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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 30/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente e Relatore ALBERTI CESARE, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3187/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25122 Brescia BS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Società_1 Società_1 P.IVA_1Liq. Giudiz. Srl In Liquidazione Gia' Srl In Liquidaz -
elettivamente domiciliato presso Via Borgo N 6 25021 Bagnolo Mella BS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 3 e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IVA-ALTRO 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589-2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589-2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589-2018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300222 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300222 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C204409-2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101009-2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101010-2019 IRPEF-ALTRO 2015
- sull'appello n. 61/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Società_1 Srl In Liquidazione In Liquidazione Giudiziale In Persona Del Liquidatore Sig. Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 3 e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C204409 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IRAP 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101009 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101010 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste delle Parti riportate nel Verbale Resistente/Appellato: come da richieste delle Parti riportate nel Verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia con sentenza (n. 178/3/2023), depositata il 12 maggio 2023, ha parzialmente accolto i ricorsi (riuniti), avverso gli Avvisi di accertamento, ai fini
Ires, Irpef, Add Irpef, RA e IV (anni dal 2013 al 2016), presentati dalla Società_1 Srl in liquidazione (ora in liquidazione giudiziale), nonché dal Socio e Liquidatore Resistente_1, emessi e notificati a cura dell'Agenzia delle Entrate - DP di Brescia.
1.2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello l'Ufficio (rubricato sub RGA 3187/2023) che lamenta l'erroneità del reso giudicato segnalando, preliminarmente, che i recuperi a tassazione per l'anno 2013 scaturiscono dalla circostanza secondo cui l'Ufficio medesimo, sulla base del PVC
Società_1(redatto in data 25 settembre 2018 dai propri Funzionari), riconciliando gli acquisti di con le vendite effettuate, ha constatato come non tutta la quantità di merce venduta è risultata essere dalla
Società_1stessa acquistata e che non tutta la merce acquistata è risultata venduta o compresa tra le rimanenze finali della stessa.
Segnala, altresì, che per i motivi esposti (nel Rilievo n. 2/2015 – “presunzione di cessione senza fattura delle rimanenze finali”) ha annullato il valore delle rimanenze finali, pari ad € 4.298.250,00 ex adverso contabilizzate per l'anno 2015, sicché considerato che le rimanenze finali del 2015 hanno costituito giacenze iniziali del 2016, apparendo oltremodo evidente come l'intero importo in questione
(€ 4.298.250,00) costituisce per il 2016, un componente negativo non deducibile, tanto ai fini Ires quanto ai fini RA, ai sensi degli artt. 92, comma 7 e 110, comma 8, del TUIR.
Resistente_1Segnala, altresì, che con atti impositivi separati, emessi e notificati nei confronti di , titolare negli anni d'imposta in discussione di una quota di partecipazione nel capitale sociale della
Società, pari al 98%, ha accertato gli utili extracontabili di competenza dello stesso, alla luce delle rideterminazioni del reddito d'impresa della Società. Richiamata la sentenza appellata (che viene pedissequamente trascritta) l'Agenzia delle Entrate svolge le proprie difese, in ordine ai seguenti motivi di impugnazione:
a) Carente e/o contraddittoria motivazione in riferimento alla ripresa fiscale afferente la “presunzione di acquisto e di accensione senza fattura” (A.I. 2014) – Violazione di legge pe errata e/o falsa applicazione in riferimento all'art. 4., comma 2, del D.L. del DPR n. 447/97. Sul punto, contestando la ricostruzione operata dai primi giudici, in merito alla presunzione di cessioni quantificate dall'Ufficio, afferma che la Società non ha mai prodotto elementi contrari a proprio sostegno, rispetto a quelli, addotti dallo stesso Ufficio, in via presuntiva, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n.
441/97, le eventuali differenze quantitative, derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione iuris tantum o di cessione di acquisto (suscettibile di prova contraria, mai fornita) per il periodo d'imposta oggetto del controllo.
L'Ufficio precisa, altresì, che nel caso in esame, poiché la Società contribuente non ha fornito alcuna giustificazione, le quantità che dalle fatture di vendita risultano cedute, ma non compaiono nelle fatture di acquisto né tra le rimanenze iniziali, sono state considerate acquisti senza fattura, mentre le quantità che sono risultate acquistate, ma non sono comparse tra le fatture di vendita, né tra le rimanenze finali sono state considerate vendute.
