Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fe', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Sara Fe in Piancastagnaio, viale Gramsci 277;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento del Questore della Provincia di Siena nr -OMISSIS- D.A.Spo del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata applicata al ricorrente la misura del DASPO, in particolare il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relative ad incontri ufficiali ed amichevoli, dei campionati e tornei nazionali sia professionistici che dilettantistici, dei tornei internazionali delle Nazionali di calci, che verranno disputati nel territorio nazionale, per la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, avvertendolo che, lo stesso si intende applicabile anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni (quali le stazioni ferroviarie, di autobus, portuali aeree o gli svincoli autostradali.
Per quanto attiene agli incontri che si disputeranno presso lo stadio comunale di Piancastagnaio (SI) il divieto in questione si applica alle vie prospicenti l’impianto sportivo ed alle strade dedicate alle tifoserie per il raggiungimento dello stesso nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, anche al momento non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. OV TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Siena (nr. -OMISSIS- D.A.Spo) del -OMISSIS-, con cui gli è stata applicata la misura del Daspo, per la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica del presente provvedimento.
Detto provvedimento fa riferimento agli eventi del 29 ottobre 2023 presso lo stadio comunale di Piancastagnaio (SI), allorquando il ricorrente durante l’incontro ”Atletico Piancastagnaio - A C Amiata” avrebbe acceso un fumogeno mentre si trovava sugli spalti per assistere allo stesso incontro, comportamento quest’ultimo a seguito del quale veniva deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 6 bis e 6 ter legge 13.12.1989 n. 401.
Nel ricorso si sostiene l’assenza dei presupposti affinché la Questura potesse legittimamente emanare il Daspo non sussistendo alcuna condotta pericolosa, in quanto il -OMISSIS- si sarebbe limitato a tenere in mano la torcia illuminate colorata, peraltro non condotta dal medesimo all’interno dello stadio, con l’unico fine di sventolarlo come una bandiera colorata al momento della vittoria della propria squadra.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, dell’art. 10 della legge n. 241/1990, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, oltre a vari profili di eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria;
2. la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, oltre all’eccesso di potere per sviamento, falso supposto di fatto e difetto assoluto di istruttoria, in quanto la condotta posta in essere non avrebbe i connotati della pericolosità e di minaccia per l’ordine pubblico;
3. la violazione e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di motivazione, arbitrarietà, sviamento irragionevolezza e ingiustizia manifesta; a parere del ricorrente il provvedimento conterrebbe delle prescrizioni generiche per quanto riguarda gli obblighi ai quali deve soggiacere il ricorrente;
4. la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, oltre l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a tenere in mano una torcia illuminate colorata, peraltro non condotta dal medesimo all’interno dello stadio, con l’unico fine evidente di sventolarlo come una bandiera colorata al momento della vittoria della propria squadra.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nell’ultima memoria il ricorrente evidenziava che, pur essendo decorso il periodo di efficacia del provvedimento (la cui durata era limitata ad un anno), permaneva un interesse alla decisione del presente ricorso, stante l’intenzione di proporre un’autonoma azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 34 comma 3 del cpa.
All’udienza del 16 dicembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere tutte le censure proposte (la cui sostanziale analogia delle argomentazioni dedotte consente una trattazione unitaria) e con le quali il ricorrente sostiene il venire in essere di un difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la condotta posta in essere e relativa al possesso e all’accensione di un fumogeno nel corso di un evento sportivo, non integrerebbe un comportamento pericoloso per l’incolumità pubblica.
1.2 A tal fine è necessario premettere che il comportamento sopra citato non sia nemmeno stato smentito dal ricorrente (risultando peraltro confermato da un filmato depositato in giudizio), che si limita a ridimensionare lo stesso comportamento, essendo diretto com’era a tenere in mano “ la torcia illuminate colorata, peraltro non condotta dal medesimo all’interno dello stadio, con l’unico fine evidente di sventolarlo come una bandiera colorata al momento della vittoria della propria squadra ”.
1.3 Contrariamente a quanto sostenuto è evidente la pericolosità della condotta posta in essere, considerando che il ricorrente ha acceso il fumogeno in un momento in cui risultava ubicato nella tribuna adibita alla tifoseria locale, circondato da tifosi che erano anche in possesso di bandiere che avrebbero potuto prendere fuoco, comportamento quest’ultimo che non poteva che essere valutato come suscettibile di mettere in pericolo l’incolumità degli altri tifosi presenti allo stadio.
