Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la societa' emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall' articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 , modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonche' la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalita' giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalita' e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.
L'avvenuta, rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.
La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.
La societa' emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo e' stato esibito o depositato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 aprile 1964, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall' articolo 5 , dall' articolo 7 e dall' articolo 11 della legge 20 dicembre 1962, numero 1745 , e l'azionista puo' esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715".
La L. 12 aprile 1964, n. 191 , di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."