Allega quindi tabelle relative alla ricostruzione delle movimentazioni (acquisto/vendita), per ogni tipo di prodotto, valorizzando i presunti acquisti sulla base del valore medio di acquisto di ogni prodotto nel corso del 2014, mentre per quei prodotti per i quali non è stato rinvenuto alcun acquisto, in assenza di elementi utili alla determinazione del costo, questi sono stati valorizzati a valore di cessione.
b) Carente e/o contraddittoria motivazione in riferimento alla ripresa fiscale afferente i minori componenti negativi derivanti dalla rettifica delle rimanenze iniziali e finali e la presunzione di cessione senza fattura delle rimanenze finali (A.I. 2015 e 2016) – Violazione di legge per errata e/o falsa applicazione degli art. 92, comma 7 e 110, comma 8 del TUIR, nonché dell'art. 4, comma 2, del
DPR n. 441/97. Sul punto, l'Ufficio dolendosi delle argomentazioni fornite dai giudici di prime cure, ribadisce che la Società contribuente non ha mai fornito alcuna pezza giustificativa idonea a poter ricostruire il magazzino, ostacolando l'operato dello stesso Ufficio ed esponendosi gioco-forza, ad una ricostruzione dello stesso, in stretta aderenza con i dettati normativi.
Resistente_1c) Sugli atti impositivi emessi a carico del Sig. e sulla rideterminazione della pretesa fiscale nei suoi confronti come conseguenza del parziale annullamento del recupero d'imposta nei confronti della Società, disposto dal primo giudice. Sul punto l'Ufficio si duole della parziale
Resistente_1rideterminazione dei recuperi d'imposta nei confronti di , conseguenziali
Società_1dell'annullamento parziale delle riprese fiscali nei confronti della Società “ ”. Chiede l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma degli Avvisi /di accertamento (in epigrafe) impugnati;
con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
1.3 Nel procedimento rubricato sub RGA 3187/2023 i contribuenti non si sono costituiti in giudizio. 1.4 Avverso la citata sentenza (n. 178/3/2023) ha altresì proposto appello (rubricato sub RGA Resistente_161/2024), a mezzo del proprio difensore, il contribuente, Sig. (in proprio e quale liquidatore
Società_1della Srl in liquidazione), il quale ricostruita la vicenda, con riferimento alle singole riprese, nonché con riguardo alle rettifiche del reddito (per gli anni 2013, 2014 e 2015), quale socio (al 98%) di
Società_1, si duole del fatto che i primi Giudici, aderendo alla ricostruzione operata dall'Ufficio, hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la ricostruzione presuntiva dei maggiori ricavi considerato che gli stessi giudici hanno riconosciuto l'insussistenza di norme che obblighino la stessa Società contribuente ad una contabilità di magazzino che identifichi ogni singola merce, affermando di avere fornito in giudizio spiegazione puntuale di tutte le rimanenze e che non sussistono ricavi non dichiarati;
ed, ancora, che tutti i beni acquistati e non venduti sono stati dichiarati nelle rimanenze finali.
Quanto alla posizione dello stesso Resistente_1, quale Socio della Società_1, richiamandosi agli articoli 2697
c.c. e all'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs. 546/1992, lo stesso afferma che erra la Corte quando afferma che “il fatto noto non è costituito dalla consistenza dei maggiori redditi induttivamente o in altro modo accertati dall'Amministrazione nei confronti del sodalizio, ma dalla esiguità della base sociale”, atteso che l'argomento della ristrettezza della base societaria, non ha e non può avere, da solo, valenza probatoria nell'ambito del ragionamento presuntivo, rappresentando un mero indizio da valutare in relazione ad altri elementi che l'Ufficio deve acquisire (quali ad esempio, le movimentazioni bancarie, gli incrementi patrimoniali, etc. ), giacché il contribuente non può fornire la prova della mancata percezione degli utili occulti, che si configura alla stregua di una prova negativa.
Con riguardo alle sanzioni irrogate, il contribuente afferma che, nel caso in esame, non sussiste alcuna responsabilità degli appellanti nemmeno a titolo di colpa.
