1
servizio competente per territorio avvii un approfondimento DEle CP_2
condizioni psicofisiche DEla minore , “l'ascolto DEla minore Persona_1 [...]
DEegando il giudice onorario Andrea Iommi con le modalità Per_1
specificatamente individuate nell'apposito decreto di fissazione di udienza” e che “il servizio affidatario relazioni sulla situazione dei minori in oggetto ogni quattro mesi ed anche prima se necessario”;
- dalla metà di settembre 2021 il SI. non rispettava gli accordi Controparte_1
raggiunti in sede di separazione consensuale, violando sia le disposizioni concernenti la regolamentazione DE diritto di visita nei confronti DEle figlie nonché omettendo di versare l'assegno mensile per il mantenimento DEla prole. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente DE Tribunale all'udienza DE giorno 01/06/2022; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza DE
13/06/2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali: veniva disposto l'affido condiviso DEle figlie minori, dandosi atto DEla vigenza DE decreto n.
4237/2021 emesso, in data 24/11/2021, dal Tribunale per i Minorenni di AN con cui si era stabilito l'affido DEle due figlie minori al Servizio Sociale DE Comune di
San ED DE ON (AP) e nominato un curatore speciale nella persona DEl'Avv.
Achille Buonfigli;
veniva disposto il collocamento DEle minori presso l'abitazione DEla , già adibita a casa familiare;
veniva posto a carico DE un Pt_1 CP_1
contributo per il mantenimento DEla prole pari ad € 150,00 per ciascuna figlia, da versare alla entro il giorno 30 di ogni mese, oltre al 50% DEle spese Pt_1
straordinarie; infine, veniva regolamentato il diritto di visita DE padre nei confronti DEle figlie minori.
I coniugi si costituivano anche nella successiva fase dinanzi al Giudice relatore il quale, considerato che nei confronti DE era stata applicata la misura cautelare DE CP_1
divieto di avvicinamento alla e DE divieto di comunicazione con qualsiasi Pt_1
mezzo con quest'ultima, a modifica DEl'ordinanza presidenziale, stabiliva che gli incontri padre-figlie avvenissero presso i Servizi Sociali DE Comune di San ED DE ON per tre volte alla settimana, evitando contatti tra i genitori, con temporanea sospensione DEla permanenza DEle minori presso il resistente nei fine settimana.
All'udienza DE 22/12/2022 il GI, rilevato che risultava pendente tra le parti davanti al
Tribunale per i minorenni, preventivamente adito, un procedimento sulla responsabilità genitoriale che si estendeva anche alla disciplina DE diritto di visita, rigettava le istanze relative al diritto di visita proposte dal essendo competente il Tribunale per CP_1 i minori;
rilevato che era pacifico che il resistente non versasse l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 300 mensili, disponeva che il datore di lavoro DE corrispondesse tale somma direttamente alla;
inoltre, preso atto che CP_1 Pt_1
entrambe le parti chiedevano emettersi sentenza sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il GI rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia sulla sentenza non definitiva di divorzio, riservandosi all'esito di decidere sulla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dai coniugi.
Con sentenza non definitiva n. 40/2023, pubblicata in data 24/01/2023, questo
Tribunale dichiarava lo scioglimento DE matrimonio contratto dalle suddette parti e, con separata ordinanza emessa in pari data, concedeva i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., rinviando la causa per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza DE 21/09/2023 dinanzi al Giudice relatore, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c.
In data 15/11/2023 parte ricorrente depositava istanza ove rappresentava che, nelle more DEla decisione DE presente giudizio, il Tribunale per i minorenni di AN aveva emesso, in data 11/10/2023, decreto n. cronol. 3517/2023, con il quale i Giudici minorili si erano pronunciati in merito alla responsabilità genitoriale DE e CP_1
DEla , all'affidamento e al collocamento DEle loro figlie minori e alle modalità Pt_1
con cui regolamentare il diritto di visita di entrambi i coniugi. Pertanto, la ricorrente chiedeva che questo Tribunale proseguisse il presente giudizio per decidere riguardo alle residue domande da ella proposte.
Con ordinanza DE 21/11/2023 il GI rigettava le prove orali proposte dalle parti in quanto ritenute non rilevanti ai fini DEla decisione e fissava per la precisazione DEle conclusioni, in modalità cartolare ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., l'udienza DE
09/05/2024, disponendo che, entro quella data, la Guardia di Finanza di San ED DE ON, con facoltà di sub-DEega, dovesse depositare una relazione contenente gli accertamenti eseguiti per verificare i redditi percepiti dalla ricorrente e se, eventualmente, fosse stata riconosciuta una pensione di invalidità alla figlia
[...]
Per_1 Considerato che gli agenti di polizia tributaria depositavano la richiesta relazione soltanto in data 09/05/2024, il procedimento veniva rinviato all'udienza DE
10/10/2024, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ove, precisate le conclusioni come indicato in epigrafe, la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva preliminarmente il Collegio che, tra le stesse parti, è stato instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di AN un procedimento per l'adozione dei provvedimenti ablativi o limitativi DEla responsabilità genitoriale ex artt. 330-335 c.c., nell'ambito DE quale è stato emesso, in data 11/10/2023, decreto cronol. n. 3517/2023
– ancora vigente, per quanto noto a questo Ufficio –, con cui è stata disposta la sospensione dei genitori, SI.ra e SI. dalla Parte_1 Persona_3
responsabilità genitoriale nei confronti DEle figlie minori, le quali sono state di conseguenza collocate presso la nonna paterna, SI.ra con Persona_4
attivazione, presso la stessa, di un servizio di educativa domiciliare.
Il Tribunale per i minorenni disponeva, inoltre, gli incontri protetti madre-figlia affidando, a tale scopo, al Consultorio familiare competente, l'incarico di predisporre il relativo calendario;
al medesimo Consultorio veniva affidato il compito di predisporre le video chiamate tra il padre e le figlie, secondo tempi e modalità stabiliti da esso Servizio Sociale, il quale doveva disporre anche un percorso di sostegno alla genitorialità vicariante per i nonni paterni;
si disponeva che sugli interventi svolti, il
Servizio incaricato avrebbe dovuto relazionare, con urgenza, entro un mese e, sull'andamento DEla situazione, ogni trimestre o prima se ritenuto necessario. Infine, veniva disposto l'invio degli atti, per la nomina di un Tutore per le minori, al Giudice
Tutelare presso questo Tribunale, il quale provvedeva nominando l'Avv. Simona
Ambrosi per la minore (decreto di nomina n. cronol. Persona_3
10360/2023 DE 20/11/2023 – R.G. 813/2023 - Uff. Giudice Tutelare) e l'Avv. Cristina
Gagliardi per la minore (decreto di nomina n. 10357/2023 cron. DE Persona_1
20/11/2023 – R. G. 812/2023 - Uff. Giudice Tutelare). Rileva il Collegio che il presente giudizio è stato introdotto in data 27/01/2022, sicché, per la ripartizione DEle competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, deve aversi riguardo alla disciplina previgente all'entrata in vigore DEla L.
206/2021, la quale, infatti, si applica a tutti i ricorsi presentati a decorrere dal 22 giugno
2022.
Occorre, dunque, fare riferimento alla normativa in vigore a seguito DEle riforme introdotte dalla L. 20 dicembre 2012, n. 219 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in base alle quali, quanto alle competenze civili, sono di competenza DE Tribunale per i minorenni i procedimenti di cui agli artt. 84,90,330,332,333,334 e 335 c.c. e all'art. 371
c.c., u.c., oltre a quelli di cui agli artt. 251 e 317-bis c.c.. In particolare, l'art. 38 disp. att. c.c., nel prevedere la competenza residuale DE tribunale ordinario, esclude quella DE tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia già pendente un giudizio di separazione o divorzio.
