Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG. 27230 del 2023;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dall' avv.to P. Latronico
e
AMBASCIATA della REPUBBLICA Controparte 1 in persona del legale rappresentante resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti D. Cortassa e A. Cortassa
all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in favore della parte resistente (anche) nel periodo 4.1.16 - 31.5.20, a tempo indeterminato, a tempo pieno, liv. B-3, ccnl Ambasciate;
Dichiara estinto il rapporto alla data del 21.10.22 e condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a 13 mensilita' dell'ultima retribuzione, con interessi e rivalutazione;
Annulla le sanzioni della multa del 26.9.22 e della sospensione della retribuzione del 4.10.22 e condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente quanto sulla base di tali sanzioni trattenuto in busta paga, oltre interessi e rivalutazione;
Condanna la parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di €
52.694,87, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell Pt 2 di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al
Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore della DPL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene di aver svolto lavoro subordinato per l'Ambasciata resistente da tempo antecedente rispetto alla sua formalizzazione, con conseguente diritto alle differenze retributive;
eccepisce altresì, l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari della multa e della sospensione dalla retribuzione, con richiesta di restituzione delle somme trattenute e, infine, l'illegittimità del licenziamento disciplinare, con diritto al risarcimento di legge.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a tempo pieno, liv. liv. B-3, ccnl CP 2 dal 1.6.20 al 21.10.22 è provato documentalmente (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente); inoltre, è confermato dalla stessa parte resistente (v. p. 1 del ricorso).
Tuttavia, tale rapporto si è svolto con le medesime modalità anche per il periodo antecedente 4.1.16 - 31.5.20, come dimostrano gli atti di causa (v. docc. 1, 3, 5 e 6 fascicolo parte ricorrente).
Unitamente alle dichiarazioni dei testi Tes 1 e Tes_2 (v. deposizioni rese all'udienza del 24.9.24).
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. doc. 28, 29 e 30 fascicolo parte ricorrente), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si sono basati (buste paga e ccnl di settore, v. docc. 7, 35, 36, 37 e 38 fascicolo parte ricorrente), ed in assenza di qualsiasi (dimostrato) elemento in senso contrario, può ritenersi che la parte ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma di € 52.694,87, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto ai due provvedimenti disciplinari conservativi della multa e della sospensione dalla retribuzione (v. docc. 20 e 21 fascicolo parte ricorrente), occorre premettere che la sanzione disciplinare deve per sua natura essere preceduta da una procedura che nei suoi elementi essenziali non può essere disattesa pena l'illegittimità della sanzione medesima.
Ora, è evidente che il ricorrente da un momento in poi non ha inteso più firmare le direttive sugli orari di lavoro e sui compiti che per iscritto gli venivano comunicate (v. la chiara ammissione della parte ricorrente a cavallo delle pagine 21 e 22 del ricorso, sembra quasi che il lavoratore pretendesse che il console in persona dovesse portargli per iscritto le direttive) e non rispettava gli orari indicatigli (v. deposizione della teste di parte ricorrente Tes_3 ).
Tuttavia, non si può dire che vi sia stata una contestazione formale (v. docc. 17 21 fascicolo parte ricorrente) che chiaramente non solo gli descrivesse i fatti di inadempimento ma anche gli indicasse la possibilità di potersi difendere o, comunque, venisse sentito sullo stesso ai sensi dell'art. 32, c. 8, ccnl di settore (v. doc. 37 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, i due provvedimenti disciplinari del 26 settembre e del 4 ottobre 2022 sono illegittimi e l'Ambasciata resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente quanto sulla base di tali sanzioni ha trattenuto in busta paga, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto al licenziamento del 21 ottobre 2022 (v. doc. 23 fascicolo parte ricorrente), premesso che è mancata qualsiasi contestazione, con esso si rimproverava al ricorrente, in continuazione alle condotte già sanzionate con i due provvedimenti ricordati, di non prestare l'attività che gli era stata comandata.
Ora, nel merito, si è detto che il ricorrente si è sostanzialmente rifiutato di recepire l'orario di lavoro e le nuove mansioni ma che poi non abbia svolto alcun compito per giorni è rimasto non provato. Si può, dunque, applicare l'art. 3, c. 1, dlgs. 23/15, in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, con conseguente estinzione del rapporto di lavoro al 21.10.22 e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio e, quindi, nel caso in esame (per quanto detto sulla durata del rapporto di lavoro tra le parti) pari a 13 mensilita', con interessi e rivalutazione.
Non si concorda con la tesi secondo la quale la mancata contestazione del fatto equivarrebbe a inesistenza del fatto o alla dimostrazione diretta in giudizio dell'insussistenza del fatto materiale, perché si tratta di due profili non sovrapponibili, l'uno essendo quello della procedura formale l'altro quello della realtà dei fatti.
Parte ricorrente, infine, ha diritto al risarcimento del danno consistito nel minor importo riscosso a titolo di Pt 3 per essere stato formalizzato un periodo inferiore di lavoro rispetto a quello effettivo (come accertato nel giudizio).
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 1226, c.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v.li a p. 62 del ricorso), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si sono basati (v. docc. 31, 32 e 33 fascicolo parte ricorrente), ed in assenza di qualsiasi dimostrato elemento in senso contrario, può ritenersi che la parte ricorrente ha diritto, a titolo di risarcimento del danno, alla somma di € 13.827,30, oltre interessi come per legge.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell' Pt 2 di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore della DPL di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91,
c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 14 gennaio 2025. Il Giudice del Lavoro