Ulteriormente svolte le proprie difese, anche con riferimento alla condanna alle spese, considerata la soccombenza reciproca, il contribuente chiede che, in via principale, vengano dichiarati nulli e/o illegittimi gli Avvisi accertamento impugnati;
in via subordinata, che venga determinato per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015 il reddito imponibile e il volume d'affari e le conseguenti imposte dovute
Società_1da parte della società Srl in liquidazione, nella misura che parrà di giustizia, previo riconoscimento dei costi sostenuti;
determinare il reddito del socio in rapporto a quanto definitivamente accertato nei confronti della Società; in ogni caso dichiarare le sanzioni non dovute ovvero irrogarle nella misura minima consentita;
con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. 1.5 Si è ritualmente costituita nel procedimento (sub RGA 61/2024) l'Agenzia delle Entrate che, preliminarmente e puntualmente riscostruisce la vicenda segnalando che con l'Avviso di accertamento n. T9H03A303589/2018, sulla scorta delle risultanze del PVC redatto in data
25.09.2018 da propri Funzionari, avendo constatato come non tutta la quantità di merce venduta dalla
Società_1 era stata dalla stessa acquistata e che non tutta la merce acquistata era risultata venduta dalla
Società medesima o compresa tra le rimanenze finali della stessa, ha accertato per l'anno d'imposta
2013:
- ai fini Ires un reddito d'impresa pari ad € 803.950,00 (dichiarato € 15.796,00):
- ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari ad € 811.676,00 (dichiarato € 18.401,00);
- ai fini IVA, un volume d'affari pari ad € 2.520.006,00 (dichiarato € 2.366.083,00); sulla base di presunzioni di acquisto e di cessione, senza fattura;
nonché, con successivi Avvisi di accertamento (meglio indicati in epigrafe), ha accertato: per l'anno 2014:
- ai fini IRES un reddito d'impresa pari ad € 1.239.473,00 (dichiarato € 45.588,00);
- ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari ad € 1.296.863,00 (dichiarata € 116.327,00);
- ai fini IV, una maggiore imposta pari ad € 462.043,00; per l'anno 2015: (“per minori componenti negativi pari ad € 356.779,53, derivanti dalla rettifica delle rimanenze inziali”, nonché sulla base di “presunzione di acquisto e di cessione senza fattura”):
- ai fini IRES un reddito d'impresa pari ad € 1.321.744,00 (dichiarato € 244.394,00);
- ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari ad € 1.302.682,00 (dichiarata € 247.682,00);
- ai fini IVA, una maggiore imposta pari ad € 945.615,00; per l'anno 2016:
-ai fini IRES un reddito d'impresa pari ad € 3.691.242,00 (perdita dichiarata € 607.008,00);
- ai fini IRAP, un valore della produzione lorda pari ad € 3.905.344,00 (dichiarata € 392.906,00).
Con separati atti impositivi (indicati in epigrafe) l'Ufficio ha accertato nei confronti di Resistente_1 gli utili extracontabili di competenza, in virtù della sua quota di partecipazione (98%) nella Società_1.
L'Agenzia delle Entrate svolge, quindi, le proprie difese segnalando in particolare che:
- nessuna macchina trafilatrice (né impianto di trafilatura) sono stati riscontrati dall'analisi del libro cespiti e dai controlli operati nel corso del sopralluogo effettuato in sede di accesso;
- il fatto che l'Ufficio abbia proceduto alle rettifiche operate per gli anni d'imposta 2015 e 2016 senza procedere ad un esame analitico della movimentazione delle merci, nella loro dinamica acquisti – vendite, non può inficiarne assolutamente la legittimità dell'operato e della ripresa fiscale ed è comunque giustificato ai sensi dell'art. 110, comma 8, del TUIR per quanto concerne la rettifica
/annullamento delle rimanenze finali/iniziali e dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 441/97, per quanto riguarda la valorizzazione, in via presuntiva (salvo prova contraria qui non fornita), delle cessioni e/o acquisti effettuati nel periodo di imposta oggetto del controllo;
Resistente_1- con riferimento agli Avvisi di accertamento notificati al GN , contesta l'interpretazione di parte avversa assolutamente distorta ed errata della novella normativa introdotta con Legge n. 130 del 31 agosto 2022, richiamando i principi affermati nella sentenza n. 31878/2022 della Corte di
Cassazione, nonché nella consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, precisando che controparte non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, a fronte di una simile contestazione.
Quanto alle sanzioni irrogate, l'Ente impositore rileva come nel caso di specie sussistano tutti presupposti di legge per l'irrogazione delle sanzioni, non potendo rilevare l'asserita assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella propria condotta, sostenuta ex adverso, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia. Quanto alla censura del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese di lite, l'Ufficio precisa che l'art. 15, comma 2, del D.Lgs.
546/92 non prescrive che in caso di soccombenza reciproca il giudice sia necessariamente tenuto alla compensazione delle spese processuali tra le parti, ma rende solo possibile, in tali circostanze, la compensazione (“possono essere compensate in tutto o in parte”).
Chiede, in via preliminare, la riunione del giudizio (rubricato sub RGA 61/2024) con quello precedentemente introdotto dall'Amministrazione (sub RGA 3187/2023), a seguito dell'impugnazione parziale della medesima sentenza (n. 178/03/2023); nonchè, in via principale, il rigetto dell'appello proposto ex adverso e la conferma della legittimità e fondatezza degli Avvisi di accertamento impugnati;
con vittoria delle spese di lite.
1.6 La controversia viene trattata in pubblica udienza, su istanza delle parti. All'udienza dell'11 dicembre 2025 il procedimento rubricato sub. n. 61/2024 viene riunito al procedimento rubricato sub n. 3187/2023, per connessione soggettiva e oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e, pertanto, deve essere accolto, mentre l'appello dei contribuenti è infondato e, conseguentemente deve essere respinto. 2.2 Occorre, preliminarmente, osservare che risulta legittimo il ricorso, da parte dell'Ufficio, al metodo analitico-induttivo per la determinazione dei maggiori ricavi relativi all'anno d'imposta 2013, come peraltro evidenziato dai giudici di prime cure, atteso che:
- l'annualità 2013 ha rappresentato “l'avvio dell'attività d'impresa”;
- l'Ufficio ha “correttamente ricostruito i movimenti in entrata ed in uscita delle merci mettendo a confronto gli acquisti di merce con le vendite delle medesima dal quale è emerso che nel corso dell'annualità è stata venduta, per come descritto dalla fattura n. 4 del 31 ottobre 2013, una partita di filo di rame di cui non è stata rivenduta la fattura anteriore di acquisto”, mentre le altre cessioni fatturate e relative alla medesima tipologia hanno, a monte, coerenti acquisti fatturati tra loro a specchio”;
- alla data del “31.12.2013 le rimanenze dichiarate dalla ricorrente Società ammontano ad €
822.345,00 la cui composizione in termini quantitativi e d'estimo” non è risultata nota, poiché la
Società non ha “tenuto un dettaglio esplicativo”.
In altre parole, non avendo la Società contribuente fornito, in sede di verifica, alcun elemento di prova atto a consentire di verificare la descrizione nel dettaglio dell'entità delle rimanenze dichiarate, deve ritenersi corretta la ricostruzione operata dall'Ufficio, muovendo dal monte acquisti delle merci del
2013, descritto dalle fatture contabilizzate, di ammontare complessivo di € 1.588.296,36, non oggetto di vendita dello stesso anno (in assenza di fatture di vendita).
Inoltre, come pure rilevato dai giudici di prime cure “nemmeno l'allegato n. 1 prodotto dalla difesa” ha consentito di supportare e superare le carenze riscontrate in quanto a titolo esemplificativo (“p.c.”)” dal confronto dei dati del filo di rame MM.1,80 dell'anno 2013 addirittura si registra una differenza negativa e nemmeno si comprende come il valore delle rimanenze di fine anno nell'entità dichiarata sia stato, nel dettaglio, composta “.
2.3 Deve, inoltre, essere considerato che nel caso che qui ci occupa, la Società contribuente non ha fornito (né in sede di verifica e né in sede contenziosa) alcuna giustificazione in merito alla circostanza secondo cui quantità di merce ceduta (risultante dalle fatture di vendita) non compariva nelle fatture di acquisto.
2.4 Le riprese fiscali operate dall'Agenzia delle Entrate, sulla base della ricostruzione analitico-induttiva, ampiamente dimostrata (anche negli atti difensivi dello stesso Ufficio e per le annualità successive) in assenza di idonei mezzi di prova, a confutazione, prodotti da parte contribuente, consentono di affermare la legittimità degli Avvisi di accertamento impugnati che vanno, dunque confermati.
2.5 Quanto agli atti impositivi emessi a carico del Sig. Resistente_1, concernetti l'accertamento nei confronti di quest'ultimo degli utili extracontabili di competenza, in virtù della quota (98%) di partecipazione al capitale sociale della Società contribuente, occorre osservare in ordine alla novella di cui all'art. 7, comma 5bis del D.Lgs.n. 546/92, che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire
(Sent. n. 31878/2022) che la “nuova formulazione legislativa … non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia”. In altre parole, restano quindi fermi i principi generali sanciti dagli articoli 2697 e 2729 c.c. e tutte le specifiche disposizioni che autorizzano l'Ufficio ad accertare il reddito presuntivamente. Sul punto, vale la pena di ricordare che, sempre la Suprema Corte (con Ordinanza n. 26914/2022) ha avuto modo di affermare che: “assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della Società: ciò non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della Società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali;
resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla Società o da essi reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013,
24572 del 2014)”.
Considerato che il Sig. Resistente_1 era socio al 98% della Società_1 (e che la restante quota del 2% era della moglie Sig.ra Resistente_1), risulta legittima l'attribuzione allo stesso contribuente dei maggiori utili accertati in capo alla Società_1 negli anni in questione.
2.6 Quanto alle sanzioni irrogate, deve ritenersi che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti di legge per l'irrogazione delle sanzioni, non potendosi rilevare l'asserita assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), considerato altresì il mancato assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova su di esso incombente, di avere agito senza colpa (cfr. Cass. 11 febbraio 1999,
n. 1142).
2.7 Con riguardo alla censura del capo della sentenza impugnata relativa alla condanna alle spese di lite, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, in caso di soccombenza reciproca, le spese processuali “possono essere compensate in tutto o in parte”.
2.8 Gli avvisi di accertamento impugnati devono dunque essere confermati, poiché legittimi. 2.9 Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, come indicate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia (25^): accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza impugnata. respingendo l'appello dei contribuenti che condanna, in via solidale fra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 25.000,00.
Così deciso in Brescia, l'11 dicembre 2025
Il Presidente /Estensore Dott. Renato Colavolpe
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente e Relatore ALBERTI CESARE, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3187/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25122 Brescia BS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Società_1 Società_1 P.IVA_1Liq. Giudiz. Srl In Liquidazione Gia' Srl In Liquidaz -
elettivamente domiciliato presso Via Borgo N 6 25021 Bagnolo Mella BS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 3 e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IVA-ALTRO 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589-2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589-2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589-2018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300222 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300222 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C204409-2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101009-2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101010-2019 IRPEF-ALTRO 2015
- sull'appello n. 61/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Società_1 Srl In Liquidazione In Liquidazione Giudiziale In Persona Del Liquidatore Sig. Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 3 e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A303589 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C204409 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300175 IRAP 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101009 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300202 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101010 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste delle Parti riportate nel Verbale Resistente/Appellato: come da richieste delle Parti riportate nel Verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia con sentenza (n. 178/3/2023), depositata il 12 maggio 2023, ha parzialmente accolto i ricorsi (riuniti), avverso gli Avvisi di accertamento, ai fini
Ires, Irpef, Add Irpef, RA e IV (anni dal 2013 al 2016), presentati dalla Società_1 Srl in liquidazione (ora in liquidazione giudiziale), nonché dal Socio e Liquidatore Resistente_1, emessi e notificati a cura dell'Agenzia delle Entrate - DP di Brescia.
1.2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello l'Ufficio (rubricato sub RGA 3187/2023) che lamenta l'erroneità del reso giudicato segnalando, preliminarmente, che i recuperi a tassazione per l'anno 2013 scaturiscono dalla circostanza secondo cui l'Ufficio medesimo, sulla base del PVC
Società_1(redatto in data 25 settembre 2018 dai propri Funzionari), riconciliando gli acquisti di con le vendite effettuate, ha constatato come non tutta la quantità di merce venduta è risultata essere dalla
Società_1stessa acquistata e che non tutta la merce acquistata è risultata venduta o compresa tra le rimanenze finali della stessa.
Segnala, altresì, che per i motivi esposti (nel Rilievo n. 2/2015 – “presunzione di cessione senza fattura delle rimanenze finali”) ha annullato il valore delle rimanenze finali, pari ad € 4.298.250,00 ex adverso contabilizzate per l'anno 2015, sicché considerato che le rimanenze finali del 2015 hanno costituito giacenze iniziali del 2016, apparendo oltremodo evidente come l'intero importo in questione
(€ 4.298.250,00) costituisce per il 2016, un componente negativo non deducibile, tanto ai fini Ires quanto ai fini RA, ai sensi degli artt. 92, comma 7 e 110, comma 8, del TUIR.
Resistente_1Segnala, altresì, che con atti impositivi separati, emessi e notificati nei confronti di , titolare negli anni d'imposta in discussione di una quota di partecipazione nel capitale sociale della
Società, pari al 98%, ha accertato gli utili extracontabili di competenza dello stesso, alla luce delle rideterminazioni del reddito d'impresa della Società. Richiamata la sentenza appellata (che viene pedissequamente trascritta) l'Agenzia delle Entrate svolge le proprie difese, in ordine ai seguenti motivi di impugnazione:
a) Carente e/o contraddittoria motivazione in riferimento alla ripresa fiscale afferente la “presunzione di acquisto e di accensione senza fattura” (A.I. 2014) – Violazione di legge pe errata e/o falsa applicazione in riferimento all'art. 4., comma 2, del D.L. del DPR n. 447/97. Sul punto, contestando la ricostruzione operata dai primi giudici, in merito alla presunzione di cessioni quantificate dall'Ufficio, afferma che la Società non ha mai prodotto elementi contrari a proprio sostegno, rispetto a quelli, addotti dallo stesso Ufficio, in via presuntiva, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n.
441/97, le eventuali differenze quantitative, derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione iuris tantum o di cessione di acquisto (suscettibile di prova contraria, mai fornita) per il periodo d'imposta oggetto del controllo.
L'Ufficio precisa, altresì, che nel caso in esame, poiché la Società contribuente non ha fornito alcuna giustificazione, le quantità che dalle fatture di vendita risultano cedute, ma non compaiono nelle fatture di acquisto né tra le rimanenze iniziali, sono state considerate acquisti senza fattura, mentre le quantità che sono risultate acquistate, ma non sono comparse tra le fatture di vendita, né tra le rimanenze finali sono state considerate vendute.