Tale disposizione, in quanto volta ad individuare un criterio di competenza funzionale, non è suscettibile di applicazione analogica, dovendo anzi essere interpretata restrittivamente, per non vanificare il principio DE giudice naturale precostituito per legge, oltre che per ovvie eSIenze di certezza. Di talché, la vis actractiva al Tribunale ordinario DE procedimento promosso dinanzi al Giudice minorile opera soltanto quando il giudizio avente ad oggetto il conflitto familiare sia stato promosso prima di quello riguardante l'ablazione o la limitazione DEla responsabilità genitoriale, mentre nel caso opposto resta preclusa l'instaurazione DE giudizio dinanzi al tribunale ordinario, trovando applicazione in principio DEla perpetuatio jurisdictionis, avente rilevanza costituzionale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/11/2021, n.36466)
Invero, il conflitto di competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i
Minorenni dev'essere risolto secondo il criterio DEla prevenzione, atteso che l'art. 38 disp. att. c.c., la cui ratio risiede nell'evidente interrelazione tra i rispettivi giudizi, limita la vis actractiva DE Tribunale ordinario all'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti DEl'altro, in tal modo escludendo implicitamente l'ipotesi in cui il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni sia stato instaurato anteriormente.
Qualora, infatti, le azioni volte ad ottenere la pronuncia dei provvedimenti ablativi o limitativi DEla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330-333 c.c. siano proposte successivamente alla domanda di separazione o divorzio, o anche congiuntamente, la relativa competenza spetta, fino al passaggio in giudicato DEla sentenza che definisce il giudizio, al giudice DE conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (ex plurimis, Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3490; 14/01/2016, n. 432;
26/01/2015, n. 1349).
Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi DEla responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio DEla prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o anteriormente alla proposizione DEla relativa domanda (la quale, ai sensi DEl'art. 5
c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione DEla domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. (Cassazione civile,
n.36466/2021 cit.).
Nella fattispecie in esame, il giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni di AN
(n. R.G. 613/2021 V.G.) è stato introdotto con ricorso depositato dal PM in data
27/07/2021, mentre il presente procedimento di scioglimento DE matrimonio è stato incardinato in data 27/01/2022. Pertanto, tenuto conto DE criterio DEla prevenzione sopra indicato, il Tribunale ordinario, in questa sede, può solo prendere atto dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni anteriormente adito, in relazione alla sospensione DEla responsabilità genitoriale, al collocamento DEle figlie minori e ai tempi e modalità di regolamentazione DE diritto di visita dei genitori. D'altra parte, l'intervento DE giudice minorile esautora le competenze DE giudice ordinario in materia di affidamento e diritto di visita DEla prole.
Invero, qualora il Tribunale per i minorenni abbia sospeso uno dei genitori dalla responsabilità genitoriale ed abbia adottato altri provvedimenti ex art. 333 c.c. in relazione all'organizzazione di incontri protetti e all'avvio di percorsi di sostegno a cura DE servizio sociale affidatario, tali decisioni non lasciano spazio ad interventi di altro tipo ad opera DE Tribunale ordinario, che andrebbero necessariamente a confliggere con i provvedimenti già adottati. Di conseguenza, la decisione già assunta di sospensione DEla genitorialità in capo al genitore esclude che possa farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti)
e che possano essere adottati provvedimenti che rischiano esclusivamente di sovrapporsi a quelli già in atto (cfr. Tribunale sez. I - AN, 02/02/2022, n. 161).
Poiché, nel caso di specie, il Giudice minorile, con decreto DE giorno 11/10/2023, ha sospeso entrambi i genitori dall'esercizio DEla responsabilità genitoriale e, con precedente provvedimento depositato in data 24/112021, integralmente richiamato nel decreto DEl'11/10/2023, aveva affidato le figlie minori al Servizio Sociale DE Comune di San ED DE ON, questo Tribunale ordinario non può adottare alcun provvedimento, essendo di competenza DE Tribunale per i minorenni disporre ogni statuizione in merito all'affido e al collocamento DEla prole nonché sulla responsabilità genitoriale DE e DEla . CP_1 Pt_1
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che risulta infondata la violazione, eccepita dalla parte resistente, DE litisconsorzio necessario in ragione DEla mancata integrazione DE contraddittorio nei confronti dei Tutori e DE Curatore speciale DEle minori.
Invero, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questi ultimi assumono la veste di litisconsorti necessari e devono, pertanto, essere evocati in giudizio, soltanto nei procedimenti relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi DEla responsabilità genitoriale, poiché in tali casi sussiste un conflitto di interessi DE minore verso i genitori tanto che, laddove non sia stato nominato un tutore provvisorio, deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (v. Cass. civ. n. 5256/2018).
Il presente procedimento promosso dalla SI.ra ha ad oggetto, a seguito Pt_1
DEl'emanazione dei decreti sopra citati da parte DE Tribunale per i minorenni, la conferma DElo scioglimento DE vincolo matrimoniale e i rapporti patrimoniali tra i genitori (mantenimento prole e assegno divorzile), atteso che le altre questioni relative al collocamento, al diritto di visita e alla responsabilità genitoriale sono, per le ragioni innanzi espresse, di competenza DE Giudice minorile.
Ciò posto, riguardo all'assegno per il mantenimento per le figlie minori a carico DE padre, il suo ammontare deve essere determinato secondo il dettato DEl'art. 337 ter, co.
4° c.c.., tenendo conto: DEl'età DE figlio DEla coppia, DEle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella DE genitore obbligato, ai tempi di permanenza DE figlio con ciascun genitore.
Per l'esattezza: 1) le attuali eSIenze DE figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame si deve considerare anche che il è detenuto, per cui le sue CP_1
attuali condizioni di reddito non sono più quelle precedenti.
Dall'analisi DEla documentazione reddituale DE resistente risulta la sua capacità di produrre un reddito medio mensili di circa €. 1.500,00 (come si evince dalla relazione DEla Guardia di Finanza, acquisita agli atti, ove sono state allegate le certificazioni uniche degli anni 2021, 2022, 2023); egli, a seguito DEla condanna penale e DEla restrizione in carcere, è stato tuttavia licenziato dal suo datore di lavoro e, per tale ragione, nel 2023 ha percepito circa € 5.000 a titolo di retribuzione, circa € 10.000,00 quale TFR ed € 2.441,29 dall'attività svolta nella casa circondariale.
Rileva il Collegio che lo stato di detenzione non esclude l'obbligo per il genitore di mantenere i propri figli. Invero, la Suprema Corte, in una pronuncia in tema di violazione degli obblighi assistenziali ex art. 570 bis c.p., condivisa da questo Tribunale, ha precisato che la responsabilità DEla mancata osservanza DEl'obbligo non va esclusa neanche se il soggetto si dice incapace poiché in uno stato di detenzione prolungata;
infatti, lo stato di carcerato potrà essere ritenuto di per sé colpevole in quanto, commettendo un reato il soggetto si pone di per sé in una condizione tale da non poter adempiere ai suoi obblighi (Cass. pen. sentenza n. 41697/2016).
Tanto premesso, in considerazione dei redditi percepiti dal e DEla CP_1
circostanza che quest'ultimo è attualmente ristretto, si ritiene congruo stabilire che, a decorrere dalla detenzione in carcere e fino a quando permane tale stato, il resistente sia a tenuto a contribuire al mantenimento DEle figlie minori con il versamento DEla somma mensile di € 100,00 (€ 50 per ciascuna); cessata la restrizione, il contributo dovrà essere elevato ad € 400 al mese (€ 200 per ogni figlia), con previsione di rivalutazione annuale DEla misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT-
VITA.
