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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
ENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. RO Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 1.3.2024, da
Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Feola Maria Dominique
CONTRO
Controparte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
con l'Avv. Cattaneo Monica
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in data il 23.09.1999 a Reggio Calabria,
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(Anno 1999, Parte II, Serie A, N° 605)
con i seguenti figli:
- , nata il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
- ALESSANDRO, nato il [...], maggiorenne economicamente autosufficiente
FATTO
In data 1.3.2024 depositava ricorso per la separazione giudiziale dal Parte_1
marito hiedendo, oltre alla pronuncia sullo status, l'importo di euro 700,00 Controparte_1
a titolo di mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, e all'importo di euro 400,00 annui per il mantenimento del gatto.
In data 23.3.2025 si costituiva il quale si dichiarava disponibile a versare Controparte_1
l'importo di euro 200,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie,
senza alcun contributo in favore del figlio divenuto economicamente autosufficiente.
I coniugi, alla prima udienza di comparizione del 25.3.2025, raggiungevano con l'ausilio del giudice il seguente accordo sulle condizioni di separazione:
• le parti sono autorizzate a vivere separate nel reciproco rispetto;
• la casa familiare resta assegnata alla ricorrente in quanto convivente con i figli e, soprattutto, con la figlia non economicamente autonoma;
• il padre corrisponderà mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento di l'importo Per_1
di 320,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo
vigente presso il Tribunale di Como, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, con decorrenza dall'ottobre 2024, epoca in cui il resistente ha iniziato a versare un contributo di soli 200,00
euro per il mantenimento dei figli;
• le parti danno atto che RO è divenuto economicamente indipendente;
• essendo i figli maggiorenni, gli incontri padre e figli saranno decisi autonomamente fra gli stessi;
• il resistente recapiterà direttamente alla ricorrente quanto necessario per l'alimentazione del gatto di sua proprietà (rimasto nella casa coniugale) e sosterrà direttamente le spese veterinarie;
• entrambi i genitori si impegnano a restituire ad l'importo dalla stessa anticipato a titolo Per_1
di tasse universitarie, pari a 216,95€ per ciascun genitore, ciò che avverrà entro e non oltre il
30 aprile 2025.
Alla suindicata udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. I procuratori hanno conseguentemente domandato l'immediata rimessione della causa al collegio per la decisione.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data in data il 23.09.1999 a Reggio Calabria,
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(Anno 1999, Parte II, Serie A, n. 605)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni concordate,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Reggio Calabria perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 27.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao