Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 1329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1329 /2023 R.G.L. promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO MARIA ASSUNTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Limbadi, Via I Maggio snc come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta Parafioriti (Dirigente Cont
) e dalla dott.ssa Marica Onda (funzionario del ), legalmente CP_1 domiciliato presso l di Torino, in Via Coazze, n. 18 Controparte_3 come da memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: graduatorie personale ATA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 30.10.2023.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 20.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2023, la signora ha convenuto Pt_1 in giudizio il , esponendo di aver presentato Controparte_1 domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di Istituto di
III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021 –
2024; di essere stata inserita in graduatoria di III fascia con punti 10,20 per il profilo di CS e nella graduatoria dell'Istituto comprensivo di Gassino Torinese in sesta posizione;
di aver ricevuto, tramite comunicazione di posta elettronica in data 13.09.2023, la convocazione per due supplenze presso l'I.C. di Gassino
Torinese; di aver risposto alla e-mail, manifestando la propria disponibilità alla supplenza con termine fino al 30.06.2024; che tuttavia il posto veniva assegnato ad altro aspirante collocato in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla sua. La ricorrente ha dunque lamentato l'illegittimità della condotta tenuta dal convenuto e ha chiesto al giudice di condannare la CP_1 convenuta ad attribuirle la supplenza presso l'I.C. di Gassino e al risarcimento del danno a suo dire patito e quantificato in euro 12.215,23, pari alle retribuzioni non percepite per tuta la durata della supplenza dal 15.09.2023 al
30.06.2024. La ricorrente ha altresì formulato istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'assegnazione del posto in via di urgenza.
Ha resistito in giudizio il mediante il Controparte_1 deposito di una memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto del comportamento della lavoratrice che successivamente ai fatti di causa si era resa indisponibile alle numerose supplenze offerte dal . CP_1
Con ordinanza del 19.12.2023 il giudice ha rigettato l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente per assenza del requisito del periculum in mora.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2. E' pacifico in causa che:
- la signora in quanto inserita nelle graduatorie di Istituto di III fascia Pt_1 per il personale ATA per il triennio 2021 – 2024, in data 13.09.2023 ha ricevuto a mezzo posta elettronica una convocazione per due supplenze per il profilo di
CS presso l'IC di Gassino Torinese per 36 ore settimanali, una fino al
31.08.2024 e l'altra fino al 30.06.2024;
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- la signora nella medesima data del 13.09.2023 ha comunicato Pt_1 tramite e-mail la propria disponibilità alla supplenza con termine fino al
30.06.2024;
- il 14.09.2023 l'assistente amministrativa dell'Istituto scolastico signora ha tentato di contattare telefonicamente la ricorrente al Persona_1 fine di convocarla per la sottoscrizione del contratto di lavoro, senza però ottenere risposta;
- nella stessa data del 14.09.2023, l'Istituto ha dunque proceduto alla chiamata degli aspiranti collocati in posizione successiva a quella della ricorrente e il posto è stato definitivamente assegnato alla signora Parte_2
, inserita in graduatoria con punti 10 per il profilo di CS.
[...]
La ricorrente sostiene l'illegittimità del comportamento del che ha CP_1 proceduto ad assegnare il posto ad un aspirante in posizione deteriore rispetto alla sua, senza tener conto della propria disponibilità tempestivamente manifestata. Ha inoltre precisato che: nella mattinata del 14.09.2023 aveva ricevuto una sola telefonata alle ore 8.00 del mattino, ma non aveva potuto rispondere al telefono in quanto si trovava in ospedale con il proprio figlio minore e che – una volta appreso che si trattava di numero telefonico riconducibile all'Istituto scolastico - contattato l'Istituto verso le ore
13.00/14.00 apprendeva che il posto era già stato assegnato ad altro aspirante.
Ciò posto, l'art. 4 della Legge n. 124 del 1999 prevede che: “(…) 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.
(…)
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
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(…)
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). (…)”
Il , al fine di regolare la formazione delle graduatorie e le modalità di CP_1 conferimento delle supplenze per il triennio 2021 – 2024, ha emanato il D.M. n.
50/2021. L'art. 10 del citato D.M. recante “Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti” prevede che: “1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, tramite posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEO).