1.4 Il Legislatore ha voluto individuare tra le condotte penalmente rilevanti, sia l’utilizzo che la mera detenzione dei fumogeni, integrando la Legge n. 401/1989, dapprima con l’art. 6-bis, che vieta l’utilizzo del fumogeno e, successivamente, con l’inserimento dell’art. 6-ter, che sanziona anche il loro possesso.
1.4 Proprio l’art. 6 ter punisce la condotta di chi " nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, … è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.. ".
1.5 La Corte di Cassazione, sulla base delle differenze intercorrenti tra la fattispecie punita dall'art. 6-bis e quella contemplata dall'art. 6-ter della L. n. 401 del 1989, ha di recente chiarito che " il mero possesso, ex art. 6-ter L. 13 dicembre 1989, n. 401, di "artifici pirotecnici" chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive, tra i quali rientra la "torcia bengala", costituisce presupposto sufficiente per l'emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso ai luoghi in cui si tengono tali manifestazioni, non essendo a tal fine richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone " (Cass., Sez. 3, sent. n. 32760 del 21/06/2023).
1.6 Anche la giurisprudenza amministrativa, successivamente intervenuta in relazione a condotte afferenti il possesso di materiale pirotecnico, ha a sua volta valorizzato l'astratta valutazione operata dal Legislatore in merito alla sussistenza di un potenziale pericolo per l'ordine pubblico, statuendo nello specifico che " il possesso e il successivo utilizzo durante una manifestazione sportiva di un fumogeno, tenendo conto delle modalità di tempo e di luogo in cui si è verificato, è sintomatico del potenziale pericolo per la sicurezza pubblica da valutarsi ex ante e derivante dalla condotta posta in essere, tanto più se manifestata nell'ambito di assembramenti e/o situazioni ambientali che più facilmente possono sfuggire al controllo e degenerare in episodi ben più gravi per l'incolumità dei singoli. ..Ciò che rileva ai fini dell'adozione del DASPO nel caso concreto, lo si ribadisce, è il "possesso" e l’"utilizzo" di un fumogeno che la legge assume tipicamente a fattore di lesione anche solo potenziale dell'ordine pubblico ” (in questo senso si veda Cons. Stato, Sez. III, n. 2916 del 2019; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 febbraio 2024, n. 99; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 aprile 2024, nn. 1231, 1232, 1234, 1236, 1237, 1238, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245 1247).
1.7 E’ noto, infatti, che “ il DASPO, ex art. 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989, costituisce una misura di prevenzione atipica introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, e presuppone non la commissione di un reato ma una situazione di pericolosità sociale; non è necessaria pertanto l'accertata lesione ma è sufficiente il pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica, come naturale nell'ambito di una disciplina non finalizzata alla repressione, ma alla prevenzione e quindi focalizzata non sulla lesione ma sul potenziale pericolo per i citati beni. Nella specie, il Questore ha rinvenuto come presupposto per l'applicazione del DASPO il deferimento del ricorrente all'Autorità Giudiziaria per il reato, in concorso con altri tifosi, previsto dall'art. 6-bis, della citata legge. Tale norma, evidentemente intesa a prevenire comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica in generale (e non solo delle persone che assistono agli avvenimenti sportivi), configura una tipica fattispecie di reato di pericolo nella quale l'utilizzazione die razzi, fuochi e/o fumogeni "in modo pericoloso" rispetto all'incolumità delle persone è condizione modale della condotta che la qualifica in termini di illiceità e, dunque, va valutata in ordine - ed al momento - in cui la stessa viene tenuta (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 02/04/2024, n. 1243)”.
1.8 Ne consegue come il provvedimento ora impugnato è compiutamente motivato, risultando esplicitata ed evidenziata la pericolosità della condotta, suscettibile peraltro di integrare il disposto di cui all’art. 6-bis e 6-ter della Legge n. 401/1989.
1.9 La motivazione del provvedimento, peraltro, deve ritenersi immune dalle censure dedotte anche laddove prevede l’inibizione ai luoghi indicati nel provvedimento in corrispondenza del periodo delle manifestazioni sportive di interesse, luoghi che sono quelli interessati “ alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni (quali stazioni ferroviarie, di autobus, portuali, aeree o gli svincoli autostradali)” e, ciò, al fine di evitare il contatto del ricorrente (destinatario del provvedimento inibitorio ora impugnato) con i gruppi di tifosi che si spostano per assistere alla manifestazione sportiva.
2. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TO | RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.