Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
Articolo 1 della Legge 27 maggio 2005, n. 103
Articolo 2
- Legge 27 maggio 2005, n. 103
Articolo 1 della Legge 27 maggio 2005, n. 103
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17 giugno 2005
17 giugno 2005