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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 4190/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a IASI (Romania), Parte_1 C.F._1 il 25/06/1980,
e
(c.f. , nato/a a IASI (Romania), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GIORGIO CANAL
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 4/07/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro matrimonio –
[...] contratto il 2/09/2007 in Romania, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2023, al n. 84, Parte II, Serie C V.1.
I coniugi medesimi, all'udienza del 17/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
*** *** ***
Essendo entrambe le parti cittadini rumeni, emergono alcuni profili di internazionalità, che impongono di verificare la giurisdizione del Giudice adito e la legge applicabile al caso specie.
Sussiste anzitutto la giurisdizione del giudice italiano ex art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25/06/2019, ratione temporis vigente, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi;
inoltre, la competenza territoriale di questo Tribunale, trovandosi l'abitazione familiare a Treviso, alla Via G.G. Felissent n. 74/B, Int. 2.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile, le parti hanno chiesto che il proprio divorzio venga disciplinato secondo la propria legge nazionale, che prevede il divorzio cd. immediato.
L'art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010 prevede, a tal riguardo, che “1. I coniugi [possano] deIGnare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.”.
Può quindi trovare applicazione la legge rumena, ai sensi della lettera c).
2 2. La domanda di divorzio è fondata. Infatti, ai sensi dell'art. 373, lett. a), del codice civile rumeno – che non prevede l'istituto della separazione – il divorzio può essere ottenuto previo accordo dei coniugi. Nel caso di specie sussiste il consenso inequivocabile delle parti, espresso congiuntamente con la proposizione del ricorso consensuale e ribadito all'udienza del 17/09/2025.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/09/2007 tra e Parte_1 Pt_2
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO
[...] dell'anno 2023, al n. 84, Parte II, Serie C V.1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite – che prevedono un trasferimento immobiliare inter partes – sono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei coniugi.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/09/2007 da
, nato/a a IASI - ROMANIA, il 25/06/1980 Parte_1
e
, nato/a a IASI - ROMANIA, il 08/06/1980, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2023 al n. 84, Parte II, Serie C V.1, alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare il divorzio immediato tra i IGnori e Parte_1 Parte_2 relativo al matrimonio contratto in Romania in data 2.09.2007, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Treviso (TV), al n. 84 parte II, serie C V anno 2023, i quali essendo cittadini rumeni, ai sensi dell'art. 5
Regolamento UE n. 1259/2010, convengono di applicare la legge rumena addivenendo all'immediato divorzio, senza preventiva separazione coniugale;
per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2) Affidare congiuntamente i figli minori e ad Per_1 Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiunta sui minori, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative
3 all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, con collocamento prevalente e residenza presso la madre , in Treviso (TV), Via Parte_1
G.G. Felissent n. 74/B int. 2, già casa coniugale.
3) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ai sensi dell'art. 337 ter comma III c.c., fermo restando che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere “assunte di comune accordo” dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
4) Le parti convengono che, relativamente al diritto di visita del padre, quest'ultimo terrà con sé i figli ogni fine settimana e partire dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera dopo cena, ogni mercoledì pomeriggio dopo la scuola fino a dopo cena;
i figli inoltre trascorreranno con il padre tutte le vacanze natalizie e pasquali e un mese intero durante le vacanze estive, oltre a tutti i giorni festivi e i ponti scolastici.
5) Entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento economico dei figli quando li terranno con sè presso la propria abitazione.
6) Le spese straordinarie dei figli, siccome individuate nel Protocollo di diritto di famiglia del Tribunale di Treviso, che qui si intende integralmente richiamato, verranno suddivise fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
7) L'assegno unico per i figli a carico spetterà a nella misura Parte_1 del 100% e i figli saranno a carico fiscale della predetta nella misura del 100%.
