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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 10.12.2025 alle ore 9,25 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n. 1209/24 promossa da c.f. (avv. Michela Poletti) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (funzionaria dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
Anna Manfredi)
c.f. (avv. Controparte_2 P.IVA_2
IZ Sanguineti)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Michela Poletti;
la dott.ssa Daniela Tamburrino;
l'avv. Tommaso Fareri in sost. avv. IZ Sanguineti.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti discutono la causa
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 25.10.2024 dipendente del Parte_1
dal 1.9.2006 con il profilo professionale di Controparte_1
ATA, in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale intestato al 1 momento dell'introduzione della lite, dato atto di aver svolto, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze del con contratti a tempo CP_1 determinato nei periodi 15.1.1999-30.6.1999, 4.11.1999-31.8.2000, 4.9.2000-
31.8.2001, 24.10.2001-30.6.2002, 1.9.2002-31.8.2003, 1.9.2003-31.8.2004,
1.9.2004-31.8.2005 e 1.9.2005-31.8.2006, si è lamentata che, al momento della ricostruzione di carriera, le sia stata attribuita un'anzianità di 6 anni, 11 mesi e 12 giorni con attribuzione della posizione stipendiale 3 anziché quella spettante previa valutazione integrale del servizio preruolo di 8 anni, 5 mesi e 4 giorni (con l'ulteriore conseguenza che aveva raggiunto la fascia stipendiale 9 il 19.9.2008 anziché il 26.3.2007), dolendosi inoltre del mancato riconoscimento agli effetti giuridici dell'anno 2013, ha convenuto in giudizio il e l assumendo CP_1 CP_2 le seguenti conclusioni: “…previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, comprese se del caso le ricostruzioni di carriera effettuate nel corso degli anni dal convenuto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente CP_1
a vedersi considerato integralmente il servizio espletato pre ruolo e riconosciuti gli scatti di anzianità in base ai servizi effettivamente resi in forza dei principi di cui in ricorso e della giurisprudenza di legittimità e comunitaria;
per l'effetto condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale operando una nuova ricostruzione di carriera che tenga conto del riconoscimento integrale dell'intero servizio prestato, compreso quello prestato nell'anno 2013, e a pagare le differenze retributive dovute come da conteggi che si allegano;
in particolare condannare il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare alla sig.ra la Parte_1 somma di euro 6326,49 o in subordine quella di euro 4883,23 o in ulteriore subordine quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia, oltre accessori di legge… condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento dei maggiori contributi dovuti all'Istituto di previdenza;
voglia conseguentemente condannare l alla regolarizzazione CP_2 contributiva della posizione delle ricorrenti in ragione del maggior trattamento economico dovuto”.
Il resiste ed eccepisce la prescrizione decennale del diritto alla CP_1 ricostruzione e la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive.
2 L' si dichiara disposto a ricevere gli eventuali maggiori contributi spettanti, CP_2 nei limiti della prescrizione.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall' in prima udienza (ma CP_2 non tardivamente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio) non è fondata.
Pur se la ricorrente è dipendente pubblica, non si discute, infatti, di un trattamento pensionistico, ma del pagamento di contributi previdenziali.
In effetti la parte chiede la condanna del al pagamento dei maggiori CP_1 contributi dovuti in conseguenza del riconoscimento delle differenze retributive e la condanna dell' alla conseguente “regolarizzazione contributiva” come CP_2 effetto riflesso della prima pronuncia.
2.1. Tuttavia, è condivisibile l'eccezione dell' secondo cui il lavoratore non CP_2 ha azione per chiedere la condanna dell'Istituto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (cfr. Cass., 9.11.2024 n. 701).
Il relativo capo di domanda si deve quindi ritenere inammissibile.
3. L'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione non è fondata.
Per insegnamento giurisprudenziale più che consolidato, infatti, le azioni di mero accertamento sono imprescrittibili, salva la prescrizione dei diritti patrimoniali conseguenti.
La ricostruzione integrale della carriera è oggetto di azione di mero accertamento.
4. In giurisprudenza di legittimità si è affermato: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola,
l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 28.11.2019 n.
31150).