Tenuto conto che il Tribunale per i minorenni ha collocato le figlie presso la nonna paterna – e che, dunque, le bambine non sono collocate e non convivono più con la madre –, deve essere disposto un contributo per il mantenimento DEla prole anche a carico DEla , atteso che, ai sensi DEl'art. 316 bis, comma 1, prima parte, c.c. “I Pt_1
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli – tra cui il dovere di mantenerli ex art. 315 c.c. – in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
La ricorrente risulta percepire redditi molto modesti, come accertato dalla Guardia di
Finanza nella relazione in atti;
in particolare, nell'ultima certificazione depositata
(Certificazione Unica 2024 – Anno 2023), la donna aveva percepito redditi esenti pari ad € 3.276,23 erogati dall'INPS.
Nondimeno, la peculiarità DEl'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento a carico DE genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica DElo stesso (Tribunale sez. I - Roma, 07/07/2017).
D'altro canto, anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento DEla prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti, la natura DEl'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento anche a carico DE genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (Tribunale -
Terni, 27/05/2022, n. 448).
Ciò in quanto sussiste in capo al genitore obbligato, anche se disoccupato, il dovere di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta DEla genitorialità
(Cassazione civile sez. I - 07/05/2024, n. 12283).
Tanto premesso, tenuto conto altresì DEla giovane età DEla , la quale ha Pt_1
quarant'anni e DE fatto che la stessa non risulta in una condizione di salute tale da renderla inabile al lavoro, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico DEla madre un assegno di mantenimento per le figlie minori, da versare alla nonna paterna collocataria, pari ad € 300 mensili (€ 150 per ciascuna), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-VITA, con decorrenza dal 12/10/2023, data in cui – come risulta dalla comunicazione dei Servizi Sociali DE Comune di San ED DE
ON DE medesimo giorno, depositata dal resistente e acquisita agli atti – è stata data esecuzione al provvedimento DE Tribunale per i minorenni che ha disposto il collocamento DEle minori e presso la SI.ra . Persona_2 Per_1 Persona_4
Ciascun genitore sarà, inoltre, tenuto al pagamento DE 50% DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEle figlie;
il tutto secondo i tempi, le voci e le modalità di cui al vigente Protocollo stipulato, in materia, tra la Corte d'appello
Marche, i Tribunali DE distretto e i ConSIli degli Ordini degli Avvocati DE medesimo distretto, atteso che non sussistono, allo stato, considerata la situazione economico- patrimoniale DEle parti, motivi per disporre una diversa ripartizione. In merito, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile in favore DEla ricorrente, va rilevato quanto segue.
A seguito DEla sentenza DEle Sezioni Unite DEla Cassazione n. 18287 DEl'11 luglio
2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi DEl'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione DEl'art. 5, comma 6, L.
898/1970, orientata al rispetto DE quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro DE tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione DEla vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte DEl'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base DE quale deve essere fondato l'accertamento DE diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, DE tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte DEl'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione DE principio di solidarietà, posto a base DE giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ne deriva che, in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica di non modesta entità si configura come prerequisito fattuale e non è più il fattore primario per l'attribuzione DEl'assegno divorzile (cfr. Cass.n. 32398/2019).
Ad avviso DEle Sezioni Unite, inoltre, ai fini DE riconoscimento DEl'assegno, va applicato un criterio composito che, ferma la valutazione comparativa DEle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia rilievo al contributo reso dall'ex coniuge richiedente alla formazione DE patrimonio comune e personale. La natura e l'entità DE sopraindicato contributo è frutto DEle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione DEla comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari, in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica DEl'autodeterminazione e DEl'autoresponsabilità, sulla base DEle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici DE coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno, non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione DE coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione DEla vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino DE tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale DEle parti.
L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità DEle condizioni economico-patrimoniali DEle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione DEla vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente DEla cura e DEl'assistenza DEla famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione DEl'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni DEla famiglia e di sostenere la formazione DE patrimonio familiare e personale DEl'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte DE richiedente a realistiche occasioni professionali- reddituali (si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795). Qualora non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa- compensativa DE sopravvenuto "depauperamento" DEl'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento, da demandare necessariamente ai giudici di merito, dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica DEl'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze DE caso concreto da valutare con indici SInificativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare. In particolare, la funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento DEla condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti SInificativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio (cfr. Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n. 5055).
Tanto premesso, nel caso di specie non può essere riconosciuto un assegno divorzile in favore DEla ricorrente. Infatti, non sussiste un SInificativo squilibrio economico tra i coniugi, atteso che, attualmente, entrambi sono titolari di redditi modesti e la ricorrente
è proprietaria DEl'immobile in cui vive, mentre il non è titolare di diritti CP_1
reali su beni immobili tanto che, finché non era detenuto, doveva pagare un canone di locazione per l'appartamento ove abitava. Inoltre, la non ha dimostrato che il Pt_1
dedotto squilibrio economico sia causalmente riconducibile alle scelte comuni di vita familiare, neanche in via presuntiva.
Parimenti non può essere riconosciuto alla donna un assegno divorzile in funzione assistenziale. Invero, la funzione assistenziale DEl'assegno divorzile può assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, la Cassazione ha già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica DE richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità (Cassazione civile sez. I -
21/05/2024, n. 14179).
La ricorrente, al contrario, non ha allegato una propria inabilità al lavoro derivante da un'eventuale patologia né ha un'età tale da rendere difficoltosa la reperibilità di un'occupazione, essendo anzi ella ancora molto giovane (la ha quarant'anni) e Pt_1
potendo, in ogni caso, usufruire degli strumenti pubblici di sussidio, come il reddito di inclusione o come ha fatto, in passato, percependo il reddito di cittadinanza.
D'altra parte, nell'ipotesi in cui non venga provata l'impossibilità oggettiva DE coniuge richiedente l'assegno di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, la semplice differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno
(Cass., sent. n. 14179/2024 cit.).
In definitiva, la domanda DEla deve essere rigettata. Pt_1
È, invece, inammissibile la richiesta, avanzata dal resistente, di restituzione da parte DEla SInora DEle somme versate alla donna dall'INPS a titolo di indennità di Pt_1
frequenza a favore DEla minore attualmente gestite in via esclusiva Persona_1
dal Tutore DEla minore nominato da questo Tribunale.
Al riguardo, la giurisprudenza formatasi in vigenza DEla disciplina antecedente la c.d. riforma Cartabia – applicabile alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 27/01/2022 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione DEla domanda di risarcimento DE danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è infatti costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità DE “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento DE danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870; con specifico riferimento all'inammissibilità DEla domanda di restituzione degli arretrati DEl'assegno di mantenimento non versati, si veda Tribunale di Perugia, sentenza DE
26/01/2015).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto DE giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza 8 settembre 2022, n.
376).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione DEla casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione DEl'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento DE danno endofamiliare).
Alla stregua DEla giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra deve essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di divorzio ma soggetta a rito diverso. Nulla si dispone sulla domanda DE resistente di erogazione in suo favore DE 50% DEl'AUU ad opera DEl'INPS a decorrere dalla data di deposito DE ricorso, atteso che, dal momento in cui è stata disposta dal Tribunale per i minorenni la sospensione dall'esercizio DEla responsabilità genitoriale, da parte DEla e DE Pt_1 CP_1
nei confronti DEle figlie minori, i coniugi non hanno più diritto a percepire l'Assegno
Unico, il quale dovrà essere corrisposto nell'esclusivo interesse DEle minori e gestito dai Tutori nominati per le medesime. Per il periodo antecedente, considerato che sia nell'accordo di separazione che nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi, nel presente giudizio di divorzio, dal Giudice DEegato dal Presidente DE Tribunale, era stato disposto l'affido condiviso DEle figlie ad entrambi i genitori, questi ultimi avevano diritto, per legge e senza che fosse necessaria una specifica statuizione DE
Tribunale, al 50% DEl'AUU erogato dall'INPS nell'interesse DEle minori.
Tenuto conto DEl'esito complessivo DEla lite, DEla circostanza che gran parte DEle domande sono di competenza DE Tribunale per i minorenni e DEla sostanziale soccombenza reciproca – sia in termini di diversa quantificazione degli assegni di mantenimento per la prole sia per il rigetto di talune DEle domande proposte da entrambe le parti –, vi sono giusti motivi, ai sensi DEl'art. 92 c.p.c. (come riformulato a seguito DEla sentenza DEla Corte costituzionale n. 77/2018), per compensare integralmente, tra le parti medesime, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) conferma lo scioglimento DE matrimonio contratto dai SI.ri e Parte_1
in San ED DE ON (AP) il 20/12/2014 e trascritto nel Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio DEl'anno 2014 di detto Comune al n. 15 Parte 1 Serie DEeg. 2;
2) prende atto dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di AN
(decreti DE 24/11/2021, DE 16/12/2022 e DEl'11/10/2023) in tema di sospensione DE
e DEla dall'esercizio DEla responsabilità genitoriale nei confronti CP_1 Pt_1 DEle figlie minori, di affidamento DEle stesse al Servizio Sociale, DE loro collocamento presso la nonna paterna e di regolamentazione DE diritto di visita dei genitori e, per l'effetto, rimette ogni decisione, sul punto, al Giudice minorile poiché competente essendo stato previamente adito;
3) dispone che il versi alla SI.ra , in quanto collocataria CP_1 Persona_4
DEle minori e , a titolo di contributo al mantenimento DEle stesse, Persona_2 Per_1
entro il giorno 10 DE mese, un assegno mensile di € 50,00 per ciascuna fino a quando non avrà terminato di espiare la pena detentiva;
decorso tale momento, il CP_1
sarà tenuto a versare alla SI.ra , a titolo di contributo per il Persona_4
mantenimento DEle figlie, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di € 200 per ciascuna, con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT-VITA;
4) dispone che la versi alla SI.ra , in quanto collocataria DEle Pt_1 Persona_4
minori e , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 150 per Persona_2 Per_1
ciascuna, con decorrenza dal 12/10/2023 (data di esecuzione DE provvedimento che ha disposto il collocamento DEle minori presso la nonna paterna) e con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura DE suddetto assegno secondo gli indici
ISTAT-VITA;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura DE 50% al pagamento DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEle figlie, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra la Corte d'appello Marche, i Tribunali DE distretto e i ConSIli degli Ordini degli Avvocati DE medesimo distretto;
6) dichiara inammissibile la domanda di restituzione somme proposta dalla parte resistente;
7) rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente e dal resistente;
8) nulla si dispone sull'Assegno Unico Universale;
9) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di conSIlio DE 15/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 107/2022 promossa con ricorso depositato in data 27/01/2022 da
, C.F. nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Larocca DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato ad [...] Controparte_1 C.F._2 il 21/03/1979 e residente in [...] a San ED DE ON (AP), rappresentato e difeso dall'Avv. Pamela Calabria DE Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14/03/2023 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento DE matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via istruttoria: ammettere le prove orali tutte con i testi indicati nelle memorie ex art. 183 cpc co. 6, n. 2 e 3, da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte. In via principale, salvo gravame, tenuto conto DE sopravvenuto Decreto n. 3517/2023 DEl'11.10.2023 DE Tribunale per i minorenni di AN, e DEl'istanza depositata dall'Avv. Elisabetta Rossi in data 15.11.23, accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso per lo scioglimento DE matrimonio e nella memoria Integrativa ex art. 4, comma 10, L. 898/70, nei limiti DEle domande non decise dal provvedimento già richiamato DE Tribunale per i minorenni di AN, e allo stesso non devolute, e in particolare tra le altre sulla necessità di prevedere un assegno divorzile mensile da versarsi in favore DEla Sig.ra nella misura che il Giudice riterrà più adeguata, Pt_1 tenendo conto DEla provvisorietà DEla detenzione DE - e DEla media dei CP_1 redditi degli ultimi tre anni di entrambe le parti, oltre che di un assegno – a carico DE Sig. - a titolo di mantenimento per le figlie minori, ancorché, collocate CP_1 presso la nonna paterna e la contribuzione alle spese straordinarie nella misura di almeno il 50% DEle stesse. Con ogni più opportuna statuizione anche in merito al diritto di visita madre - figlie nell'interesse DEle minori. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge”
PER IL RESISTENTE: “Voglia il Tribunale di Ascoli Piceno adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, devoluto al Tribunale per i Minorenni ogni provvedimento in ordine alla responsabilità genitoriale sulle minori, in considerazione DElo stato attuale dei fatti e DEle condizioni personali ed economiche DEle parti, anche alla luce DEle risultanze degli accertamenti DEegati alla Guardia di Finanza, superati i provvedimenti Presidenziali ed i successivi emessi dal Giudice Istruttore, così provvedere, salvo gravame: a) nel merito 1) in ragione DEle condizioni economiche e lavorative attuali DE SInor conseguenti al suo stato Controparte_1 di detenzione, disporre, con effetto retroattivo a far data dal 14/04/2023 (giorno di inizio DElo stato di detenzione) o comunque dalla perdita di lavoro per avvenuto licenziamento per giustificato motivo a causa DElo stato di detenzione anzidetto, nonché DEla cessata collocazione DEla prole presso la madre, che nulla il medesimo sia tenuto allo stato a versare quale contributo al mantenimento DEle figlie minori, collocate presso la nonna paterna;
2) in subordine alla superiore domanda, qualora si ritenesse dovuto in ogni caso un contributo al mantenimento DEle minori da parte DE padre, sempre in ragione DEle condizioni economiche e lavorative attuali DE SInor conseguenti al suo stato di detenzione, disporre che il padre Controparte_1 contribuisca al mantenimento DEle figlie minori entro la fine di ogni mese con il versamento di importo non superiore ad € 50,00 per ciascuna figlia, quindi per un totale massimo di € 100,00 salvo diversa minore quantificazione, individuando e nominando l'attuale indicatario a ricevere il pagamento nella modalità che si riterrà più opportuna, atteso che allo stato è sospesa la responsabilità genitoriale DEla madre ed è anche cessata la collocazione DEle figlie presso la medesima;
3) in ogni caso, disporre che la madre contribuisca al mantenimento DEle figlie in ragione DEle possibilità economiche e lavorative anche potenziali DEla medesima a decorrere dal 12/10/2023, data in cui si è dato seguito al provvedimento di collocamento DEle minori presso la nonna paterna (Decreto n. cronol. 3517/2023 DE 11/10/2023 R.G. 10000613/2021 DE Tribunale per i Minorenni DEle Marche) riconoscendo in favore DEle figlie minori entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese un contributo mensile al mantenimento di importo di € 300,00 per ciascuna figlia, quindi per un totale di € 600,00 (seicento/00) salvo maggiore quantificazione, mediante versamento, individuando e nominando l'attuale indicatario a ricevere il pagamento nella modalità che si riterrà più opportuna;
4) altresì accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte, che nulla è dovuto alla SInora a titolo di mantenimento con Parte_1 assegno divorzile;
5) disporre che il SInor percepisca l'assegno unico CP_1
INPS per le figlie minori nella misura DE 50% a far data dal deposito DE ricorso introduttivo DE presente giudizio;
6) disporre che la madre, in considerazione DElo stato attuale dei fatti, sostenga nella misura DE 100% le spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse DEle figlie;
