Articolo 17 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 16Articolo 18
Versione
4 aprile 1972
Art. 17.
Per l'anno finanziario 1972, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1957 n. 1155 , per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di L. 74.165.438.000 di cui lire 56.165.438.000 iscritte al capitolo n. 3491 e lire 18 miliardi comprese nel fondo, iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3491.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972