5. Per quanto riguarda l'anno 2013, nelle more di causa, con sentenza 21.5.2025
n. 13618 la Corte di Cassazione ha statuito (si cita dalla motivazione):
3 “La fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla 'sterilizzazione' degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del 'blocco'. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione
4 del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
'sterilizzate' e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che 'non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco' (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della 'non utilità' a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la 'sterilizzazione' si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo
5 le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della 'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la 'supervalutazione' del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (sostanzialmente conforme la coeva Cass., 21.5.2025 n. 13619).
5.1. La parte ha preso atto della nuova giurisprudenza di legittimità e ha insistito per il riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, mentre in relazione alle differenze retributive si è riportata da ultimo al conteggio che non tiene conto di quell'anno.
6 5.2. In entrambe le pronunce sopra richiamate il giudice di legittimità, decidendo nel merito, ha dichiarato “il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”.
E la Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze 13618 e 13619/25 cit., che gli effetti giuridici dell'anzianità “riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Che sussista un interesse della parte a una simile pronuncia si deve quindi ritenere certo.
In caso contrario, del resto, la Corte non si sarebbe pronunciata nel merito della questione.
5.3. È pur vero che in entrambe le controversie decise dalla Corte di Cassazione la parte ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il 2013 e si lamentava che nel decreto di ricostruzione di carriera emesso non si fosse tenuto conto di quell'anno.
Si discuteva, cioè, della legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che aveva attribuito alla parte ricorrente un'anzianità inferiore a quella spettante.
Nel caso di specie, invece, la ricorrente è stata immessa in ruolo prima del 2013
e quindi non è in discussione il decreto di ricostruzione di carriera.
5.4. Peraltro, nello stato matricolare prodotto non si fa distinzione fra anzianità a fini giuridici e anzianità a fini economici.
Nel prodotto decreto una tale distinzione non si apprezza.
Del resto, il non dimostra che al ricorrente venga computato l'anno 2013 CP_1 ai fini giuridici e non esibisce atti formali che riconoscano il diritto a un tale computo.
5.5. Va aggiunto che il riferimento al pensionamento è meramente suggestivo per due concorrenti motivi (da un lato, il rapporto previdenziale è distinto da quello di lavoro;
dall'altro, è evidente che l'anzianità contributiva non può che computare l'anno 2013, visto che in quell'anno i dipendenti si sono visti accreditare i contributi – come, altrettanto ovviamente, hanno ricevuto lo stipendio).
7 5.6. In questo senso, la controversia appare sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Cassazione e deve quindi essere decisa nello stesso senso.
6. Il conteggio prodotto sub 3 (“conteggi Spinetti senza 2013”) non è stato contestato, così come non è contestato che il computo integrale del preruolo effettivamente prestato sia più favorevole alla ricorrente, e viene quindi recepito dal giudice.
La ricorrente, pertanto, doveva essere collocata nelle fasce stipendiali in anticipo e ha diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, sicché la domanda principale è fondata.
6.1. Questa domanda può tuttavia essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal . CP_1
La somma spettante nei limiti della prescrizione è stata ricalcolata dalla ricorrente
– senza specifiche contestazioni – in € 723,37 per il solo periodo marzo-agosto
2020.
Il è quindi condannato a corrispondere tale somma, oltre gli accessori CP_1 nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge 742/94.
7. Il capo di domanda con cui la ricorrente chiede la condanna del al CP_1 pagamento all' , da ritenersi litisconsorte necessario, dei contributi CP_2 previdenziali sulle maggiori somme spettanti per effetto del ricalcolo è ammissibile secondo giurisprudenza ampiamente consolidata.
7.2. L' ha eccepito la prescrizione quinquennale. CP_2
Va premesso che, in considerazione dell'autonomia fra il rapporto previdenziale e il rapporto di lavoro, la prescrizione delle differenze retributive nei rapporti fra il lavoratore e il non incide sulla prescrizione dei contributi. CP_1
7.3. Secondo l , l'art. 3 comma 10 bis legge 335/95, che nella formulazione CP_2 attuale dispone: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_2 amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre
2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato
8 nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”, sarebbe inapplicabile.
Secondo l il legislatore, riferendosi a “gestioni previdenziali esclusive”, CP_2 farebbe riferimento soltnto alla alla CPI, alla CPS, alla CPUG e alla CP_3
CTPS.