in difetto che si quantifichi una percentuale congrua, in considerazione DEle condizioni economiche DE medesimo, di addebito DEle suddette spese al padre e la restante alla madre, spese tutte in ogni caso da commisurare alle capacità economiche dei coniugi e previamente concordate tra i medesimi e opportunamente documentate. Tali spese comprendono, anche se l'elencazione non è da considerarsi esaustiva, quelle di seguito specificamente indicate come straordinarie: per quanto concerne le spese relative alla salute, l'acquisto di particolari farmaci, visite specialistiche ed interventi chirurgici, pratica di particolari terapie (quali inalazioni termali, fisioterapia, terapie odontoiatriche); per quanto concerne le spese relative all'istruzione, rette di scuole private, tasse scolastiche e tasse universitarie, corsi di specializzazione, libri scolastici, gite scolastiche, corsi musicali con eventuale acquisto DE relativo strumento, spese per alloggio universitario;
per quanto concerne le spese relative alla cultura ed allo sport, abbonamento ad una rivista specialistica, abbonamento ad una palestra o un corso di sport, un corso di musica e acquisto relativo eventuale strumento musicale;
in riferimento alle spese relative alla cura dei minori, lezioni private di recupero. In ogni caso, ad abundantiam, ci si riporta per le spese straordinarie al protocollo d'intesa che al riguardo è in vigore presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
7) disporre la restituzione da parte DEla SInora DEle somme versate dall'INPS a titolo di Pt_1 indennità di frequenza a favore DEla minore ad oggi gestite Persona_1 esclusivamente dal nominato tutore DEla minore, somme di cui la medesima è entrata in possesso dopo la sospensione DEla responsabilità genitoriale”. Parte resistente instava, inoltre, per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nonché per la condanna DEla ricorrente alla refusione, in suo favore DEle spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2022 sulla premessa che: Parte_1
- in data 20/12/2014, in San ED DE ON (AP), aveva contratto matrimonio con il rito civile con , C.F. , nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
Piceno (AP) il 21/03/1979, scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni;
il matrimonio era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune DEl'anno 2014 al n. 15, Parte I, DEeg. 2;
- dalla loro unione erano nate, già prima DE matrimonio, due figlie: nata Persona_2
il 04/12/2009 a San ED DE ON e , nata il [...] a [...] Per_1
DE ON, entrambe minorenni;
- l'ultima residenza comune dei coniugi era stata in San ED DE ON (AP) alla
Via A. Diaz n. 16, nell'immobile di proprietà esclusiva DEla SI.ra ; Parte_1
- con ricorso notificato il 28/10/2020, la SI.ra chiedeva la separazione Parte_1
giudiziale dal marito (R.G. n. 1503/2020 – Tribunale di Ascoli Piceno); tuttavia i coniugi, di comune accordo, decidevano di trasformare la separazione in consensuale, la quale veniva omologata da questo Tribunale con Decreto cronol. n. 11695/2020 DE
15/12/2020;
- erano trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale, verificatasi il 09/12/2020, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione;
- dopo la separazione la conflittualità tra i coniugi era stata tale che la SI.ra era Pt_1
stata costretta a proporre diverse querele nei confronti DE SI. per Controparte_1 vari reati, tra cui minacce, atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- in conseguenza di dette querele, su istanza DEla Procura, il Tribunale per i minorenni di AN procedeva ex artt. 330 - 333 c.c. nell'interesse DEle minori Persona_3
e , nei confronti dei titolari DEla responsabilità genitoriale,
[...] Persona_1
allo scopo di adottare ogni opportuno provvedimento alla tutela DEle stesse, ed emetteva, in data 24/11/2021, il Decreto cronol. n. 4237/2021 (R.G. n. 613/2021 V.G.) con il quale disponeva “l'affido dei minori e Persona_1 Persona_3
al Servizio Sociale DE Comune di San ED DE ON (AP) dando
[...]
mandato allo stesso affinché metta in atto ogni intervento di sostegno educativo e sociale in loro favore che si reputi necessario, particolarmente dando attenzione ad un intervento di assistenza educativa domiciliare”; nominava “l'Avv. Achille Buonfigli curatore speciale dei minori sopraindicati”; disponeva che “il consultorio Asur AV5 competente per territorio avvii una valutazione sulle capacità genitoriali dei Sigg.ri
e , ponendo a carico dei genitori medesimi l'onere Controparte_1 Parte_1
di seguire le indicazioni degli operatori”, che “il Consultorio Asur AV5 competente per territorio valuti e realizzi un percorso di mediazione tra i Sigg.ri CP_1
e , ponendo a carico dei genitori l'onere di aderirvi”, che “il
[...] Parte_1
servizio competente per territorio avvii un approfondimento DEle CP_2
condizioni psicofisiche DEla minore , “l'ascolto DEla minore Persona_1 [...]
DEegando il giudice onorario Andrea Iommi con le modalità Per_1
specificatamente individuate nell'apposito decreto di fissazione di udienza” e che “il servizio affidatario relazioni sulla situazione dei minori in oggetto ogni quattro mesi ed anche prima se necessario”;
- dalla metà di settembre 2021 il SI. non rispettava gli accordi Controparte_1
raggiunti in sede di separazione consensuale, violando sia le disposizioni concernenti la regolamentazione DE diritto di visita nei confronti DEle figlie nonché omettendo di versare l'assegno mensile per il mantenimento DEla prole. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente DE Tribunale all'udienza DE giorno 01/06/2022; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza DE
13/06/2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali: veniva disposto l'affido condiviso DEle figlie minori, dandosi atto DEla vigenza DE decreto n.
4237/2021 emesso, in data 24/11/2021, dal Tribunale per i Minorenni di AN con cui si era stabilito l'affido DEle due figlie minori al Servizio Sociale DE Comune di
San ED DE ON (AP) e nominato un curatore speciale nella persona DEl'Avv.
Achille Buonfigli;
veniva disposto il collocamento DEle minori presso l'abitazione DEla , già adibita a casa familiare;
veniva posto a carico DE un Pt_1 CP_1
contributo per il mantenimento DEla prole pari ad € 150,00 per ciascuna figlia, da versare alla entro il giorno 30 di ogni mese, oltre al 50% DEle spese Pt_1
straordinarie; infine, veniva regolamentato il diritto di visita DE padre nei confronti DEle figlie minori.
I coniugi si costituivano anche nella successiva fase dinanzi al Giudice relatore il quale, considerato che nei confronti DE era stata applicata la misura cautelare DE CP_1
divieto di avvicinamento alla e DE divieto di comunicazione con qualsiasi Pt_1
mezzo con quest'ultima, a modifica DEl'ordinanza presidenziale, stabiliva che gli incontri padre-figlie avvenissero presso i Servizi Sociali DE Comune di San ED DE ON per tre volte alla settimana, evitando contatti tra i genitori, con temporanea sospensione DEla permanenza DEle minori presso il resistente nei fine settimana.
All'udienza DE 22/12/2022 il GI, rilevato che risultava pendente tra le parti davanti al
Tribunale per i minorenni, preventivamente adito, un procedimento sulla responsabilità genitoriale che si estendeva anche alla disciplina DE diritto di visita, rigettava le istanze relative al diritto di visita proposte dal essendo competente il Tribunale per CP_1 i minori;
rilevato che era pacifico che il resistente non versasse l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 300 mensili, disponeva che il datore di lavoro DE corrispondesse tale somma direttamente alla;
inoltre, preso atto che CP_1 Pt_1
entrambe le parti chiedevano emettersi sentenza sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il GI rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia sulla sentenza non definitiva di divorzio, riservandosi all'esito di decidere sulla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dai coniugi.