8) Nulla verrà versato a titolo di mantenimento in favore del coniuge, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
9) L'autovettura Seat Leon targata FD566XJ intestata ed in uso a Parte_1
e l'autovettura Volkswagen Passat targata EZ925KM di proprietà e in
[...] uso a rimarranno in piena proprietà dei rispettivi attuali utilizzatori. Parte_2
10) Nell'ambito di un'integrale e definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali coniugali tra loro esistenti, i coniugi e Parte_1
convengono quanto segue: Parte_2
a) dichiara di cedere a titolo gratuito a , la quale ad Parte_2 Parte_1 eguale titolo accetta ed acquista, la proprietà della quota pari ad un ½ dell'abitazione sita in Treviso (TV), Via G.G. Felissent n. 74/B int. 2, derivante dall'atto di compravendita del 18.04.2016 del Notaio in IL Persona_4
(TV), n.rep.1317 e n.racc.1013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 29/04/2016 al n. 6661/1T, trascritto a Treviso il 29/04/2016 reg.part.9167 e reg.gen.13338, e precisamente delle seguenti unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare denominato “Residence Letizia” sito in comune di Treviso (TV) Viale Felissent n.74/B, scala B, così descritte: alloggio al
4 piano primo di complessivi 5,5 vani, confinante con muro prospiciente su sub.59, sub.19, sub.53, sub.65 e sub. 23, salvo altri;
locale ad uso garage al piano terra, confinante con muro perimetrale, sub.38, sub.51 e sub.36, salvo altri;
così censite:
Catasto Fabbricati del Comune Di Treviso (TV), Sezione C - foglio 2 (due)
- mapp. 7 sub.18, Viale Gian Giacomo Felissent, P.1, categoria A/2, Cl. 3, vani
5,5, rendita catastale €.511,29;
- mapp. 7 sub.37, Viale Gian Giacomo Felissent, P.T, categoria C/6, Cl. 6, mq.14, rendita catastale €.67,97.
Le unità immobiliari oggetto della presente cessione partecipano per la quota di
60,91/1000 (sessanta virgola novantuno millesimi) alla comproprietà dei seguenti enti, comuni a tutte le unità immobiliari dal 7 sub.14 al sub.30, dal sub.32 al sub.45 compreso e sub. 60; le aree scoperte mappale 7 sub.59 di mq.325, mappale 7 sub.13 di mq.44, mappale 642 di mq.245; il porticato mappale 7 sub.46; i passaggi pedonali e carrai coperti, i quattro vani scala, il sedime, le opere di fondazione, i muri maestri, i tetti e quant'altro previsto dagli artt.1117 e ss. c.c.
Il fabbricato condominiale è servito da quattro vani scala e precisamente:
- mn.7 sub.52 - scala a - comune ai sub.14 e 15;
- mn.7 sub.53 - scala b - comune ai sub. dal n.17 al 21 compreso;
- mn.7 sub.54 - scala c - comune ai sub. 22 e 23;
- mn.7 sub.55 - scala d - comune ai sub. dal 24 al 27 compreso.
Ai fini catastali si precisa che l'area coperta e scoperta del fabbricato è distinta al catasto terreni dello stesso Comune al foglio 12 mappale 7 ente urbano di mq.2.180.
La ripartizione delle spese di ricostruzione, di riparazione, di manutenzione e le spese di esercizio delle singole scale, è regolata secondo i valori millesimali esposti rispettivamente nelle tabelle “B-C-D-E” mentre le spese di manutenzione, di gestione dell'impianto fognario e quelle dell'acquedotto, sono regolate da tabella “F”, quelle della barriera, dell'illuminazione e della viabilità di accesso della pubblica via da tabella “G”.
Le parti si danno atto quanto segue:
- parte delle aree scoperte di cui ai mappali n.7 sub.59 (già 7 sub. 12), 7 sub. 13
e 642, sono in uso esclusivo perpetuo, trasferibile, in deroga all'art.1024 c.c.