7.4. La tesi non è fondata, alla luce della giurisprudenza della Corte distrettuale
(App. Genova, 27.4.2021 n. 92: “…il legislatore ha inteso estendere fino al
31.12.2022 [oggi 31.12.2025] il termine di versamento della contribuzione obbligatoria maturata fino al 31.12.2015 per i lavoratori del pubblico impiego privatizzato, al chiaro fine di consentire all' il recupero di contributi altrimenti CP_2 prescritti (C. App. Torino 379/2020). Non si tratta di una mera sospensione dei termini di prescrizione ancora in corso e non ancora spirati (come invece diversamente disposto dal legislatore in altri interventi normativi, quali, ad esempio, l'art. 2, comma 19 d.l. 463/1983, conv. in l. 638/1983), bensì di una temporanea inapplicabilità di detti termini per la totalità dei contributi maturati fino al 31.12.2015, senza ulteriori distinzioni, con l'unico limite dei provvedimenti giurisdizionali che sul punto siano già passati in giudicato… nel testo risultante dalle ultime modifiche sopra riportato, la moratoria non è più limitata, come eccepito dall' , alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'istituto, CP_2 bensì è stata estesa alla generalità dei 'fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti CP_2
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165'. Sono ricompresi in tale nozione i contributi maturati presso tutti i fondi previdenziali dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001…”; cfr. anche App. Genova,
17.10.2024 n. 242).
7.5. I contributi previdenziali dovranno quindi essere calcolati sulle intere differenze retributive portate dal conteggio svolto dalla parte ricorrente con esclusione dell'anno 2013 (doc. 3) e valorizzate in € 4883,23.
Il è condannato al pagamento di questi contributi. CP_1
8. Le spese si compensano per soccombenza reciproca (in parte reale e in parte virtuale) e perché la giurisprudenza di legittimità è mutata in corso di causa.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
9 accerta il diritto di al riconoscimento integrale del preruolo, Parte_1 nei sensi di cui in motivazione;
dichiara pertanto tenuto e condanna il , in Controparte_1 persona del tempore, a pagare a per le causali CP_4 Parte_1 di cui in motivazione, la somma di € 723,37 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità maturata Parte_1 nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, come meglio precisato in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' alla regolarizzazione CP_2 contributiva;
dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a versare all' i contributi previdenziali maturati sulle CP_4 CP_2 differenze retributive relative all'intero periodo azionato in causa, quantificati secondo legge, come meglio precisato in motivazione;
compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco NI
10
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 10.12.2025 alle ore 9,25 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n. 1209/24 promossa da c.f. (avv. Michela Poletti) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (funzionaria dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
Anna Manfredi)
c.f. (avv. Controparte_2 P.IVA_2
IZ Sanguineti)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Michela Poletti;
la dott.ssa Daniela Tamburrino;
l'avv. Tommaso Fareri in sost. avv. IZ Sanguineti.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti discutono la causa
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 25.10.2024 dipendente del Parte_1
dal 1.9.2006 con il profilo professionale di Controparte_1
ATA, in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale intestato al 1 momento dell'introduzione della lite, dato atto di aver svolto, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze del con contratti a tempo CP_1 determinato nei periodi 15.1.1999-30.6.1999, 4.11.1999-31.8.2000, 4.9.2000-
31.8.2001, 24.10.2001-30.6.2002, 1.9.2002-31.8.2003, 1.9.2003-31.8.2004,
1.9.2004-31.8.2005 e 1.9.2005-31.8.2006, si è lamentata che, al momento della ricostruzione di carriera, le sia stata attribuita un'anzianità di 6 anni, 11 mesi e 12 giorni con attribuzione della posizione stipendiale 3 anziché quella spettante previa valutazione integrale del servizio preruolo di 8 anni, 5 mesi e 4 giorni (con l'ulteriore conseguenza che aveva raggiunto la fascia stipendiale 9 il 19.9.2008 anziché il 26.3.2007), dolendosi inoltre del mancato riconoscimento agli effetti giuridici dell'anno 2013, ha convenuto in giudizio il e l assumendo CP_1 CP_2 le seguenti conclusioni: “…previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, comprese se del caso le ricostruzioni di carriera effettuate nel corso degli anni dal convenuto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente CP_1
a vedersi considerato integralmente il servizio espletato pre ruolo e riconosciuti gli scatti di anzianità in base ai servizi effettivamente resi in forza dei principi di cui in ricorso e della giurisprudenza di legittimità e comunitaria;
per l'effetto condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale operando una nuova ricostruzione di carriera che tenga conto del riconoscimento integrale dell'intero servizio prestato, compreso quello prestato nell'anno 2013, e a pagare le differenze retributive dovute come da conteggi che si allegano;
in particolare condannare il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare alla sig.ra la Parte_1 somma di euro 6326,49 o in subordine quella di euro 4883,23 o in ulteriore subordine quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia, oltre accessori di legge… condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento dei maggiori contributi dovuti all'Istituto di previdenza;
voglia conseguentemente condannare l alla regolarizzazione CP_2 contributiva della posizione delle ricorrenti in ragione del maggior trattamento economico dovuto”.
