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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8070/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Bandiera n. 51, C.F. elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo, via Campolo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Rosa Geraci dalla quale è rappresentato e difeso
Ricorrente
CONTRO
-, in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di
Gloria;
(già ), Controparte_2 Controparte_3
(C.F./P. IVA , in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Gabriele Salvatori con indirizzo digitale:
; Email_1
Resistente
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 27.05.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito nn. 59620160002315610000
e alla cartella di pagamento n. 2962011001261671000 e per l'effetto annulla, in parte qua, l'intimazione di pagamento n. 29620249017419368000.
Dichiara dovuti i crediti di cui agli avvisi nn. 59620160007113703000,
59620160008898487000, 59620170005631746000, 59620190003114745000,
59620210002443891000, 59620220003564023000 nonché la residua somma di €
47,19 portata dall'avviso di addebito n. 59620220007197689000.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente ammessa al patrocinio a carico dello Stato e le liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249017419368/000 notificata in data
23.04.2024 limitatamente ai sottesi atti nn. 2962011001261671000,
59620160002315610000, 59620160007113703000, 59620160008898487000,
59620170005631746000, 59620190003114745000, 59620210002443891000,
59620220003564023000 e 59620220007197689000.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione dei crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito sino al 2021, la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma1, L. N. 212/2000, la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2021 di cui all'avviso di addebito n.
59620220007197689000.
Si costituivano in giudizio sia che che chiedevano il rigetto del ricorso. CP_1 CP_4
CP_ In particolare l' assumeva la corretta notifica degli avvisi di addebito e quindi l'inammissibilità dell'azione poiché proposta oltre il termine di 40 gg. ex art. 24 D.
Lgs. 46/1999, l'inammissibilità dell'azione diretta a fare valere la nullità e l'illegittimità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 – comma 1 L. 212/2020 poiché promossa oltre il termine di gg. venti dalla notifica dell'intimazione, nonché
l'assenza di responsabilità per l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito ed infine rappresentava che in ordine all'avviso n. 59620220007197689000 rimaneva un debito di € 47,19. contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed assumeva la regolarità della CP_4
notifica dei titoli esecutivi nonché degli atti interruttivi della prescrizione;
in ogni caso rappresentava la sospensione della prescrizione per effetto della legislazione emergenziale al tempo del Covid 19. Dichiarava la propria estraneità in merito alle eccezioni relativi ai titoli esecutivi contestando la propria legittimazione passiva.
CP_ All'udienza di oggi compariva soltanto il procuratore dell' che rassegnava le conclusioni riportandosi alla propria memoria e chiedendo la decisione della causa.
Parte ricorrente depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
*
L'opposizione va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
In via preliminare, appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n. 46 del 1999.
Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma
2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez. VI
n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo la loro mancata notifica ed in ogni caso che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ciò posto, in via preliminare va rigettata l'eccezione relativa alla violazione dello statuto del contribuente ed in particolare la violazione dell'art. 7 L. 212/2020 poiché, contrariamente all'assunto attoreo, l'intimazione impugnata rispetta i requisiti dell'atto amministrativo. In ogni caso trattandosi di vizi relativi alla regolarità formale, essi devono essere fatti valere entro il termine di decadenza di
20 gg. dalla notifica e nella fattispecie, a fronte della notifica avvenuta il
23.04.2024, il ricorso è stato depositato il 27.05.2024, ovvero oltre il termine decadenziale.
Nel merito, occorre verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento i crediti erano prescritti.
CP_ ha allegato e prodotto gli avvisi di addebito con la prova della notifica.
In relazione ad essi può infatti dirsi provata la regolarità della notifica e precisamente:
59620160002315610000 notificato a mezzo raccomandata a.r. il 24.05.2016;
59620160007113703000 notificato a mezzo raccomandata a.r. il 01.12.2016;
59620160008898487000 notificato a mezzo raccomandata a.r. il 03.01.2017;
59620170005631746000 notificato a mezzo raccomandata a.r. il 18.10.2017;
59620190003114745000 notificato a mezzo pec il 24.07.2019;
59620210002443891000 notificato a mezzo pec l'8.12.2021;
59620220003564023000 notificato a mezzo pec il 07.08.2022;
59620220007197689000 notificato a mezzo pec il 13.01.2023. ha allegato n. tre intimazioni di pagamento e precisamente la prima n. CP_4
296201669006110922000 della quale ha prodotto esclusivamente la cartolina di ricevimento così impedendo di verificare i titoli in essa richiamati, la seconda n.
2962022901078022000, notificata l'8.6.2022 nella quale sono riportati gli ava nn.
59620160002315610000, 59620160007113703, 59620160008898487000 e
59620170005631746000 e la terza n. 29620239011139461000 contenente gli ava nn. 59620160002315610000, 59620160007113703 e 596201700056317.
Atteso che i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale e che il corso della prescrizione relativamente a detti contributi è stato sospeso dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ovvero per
311 giorni stante la normativa emergenziale DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e DL 183/2020 conv. in L. 21/2021, gli unici contributi previdenziali caduti in prescrizione sono quelli portati dall'avviso di addebito n. 59620160002315610000 che, notificato il 24.05.2016, alla data della notifica dell'intimazione n.