- all'unità immobiliare mapp.7 sub.16 porzione del mapp.7 sub.59 (già 7 sub.12) individuata graficamente nella planimetria allegata sub.c) all'atto n.83378 di repertorio del notaio di Treviso del 27/05/1994, trascritto a Persona_5
Treviso l'11/06/1994 ai n.ri 17794/11158;
5 - i posti macchina esterni n.ri 8 (parte)-9-10-11-12-13-14 sono già stati assegnati in uso esclusivo e perpetuo, trasferibile, in deroga all'art.1024 c.c.;
- l'area scoperta identificata al mappale 642 e quella di proprietà di terzi identificata con il mappale 641 del comune di Treviso - sezione C - foglio 2, sono reciprocamente gravate da servitù di transito con qualsiasi mezzo, a favore del complesso “Residence Letizia” e a favore delle unità immobiliari del fabbricato a sei appartamenti così come stabilito dall'art.2 dell'atto n.83129 di repertorio del notaio di Treviso del 09/05/1994 registrato a Treviso il Persona_5
26/05/1994 al n.ro 2087, trascritto a Treviso il 27/05/1994 ai nn.ri 13361-2/10108-
9;
- il fabbricato suddetto è dotato inoltre di un ulteriore accesso, solo pedonale, corrente sul lato nord del mappale 641, sull'attuale sede del marciapiede, a ridosso del fabbricato condominiale a 6 appartamenti;
- entrambe le aree mappali 641-642 sono gravate di servitù per interramento di tubazioni e cavi in genere quali acquedotto, gas, elettrodotto e fognature a favore dei due fabbricati condominiali (sui mapp. 6 e 7); dette servitù e quant'altro per il regolare esercizio degli accessi pedonali e carraio sono regolate dal citato atto n.ro 83129 di repertorio del notaio di Treviso, costituita con il Persona_5 citato atto n.83378 di repertorio del notaio di Treviso, a favore Persona_5 delle proprie unità mappali 6 sub.16 e 6 sub.15 dello stesso Comune, sezione e foglio, servitù di transito pedonale e carraio, a carico del mappale 642, in prolungamento di quella già esistente sul mappale 641 di proprietà di terzi, già costituita con il già citato atto n.83129 di repertorio. Le spese di manutenzione e gestione dell'area asfaltata del mapp.641, sia se destinata a passaggio pedonale e carraio, sia se destinata a posti macchina scoperti, sono ripartite, tra i proprietari dei posti macchina e garages secondo i valori millesimali esposti nella tabella “H”. Le tabelle millesimali citate, unitamente al regolamento di condominio, sono allegate sotto la lettera “E” del citato atto n.83378 di repertorio;
parte cessionaria dichiara di conoscere le norme contenute nel regolamento e si obbliga per sé ed aventi causa alla loro osservanza;
b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis L.27/02/1985 n.52, il geometra di Paese (TV) dichiara che i dati catastali riportati nel presente atto CP_1
e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto di quanto ceduto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, come da dichiarazione asseverata del 23/06/2025, resa ai sensi dell'art.34 bis comma 3 D.P.R. 380/01, con allegate le planimetrie e le visure catastali aggiornate, che si dimette (doc. 21);
c) il IG. , parte cedente, dichiara che la sua quota pari a ½ delle unità Parte_2 immobiliari sopra descritte viene ceduta a corpo e non a misura e trasferita a
6 titolo gratuito alla IG.ra , parte cessionaria, nello stato e grado Parte_1 in cui oggi si trova con tutti gli annessi, connessi, usi, e diritti, azioni, ragioni, dipendenze e pertinenze, accessioni, con eventuali servitù attive e passive inerenti, in particolare con quelle di tipo condominiale, con quelle succitate;
d) il IG. dichiara e garantisce che la quota pari ad ½ delle unità Parte_2 immobiliari oggetto della presente cessione è a lui pervenuta in virtù dell'atto di compravendita del 29/04/2016 Notaio in IL (TV), n.rep.1317 Persona_4
e n.racc.1013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 29/04/2016 al n. 6661/1T, trascritto a Treviso il 29/04/2016 reg.part.9167 e reg.gen.13338;
e) il IG. garantisce che la quota pari a ½ delle unità immobiliari oggetto Parte_2 della presente cessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libera da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, da pesi, vincoli, canoni, oneri, livelli, nonché da privilegi anche fiscali, ad eccezione dell'ipoteca legale derivante dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto dai ricorrenti con Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. avanti il notaio di IL (TV) in data Persona_4
18/04/2016 rep.n.1318 e racc.n.1014, registrato a Treviso il 29/04/2016 al n.6662 serie 1T e iscritto a Treviso il 29/04/2016 reg.part.2304 e reg.gen.13341 gravante sulle unità immobiliari oggetto della presente cessione;
f) il IG. , parte cedente, consapevole delle sanzioni penali derivanti Parte_2 dalle dichiarazione mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e garantisce, ai sensi della L.n.47 del 1985 e del D.L. n.24 del 1995, che i lavori di costruzione delle unità immobiliari oggetto della presente cessione sono iniziati in data anteriore all'01/09/1967; successivamente il fabbricato originario è stato ristrutturato totalmente in conformità al progetto per il quale il Comune di Treviso ha rilasciato in data 03/08/1991 concessione edilizia n.14/6-91 e prot.gen.4301/91; successive varianti in data 08/09/1993 n.39/7-93 e prot.gen.37044/92 e in data 04/01/1994 n.13/36-93 e prot.gen.37753/93;
C.E.n.16/26-94 del 10/03/1995; dichiarato abitabile in parte l'01/04/1994 e in parte il 03/10/1995; che a tutt'oggi non sono state eseguite opere tali da richiedere ulteriori permessi a costruire e/o permessi in sanatoria, e che alla data odierna gli immobili oggetto della presente cessione non hanno formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in forza di leggi in materia urbanistica/edilizia;
