Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Tatò Paride s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Pasquale Nasca e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dei difensori, in Bari, alla via Nicolai, n. 29;
contro
- Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso, Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Francesco de’ Robertis, in Bari, via Davanzati, n. 33;
- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), non costituito in giudizio;
- Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 18.10.2021 e i (primi) motivi aggiunti depositati l’8.11.2021 :
- della determinazione dirigenziale n. 1257/2021 del 19.7.2021, recante la revoca parziale delle determinazioni dirigenziali n. 428/2004 del 12.3.2004 e n. 565/2004 del 5.4.2004, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare, ove occorra, della deliberazione della Giunta comunale (G.C.) n. 103/2021 del 14.6.2021, non notificata, con la quale si demanda al dirigente competente di revocare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 428/2004 e di procedere alla rideterminazione del piano urbanistico dell’intersettore e di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo;
per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati il 22.7.2022 :
- della deliberazione commissariale n. 119 del 25.5.2022, ad oggetto: “Ridefinizione dell'intersettore all'interno del piano di zona in ottemperanza alla delibera di G.C. n. 103 del 14.6.2021”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo;
per quanto riguarda i (terzi) motivi aggiunti depositati il 22.10.2024, oltre che per l’annullamento degli atti di cui sopra , per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, conseguentemente, dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione :
- sull’istanza presentata dalla ricorrente, con notifica PEC in data 25.6.2024, contenente la richiesta di concludere il procedimento con la firma della convenzione relativa al Contratto di quartiere II Borgovilla-Patalini di Barletta;
- con riguardo all’atto di costituzione in mora notificato a mezzo PEC il 28.6.2024;
nonché
per il risarcimento del danno subìto a causa dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. AN EL e uditi per le parti i difensori l'avv. Aldo Loiodice, anche su delega orale degli avvocati Pasquale Procacci e Pasquale Nasca, per la ricorrente, e gli avvocati Giuseppe Caruso e Domenico Cuocci Martorano, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 327/2025 del 10.3.2025, il giudizio è stato parzialmente definito con la dichiarazione di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso introduttivo nonché dei primi e dei secondi motivi aggiunti.
Dunque, in questa sede, si controverte in ordine al terzo atto di motivi aggiunti, con il quale la società ricorrente ha agito per compulsare la sottoscrizione della convenzione relativa al contratto di quartiere II “Borgovilla-Patalini”, quale intervento urbanistico previsto nell’intersettore della zona urbanistica P.E.E.P del Comune di Barletta.
Con memoria del 29.10.2025, la società ricorrente ha rappresentato che, ‹‹Con atto a rogito del Notaio Dott. Giovanni Battista Brandi del 17.10.2025, n. 9837/IT, è stata, finalmente, stipulata la convenzione per l’attuazione del Contratto di Quartiere II “Borgovilla-Patalini”›› , convenzione anche versata agli atti del giudizio. Nella stessa memoria di parte, inoltre, è stato evidenziato come la sopravvenienza abbia fatto “cessare ogni motivo ulteriore di prosecuzione della controversia” .
Con successiva memoria depositata in data 3.11.2025, la difesa della ricorrente ha dedotto in ordine alla soccombenza virtuale del Comune dui Barletta, concludendo per la condanna alle spese di controparte.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025, previa discussione delle parti, nell’ambito della quale la difesa dell’Amministrazione resistente si è opposta alla condanna alle spese, la causa è stata trattenuta in decisione.
La pretesa della società ricorrente risulta pienamente soddisfatta – come peraltro ribadito anche in sede di discussione dalla stessa ricorrente – per cui deve certamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Per quanto riguarda la statuizione in ordine alle spese, deve rilevarsi, innanzitutto, come la pregressa vicenda procedimentale (concernente l’assegnazione dell’area d’intervento urbanistico alla società ricorrente) abbia fatto registrare un articolato iter burocratico, peraltro protrattosi per tantissimi anni, mediante un programma complesso di azioni pubbliche e private con il coinvolgimento di diversi enti e istituzioni.
Ciò posto, venendo quindi all’iniziale inerzia amministrativa nella sottoscrizione della convenzione relativa al contratto di quartiere “Borgovilla-Patalini”, non può sfuggire che il ritardo nella stipula sia stato generato, quanto meno in termini di concorso, anche dalle vicende amministrative ( rectius : di regolazione della crisi di impresa) che hanno interessato la società mandante dell’associazione temporanea di imprese (ATI) costituita con la ricorrente. Al riguardo, è stato dedotto dal Comune (e non contestato dalla ricorrente) che la sottoscrizione della convenzione – in mancanza di omologazione del concordato con continuità aziendale – è stata possibile soltanto dopo la sentenza del Tribunale di Trani n. 82/2025 (che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della predetta società mandante in ATI con la ricorrente), pronuncia peraltro successiva alla notifica del (più recente) ricorso per motivi aggiunti, quello appunto avverso il silenzio. Del resto, anche il successivo svolgimento dei fatti e la sottoscrizione della convenzione dopo l’avvenuta sostituzione – nell’ATI – della società mandante consentono di aderire alla prospettazione del Comune resistente e giustificare il ritardo registratosi.
In definitiva, alla luce dei complessivi e articolati sviluppi dei fatti oggetto del presente contenzioso, avuto riguardo sia alla iniziale azione impugnatoria (già definita con la richiamata sentenza di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso introduttivo e dei primi due atti di motivi aggiunti) che alla più recente azione avverso l’inerzia amministrativa, definita con il presente provvedimento, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IA LI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | IA LI |
IL SEGRETARIO