Articolo 22 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 21Articolo 23
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25 aprile 1981
Art. 22. (Scuola di perfezionamento per le forze di polizia)

E' istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalita' di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonche' a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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