Art. 17.
Per l'anno finanziario 1972, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1957 n. 1155 , per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di L. 74.165.438.000 di cui lire 56.165.438.000 iscritte al capitolo n. 3491 e lire 18 miliardi comprese nel fondo, iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3491.
Per l'anno finanziario 1972, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1957 n. 1155 , per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di L. 74.165.438.000 di cui lire 56.165.438.000 iscritte al capitolo n. 3491 e lire 18 miliardi comprese nel fondo, iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3491.