g) il IG. dichiara, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in Parte_2 materia di certificazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs.192/2005 e s.m.i., che l'unità immobiliare oggetto della presente cessione per la quota pari ½ in favore della IG.ra è dotata di attestazione di prestazione Parte_1 energetica, che parte cedente ha già consegnato a parte cessionaria e che si allega al presente atto (doc. 22);
7 h) il IG. garantisce, per la sua quota pari a ½, la conformità degli Parte_2 impianti installati all'interno delle unità immobiliari oggetto della presente cessione, nonché di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro installazione e che con riguardo agli stessi sono state rilasciate le dichiarazioni di conformità. Dichiara, altresì, che tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti è già in possesso di parte cessionaria;
i) i ricorrenti, edotti circa le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiarano e garantiscono, ai sensi degli artt. 47 e 48 del predetto D.P.R., di non essersi avvalsi dell'attività di mediatori immobiliari;
l) le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. I coniugi autorizzano sin d'ora la trascrizione del presente ricorso, del verbale della fissanda udienza di comparizione delle parti e dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio ed essi concordano e si impegnano sin d'ora che, qualora dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del presente trasferimento immobiliare, effettueranno la presente cessione con atto notarile;
m) il IG. rinuncia fin d'ora espressamente all'iscrizione dell'ipoteca Parte_2 legale nascente dal presente trasferimento di quota di beni immobili, con esonero del Conservatore di qualsiasi responsabilità a riguardo;
n) le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistica-edilizia dell'immobile oggetto di cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
11) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e dei figli minori, nonché al rilascio di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio. 12) Con l'adempimento integrale delle obbligazioni di cui al presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia titolo.
13) Le spese e competenze legali dell'instaurato procedimento di divorzio saranno integralmente a carico di ”; Parte_1
8 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge. Treviso, 17 settembre 2025 Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
9
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 4190/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a IASI (Romania), Parte_1 C.F._1 il 25/06/1980,
e
(c.f. , nato/a a IASI (Romania), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GIORGIO CANAL
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 4/07/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro matrimonio –
[...] contratto il 2/09/2007 in Romania, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2023, al n. 84, Parte II, Serie C V.1.
I coniugi medesimi, all'udienza del 17/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
*** *** ***
Essendo entrambe le parti cittadini rumeni, emergono alcuni profili di internazionalità, che impongono di verificare la giurisdizione del Giudice adito e la legge applicabile al caso specie.
Sussiste anzitutto la giurisdizione del giudice italiano ex art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25/06/2019, ratione temporis vigente, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi;
inoltre, la competenza territoriale di questo Tribunale, trovandosi l'abitazione familiare a Treviso, alla Via G.G. Felissent n. 74/B, Int. 2.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile, le parti hanno chiesto che il proprio divorzio venga disciplinato secondo la propria legge nazionale, che prevede il divorzio cd. immediato.
L'art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010 prevede, a tal riguardo, che “1. I coniugi [possano] deIGnare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.”.
Può quindi trovare applicazione la legge rumena, ai sensi della lettera c).
2 2. La domanda di divorzio è fondata. Infatti, ai sensi dell'art. 373, lett. a), del codice civile rumeno – che non prevede l'istituto della separazione – il divorzio può essere ottenuto previo accordo dei coniugi. Nel caso di specie sussiste il consenso inequivocabile delle parti, espresso congiuntamente con la proposizione del ricorso consensuale e ribadito all'udienza del 17/09/2025.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/09/2007 tra e Parte_1 Pt_2
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO
[...] dell'anno 2023, al n. 84, Parte II, Serie C V.1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite – che prevedono un trasferimento immobiliare inter partes – sono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei coniugi.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/09/2007 da
, nato/a a IASI - ROMANIA, il 25/06/1980 Parte_1
e
, nato/a a IASI - ROMANIA, il 08/06/1980, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2023 al n. 84, Parte II, Serie C V.1, alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare il divorzio immediato tra i IGnori e Parte_1 Parte_2 relativo al matrimonio contratto in Romania in data 2.09.2007, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Treviso (TV), al n. 84 parte II, serie C V anno 2023, i quali essendo cittadini rumeni, ai sensi dell'art. 5
Regolamento UE n. 1259/2010, convengono di applicare la legge rumena addivenendo all'immediato divorzio, senza preventiva separazione coniugale;
per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2) Affidare congiuntamente i figli minori e ad Per_1 Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiunta sui minori, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative
3 all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, con collocamento prevalente e residenza presso la madre , in Treviso (TV), Via Parte_1
G.G. Felissent n. 74/B int. 2, già casa coniugale.
3) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ai sensi dell'art. 337 ter comma III c.c., fermo restando che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere “assunte di comune accordo” dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
4) Le parti convengono che, relativamente al diritto di visita del padre, quest'ultimo terrà con sé i figli ogni fine settimana e partire dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera dopo cena, ogni mercoledì pomeriggio dopo la scuola fino a dopo cena;
i figli inoltre trascorreranno con il padre tutte le vacanze natalizie e pasquali e un mese intero durante le vacanze estive, oltre a tutti i giorni festivi e i ponti scolastici.
5) Entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento economico dei figli quando li terranno con sè presso la propria abitazione.
6) Le spese straordinarie dei figli, siccome individuate nel Protocollo di diritto di famiglia del Tribunale di Treviso, che qui si intende integralmente richiamato, verranno suddivise fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
7) L'assegno unico per i figli a carico spetterà a nella misura Parte_1 del 100% e i figli saranno a carico fiscale della predetta nella misura del 100%.
8) Nulla verrà versato a titolo di mantenimento in favore del coniuge, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
9) L'autovettura Seat Leon targata FD566XJ intestata ed in uso a Parte_1
e l'autovettura Volkswagen Passat targata EZ925KM di proprietà e in
[...] uso a rimarranno in piena proprietà dei rispettivi attuali utilizzatori. Parte_2
10) Nell'ambito di un'integrale e definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali coniugali tra loro esistenti, i coniugi e Parte_1
convengono quanto segue: Parte_2
a) dichiara di cedere a titolo gratuito a , la quale ad Parte_2 Parte_1 eguale titolo accetta ed acquista, la proprietà della quota pari ad un ½ dell'abitazione sita in Treviso (TV), Via G.G. Felissent n. 74/B int. 2, derivante dall'atto di compravendita del 18.04.2016 del Notaio in IL Persona_4
(TV), n.rep.1317 e n.racc.1013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 29/04/2016 al n. 6661/1T, trascritto a Treviso il 29/04/2016 reg.part.9167 e reg.gen.13338, e precisamente delle seguenti unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare denominato “Residence Letizia” sito in comune di Treviso (TV) Viale Felissent n.74/B, scala B, così descritte: alloggio al
4 piano primo di complessivi 5,5 vani, confinante con muro prospiciente su sub.59, sub.19, sub.53, sub.65 e sub. 23, salvo altri;
locale ad uso garage al piano terra, confinante con muro perimetrale, sub.38, sub.51 e sub.36, salvo altri;
così censite:
Catasto Fabbricati del Comune Di Treviso (TV), Sezione C - foglio 2 (due)
- mapp. 7 sub.18, Viale Gian Giacomo Felissent, P.1, categoria A/2, Cl. 3, vani
5,5, rendita catastale €.511,29;
- mapp. 7 sub.37, Viale Gian Giacomo Felissent, P.T, categoria C/6, Cl. 6, mq.14, rendita catastale €.67,97.
Le unità immobiliari oggetto della presente cessione partecipano per la quota di
60,91/1000 (sessanta virgola novantuno millesimi) alla comproprietà dei seguenti enti, comuni a tutte le unità immobiliari dal 7 sub.14 al sub.30, dal sub.32 al sub.45 compreso e sub. 60; le aree scoperte mappale 7 sub.59 di mq.325, mappale 7 sub.13 di mq.44, mappale 642 di mq.245; il porticato mappale 7 sub.46; i passaggi pedonali e carrai coperti, i quattro vani scala, il sedime, le opere di fondazione, i muri maestri, i tetti e quant'altro previsto dagli artt.1117 e ss. c.c.
Il fabbricato condominiale è servito da quattro vani scala e precisamente:
- mn.7 sub.52 - scala a - comune ai sub.14 e 15;
- mn.7 sub.53 - scala b - comune ai sub. dal n.17 al 21 compreso;
- mn.7 sub.54 - scala c - comune ai sub. 22 e 23;
- mn.7 sub.55 - scala d - comune ai sub. dal 24 al 27 compreso.