Con sentenza non definitiva n. 40/2023, pubblicata in data 24/01/2023, questo
Tribunale dichiarava lo scioglimento DE matrimonio contratto dalle suddette parti e, con separata ordinanza emessa in pari data, concedeva i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., rinviando la causa per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza DE 21/09/2023 dinanzi al Giudice relatore, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c.
In data 15/11/2023 parte ricorrente depositava istanza ove rappresentava che, nelle more DEla decisione DE presente giudizio, il Tribunale per i minorenni di AN aveva emesso, in data 11/10/2023, decreto n. cronol. 3517/2023, con il quale i Giudici minorili si erano pronunciati in merito alla responsabilità genitoriale DE e CP_1
DEla , all'affidamento e al collocamento DEle loro figlie minori e alle modalità Pt_1
con cui regolamentare il diritto di visita di entrambi i coniugi. Pertanto, la ricorrente chiedeva che questo Tribunale proseguisse il presente giudizio per decidere riguardo alle residue domande da ella proposte.
Con ordinanza DE 21/11/2023 il GI rigettava le prove orali proposte dalle parti in quanto ritenute non rilevanti ai fini DEla decisione e fissava per la precisazione DEle conclusioni, in modalità cartolare ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., l'udienza DE
09/05/2024, disponendo che, entro quella data, la Guardia di Finanza di San ED DE ON, con facoltà di sub-DEega, dovesse depositare una relazione contenente gli accertamenti eseguiti per verificare i redditi percepiti dalla ricorrente e se, eventualmente, fosse stata riconosciuta una pensione di invalidità alla figlia
[...]
Per_1 Considerato che gli agenti di polizia tributaria depositavano la richiesta relazione soltanto in data 09/05/2024, il procedimento veniva rinviato all'udienza DE
10/10/2024, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ove, precisate le conclusioni come indicato in epigrafe, la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva preliminarmente il Collegio che, tra le stesse parti, è stato instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di AN un procedimento per l'adozione dei provvedimenti ablativi o limitativi DEla responsabilità genitoriale ex artt. 330-335 c.c., nell'ambito DE quale è stato emesso, in data 11/10/2023, decreto cronol. n. 3517/2023
– ancora vigente, per quanto noto a questo Ufficio –, con cui è stata disposta la sospensione dei genitori, SI.ra e SI. dalla Parte_1 Persona_3
responsabilità genitoriale nei confronti DEle figlie minori, le quali sono state di conseguenza collocate presso la nonna paterna, SI.ra con Persona_4
attivazione, presso la stessa, di un servizio di educativa domiciliare.
Il Tribunale per i minorenni disponeva, inoltre, gli incontri protetti madre-figlia affidando, a tale scopo, al Consultorio familiare competente, l'incarico di predisporre il relativo calendario;
al medesimo Consultorio veniva affidato il compito di predisporre le video chiamate tra il padre e le figlie, secondo tempi e modalità stabiliti da esso Servizio Sociale, il quale doveva disporre anche un percorso di sostegno alla genitorialità vicariante per i nonni paterni;
si disponeva che sugli interventi svolti, il
Servizio incaricato avrebbe dovuto relazionare, con urgenza, entro un mese e, sull'andamento DEla situazione, ogni trimestre o prima se ritenuto necessario. Infine, veniva disposto l'invio degli atti, per la nomina di un Tutore per le minori, al Giudice
Tutelare presso questo Tribunale, il quale provvedeva nominando l'Avv. Simona
Ambrosi per la minore (decreto di nomina n. cronol. Persona_3
10360/2023 DE 20/11/2023 – R.G. 813/2023 - Uff. Giudice Tutelare) e l'Avv. Cristina
Gagliardi per la minore (decreto di nomina n. 10357/2023 cron. DE Persona_1
20/11/2023 – R. G. 812/2023 - Uff. Giudice Tutelare). Rileva il Collegio che il presente giudizio è stato introdotto in data 27/01/2022, sicché, per la ripartizione DEle competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, deve aversi riguardo alla disciplina previgente all'entrata in vigore DEla L.
206/2021, la quale, infatti, si applica a tutti i ricorsi presentati a decorrere dal 22 giugno
2022.
Occorre, dunque, fare riferimento alla normativa in vigore a seguito DEle riforme introdotte dalla L. 20 dicembre 2012, n. 219 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in base alle quali, quanto alle competenze civili, sono di competenza DE Tribunale per i minorenni i procedimenti di cui agli artt. 84,90,330,332,333,334 e 335 c.c. e all'art. 371
c.c., u.c., oltre a quelli di cui agli artt. 251 e 317-bis c.c.. In particolare, l'art. 38 disp. att. c.c., nel prevedere la competenza residuale DE tribunale ordinario, esclude quella DE tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia già pendente un giudizio di separazione o divorzio.
Tale disposizione, in quanto volta ad individuare un criterio di competenza funzionale, non è suscettibile di applicazione analogica, dovendo anzi essere interpretata restrittivamente, per non vanificare il principio DE giudice naturale precostituito per legge, oltre che per ovvie eSIenze di certezza. Di talché, la vis actractiva al Tribunale ordinario DE procedimento promosso dinanzi al Giudice minorile opera soltanto quando il giudizio avente ad oggetto il conflitto familiare sia stato promosso prima di quello riguardante l'ablazione o la limitazione DEla responsabilità genitoriale, mentre nel caso opposto resta preclusa l'instaurazione DE giudizio dinanzi al tribunale ordinario, trovando applicazione in principio DEla perpetuatio jurisdictionis, avente rilevanza costituzionale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/11/2021, n.36466)
Invero, il conflitto di competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i
Minorenni dev'essere risolto secondo il criterio DEla prevenzione, atteso che l'art. 38 disp. att. c.c., la cui ratio risiede nell'evidente interrelazione tra i rispettivi giudizi, limita la vis actractiva DE Tribunale ordinario all'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti DEl'altro, in tal modo escludendo implicitamente l'ipotesi in cui il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni sia stato instaurato anteriormente.
Qualora, infatti, le azioni volte ad ottenere la pronuncia dei provvedimenti ablativi o limitativi DEla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330-333 c.c. siano proposte successivamente alla domanda di separazione o divorzio, o anche congiuntamente, la relativa competenza spetta, fino al passaggio in giudicato DEla sentenza che definisce il giudizio, al giudice DE conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (ex plurimis, Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3490; 14/01/2016, n. 432;
26/01/2015, n. 1349).
Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi DEla responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio DEla prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o anteriormente alla proposizione DEla relativa domanda (la quale, ai sensi DEl'art. 5
c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione DEla domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. (Cassazione civile,
n.36466/2021 cit.).
Nella fattispecie in esame, il giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni di AN
(n. R.G. 613/2021 V.G.) è stato introdotto con ricorso depositato dal PM in data
27/07/2021, mentre il presente procedimento di scioglimento DE matrimonio è stato incardinato in data 27/01/2022. Pertanto, tenuto conto DE criterio DEla prevenzione sopra indicato, il Tribunale ordinario, in questa sede, può solo prendere atto dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni anteriormente adito, in relazione alla sospensione DEla responsabilità genitoriale, al collocamento DEle figlie minori e ai tempi e modalità di regolamentazione DE diritto di visita dei genitori. D'altra parte, l'intervento DE giudice minorile esautora le competenze DE giudice ordinario in materia di affidamento e diritto di visita DEla prole.