Allega quindi tabelle relative alla ricostruzione delle movimentazioni (acquisto/vendita), per ogni tipo di prodotto, valorizzando i presunti acquisti sulla base del valore medio di acquisto di ogni prodotto nel corso del 2014, mentre per quei prodotti per i quali non è stato rinvenuto alcun acquisto, in assenza di elementi utili alla determinazione del costo, questi sono stati valorizzati a valore di cessione.
b) Carente e/o contraddittoria motivazione in riferimento alla ripresa fiscale afferente i minori componenti negativi derivanti dalla rettifica delle rimanenze iniziali e finali e la presunzione di cessione senza fattura delle rimanenze finali (A.I. 2015 e 2016) – Violazione di legge per errata e/o falsa applicazione degli art. 92, comma 7 e 110, comma 8 del TUIR, nonché dell'art. 4, comma 2, del
DPR n. 441/97. Sul punto, l'Ufficio dolendosi delle argomentazioni fornite dai giudici di prime cure, ribadisce che la Società contribuente non ha mai fornito alcuna pezza giustificativa idonea a poter ricostruire il magazzino, ostacolando l'operato dello stesso Ufficio ed esponendosi gioco-forza, ad una ricostruzione dello stesso, in stretta aderenza con i dettati normativi.
Resistente_1c) Sugli atti impositivi emessi a carico del Sig. e sulla rideterminazione della pretesa fiscale nei suoi confronti come conseguenza del parziale annullamento del recupero d'imposta nei confronti della Società, disposto dal primo giudice. Sul punto l'Ufficio si duole della parziale
Resistente_1rideterminazione dei recuperi d'imposta nei confronti di , conseguenziali
Società_1dell'annullamento parziale delle riprese fiscali nei confronti della Società “ ”. Chiede l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma degli Avvisi /di accertamento (in epigrafe) impugnati;
con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
1.3 Nel procedimento rubricato sub RGA 3187/2023 i contribuenti non si sono costituiti in giudizio. 1.4 Avverso la citata sentenza (n. 178/3/2023) ha altresì proposto appello (rubricato sub RGA Resistente_161/2024), a mezzo del proprio difensore, il contribuente, Sig. (in proprio e quale liquidatore
Società_1della Srl in liquidazione), il quale ricostruita la vicenda, con riferimento alle singole riprese, nonché con riguardo alle rettifiche del reddito (per gli anni 2013, 2014 e 2015), quale socio (al 98%) di
Società_1, si duole del fatto che i primi Giudici, aderendo alla ricostruzione operata dall'Ufficio, hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la ricostruzione presuntiva dei maggiori ricavi considerato che gli stessi giudici hanno riconosciuto l'insussistenza di norme che obblighino la stessa Società contribuente ad una contabilità di magazzino che identifichi ogni singola merce, affermando di avere fornito in giudizio spiegazione puntuale di tutte le rimanenze e che non sussistono ricavi non dichiarati;
ed, ancora, che tutti i beni acquistati e non venduti sono stati dichiarati nelle rimanenze finali.
Quanto alla posizione dello stesso Resistente_1, quale Socio della Società_1, richiamandosi agli articoli 2697
c.c. e all'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs. 546/1992, lo stesso afferma che erra la Corte quando afferma che “il fatto noto non è costituito dalla consistenza dei maggiori redditi induttivamente o in altro modo accertati dall'Amministrazione nei confronti del sodalizio, ma dalla esiguità della base sociale”, atteso che l'argomento della ristrettezza della base societaria, non ha e non può avere, da solo, valenza probatoria nell'ambito del ragionamento presuntivo, rappresentando un mero indizio da valutare in relazione ad altri elementi che l'Ufficio deve acquisire (quali ad esempio, le movimentazioni bancarie, gli incrementi patrimoniali, etc. ), giacché il contribuente non può fornire la prova della mancata percezione degli utili occulti, che si configura alla stregua di una prova negativa.
Con riguardo alle sanzioni irrogate, il contribuente afferma che, nel caso in esame, non sussiste alcuna responsabilità degli appellanti nemmeno a titolo di colpa.