Ai fini catastali si precisa che l'area coperta e scoperta del fabbricato è distinta al catasto terreni dello stesso Comune al foglio 12 mappale 7 ente urbano di mq.2.180.
La ripartizione delle spese di ricostruzione, di riparazione, di manutenzione e le spese di esercizio delle singole scale, è regolata secondo i valori millesimali esposti rispettivamente nelle tabelle “B-C-D-E” mentre le spese di manutenzione, di gestione dell'impianto fognario e quelle dell'acquedotto, sono regolate da tabella “F”, quelle della barriera, dell'illuminazione e della viabilità di accesso della pubblica via da tabella “G”.
Le parti si danno atto quanto segue:
- parte delle aree scoperte di cui ai mappali n.7 sub.59 (già 7 sub. 12), 7 sub. 13
e 642, sono in uso esclusivo perpetuo, trasferibile, in deroga all'art.1024 c.c.
- all'unità immobiliare mapp.7 sub.16 porzione del mapp.7 sub.59 (già 7 sub.12) individuata graficamente nella planimetria allegata sub.c) all'atto n.83378 di repertorio del notaio di Treviso del 27/05/1994, trascritto a Persona_5
Treviso l'11/06/1994 ai n.ri 17794/11158;
5 - i posti macchina esterni n.ri 8 (parte)-9-10-11-12-13-14 sono già stati assegnati in uso esclusivo e perpetuo, trasferibile, in deroga all'art.1024 c.c.;
- l'area scoperta identificata al mappale 642 e quella di proprietà di terzi identificata con il mappale 641 del comune di Treviso - sezione C - foglio 2, sono reciprocamente gravate da servitù di transito con qualsiasi mezzo, a favore del complesso “Residence Letizia” e a favore delle unità immobiliari del fabbricato a sei appartamenti così come stabilito dall'art.2 dell'atto n.83129 di repertorio del notaio di Treviso del 09/05/1994 registrato a Treviso il Persona_5
26/05/1994 al n.ro 2087, trascritto a Treviso il 27/05/1994 ai nn.ri 13361-2/10108-
9;
- il fabbricato suddetto è dotato inoltre di un ulteriore accesso, solo pedonale, corrente sul lato nord del mappale 641, sull'attuale sede del marciapiede, a ridosso del fabbricato condominiale a 6 appartamenti;
- entrambe le aree mappali 641-642 sono gravate di servitù per interramento di tubazioni e cavi in genere quali acquedotto, gas, elettrodotto e fognature a favore dei due fabbricati condominiali (sui mapp. 6 e 7); dette servitù e quant'altro per il regolare esercizio degli accessi pedonali e carraio sono regolate dal citato atto n.ro 83129 di repertorio del notaio di Treviso, costituita con il Persona_5 citato atto n.83378 di repertorio del notaio di Treviso, a favore Persona_5 delle proprie unità mappali 6 sub.16 e 6 sub.15 dello stesso Comune, sezione e foglio, servitù di transito pedonale e carraio, a carico del mappale 642, in prolungamento di quella già esistente sul mappale 641 di proprietà di terzi, già costituita con il già citato atto n.83129 di repertorio. Le spese di manutenzione e gestione dell'area asfaltata del mapp.641, sia se destinata a passaggio pedonale e carraio, sia se destinata a posti macchina scoperti, sono ripartite, tra i proprietari dei posti macchina e garages secondo i valori millesimali esposti nella tabella “H”. Le tabelle millesimali citate, unitamente al regolamento di condominio, sono allegate sotto la lettera “E” del citato atto n.83378 di repertorio;
parte cessionaria dichiara di conoscere le norme contenute nel regolamento e si obbliga per sé ed aventi causa alla loro osservanza;
b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis L.27/02/1985 n.52, il geometra di Paese (TV) dichiara che i dati catastali riportati nel presente atto CP_1
e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto di quanto ceduto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, come da dichiarazione asseverata del 23/06/2025, resa ai sensi dell'art.34 bis comma 3 D.P.R. 380/01, con allegate le planimetrie e le visure catastali aggiornate, che si dimette (doc. 21);
c) il IG. , parte cedente, dichiara che la sua quota pari a ½ delle unità Parte_2 immobiliari sopra descritte viene ceduta a corpo e non a misura e trasferita a
6 titolo gratuito alla IG.ra , parte cessionaria, nello stato e grado Parte_1 in cui oggi si trova con tutti gli annessi, connessi, usi, e diritti, azioni, ragioni, dipendenze e pertinenze, accessioni, con eventuali servitù attive e passive inerenti, in particolare con quelle di tipo condominiale, con quelle succitate;
d) il IG. dichiara e garantisce che la quota pari ad ½ delle unità Parte_2 immobiliari oggetto della presente cessione è a lui pervenuta in virtù dell'atto di compravendita del 29/04/2016 Notaio in IL (TV), n.rep.1317 Persona_4