Invero, qualora il Tribunale per i minorenni abbia sospeso uno dei genitori dalla responsabilità genitoriale ed abbia adottato altri provvedimenti ex art. 333 c.c. in relazione all'organizzazione di incontri protetti e all'avvio di percorsi di sostegno a cura DE servizio sociale affidatario, tali decisioni non lasciano spazio ad interventi di altro tipo ad opera DE Tribunale ordinario, che andrebbero necessariamente a confliggere con i provvedimenti già adottati. Di conseguenza, la decisione già assunta di sospensione DEla genitorialità in capo al genitore esclude che possa farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti)
e che possano essere adottati provvedimenti che rischiano esclusivamente di sovrapporsi a quelli già in atto (cfr. Tribunale sez. I - AN, 02/02/2022, n. 161).
Poiché, nel caso di specie, il Giudice minorile, con decreto DE giorno 11/10/2023, ha sospeso entrambi i genitori dall'esercizio DEla responsabilità genitoriale e, con precedente provvedimento depositato in data 24/112021, integralmente richiamato nel decreto DEl'11/10/2023, aveva affidato le figlie minori al Servizio Sociale DE Comune di San ED DE ON, questo Tribunale ordinario non può adottare alcun provvedimento, essendo di competenza DE Tribunale per i minorenni disporre ogni statuizione in merito all'affido e al collocamento DEla prole nonché sulla responsabilità genitoriale DE e DEla . CP_1 Pt_1
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che risulta infondata la violazione, eccepita dalla parte resistente, DE litisconsorzio necessario in ragione DEla mancata integrazione DE contraddittorio nei confronti dei Tutori e DE Curatore speciale DEle minori.
Invero, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questi ultimi assumono la veste di litisconsorti necessari e devono, pertanto, essere evocati in giudizio, soltanto nei procedimenti relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi DEla responsabilità genitoriale, poiché in tali casi sussiste un conflitto di interessi DE minore verso i genitori tanto che, laddove non sia stato nominato un tutore provvisorio, deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (v. Cass. civ. n. 5256/2018).
Il presente procedimento promosso dalla SI.ra ha ad oggetto, a seguito Pt_1
DEl'emanazione dei decreti sopra citati da parte DE Tribunale per i minorenni, la conferma DElo scioglimento DE vincolo matrimoniale e i rapporti patrimoniali tra i genitori (mantenimento prole e assegno divorzile), atteso che le altre questioni relative al collocamento, al diritto di visita e alla responsabilità genitoriale sono, per le ragioni innanzi espresse, di competenza DE Giudice minorile.
Ciò posto, riguardo all'assegno per il mantenimento per le figlie minori a carico DE padre, il suo ammontare deve essere determinato secondo il dettato DEl'art. 337 ter, co.
4° c.c.., tenendo conto: DEl'età DE figlio DEla coppia, DEle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella DE genitore obbligato, ai tempi di permanenza DE figlio con ciascun genitore.
Per l'esattezza: 1) le attuali eSIenze DE figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame si deve considerare anche che il è detenuto, per cui le sue CP_1
attuali condizioni di reddito non sono più quelle precedenti.
Dall'analisi DEla documentazione reddituale DE resistente risulta la sua capacità di produrre un reddito medio mensili di circa €. 1.500,00 (come si evince dalla relazione DEla Guardia di Finanza, acquisita agli atti, ove sono state allegate le certificazioni uniche degli anni 2021, 2022, 2023); egli, a seguito DEla condanna penale e DEla restrizione in carcere, è stato tuttavia licenziato dal suo datore di lavoro e, per tale ragione, nel 2023 ha percepito circa € 5.000 a titolo di retribuzione, circa € 10.000,00 quale TFR ed € 2.441,29 dall'attività svolta nella casa circondariale.
Rileva il Collegio che lo stato di detenzione non esclude l'obbligo per il genitore di mantenere i propri figli. Invero, la Suprema Corte, in una pronuncia in tema di violazione degli obblighi assistenziali ex art. 570 bis c.p., condivisa da questo Tribunale, ha precisato che la responsabilità DEla mancata osservanza DEl'obbligo non va esclusa neanche se il soggetto si dice incapace poiché in uno stato di detenzione prolungata;
infatti, lo stato di carcerato potrà essere ritenuto di per sé colpevole in quanto, commettendo un reato il soggetto si pone di per sé in una condizione tale da non poter adempiere ai suoi obblighi (Cass. pen. sentenza n. 41697/2016).
Tanto premesso, in considerazione dei redditi percepiti dal e DEla CP_1
circostanza che quest'ultimo è attualmente ristretto, si ritiene congruo stabilire che, a decorrere dalla detenzione in carcere e fino a quando permane tale stato, il resistente sia a tenuto a contribuire al mantenimento DEle figlie minori con il versamento DEla somma mensile di € 100,00 (€ 50 per ciascuna); cessata la restrizione, il contributo dovrà essere elevato ad € 400 al mese (€ 200 per ogni figlia), con previsione di rivalutazione annuale DEla misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT-
VITA.
Tenuto conto che il Tribunale per i minorenni ha collocato le figlie presso la nonna paterna – e che, dunque, le bambine non sono collocate e non convivono più con la madre –, deve essere disposto un contributo per il mantenimento DEla prole anche a carico DEla , atteso che, ai sensi DEl'art. 316 bis, comma 1, prima parte, c.c. “I Pt_1
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli – tra cui il dovere di mantenerli ex art. 315 c.c. – in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
La ricorrente risulta percepire redditi molto modesti, come accertato dalla Guardia di
Finanza nella relazione in atti;
in particolare, nell'ultima certificazione depositata
(Certificazione Unica 2024 – Anno 2023), la donna aveva percepito redditi esenti pari ad € 3.276,23 erogati dall'INPS.
Nondimeno, la peculiarità DEl'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento a carico DE genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica DElo stesso (Tribunale sez. I - Roma, 07/07/2017).
D'altro canto, anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento DEla prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti, la natura DEl'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento anche a carico DE genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (Tribunale -
Terni, 27/05/2022, n. 448).
Ciò in quanto sussiste in capo al genitore obbligato, anche se disoccupato, il dovere di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta DEla genitorialità
(Cassazione civile sez. I - 07/05/2024, n. 12283).
Tanto premesso, tenuto conto altresì DEla giovane età DEla , la quale ha Pt_1
quarant'anni e DE fatto che la stessa non risulta in una condizione di salute tale da renderla inabile al lavoro, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico DEla madre un assegno di mantenimento per le figlie minori, da versare alla nonna paterna collocataria, pari ad € 300 mensili (€ 150 per ciascuna), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-VITA, con decorrenza dal 12/10/2023, data in cui – come risulta dalla comunicazione dei Servizi Sociali DE Comune di San ED DE
ON DE medesimo giorno, depositata dal resistente e acquisita agli atti – è stata data esecuzione al provvedimento DE Tribunale per i minorenni che ha disposto il collocamento DEle minori e presso la SI.ra . Persona_2 Per_1 Persona_4
Ciascun genitore sarà, inoltre, tenuto al pagamento DE 50% DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEle figlie;
il tutto secondo i tempi, le voci e le modalità di cui al vigente Protocollo stipulato, in materia, tra la Corte d'appello
Marche, i Tribunali DE distretto e i ConSIli degli Ordini degli Avvocati DE medesimo distretto, atteso che non sussistono, allo stato, considerata la situazione economico- patrimoniale DEle parti, motivi per disporre una diversa ripartizione. In merito, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile in favore DEla ricorrente, va rilevato quanto segue.
A seguito DEla sentenza DEle Sezioni Unite DEla Cassazione n. 18287 DEl'11 luglio
2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi DEl'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione DEl'art. 5, comma 6, L.
898/1970, orientata al rispetto DE quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro DE tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione DEla vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte DEl'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base DE quale deve essere fondato l'accertamento DE diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, DE tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte DEl'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione DE principio di solidarietà, posto a base DE giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ne deriva che, in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica di non modesta entità si configura come prerequisito fattuale e non è più il fattore primario per l'attribuzione DEl'assegno divorzile (cfr. Cass.n. 32398/2019).
