Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
Articolo 1 della Legge 27 maggio 2005, n. 103
Articolo 2
- Legge 27 maggio 2005, n. 103
Articolo 1 della Legge 27 maggio 2005, n. 103
Versione
17 giugno 2005
17 giugno 2005
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 677
- TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 236
- TAR Genova, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1429
- Trib. Belluno, sentenza 04/11/2025, n. 197
- Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3077
- Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1956, n. 94
- Articolo 117 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
- Articolo 2 della Legge 23 maggio 1980, n. 248
- Articolo 2 della Legge 3 giugno 1950, n. 448