Ulteriormente svolte le proprie difese, anche con riferimento alla condanna alle spese, considerata la soccombenza reciproca, il contribuente chiede che, in via principale, vengano dichiarati nulli e/o illegittimi gli Avvisi accertamento impugnati;
in via subordinata, che venga determinato per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015 il reddito imponibile e il volume d'affari e le conseguenti imposte dovute
Società_1da parte della società Srl in liquidazione, nella misura che parrà di giustizia, previo riconoscimento dei costi sostenuti;
determinare il reddito del socio in rapporto a quanto definitivamente accertato nei confronti della Società; in ogni caso dichiarare le sanzioni non dovute ovvero irrogarle nella misura minima consentita;
con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. 1.5 Si è ritualmente costituita nel procedimento (sub RGA 61/2024) l'Agenzia delle Entrate che, preliminarmente e puntualmente riscostruisce la vicenda segnalando che con l'Avviso di accertamento n. T9H03A303589/2018, sulla scorta delle risultanze del PVC redatto in data
25.09.2018 da propri Funzionari, avendo constatato come non tutta la quantità di merce venduta dalla
Società_1 era stata dalla stessa acquistata e che non tutta la merce acquistata era risultata venduta dalla
Società medesima o compresa tra le rimanenze finali della stessa, ha accertato per l'anno d'imposta
2013:
- ai fini Ires un reddito d'impresa pari ad € 803.950,00 (dichiarato € 15.796,00):
- ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari ad € 811.676,00 (dichiarato € 18.401,00);
- ai fini IVA, un volume d'affari pari ad € 2.520.006,00 (dichiarato € 2.366.083,00); sulla base di presunzioni di acquisto e di cessione, senza fattura;
nonché, con successivi Avvisi di accertamento (meglio indicati in epigrafe), ha accertato: per l'anno 2014:
- ai fini IRES un reddito d'impresa pari ad € 1.239.473,00 (dichiarato € 45.588,00);
- ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari ad € 1.296.863,00 (dichiarata € 116.327,00);
- ai fini IV, una maggiore imposta pari ad € 462.043,00; per l'anno 2015: (“per minori componenti negativi pari ad € 356.779,53, derivanti dalla rettifica delle rimanenze inziali”, nonché sulla base di “presunzione di acquisto e di cessione senza fattura”):
- ai fini IRES un reddito d'impresa pari ad € 1.321.744,00 (dichiarato € 244.394,00);
- ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari ad € 1.302.682,00 (dichiarata € 247.682,00);
- ai fini IVA, una maggiore imposta pari ad € 945.615,00; per l'anno 2016:
-ai fini IRES un reddito d'impresa pari ad € 3.691.242,00 (perdita dichiarata € 607.008,00);
- ai fini IRAP, un valore della produzione lorda pari ad € 3.905.344,00 (dichiarata € 392.906,00).
Con separati atti impositivi (indicati in epigrafe) l'Ufficio ha accertato nei confronti di Resistente_1 gli utili extracontabili di competenza, in virtù della sua quota di partecipazione (98%) nella Società_1.
L'Agenzia delle Entrate svolge, quindi, le proprie difese segnalando in particolare che:
- nessuna macchina trafilatrice (né impianto di trafilatura) sono stati riscontrati dall'analisi del libro cespiti e dai controlli operati nel corso del sopralluogo effettuato in sede di accesso;
- il fatto che l'Ufficio abbia proceduto alle rettifiche operate per gli anni d'imposta 2015 e 2016 senza procedere ad un esame analitico della movimentazione delle merci, nella loro dinamica acquisti – vendite, non può inficiarne assolutamente la legittimità dell'operato e della ripresa fiscale ed è comunque giustificato ai sensi dell'art. 110, comma 8, del TUIR per quanto concerne la rettifica
/annullamento delle rimanenze finali/iniziali e dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 441/97, per quanto riguarda la valorizzazione, in via presuntiva (salvo prova contraria qui non fornita), delle cessioni e/o acquisti effettuati nel periodo di imposta oggetto del controllo;
Resistente_1- con riferimento agli Avvisi di accertamento notificati al GN , contesta l'interpretazione di parte avversa assolutamente distorta ed errata della novella normativa introdotta con Legge n. 130 del 31 agosto 2022, richiamando i principi affermati nella sentenza n. 31878/2022 della Corte di
Cassazione, nonché nella consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, precisando che controparte non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, a fronte di una simile contestazione.
Quanto alle sanzioni irrogate, l'Ente impositore rileva come nel caso di specie sussistano tutti presupposti di legge per l'irrogazione delle sanzioni, non potendo rilevare l'asserita assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella propria condotta, sostenuta ex adverso, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia. Quanto alla censura del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese di lite, l'Ufficio precisa che l'art. 15, comma 2, del D.Lgs.
546/92 non prescrive che in caso di soccombenza reciproca il giudice sia necessariamente tenuto alla compensazione delle spese processuali tra le parti, ma rende solo possibile, in tali circostanze, la compensazione (“possono essere compensate in tutto o in parte”).
Chiede, in via preliminare, la riunione del giudizio (rubricato sub RGA 61/2024) con quello precedentemente introdotto dall'Amministrazione (sub RGA 3187/2023), a seguito dell'impugnazione parziale della medesima sentenza (n. 178/03/2023); nonchè, in via principale, il rigetto dell'appello proposto ex adverso e la conferma della legittimità e fondatezza degli Avvisi di accertamento impugnati;
con vittoria delle spese di lite.