2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
- i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la durata,
l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione
o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, tale comunicazione deve inoltre contenere:
- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l'indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC).
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5. Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo
9 del DM 26 giugno 2008, n. 9, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.”
Ebbene, la disposizione sopra citata prevede espressamente che l'Amministrazione scolastica debba convocare gli aspiranti per una o più determinate supplenze mediante messaggio di posta elettronica. Per quanto riguarda la fase successiva, ovverosia quella della convocazione dell'aspirante per l'assegnazione del posto e la successiva presa di servizio il DM non prevede particolari formalità. Purtuttavia, si ritiene che le modalità attuate dal CP_1 nel caso di specie non siano improntate a correttezza e buona fede. Secondo quanto affermato dalla ricorrente, il giorno 14.09.2023 l'Istituto scolastico ha tentato di contattare telefonicamente la ricorrente una sola volta alle ore 8.00 del mattino e non avendo ricevuto risposta nella mattinata del medesimo giorno provvedeva ad assegnare il posto ad altri. La circostanza è stata specificamente dedotta dalla signora all'udienza del 4.06.2024 e non contestata dal Pt_1
convenuto. Inoltre, nel fonogramma depositato dalla parte convenuta CP_1 sub doc. n. 4 si evince che l'assistente amministrativa del Ministero che si occupò di effettuare la convocazione si limitò ad indicare genericamente di aver contattato la signora “più volte nella mattinata del 14 settembre” senza Pt_1 indicare orario e numero di telefonate.
Ebbene, si ritiene che la mancata risposta ad un unico tentativo di chiamata non possa fondare la decadenza della signora dal diritto Pt_1 all'assegnazione del posto, per il quale la medesima aveva già manifestato regolarmente e tempestivamente la propria disponibilità.
A tale riguardo, si consideri che il D.M. n. 50/2021 sopracitato prevede come mezzo per la procedura di convocazione dei candidati quello della posta elettronica, mentre non è contemplato l'uso del telefono. Coerentemente, lo stesso D.M. al citato articolo 10 prevede che gli aspiranti debbano comunicare già in sede di domanda l'indirizzo di posta elettronica al quale poter essere contattati, mentre non è richiesta la comunicazione del numero telefonico. Le modalità di cui all'art. 9 del DM 9/2008 (il quale prevede anche l'uso del telefono) richiamate dal D.M. n. 50/21 possono essere utilizzate solo “Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione
5 R.g. Lav. n. 1329/2023 possa risultare non praticabile”, ipotesi non configurabile nel caso di specie e non dedotta dal Ministero.
Si aggiunga ancora che il comma 3 dell'art. 10 del D.M. n. 50/2021 prevede che la comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere oltre al resto anche “le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti”. Nel caso di specie, nella comunicazione contenente la proposta di assunzione non era indicato alcun contatto telefonico dell'Istituto scolastico con la conseguenza che la ricorrente non era neppure nella condizione di poter immediatamente comprendere che l'utenza telefonica fosse riconducibile alla scuola. Dunque, se è vero che per la fase di assegnazione del posto non sono previste particolari formalità e che pertanto deve ritenersi consentito l'uso del mezzo telefonico è altresì vero che l'utilizzo di tale mezzo deve però avvenire in modo prudente e ragionevole e di certo non “depennando”
l'aspirante per non aver risposto ad una chiamata soltanto come avvenuto nella specie.
A tale riguardo, si consideri anche il tenore della comunicazione trasmessa dal per la convocazione degli aspiranti: in particolare il , dopo CP_1 CP_1 aver indicato i dettagli delle supplenze da assegnare e i nominativi degli aspiranti interessati in ordine di graduatoria ha riferito quanto segue: “Qualora lei fosse interessato la preghiamo di rispondere tassativamente entro e non oltre le ore 7.30 del 14/09/2023. Una sua mancata risposta sarà interpretata in base alla normativa vigente come rinuncia. Una volta acquisite le risposte positive o negative degli aspiranti convocati, la scuola assegnerà la supplenza al primo in graduatoria fra coloro che hanno accettato. Presa di servizio alle ore 7.30 del
15/09/2023 presso la segreteria in Via Borione n. 5 Gassino Torinese.”
