CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1650/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 2130/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.52 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Claudia Malandrino. che la rappresenta e difende: APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Alessia Manno, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29 APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2020 innanzi al Tribunale di Tivoli. in funzione di giudice del lavoro, ritualmente notificato all chiedeva CP_2 Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sig.ra , all'anticipo pensionistico per APE Sociale, ex art. 1, Parte_1 commi 179-186, L. 232/2016, con decorrenza dal 1.12.2017, stante il perfezionamento in data 16.11.2017 dei requisiti e delle condizioni per l'accesso alla prestazione, ovvero, in via subordinata, con decorrenza dal 1.2.2018 o dalla diversa CP_ data considerata di giustizia, comunque antecedente a quella accertata dall del 1.12.2018; b) per l'effetto condannare l Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...] alla ricorrente i ratei di Ape sociale maturati e relativi al periodo dal 1.12.2017 al 30.11.2018, pari a complessivi € 9.262,08, ovvero, in caso di riconoscimento di decorrenza dal 1.2.2018, al pagamento dei commisurati ratei della prestazione pari ad € 7.718,40, o comunque pari al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, con accessori di legge, anche, eventualmente, a titolo risarcitorio;
c) in via ulteriormente gradata, in merito al periodo dal Giugno al Novembre 2018, dichiarare comunque il diritto della ricorrente al risarcimento del danno causatole CP_ dall per la tardiva comunicazione circa il perfezionamento dei requisiti e condizioni per l'accesso all'APE sociale e per il colposo comportamento tenuto e, per l'effetto, condannare l , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagarle la complessiva somma di € 3.859,20, o quella diversa considerata di giustizia, corrispondente e commisurata ai sei ratei di prestazione dei quali non ha goduto, oltre accessori di legge”. Nel costituirsi in giudizio, l chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
Il Tribunale rilevava che “nessuna norma imponeva alla ricorrente di attendere l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale prima di presentare la domanda di anticipo pensionistico, la quale ben poteva essere inoltrata contestualmente o nelle more dell'istruttoria della prima (così come avvenuto, del resto, in occasione della presentazione, da parte della ricorrente, della prima domanda di APE Sociale del 27.06.2017, contestuale a quella di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio)” e che, pertanto, non era “addebitabile all il ritardo con cui la ricorrente ha presentato la seconda CP_2 domanda di accesso all'APE Sociale (5.11.2018)”, sì che “correttamente l'ente convenuto ha liquidato la pensione solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (1.12.2018), così come previsto dall'art. 7 del DPCM 87/2017”. Di conseguenza rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili spese di lite.
Con ricorso depositato il 17.6.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la detta sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro,
Si è costituito l opponendosi all'avverso gravame. CP_2
Invero, con l'atto d'appello, l censura la decisione del Tribunale per CP_2
1) “Vizio della sentenza – Carenza, erroneità, illegittimità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della normativa legislativa e di prassi di provenienza sulla materia dell'APE sociale”; CP_2
2) “Vizio della sentenza – Carenza, erroneità, illegittimità e contraddittorietà della motivazione relativa alla domanda risarcitoria avanzata in via gradata, per travisamento della normativa legislativa e di prassi di CP_ provenienza sulla materia dell'APE sociale e di quella codicistica (in particolare artt. 1183, 1184, 1218, 1173, 1175 e 2043 c.p.c.)”.
Invero già il Tribunale in punto di fatto aveva rilevato che:
“- in data 27.06.2017, la ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento delle condizioni e dei requisiti di accesso all'APE Sociale nonché, in pari data, domanda di APE Sociale (all.
4-5 ricorso); - l con provvedimento del CP_2
10.10.2017, ha rigettato la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso (all. 6 ricorso), in quanto la ricorrente fruiva ancora del trattamento di disoccupazione NASpI, incompatibile con la prestazione richiesta (all. 2 ricorso); - in data 8.1.2018, la ricorrente ha presentato una seconda domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità APE Sociale (all. 9 ricorso);
- l con provvedimento del 30.10.2018, ha accertato il perfezionamento dei CP_2 requisiti e delle condizioni di accesso all'APE Sociale in capo alla ricorrente con decorrenza dal 16.11.2017 (all. 11 ricorso); - in data 5.11.2018, la ricorrente ha presentato una nuova domanda di APE Sociale (all. 12 ricorso); - in data 29.11.2018, l ha rigetto la prima domanda di APE Sociale presentata il 27.6.2017 (all. 13 CP_2 CP_ ricorso); - con provvedimento del 5.12.2018, l ha accolto la seconda domanda di APE Sociale presentata il 5.11.2018, liquidando la prestazione con decorrenza dal 1.12.2018 (all. 14 ricorso); - in data 26.11.2019, la ricorrente ha presentato domanda di riesame della prima domanda di APE Sociale presentata il 27.6.2017 (all. 16 ricorso)”. Nel rivendicare il proprio diritto a beneficiare dell'APE Sociale con decorrenza CP_ anteriore rispetto a quella riconosciuta, la ricorrente ha richiamato il Messaggio n. 4097 dell'8.11.2019, il quale, per l'ipotesi di “Prima certificazione respinta – seconda domanda di certificazione definita con esito positivo – domanda di pensione/ape sociale “abbinata” alla prima domanda di certificazione rigettata solo dopo la presentazione della seconda certificazione” ha chiarito che “In tale caso…l'accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe consentito l'accoglimento della domanda di pensione/indennità ape sociale originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta seconda certificazione. Pertanto, su istanza dell'interessato, la domanda relativa al beneficio pensionistico/indennità a suo tempo rigettata, dovrà essere riesaminata e ad essa andrà attribuita la decorrenza del trattamento in relazione alla seconda certificazione definita con esito positivo. In particolare, all'esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata. In tali casi la sede competente dovrà richiedere il ricaricamento della domanda respinta di pensione/indennità ape sociale tramite la casella istituzionale ApesocialeePrecosi@inps.it”. Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi come, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi richiamata dal Messaggio citato (successivo, peraltro, alla definizione della pratica di pensione della ricorrente), ella, al momento della presentazione della prima domanda di accesso all'indennità APE Sociale (27.06.2017), non era pacificamente in possesso delle condizioni richieste dalla legge per l'accesso a tale prestazione, fruendo di altro trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione involontaria (NASpI), incompatibile con la prestazione in esame. Vero è che, con provvedimento del 30.10.2018, all'esito della seconda domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso CP_ all'APE Sociale, presentata l'8.01.2018, l ha certificato che “I requisiti e le condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88/2017 sono stati perfezionati in data 16.11.2017”; tuttavia, occorre evidenziare come la ricorrente non avesse presentato, contestualmente alla domanda di verifica dell'8.01.2018, alcuna domanda di anticipo pensionistico, trasmessa solo in data 5.11.2018. Invero, quanto sopra richiamato, pure dedotto dall merita di essere CP_2 confermato, non potendosi in alcun modo ritenere che il messaggio 4097 CP_2 dell'8.11.2019 possa modificare la situazione in favore della ricorrente non potendosi derivare dalla sua lettura né un particolare onere di comunicazione di sussistenza dei requisiti richiesti in assenza di una specifica domanda in tal senso, come peraltro imposto dalla stessa normativa di riferimento. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nulla è dovuto sulle spese. Deve darsi atto, comunque, dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1650/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 2130/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.52 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Claudia Malandrino. che la rappresenta e difende: APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Alessia Manno, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29 APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2020 innanzi al Tribunale di Tivoli. in funzione di giudice del lavoro, ritualmente notificato all chiedeva CP_2 Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sig.ra , all'anticipo pensionistico per APE Sociale, ex art. 1, Parte_1 commi 179-186, L. 232/2016, con decorrenza dal 1.12.2017, stante il perfezionamento in data 16.11.2017 dei requisiti e delle condizioni per l'accesso alla prestazione, ovvero, in via subordinata, con decorrenza dal 1.2.2018 o dalla diversa CP_ data considerata di giustizia, comunque antecedente a quella accertata dall del 1.12.2018; b) per l'effetto condannare l Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...] alla ricorrente i ratei di Ape sociale maturati e relativi al periodo dal 1.12.2017 al 30.11.2018, pari a complessivi € 9.262,08, ovvero, in caso di riconoscimento di decorrenza dal 1.2.2018, al pagamento dei commisurati ratei della prestazione pari ad € 7.718,40, o comunque pari al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, con accessori di legge, anche, eventualmente, a titolo risarcitorio;
c) in via ulteriormente gradata, in merito al periodo dal Giugno al Novembre 2018, dichiarare comunque il diritto della ricorrente al risarcimento del danno causatole CP_ dall per la tardiva comunicazione circa il perfezionamento dei requisiti e condizioni per l'accesso all'APE sociale e per il colposo comportamento tenuto e, per l'effetto, condannare l , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagarle la complessiva somma di € 3.859,20, o quella diversa considerata di giustizia, corrispondente e commisurata ai sei ratei di prestazione dei quali non ha goduto, oltre accessori di legge”. Nel costituirsi in giudizio, l chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
Il Tribunale rilevava che “nessuna norma imponeva alla ricorrente di attendere l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale prima di presentare la domanda di anticipo pensionistico, la quale ben poteva essere inoltrata contestualmente o nelle more dell'istruttoria della prima (così come avvenuto, del resto, in occasione della presentazione, da parte della ricorrente, della prima domanda di APE Sociale del 27.06.2017, contestuale a quella di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio)” e che, pertanto, non era “addebitabile all il ritardo con cui la ricorrente ha presentato la seconda CP_2 domanda di accesso all'APE Sociale (5.11.2018)”, sì che “correttamente l'ente convenuto ha liquidato la pensione solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (1.12.2018), così come previsto dall'art. 7 del DPCM 87/2017”. Di conseguenza rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili spese di lite.
Con ricorso depositato il 17.6.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la detta sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro,
Si è costituito l opponendosi all'avverso gravame. CP_2
Invero, con l'atto d'appello, l censura la decisione del Tribunale per CP_2
1) “Vizio della sentenza – Carenza, erroneità, illegittimità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della normativa legislativa e di prassi di provenienza sulla materia dell'APE sociale”; CP_2
2) “Vizio della sentenza – Carenza, erroneità, illegittimità e contraddittorietà della motivazione relativa alla domanda risarcitoria avanzata in via gradata, per travisamento della normativa legislativa e di prassi di CP_ provenienza sulla materia dell'APE sociale e di quella codicistica (in particolare artt. 1183, 1184, 1218, 1173, 1175 e 2043 c.p.c.)”.
Invero già il Tribunale in punto di fatto aveva rilevato che:
“- in data 27.06.2017, la ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento delle condizioni e dei requisiti di accesso all'APE Sociale nonché, in pari data, domanda di APE Sociale (all.
4-5 ricorso); - l con provvedimento del CP_2
10.10.2017, ha rigettato la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso (all. 6 ricorso), in quanto la ricorrente fruiva ancora del trattamento di disoccupazione NASpI, incompatibile con la prestazione richiesta (all. 2 ricorso); - in data 8.1.2018, la ricorrente ha presentato una seconda domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità APE Sociale (all. 9 ricorso);
- l con provvedimento del 30.10.2018, ha accertato il perfezionamento dei CP_2 requisiti e delle condizioni di accesso all'APE Sociale in capo alla ricorrente con decorrenza dal 16.11.2017 (all. 11 ricorso); - in data 5.11.2018, la ricorrente ha presentato una nuova domanda di APE Sociale (all. 12 ricorso); - in data 29.11.2018, l ha rigetto la prima domanda di APE Sociale presentata il 27.6.2017 (all. 13 CP_2 CP_ ricorso); - con provvedimento del 5.12.2018, l ha accolto la seconda domanda di APE Sociale presentata il 5.11.2018, liquidando la prestazione con decorrenza dal 1.12.2018 (all. 14 ricorso); - in data 26.11.2019, la ricorrente ha presentato domanda di riesame della prima domanda di APE Sociale presentata il 27.6.2017 (all. 16 ricorso)”. Nel rivendicare il proprio diritto a beneficiare dell'APE Sociale con decorrenza CP_ anteriore rispetto a quella riconosciuta, la ricorrente ha richiamato il Messaggio n. 4097 dell'8.11.2019, il quale, per l'ipotesi di “Prima certificazione respinta – seconda domanda di certificazione definita con esito positivo – domanda di pensione/ape sociale “abbinata” alla prima domanda di certificazione rigettata solo dopo la presentazione della seconda certificazione” ha chiarito che “In tale caso…l'accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe consentito l'accoglimento della domanda di pensione/indennità ape sociale originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta seconda certificazione. Pertanto, su istanza dell'interessato, la domanda relativa al beneficio pensionistico/indennità a suo tempo rigettata, dovrà essere riesaminata e ad essa andrà attribuita la decorrenza del trattamento in relazione alla seconda certificazione definita con esito positivo. In particolare, all'esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata. In tali casi la sede competente dovrà richiedere il ricaricamento della domanda respinta di pensione/indennità ape sociale tramite la casella istituzionale ApesocialeePrecosi@inps.it”. Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi come, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi richiamata dal Messaggio citato (successivo, peraltro, alla definizione della pratica di pensione della ricorrente), ella, al momento della presentazione della prima domanda di accesso all'indennità APE Sociale (27.06.2017), non era pacificamente in possesso delle condizioni richieste dalla legge per l'accesso a tale prestazione, fruendo di altro trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione involontaria (NASpI), incompatibile con la prestazione in esame. Vero è che, con provvedimento del 30.10.2018, all'esito della seconda domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso CP_ all'APE Sociale, presentata l'8.01.2018, l ha certificato che “I requisiti e le condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88/2017 sono stati perfezionati in data 16.11.2017”; tuttavia, occorre evidenziare come la ricorrente non avesse presentato, contestualmente alla domanda di verifica dell'8.01.2018, alcuna domanda di anticipo pensionistico, trasmessa solo in data 5.11.2018. Invero, quanto sopra richiamato, pure dedotto dall merita di essere CP_2 confermato, non potendosi in alcun modo ritenere che il messaggio 4097 CP_2 dell'8.11.2019 possa modificare la situazione in favore della ricorrente non potendosi derivare dalla sua lettura né un particolare onere di comunicazione di sussistenza dei requisiti richiesti in assenza di una specifica domanda in tal senso, come peraltro imposto dalla stessa normativa di riferimento. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nulla è dovuto sulle spese. Deve darsi atto, comunque, dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE Dr. Alberto Celeste