Il resiste ed eccepisce la prescrizione decennale del diritto alla CP_1 ricostruzione e la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive.
2 L' si dichiara disposto a ricevere gli eventuali maggiori contributi spettanti, CP_2 nei limiti della prescrizione.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall' in prima udienza (ma CP_2 non tardivamente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio) non è fondata.
Pur se la ricorrente è dipendente pubblica, non si discute, infatti, di un trattamento pensionistico, ma del pagamento di contributi previdenziali.
In effetti la parte chiede la condanna del al pagamento dei maggiori CP_1 contributi dovuti in conseguenza del riconoscimento delle differenze retributive e la condanna dell' alla conseguente “regolarizzazione contributiva” come CP_2 effetto riflesso della prima pronuncia.
2.1. Tuttavia, è condivisibile l'eccezione dell' secondo cui il lavoratore non CP_2 ha azione per chiedere la condanna dell'Istituto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (cfr. Cass., 9.11.2024 n. 701).
Il relativo capo di domanda si deve quindi ritenere inammissibile.
3. L'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione non è fondata.
Per insegnamento giurisprudenziale più che consolidato, infatti, le azioni di mero accertamento sono imprescrittibili, salva la prescrizione dei diritti patrimoniali conseguenti.
La ricostruzione integrale della carriera è oggetto di azione di mero accertamento.
4. In giurisprudenza di legittimità si è affermato: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola,
l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 28.11.2019 n.
31150).
5. Per quanto riguarda l'anno 2013, nelle more di causa, con sentenza 21.5.2025
n. 13618 la Corte di Cassazione ha statuito (si cita dalla motivazione):
3 “La fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla 'sterilizzazione' degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del 'blocco'. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione
4 del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
'sterilizzate' e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che 'non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco' (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della 'non utilità' a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la 'sterilizzazione' si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo
5 le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della 'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la 'supervalutazione' del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (sostanzialmente conforme la coeva Cass., 21.5.2025 n. 13619).
5.1. La parte ha preso atto della nuova giurisprudenza di legittimità e ha insistito per il riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, mentre in relazione alle differenze retributive si è riportata da ultimo al conteggio che non tiene conto di quell'anno.
6 5.2. In entrambe le pronunce sopra richiamate il giudice di legittimità, decidendo nel merito, ha dichiarato “il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”.
E la Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze 13618 e 13619/25 cit., che gli effetti giuridici dell'anzianità “riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Che sussista un interesse della parte a una simile pronuncia si deve quindi ritenere certo.
In caso contrario, del resto, la Corte non si sarebbe pronunciata nel merito della questione.
5.3. È pur vero che in entrambe le controversie decise dalla Corte di Cassazione la parte ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il 2013 e si lamentava che nel decreto di ricostruzione di carriera emesso non si fosse tenuto conto di quell'anno.
Si discuteva, cioè, della legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che aveva attribuito alla parte ricorrente un'anzianità inferiore a quella spettante.
Nel caso di specie, invece, la ricorrente è stata immessa in ruolo prima del 2013
e quindi non è in discussione il decreto di ricostruzione di carriera.
5.4. Peraltro, nello stato matricolare prodotto non si fa distinzione fra anzianità a fini giuridici e anzianità a fini economici.
Nel prodotto decreto una tale distinzione non si apprezza.
Del resto, il non dimostra che al ricorrente venga computato l'anno 2013 CP_1 ai fini giuridici e non esibisce atti formali che riconoscano il diritto a un tale computo.
5.5. Va aggiunto che il riferimento al pensionamento è meramente suggestivo per due concorrenti motivi (da un lato, il rapporto previdenziale è distinto da quello di lavoro;
dall'altro, è evidente che l'anzianità contributiva non può che computare l'anno 2013, visto che in quell'anno i dipendenti si sono visti accreditare i contributi – come, altrettanto ovviamente, hanno ricevuto lo stipendio).