Ebbene, come evincibile dalla missiva soprariportata, l'amministrazione ha assegnato un preciso e tassativo termine con indicazione del giorno e dell'orario entro il quale manifestare la propria disponibilità alla nomina e la ricorrente ha pacificamente rispettato il predetto termine, manifestando la propria disponibilità entro il giorno e l'orario assegnato. Nella comunicazione in disamina, non viene invece indicato nessun termine per la successiva assegnazione del posto, ma solo il giorno e l'orario della presa di servizio. E' evidente che l'aspirante fosse tenuto a rendersi reperibile per poter consentire al l'effettiva assegnazione del posto prima della presa di servizio fissata CP_1 al giorno successivo alle ore 8.00 e che in caso contrario ben potesse il procedere alla chiamata degli aspiranti successivi. Ma, nel caso di CP_1
6 R.g. Lav. n. 1329/2023 specie, come visto, la ricorrente è stata contattata, con il solo mezzo del telefono, un'unica volta: ciò solo non può determinare la decadenza dal diritto all'assegnazione del posto.
Dunque traendo le fila del ragionamento: 1) la normativa che regola la materia contempla espressamente l'uso della posta elettronica per le comunicazioni e convocazioni degli aspiranti;
2) l'uso del telefono non è espressamente previsto per alcuna fase della procedura;
3) il richiamo alle modalità di cui all'art. 9 DM
9/2008 tra cui vi è anche l'uso del telefono è effettuata in via residuale solo in ipotesi di impossibilità di utilizzo della funzione “SIDI”; 4) nella comunicazione inoltrata agli aspiranti, l'amministrazione non ha fornito alcuna indicazione sulle modalità e gli orari per l'assegnazione del posto, né ha avvertito della conseguenza della decadenza dal diritto all'assegnazione del posto in caso di mancata risposta entro un determinato termine. Dunque, tutto ciò considerato si ritiene che il comportamento del che per l'assegnazione del posto CP_1 alla signora si è limitato ad effettuare un unico tentativo di chiamata Pt_1 non sia rispettoso della normativa soprariportata, né comunque improntato a canoni di correttezza e buona fede.
Dunque, la procedura di assegnazione della supplenza oggetto di causa risulta illegittima e la ricorrente avrebbe dovuto essere destinataria del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2024.
In ordine alla quantificazione del danno deve però trovare applicazione l'art. 1227 c.c., che prevede l'esclusione del risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con la ordinaria diligenza. A tale proposito si rileva che è pacifico che la ricorrente è stata destinataria di numerose chiamate presso diversi istituti scolastici. Dunque, la ricorrente, priva di occupazione, avrebbe dovuto cercare di ridurre il danno subito attivandosi per rinvenire un'attività lavorativa e quindi, in prima battuta, rispondendo a tali chiamate. Si ritiene equo dimezzare il risarcimento del danno, essendo ragionevole ritenere che, laddove la signora si fosse attivata, avrebbe ottenuto una buona parte Pt_1 dei servizi offerti.
Il , dunque, va condannato a risarcire alla ricorrente il danno CP_1 cagionato pari alla metà delle retribuzioni che avrebbe percepito fino al
30.06.2024, quantificate in euro 6.107,61.
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3. Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono pertanto gravare sul convenuto. Dette spese vengono liquidate, applicando lo scaglione CP_1 previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di bassa complessità nella misura di euro 3.200,00 per la fase di studio, euro
1.300,00 per la fase introduttiva ed euro 2.800,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 7.200,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.
Per quanto riguarda la fase cautelare, nonostante il rigetto dell'istanza di parte ricorrente per assenza del requisito del periculum in mora, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della fondatezza della pretesa.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che la ricorrente aveva diritto ad essere assegnata in qualità di collaboratore scolastico presso l'IC di Gassino Torinese per n. 36 ore settimanali dal 15.09.2023 al 30.06.2024, con il riconoscimento del relativo punteggio;
- condanna la parte convenuta a risarcire alla ricorrente il danno cagionato pari alla metà delle retribuzioni che avrebbe percepito fino al 30.06.2024, quantificate in euro 6.107,61;
- condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite CP_1 liquidate in euro 7.300,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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