Ad avviso DEle Sezioni Unite, inoltre, ai fini DE riconoscimento DEl'assegno, va applicato un criterio composito che, ferma la valutazione comparativa DEle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia rilievo al contributo reso dall'ex coniuge richiedente alla formazione DE patrimonio comune e personale. La natura e l'entità DE sopraindicato contributo è frutto DEle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione DEla comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari, in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica DEl'autodeterminazione e DEl'autoresponsabilità, sulla base DEle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici DE coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno, non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione DE coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione DEla vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino DE tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale DEle parti.
L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità DEle condizioni economico-patrimoniali DEle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione DEla vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente DEla cura e DEl'assistenza DEla famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione DEl'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni DEla famiglia e di sostenere la formazione DE patrimonio familiare e personale DEl'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte DE richiedente a realistiche occasioni professionali- reddituali (si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795). Qualora non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa- compensativa DE sopravvenuto "depauperamento" DEl'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento, da demandare necessariamente ai giudici di merito, dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica DEl'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze DE caso concreto da valutare con indici SInificativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare. In particolare, la funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento DEla condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti SInificativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio (cfr. Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n. 5055).
Tanto premesso, nel caso di specie non può essere riconosciuto un assegno divorzile in favore DEla ricorrente. Infatti, non sussiste un SInificativo squilibrio economico tra i coniugi, atteso che, attualmente, entrambi sono titolari di redditi modesti e la ricorrente
è proprietaria DEl'immobile in cui vive, mentre il non è titolare di diritti CP_1
reali su beni immobili tanto che, finché non era detenuto, doveva pagare un canone di locazione per l'appartamento ove abitava. Inoltre, la non ha dimostrato che il Pt_1
dedotto squilibrio economico sia causalmente riconducibile alle scelte comuni di vita familiare, neanche in via presuntiva.
Parimenti non può essere riconosciuto alla donna un assegno divorzile in funzione assistenziale. Invero, la funzione assistenziale DEl'assegno divorzile può assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, la Cassazione ha già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica DE richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità (Cassazione civile sez. I -
21/05/2024, n. 14179).
La ricorrente, al contrario, non ha allegato una propria inabilità al lavoro derivante da un'eventuale patologia né ha un'età tale da rendere difficoltosa la reperibilità di un'occupazione, essendo anzi ella ancora molto giovane (la ha quarant'anni) e Pt_1
potendo, in ogni caso, usufruire degli strumenti pubblici di sussidio, come il reddito di inclusione o come ha fatto, in passato, percependo il reddito di cittadinanza.
D'altra parte, nell'ipotesi in cui non venga provata l'impossibilità oggettiva DE coniuge richiedente l'assegno di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, la semplice differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno
(Cass., sent. n. 14179/2024 cit.).
In definitiva, la domanda DEla deve essere rigettata. Pt_1
È, invece, inammissibile la richiesta, avanzata dal resistente, di restituzione da parte DEla SInora DEle somme versate alla donna dall'INPS a titolo di indennità di Pt_1
frequenza a favore DEla minore attualmente gestite in via esclusiva Persona_1
dal Tutore DEla minore nominato da questo Tribunale.
Al riguardo, la giurisprudenza formatasi in vigenza DEla disciplina antecedente la c.d. riforma Cartabia – applicabile alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 27/01/2022 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione DEla domanda di risarcimento DE danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è infatti costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità DE “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento DE danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870; con specifico riferimento all'inammissibilità DEla domanda di restituzione degli arretrati DEl'assegno di mantenimento non versati, si veda Tribunale di Perugia, sentenza DE
26/01/2015).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto DE giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza 8 settembre 2022, n.
376).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione DEla casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione DEl'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento DE danno endofamiliare).
Alla stregua DEla giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra deve essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di divorzio ma soggetta a rito diverso. Nulla si dispone sulla domanda DE resistente di erogazione in suo favore DE 50% DEl'AUU ad opera DEl'INPS a decorrere dalla data di deposito DE ricorso, atteso che, dal momento in cui è stata disposta dal Tribunale per i minorenni la sospensione dall'esercizio DEla responsabilità genitoriale, da parte DEla e DE Pt_1 CP_1
nei confronti DEle figlie minori, i coniugi non hanno più diritto a percepire l'Assegno
Unico, il quale dovrà essere corrisposto nell'esclusivo interesse DEle minori e gestito dai Tutori nominati per le medesime. Per il periodo antecedente, considerato che sia nell'accordo di separazione che nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi, nel presente giudizio di divorzio, dal Giudice DEegato dal Presidente DE Tribunale, era stato disposto l'affido condiviso DEle figlie ad entrambi i genitori, questi ultimi avevano diritto, per legge e senza che fosse necessaria una specifica statuizione DE
Tribunale, al 50% DEl'AUU erogato dall'INPS nell'interesse DEle minori.
Tenuto conto DEl'esito complessivo DEla lite, DEla circostanza che gran parte DEle domande sono di competenza DE Tribunale per i minorenni e DEla sostanziale soccombenza reciproca – sia in termini di diversa quantificazione degli assegni di mantenimento per la prole sia per il rigetto di talune DEle domande proposte da entrambe le parti –, vi sono giusti motivi, ai sensi DEl'art. 92 c.p.c. (come riformulato a seguito DEla sentenza DEla Corte costituzionale n. 77/2018), per compensare integralmente, tra le parti medesime, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) conferma lo scioglimento DE matrimonio contratto dai SI.ri e Parte_1
in San ED DE ON (AP) il 20/12/2014 e trascritto nel Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio DEl'anno 2014 di detto Comune al n. 15 Parte 1 Serie DEeg. 2;
2) prende atto dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di AN
(decreti DE 24/11/2021, DE 16/12/2022 e DEl'11/10/2023) in tema di sospensione DE
e DEla dall'esercizio DEla responsabilità genitoriale nei confronti CP_1 Pt_1 DEle figlie minori, di affidamento DEle stesse al Servizio Sociale, DE loro collocamento presso la nonna paterna e di regolamentazione DE diritto di visita dei genitori e, per l'effetto, rimette ogni decisione, sul punto, al Giudice minorile poiché competente essendo stato previamente adito;
3) dispone che il versi alla SI.ra , in quanto collocataria CP_1 Persona_4
DEle minori e , a titolo di contributo al mantenimento DEle stesse, Persona_2 Per_1
entro il giorno 10 DE mese, un assegno mensile di € 50,00 per ciascuna fino a quando non avrà terminato di espiare la pena detentiva;
decorso tale momento, il CP_1
sarà tenuto a versare alla SI.ra , a titolo di contributo per il Persona_4
mantenimento DEle figlie, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di € 200 per ciascuna, con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT-VITA;
4) dispone che la versi alla SI.ra , in quanto collocataria DEle Pt_1 Persona_4
minori e , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 150 per Persona_2 Per_1
ciascuna, con decorrenza dal 12/10/2023 (data di esecuzione DE provvedimento che ha disposto il collocamento DEle minori presso la nonna paterna) e con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura DE suddetto assegno secondo gli indici
ISTAT-VITA;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura DE 50% al pagamento DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEle figlie, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra la Corte d'appello Marche, i Tribunali DE distretto e i ConSIli degli Ordini degli Avvocati DE medesimo distretto;
6) dichiara inammissibile la domanda di restituzione somme proposta dalla parte resistente;
7) rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente e dal resistente;
8) nulla si dispone sull'Assegno Unico Universale;
9) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di conSIlio DE 15/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi