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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/09/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 738 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. Parte_1
), rappresento e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._1
Umberto Garrisi, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) nella sua Controparte_1 C.F._2
qualità di procuratore generale di (c.f. CP_2
); (c.f. C.F._3 Parte_2
) e (c.f. C.F._4 Parte_3
), nella loro qualità di eredi di C.F._5 [...]
; Persona_1 tutti rappresenti e difesi dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, come da mandato in atti
APPELLATI NONCHE'
(c.f. ) CP_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 20.03.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“L'avv. nella sua qualità di Amministratore di CP_4
sostegno della sig.ra ha esposto che, Persona_1 dopo aver assunto l'incarico nella cui qualità agisce, ha appreso che
i conti correnti e i titoli intestati all'amministrata erano stati oggetto di movimenti sospetti e, in particolare, ha precisato di aver appurato che il nipote dell'amministrata, sig. Parte_1
aveva spostato ingenti somme di denaro su conti a sé riferibili e aveva disinvestito il portafoglio titoli con riscatto delle somme in proprio favore, in ragione di una procura sul conto corrente e della cointestazione del portafoglio titoli.
L'attore ha dedotto che, per i fatti per cui è causa, è stata presentata denuncia querela a seguito della quale i conti del convenuto sono stati sottoposti a sequestro e il sig. è stato rinviato a giudizio. Pt_1
Esposto quanto sopra, l'avv. ha chiesto che si accerti la Pt_2
distrazione di somme appartenenti alla sig.ra in favore del Per_1 convenuto e che si condanni quest'ultimo alla restituzione di quanto indebitamente prelevato.
Il sig. si è costituito con propria Parte_1
comparsa, deducendo che le somme sono state da lui prelevate in
pag. 2/9 adempimento della volontà della zia, la quale aveva redatto un testamento in tal senso.
Il convenuto ha dunque contestato l'avversa pretesa e ha chiesto il rigetto della domanda attorea. (..omissis..)
In corso di causa si è verificato il decesso della sig.ra e il Per_1
giudizio è stato riassunto dagli eredi testamentari di questa”.
Si sono così costituiti in giudizio , CP_2 Parte_2
e con un unico atto, i quali hanno fatto
[...] Parte_3
proprie le conclusioni rassegnate dalla loro dante causa, sig.ra
, chiedendone l'accoglimento. Per_1
Si è altresì costituito, a seguito di citazione per integrazione del contraddittorio, , padre di CP_3 Parte_1
, anche lui erede testamentario di
[...] Persona_1
il quale ha chiesto, viceversa, il rigetto delle domande
[...]
originariamente formulate dalla de cuius (tramite il su amministratore di sostegno) e fatte proprie dagli altri eredi.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 1839 del 17.06.2021 ha accolto la domanda attorea ed ha condannato al pagamento, in favore degli Parte_1
eredi di pro quota, della complessiva Persona_1 somma di € 691.017,00, oltre al pagamento degli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo e al maggior danno costituito dalla mancata percezione del rendimento dei titoli a suo tempo esistenti e di cui il si era illecitamente appropriato, pari al Pt_1
rendimento dei titoli di Stato. Ha, altresì, condannato le parti resistenti - e - al pagamento CP_3 Parte_1
delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
pag. 3/9 - ha, innanzitutto, rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata da e dal padre Parte_1
i quali hanno sostenuto che , CP_3 CP_2
e in qualità di eredi Parte_2 Parte_3
testamentari di non fossero Persona_1
legittimati a proseguire il giudizio in quanto le somme di denaro e i titoli per la cui restituzione avevano agito non erano inclusi nella massa testamentaria e non potevano, pertanto, essere oggetto di petizione di eredità;
- ha ritenuto provata documentalmente la circostanza che la sig.ra aveva conferito al nipote Per_1 Parte_1
delega ad operare sul conto corrente n. 3700016696 ed
[...]
aveva cointestato allo stesso il conto deposito titoli n. 238197 e che successivamente mediante quattro operazioni contabili aveva provveduto a svuotare quasi interamente il conto Pt_1
corrente e a disinvestire il portafoglio titoli, provvedendo a trasferire tutte le somme sopra indicate presso conti correnti a lui intestati e carte prepagate, anche all'estero, rendendo così difficile la reperibilità di tali somme;
- ha accertato che, nonostante il conto titoli fosse cointestato, le somme presenti erano di proprietà della sig.ra , per Per_1
stessa ammissione di Parte_1
- ha disatteso la tesi di secondo cui la delega ad operare sul Pt_1
conto corrente e la co-intestazione del conto titoli costituiva una donazione indiretta, operata dalla in suo favore;
Per_1
- non ha riconosciuto alcun valore al testamento olografo, esibito dal e invocato a sostegno della propria tesi relativa alla Pt_1
configurabilità di una donazione indiretta, in quanto tale documento è risultato essere stato successivamente revocato dalla e sostituito da un nuovo testamento, in cui non vi è Per_1
traccia di tale intento ablativo a favore di Pt_1
pag. 4/9 - ha ritenuto, pertanto, non provata l'esistenza dell'animus donandi in capo alla ricorrente , e dunque ha negato l'esistenza Per_1
di una precisa volontà della stessa di donare al nipote le somme presenti sui conti mediante la delega ad operare e la co- intestazione;
ha evidenziato in proposito che dalle testimonianze raccolte e dalla documentazione acquisita, è emerso che in realtà
“la scelta di disporre la delega in favore del nipote e di cointestare il portafoglio titoli fu compiuta unicamente in ragione dei problemi fisici e mentali della titolare e non per la volontà di arricchire il nipote con disposizione a titolo gratuito”
(cfr. sent. 1° grado, pag. 8).
§ 2
Avverso la sentenza n. 1839/2021 del tribunale di Lecce ha proposto appello ed ha chiesto che, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e in riforma di tale provvedimento, fosse dichiarata infondata la domanda formulata in primo grado da e fatta propria dai suoi Persona_1
eredi, succeduti a lei nel giudizio dopo la sua morte, e per l'effetto la stessa fosse rigettata, con vittoria di spese del doppio grado.
, per mezzo del suo procuratore generale CP_2 CP_1
, e si sono
[...] Parte_2 Parte_3
costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze.
pur regolarmente citato, non si è costituito. CP_3
All'udienza del 19.4.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in sei motivi.
pag. 5/9 § 3.1
Con il primo motivo di appello ha Parte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare la richiesta di discussione orale formulata nei propri scritti difensivi conclusivi in primo grado.
Il motivo è fondato.
L'art. 281 quinques c.p.c., nella formulazione antecedente al D.lgs.
149/22 che deve trovare applicazione al caso in esame, stabilisce che
“Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa
l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime;
la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione”.
Dal tenore letterale della disposizione richiamata emerge chiaramente che la richiesta di discussione orale debba pervenire al giudice entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, nel rispetto dei termini assegnati, per permettere poi allo stesso giudice di disporre lo scambio delle sole comparse conclusionali e non anche delle repliche e fissare - in luogo delle stesse - la discussione orale.
Nell'ordinanza del 20.1.2021, il tribunale disponendo la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il
18.3.2021, ha assegnato alle parti “a) termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
b) termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti
pag. 6/9 eventuali deduzioni di replica alle istanze e conclusioni depositate dalle controparti” (cfr. ord. del 20.1.21 nel fascicolo d'ufficio di 1° grado n.4825/2016 RG). Con le note di trattazione scritta depositate in data 8.3.2021, la difesa di ha Parte_1
precisato le proprie conclusioni senza avanzare alcuna richiesta di discussione orale. Tale richiesta tuttavia è stata formulata nelle note di replica del 12.3.2021 (dunque entro l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2021) ed è stata ribadita nelle note di replica ex art. 190 c.p.c.; il tribunale ha rigettato la richiesta di discussione orale
“in quanto non è stata in alcun modo allegata l'utilità di una discussione orale in una vicenda, quale quella in esame, prevalentemente documentale, in cui i difensori hanno più e più volte ribadito la propria posizione, rimanendo sostanzialmente ancorati alle medesime argomentazioni.
Il presente giudizio è stato preceduto da ricorso cautelare ante causam (accolto con concessione del sequestro), cui ha fatto seguito un reclamo deciso da un collegio che contemplava tra i propri componenti anche la scrivente (la ricusazione è stata infatti proposta proprio sulla base di tale assunto).
In corso di causa è stato poi proposto ricorso ex art. 669 decies
c.p.c., deciso dalla scrivente.
La prova orale è stata raccolta direttamente dalla scrivente, in presenza dei difensori.
I difensori, dunque, hanno potuto discutere oralmente le medesime questioni giuridiche – poiché le argomentazioni difensive sono rimaste sempre le stesse – in diverse sedi, prima di giungere all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La richiesta di discussione orale, pertanto proposta senza neppure allegare quali sarebbero gli argomenti complessi che non si siano potuti esporre nelle numerose udienze tenute dinanzi alla scrivente, è dunque rigettata”.
pag. 7/9 Il tribunale, dunque, ha adottato la propria decisione, senza farla precedere dalla invocata discussione orale.
La sentenza è nulla.
E' pacifico in giurisprudenza che “la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. [n.d.r. in primo grado art. 190 c.p.c.], comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa”. (cass. civ. sez.
I, ord 24.1.2023 n. 2067; cass. civ. sez.II, ord.
1.8.2023 n. 23353)
Poiché non ricorre una delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, la causa deve regredire al momento in cui si è verificata la nullità ed essere proseguita e definita in unico grado dinanzi alla corte.
Spese al definitivo.
p.q.m.
La corte, non definitivamente pronunciando, accoglie il primo motivo d'appello e dichiara la nullità della sentenza impugnata;
con separata ordinanza dispone il prosieguo del giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 settembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 738 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. Parte_1
), rappresento e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._1
Umberto Garrisi, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) nella sua Controparte_1 C.F._2
qualità di procuratore generale di (c.f. CP_2
); (c.f. C.F._3 Parte_2
) e (c.f. C.F._4 Parte_3
), nella loro qualità di eredi di C.F._5 [...]
; Persona_1 tutti rappresenti e difesi dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, come da mandato in atti
APPELLATI NONCHE'
(c.f. ) CP_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 20.03.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“L'avv. nella sua qualità di Amministratore di CP_4
sostegno della sig.ra ha esposto che, Persona_1 dopo aver assunto l'incarico nella cui qualità agisce, ha appreso che
i conti correnti e i titoli intestati all'amministrata erano stati oggetto di movimenti sospetti e, in particolare, ha precisato di aver appurato che il nipote dell'amministrata, sig. Parte_1
aveva spostato ingenti somme di denaro su conti a sé riferibili e aveva disinvestito il portafoglio titoli con riscatto delle somme in proprio favore, in ragione di una procura sul conto corrente e della cointestazione del portafoglio titoli.
L'attore ha dedotto che, per i fatti per cui è causa, è stata presentata denuncia querela a seguito della quale i conti del convenuto sono stati sottoposti a sequestro e il sig. è stato rinviato a giudizio. Pt_1
Esposto quanto sopra, l'avv. ha chiesto che si accerti la Pt_2
distrazione di somme appartenenti alla sig.ra in favore del Per_1 convenuto e che si condanni quest'ultimo alla restituzione di quanto indebitamente prelevato.
Il sig. si è costituito con propria Parte_1
comparsa, deducendo che le somme sono state da lui prelevate in
pag. 2/9 adempimento della volontà della zia, la quale aveva redatto un testamento in tal senso.
Il convenuto ha dunque contestato l'avversa pretesa e ha chiesto il rigetto della domanda attorea. (..omissis..)
In corso di causa si è verificato il decesso della sig.ra e il Per_1
giudizio è stato riassunto dagli eredi testamentari di questa”.
Si sono così costituiti in giudizio , CP_2 Parte_2
e con un unico atto, i quali hanno fatto
[...] Parte_3
proprie le conclusioni rassegnate dalla loro dante causa, sig.ra
, chiedendone l'accoglimento. Per_1
Si è altresì costituito, a seguito di citazione per integrazione del contraddittorio, , padre di CP_3 Parte_1
, anche lui erede testamentario di
[...] Persona_1
il quale ha chiesto, viceversa, il rigetto delle domande
[...]
originariamente formulate dalla de cuius (tramite il su amministratore di sostegno) e fatte proprie dagli altri eredi.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 1839 del 17.06.2021 ha accolto la domanda attorea ed ha condannato al pagamento, in favore degli Parte_1
eredi di pro quota, della complessiva Persona_1 somma di € 691.017,00, oltre al pagamento degli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo e al maggior danno costituito dalla mancata percezione del rendimento dei titoli a suo tempo esistenti e di cui il si era illecitamente appropriato, pari al Pt_1
rendimento dei titoli di Stato. Ha, altresì, condannato le parti resistenti - e - al pagamento CP_3 Parte_1
delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
pag. 3/9 - ha, innanzitutto, rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata da e dal padre Parte_1
i quali hanno sostenuto che , CP_3 CP_2
e in qualità di eredi Parte_2 Parte_3
testamentari di non fossero Persona_1
legittimati a proseguire il giudizio in quanto le somme di denaro e i titoli per la cui restituzione avevano agito non erano inclusi nella massa testamentaria e non potevano, pertanto, essere oggetto di petizione di eredità;
- ha ritenuto provata documentalmente la circostanza che la sig.ra aveva conferito al nipote Per_1 Parte_1
delega ad operare sul conto corrente n. 3700016696 ed
[...]
aveva cointestato allo stesso il conto deposito titoli n. 238197 e che successivamente mediante quattro operazioni contabili aveva provveduto a svuotare quasi interamente il conto Pt_1
corrente e a disinvestire il portafoglio titoli, provvedendo a trasferire tutte le somme sopra indicate presso conti correnti a lui intestati e carte prepagate, anche all'estero, rendendo così difficile la reperibilità di tali somme;
- ha accertato che, nonostante il conto titoli fosse cointestato, le somme presenti erano di proprietà della sig.ra , per Per_1
stessa ammissione di Parte_1
- ha disatteso la tesi di secondo cui la delega ad operare sul Pt_1
conto corrente e la co-intestazione del conto titoli costituiva una donazione indiretta, operata dalla in suo favore;
Per_1
- non ha riconosciuto alcun valore al testamento olografo, esibito dal e invocato a sostegno della propria tesi relativa alla Pt_1
configurabilità di una donazione indiretta, in quanto tale documento è risultato essere stato successivamente revocato dalla e sostituito da un nuovo testamento, in cui non vi è Per_1
traccia di tale intento ablativo a favore di Pt_1
pag. 4/9 - ha ritenuto, pertanto, non provata l'esistenza dell'animus donandi in capo alla ricorrente , e dunque ha negato l'esistenza Per_1
di una precisa volontà della stessa di donare al nipote le somme presenti sui conti mediante la delega ad operare e la co- intestazione;
ha evidenziato in proposito che dalle testimonianze raccolte e dalla documentazione acquisita, è emerso che in realtà
“la scelta di disporre la delega in favore del nipote e di cointestare il portafoglio titoli fu compiuta unicamente in ragione dei problemi fisici e mentali della titolare e non per la volontà di arricchire il nipote con disposizione a titolo gratuito”
(cfr. sent. 1° grado, pag. 8).
§ 2
Avverso la sentenza n. 1839/2021 del tribunale di Lecce ha proposto appello ed ha chiesto che, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e in riforma di tale provvedimento, fosse dichiarata infondata la domanda formulata in primo grado da e fatta propria dai suoi Persona_1
eredi, succeduti a lei nel giudizio dopo la sua morte, e per l'effetto la stessa fosse rigettata, con vittoria di spese del doppio grado.
, per mezzo del suo procuratore generale CP_2 CP_1
, e si sono
[...] Parte_2 Parte_3
costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze.
pur regolarmente citato, non si è costituito. CP_3
All'udienza del 19.4.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in sei motivi.
pag. 5/9 § 3.1
Con il primo motivo di appello ha Parte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare la richiesta di discussione orale formulata nei propri scritti difensivi conclusivi in primo grado.
Il motivo è fondato.
L'art. 281 quinques c.p.c., nella formulazione antecedente al D.lgs.
149/22 che deve trovare applicazione al caso in esame, stabilisce che
“Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa
l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime;
la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione”.
Dal tenore letterale della disposizione richiamata emerge chiaramente che la richiesta di discussione orale debba pervenire al giudice entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, nel rispetto dei termini assegnati, per permettere poi allo stesso giudice di disporre lo scambio delle sole comparse conclusionali e non anche delle repliche e fissare - in luogo delle stesse - la discussione orale.
Nell'ordinanza del 20.1.2021, il tribunale disponendo la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il
18.3.2021, ha assegnato alle parti “a) termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
b) termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti
pag. 6/9 eventuali deduzioni di replica alle istanze e conclusioni depositate dalle controparti” (cfr. ord. del 20.1.21 nel fascicolo d'ufficio di 1° grado n.4825/2016 RG). Con le note di trattazione scritta depositate in data 8.3.2021, la difesa di ha Parte_1
precisato le proprie conclusioni senza avanzare alcuna richiesta di discussione orale. Tale richiesta tuttavia è stata formulata nelle note di replica del 12.3.2021 (dunque entro l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2021) ed è stata ribadita nelle note di replica ex art. 190 c.p.c.; il tribunale ha rigettato la richiesta di discussione orale
“in quanto non è stata in alcun modo allegata l'utilità di una discussione orale in una vicenda, quale quella in esame, prevalentemente documentale, in cui i difensori hanno più e più volte ribadito la propria posizione, rimanendo sostanzialmente ancorati alle medesime argomentazioni.
Il presente giudizio è stato preceduto da ricorso cautelare ante causam (accolto con concessione del sequestro), cui ha fatto seguito un reclamo deciso da un collegio che contemplava tra i propri componenti anche la scrivente (la ricusazione è stata infatti proposta proprio sulla base di tale assunto).
In corso di causa è stato poi proposto ricorso ex art. 669 decies
c.p.c., deciso dalla scrivente.
La prova orale è stata raccolta direttamente dalla scrivente, in presenza dei difensori.
I difensori, dunque, hanno potuto discutere oralmente le medesime questioni giuridiche – poiché le argomentazioni difensive sono rimaste sempre le stesse – in diverse sedi, prima di giungere all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La richiesta di discussione orale, pertanto proposta senza neppure allegare quali sarebbero gli argomenti complessi che non si siano potuti esporre nelle numerose udienze tenute dinanzi alla scrivente, è dunque rigettata”.
pag. 7/9 Il tribunale, dunque, ha adottato la propria decisione, senza farla precedere dalla invocata discussione orale.
La sentenza è nulla.
E' pacifico in giurisprudenza che “la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. [n.d.r. in primo grado art. 190 c.p.c.], comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa”. (cass. civ. sez.
I, ord 24.1.2023 n. 2067; cass. civ. sez.II, ord.
1.8.2023 n. 23353)
Poiché non ricorre una delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, la causa deve regredire al momento in cui si è verificata la nullità ed essere proseguita e definita in unico grado dinanzi alla corte.
Spese al definitivo.
p.q.m.
La corte, non definitivamente pronunciando, accoglie il primo motivo d'appello e dichiara la nullità della sentenza impugnata;
con separata ordinanza dispone il prosieguo del giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 settembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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