e n.racc.1013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 29/04/2016 al n. 6661/1T, trascritto a Treviso il 29/04/2016 reg.part.9167 e reg.gen.13338;
e) il IG. garantisce che la quota pari a ½ delle unità immobiliari oggetto Parte_2 della presente cessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libera da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, da pesi, vincoli, canoni, oneri, livelli, nonché da privilegi anche fiscali, ad eccezione dell'ipoteca legale derivante dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto dai ricorrenti con Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. avanti il notaio di IL (TV) in data Persona_4
18/04/2016 rep.n.1318 e racc.n.1014, registrato a Treviso il 29/04/2016 al n.6662 serie 1T e iscritto a Treviso il 29/04/2016 reg.part.2304 e reg.gen.13341 gravante sulle unità immobiliari oggetto della presente cessione;
f) il IG. , parte cedente, consapevole delle sanzioni penali derivanti Parte_2 dalle dichiarazione mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e garantisce, ai sensi della L.n.47 del 1985 e del D.L. n.24 del 1995, che i lavori di costruzione delle unità immobiliari oggetto della presente cessione sono iniziati in data anteriore all'01/09/1967; successivamente il fabbricato originario è stato ristrutturato totalmente in conformità al progetto per il quale il Comune di Treviso ha rilasciato in data 03/08/1991 concessione edilizia n.14/6-91 e prot.gen.4301/91; successive varianti in data 08/09/1993 n.39/7-93 e prot.gen.37044/92 e in data 04/01/1994 n.13/36-93 e prot.gen.37753/93;
C.E.n.16/26-94 del 10/03/1995; dichiarato abitabile in parte l'01/04/1994 e in parte il 03/10/1995; che a tutt'oggi non sono state eseguite opere tali da richiedere ulteriori permessi a costruire e/o permessi in sanatoria, e che alla data odierna gli immobili oggetto della presente cessione non hanno formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in forza di leggi in materia urbanistica/edilizia;
g) il IG. dichiara, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in Parte_2 materia di certificazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs.192/2005 e s.m.i., che l'unità immobiliare oggetto della presente cessione per la quota pari ½ in favore della IG.ra è dotata di attestazione di prestazione Parte_1 energetica, che parte cedente ha già consegnato a parte cessionaria e che si allega al presente atto (doc. 22);
7 h) il IG. garantisce, per la sua quota pari a ½, la conformità degli Parte_2 impianti installati all'interno delle unità immobiliari oggetto della presente cessione, nonché di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro installazione e che con riguardo agli stessi sono state rilasciate le dichiarazioni di conformità. Dichiara, altresì, che tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti è già in possesso di parte cessionaria;
i) i ricorrenti, edotti circa le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiarano e garantiscono, ai sensi degli artt. 47 e 48 del predetto D.P.R., di non essersi avvalsi dell'attività di mediatori immobiliari;
l) le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. I coniugi autorizzano sin d'ora la trascrizione del presente ricorso, del verbale della fissanda udienza di comparizione delle parti e dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio ed essi concordano e si impegnano sin d'ora che, qualora dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del presente trasferimento immobiliare, effettueranno la presente cessione con atto notarile;
m) il IG. rinuncia fin d'ora espressamente all'iscrizione dell'ipoteca Parte_2 legale nascente dal presente trasferimento di quota di beni immobili, con esonero del Conservatore di qualsiasi responsabilità a riguardo;
n) le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistica-edilizia dell'immobile oggetto di cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
11) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e dei figli minori, nonché al rilascio di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio. 12) Con l'adempimento integrale delle obbligazioni di cui al presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia titolo.
13) Le spese e competenze legali dell'instaurato procedimento di divorzio saranno integralmente a carico di ”; Parte_1
8 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge. Treviso, 17 settembre 2025 Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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