7 5.6. In questo senso, la controversia appare sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Cassazione e deve quindi essere decisa nello stesso senso.
6. Il conteggio prodotto sub 3 (“conteggi Spinetti senza 2013”) non è stato contestato, così come non è contestato che il computo integrale del preruolo effettivamente prestato sia più favorevole alla ricorrente, e viene quindi recepito dal giudice.
La ricorrente, pertanto, doveva essere collocata nelle fasce stipendiali in anticipo e ha diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, sicché la domanda principale è fondata.
6.1. Questa domanda può tuttavia essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal . CP_1
La somma spettante nei limiti della prescrizione è stata ricalcolata dalla ricorrente
– senza specifiche contestazioni – in € 723,37 per il solo periodo marzo-agosto
2020.
Il è quindi condannato a corrispondere tale somma, oltre gli accessori CP_1 nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge 742/94.
7. Il capo di domanda con cui la ricorrente chiede la condanna del al CP_1 pagamento all' , da ritenersi litisconsorte necessario, dei contributi CP_2 previdenziali sulle maggiori somme spettanti per effetto del ricalcolo è ammissibile secondo giurisprudenza ampiamente consolidata.
7.2. L' ha eccepito la prescrizione quinquennale. CP_2
Va premesso che, in considerazione dell'autonomia fra il rapporto previdenziale e il rapporto di lavoro, la prescrizione delle differenze retributive nei rapporti fra il lavoratore e il non incide sulla prescrizione dei contributi. CP_1
7.3. Secondo l , l'art. 3 comma 10 bis legge 335/95, che nella formulazione CP_2 attuale dispone: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_2 amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre
2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato
8 nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”, sarebbe inapplicabile.
Secondo l il legislatore, riferendosi a “gestioni previdenziali esclusive”, CP_2 farebbe riferimento soltnto alla alla CPI, alla CPS, alla CPUG e alla CP_3
CTPS.
7.4. La tesi non è fondata, alla luce della giurisprudenza della Corte distrettuale
(App. Genova, 27.4.2021 n. 92: “…il legislatore ha inteso estendere fino al
31.12.2022 [oggi 31.12.2025] il termine di versamento della contribuzione obbligatoria maturata fino al 31.12.2015 per i lavoratori del pubblico impiego privatizzato, al chiaro fine di consentire all' il recupero di contributi altrimenti CP_2 prescritti (C. App. Torino 379/2020). Non si tratta di una mera sospensione dei termini di prescrizione ancora in corso e non ancora spirati (come invece diversamente disposto dal legislatore in altri interventi normativi, quali, ad esempio, l'art. 2, comma 19 d.l. 463/1983, conv. in l. 638/1983), bensì di una temporanea inapplicabilità di detti termini per la totalità dei contributi maturati fino al 31.12.2015, senza ulteriori distinzioni, con l'unico limite dei provvedimenti giurisdizionali che sul punto siano già passati in giudicato… nel testo risultante dalle ultime modifiche sopra riportato, la moratoria non è più limitata, come eccepito dall' , alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'istituto, CP_2 bensì è stata estesa alla generalità dei 'fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti CP_2
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165'. Sono ricompresi in tale nozione i contributi maturati presso tutti i fondi previdenziali dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001…”; cfr. anche App. Genova,
17.10.2024 n. 242).
7.5. I contributi previdenziali dovranno quindi essere calcolati sulle intere differenze retributive portate dal conteggio svolto dalla parte ricorrente con esclusione dell'anno 2013 (doc. 3) e valorizzate in € 4883,23.
Il è condannato al pagamento di questi contributi. CP_1
8. Le spese si compensano per soccombenza reciproca (in parte reale e in parte virtuale) e perché la giurisprudenza di legittimità è mutata in corso di causa.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
9 accerta il diritto di al riconoscimento integrale del preruolo, Parte_1 nei sensi di cui in motivazione;
dichiara pertanto tenuto e condanna il , in Controparte_1 persona del tempore, a pagare a per le causali CP_4 Parte_1 di cui in motivazione, la somma di € 723,37 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità maturata Parte_1 nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, come meglio precisato in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' alla regolarizzazione CP_2 contributiva;
dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a versare all' i contributi previdenziali maturati sulle CP_4 CP_2 differenze retributive relative all'intero periodo azionato in causa, quantificati secondo legge, come meglio precisato in motivazione;
compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco NI
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