1.6 La controversia viene trattata in pubblica udienza, su istanza delle parti. All'udienza dell'11 dicembre 2025 il procedimento rubricato sub. n. 61/2024 viene riunito al procedimento rubricato sub n. 3187/2023, per connessione soggettiva e oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e, pertanto, deve essere accolto, mentre l'appello dei contribuenti è infondato e, conseguentemente deve essere respinto. 2.2 Occorre, preliminarmente, osservare che risulta legittimo il ricorso, da parte dell'Ufficio, al metodo analitico-induttivo per la determinazione dei maggiori ricavi relativi all'anno d'imposta 2013, come peraltro evidenziato dai giudici di prime cure, atteso che:
- l'annualità 2013 ha rappresentato “l'avvio dell'attività d'impresa”;
- l'Ufficio ha “correttamente ricostruito i movimenti in entrata ed in uscita delle merci mettendo a confronto gli acquisti di merce con le vendite delle medesima dal quale è emerso che nel corso dell'annualità è stata venduta, per come descritto dalla fattura n. 4 del 31 ottobre 2013, una partita di filo di rame di cui non è stata rivenduta la fattura anteriore di acquisto”, mentre le altre cessioni fatturate e relative alla medesima tipologia hanno, a monte, coerenti acquisti fatturati tra loro a specchio”;
- alla data del “31.12.2013 le rimanenze dichiarate dalla ricorrente Società ammontano ad €
822.345,00 la cui composizione in termini quantitativi e d'estimo” non è risultata nota, poiché la
Società non ha “tenuto un dettaglio esplicativo”.
In altre parole, non avendo la Società contribuente fornito, in sede di verifica, alcun elemento di prova atto a consentire di verificare la descrizione nel dettaglio dell'entità delle rimanenze dichiarate, deve ritenersi corretta la ricostruzione operata dall'Ufficio, muovendo dal monte acquisti delle merci del
2013, descritto dalle fatture contabilizzate, di ammontare complessivo di € 1.588.296,36, non oggetto di vendita dello stesso anno (in assenza di fatture di vendita).
Inoltre, come pure rilevato dai giudici di prime cure “nemmeno l'allegato n. 1 prodotto dalla difesa” ha consentito di supportare e superare le carenze riscontrate in quanto a titolo esemplificativo (“p.c.”)” dal confronto dei dati del filo di rame MM.1,80 dell'anno 2013 addirittura si registra una differenza negativa e nemmeno si comprende come il valore delle rimanenze di fine anno nell'entità dichiarata sia stato, nel dettaglio, composta “.
2.3 Deve, inoltre, essere considerato che nel caso che qui ci occupa, la Società contribuente non ha fornito (né in sede di verifica e né in sede contenziosa) alcuna giustificazione in merito alla circostanza secondo cui quantità di merce ceduta (risultante dalle fatture di vendita) non compariva nelle fatture di acquisto.
2.4 Le riprese fiscali operate dall'Agenzia delle Entrate, sulla base della ricostruzione analitico-induttiva, ampiamente dimostrata (anche negli atti difensivi dello stesso Ufficio e per le annualità successive) in assenza di idonei mezzi di prova, a confutazione, prodotti da parte contribuente, consentono di affermare la legittimità degli Avvisi di accertamento impugnati che vanno, dunque confermati.
2.5 Quanto agli atti impositivi emessi a carico del Sig. Resistente_1, concernetti l'accertamento nei confronti di quest'ultimo degli utili extracontabili di competenza, in virtù della quota (98%) di partecipazione al capitale sociale della Società contribuente, occorre osservare in ordine alla novella di cui all'art. 7, comma 5bis del D.Lgs.n. 546/92, che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire
(Sent. n. 31878/2022) che la “nuova formulazione legislativa … non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia”. In altre parole, restano quindi fermi i principi generali sanciti dagli articoli 2697 e 2729 c.c. e tutte le specifiche disposizioni che autorizzano l'Ufficio ad accertare il reddito presuntivamente. Sul punto, vale la pena di ricordare che, sempre la Suprema Corte (con Ordinanza n. 26914/2022) ha avuto modo di affermare che: “assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della Società: ciò non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della Società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali;
resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla Società o da essi reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013,
24572 del 2014)”.
Considerato che il Sig. Resistente_1 era socio al 98% della Società_1 (e che la restante quota del 2% era della moglie Sig.ra Resistente_1), risulta legittima l'attribuzione allo stesso contribuente dei maggiori utili accertati in capo alla Società_1 negli anni in questione.
2.6 Quanto alle sanzioni irrogate, deve ritenersi che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti di legge per l'irrogazione delle sanzioni, non potendosi rilevare l'asserita assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), considerato altresì il mancato assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova su di esso incombente, di avere agito senza colpa (cfr. Cass. 11 febbraio 1999,
n. 1142).
2.7 Con riguardo alla censura del capo della sentenza impugnata relativa alla condanna alle spese di lite, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, in caso di soccombenza reciproca, le spese processuali “possono essere compensate in tutto o in parte”.
2.8 Gli avvisi di accertamento impugnati devono dunque essere confermati, poiché legittimi. 2.9 Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, come indicate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia (25^): accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza impugnata. respingendo l'appello dei contribuenti che condanna, in via solidale fra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 25.000,00.
Così deciso in Brescia, l'11 dicembre 2025
Il Presidente /Estensore Dott. Renato Colavolpe