2962022901078022000 (08.06.2022) erano già prescritti, mentre risultano dovuti i contributi portati dai restanti avvisi di addebito non risultando prescritti alla data della notifica della superiore intimazione, avente effetto interruttivo.
Quanto all'avviso n. 59620220007197689000, risultano in atti le quietanze di
CP_ pagamento rateale dei contributi. L tuttavia ritiene che siano ancora dovuti €
47,19. In relazione a tale richiesta parte ricorrente nulla ha osservato. Deve pertanto
CP_ ritenersi dovuto, in mancanza di contestazione, la residua somma pretesa dall'
Tra le cartelle di pagamento, incluse nell'intimazione opposta ed oggetto di specifica contestazione, vi è quella avente n. 296201100126167100. Detta cartella, risalente all'anno 2011, non è stata prodotta dalle parti convenute né è stata data prova di avvenuta notifica. Il credito pertanto deve dichiararsi prescritto.
Alla luce di quanto esposto, devono dichiararsi prescritti i contributi previdenziali di cui alla cartella n. 296201100126167100 e dell'avviso di addebito n.
59620160002315610000, mentre risultano dovuti i contributi previdenziali di cui ai restanti avvisi di addebito contenuti nella cartella opposta (ava nn.
59620160007113703000, 59620160008898487000, 59620170005631746000,
59620190003114745000, 59620210002443891000 e 59620220003564023000) nonché la somma di € 47,19 quale residuo debito relativo all'ava n.
59620220007197689000.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Si pongono sull'Erario le spese di parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato
e si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 27.05.2025
Il Giudice onorario Rosalba Musillami Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8070/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Bandiera n. 51, C.F. elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo, via Campolo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Rosa Geraci dalla quale è rappresentato e difeso
Ricorrente
CONTRO
-, in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di
Gloria;
(già ), Controparte_2 Controparte_3
(C.F./P. IVA , in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Gabriele Salvatori con indirizzo digitale:
; Email_1
Resistente
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 27.05.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito nn. 59620160002315610000
e alla cartella di pagamento n. 2962011001261671000 e per l'effetto annulla, in parte qua, l'intimazione di pagamento n. 29620249017419368000.
Dichiara dovuti i crediti di cui agli avvisi nn. 59620160007113703000,
59620160008898487000, 59620170005631746000, 59620190003114745000,
59620210002443891000, 59620220003564023000 nonché la residua somma di €
47,19 portata dall'avviso di addebito n. 59620220007197689000.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente ammessa al patrocinio a carico dello Stato e le liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249017419368/000 notificata in data
23.04.2024 limitatamente ai sottesi atti nn. 2962011001261671000,
59620160002315610000, 59620160007113703000, 59620160008898487000,
59620170005631746000, 59620190003114745000, 59620210002443891000,
59620220003564023000 e 59620220007197689000.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione dei crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito sino al 2021, la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma1, L. N. 212/2000, la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2021 di cui all'avviso di addebito n.
59620220007197689000.
Si costituivano in giudizio sia che che chiedevano il rigetto del ricorso. CP_1 CP_4
CP_ In particolare l' assumeva la corretta notifica degli avvisi di addebito e quindi l'inammissibilità dell'azione poiché proposta oltre il termine di 40 gg. ex art. 24 D.
Lgs. 46/1999, l'inammissibilità dell'azione diretta a fare valere la nullità e l'illegittimità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 – comma 1 L. 212/2020 poiché promossa oltre il termine di gg. venti dalla notifica dell'intimazione, nonché
l'assenza di responsabilità per l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito ed infine rappresentava che in ordine all'avviso n. 59620220007197689000 rimaneva un debito di € 47,19. contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed assumeva la regolarità della CP_4
notifica dei titoli esecutivi nonché degli atti interruttivi della prescrizione;
in ogni caso rappresentava la sospensione della prescrizione per effetto della legislazione emergenziale al tempo del Covid 19. Dichiarava la propria estraneità in merito alle eccezioni relativi ai titoli esecutivi contestando la propria legittimazione passiva.
CP_ All'udienza di oggi compariva soltanto il procuratore dell' che rassegnava le conclusioni riportandosi alla propria memoria e chiedendo la decisione della causa.
Parte ricorrente depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
*
L'opposizione va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
In via preliminare, appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n. 46 del 1999.
Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma
2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez. VI
n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo la loro mancata notifica ed in ogni caso che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ciò posto, in via preliminare va rigettata l'eccezione relativa alla violazione dello statuto del contribuente ed in particolare la violazione dell'art. 7 L. 212/2020 poiché, contrariamente all'assunto attoreo, l'intimazione impugnata rispetta i requisiti dell'atto amministrativo. In ogni caso trattandosi di vizi relativi alla regolarità formale, essi devono essere fatti valere entro il termine di decadenza di
20 gg. dalla notifica e nella fattispecie, a fronte della notifica avvenuta il
23.04.2024, il ricorso è stato depositato il 27.05.2024, ovvero oltre il termine decadenziale.
Nel merito, occorre verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento i crediti erano prescritti.
CP_ ha allegato e prodotto gli avvisi di addebito con la prova della notifica.
In relazione ad essi può infatti dirsi provata la regolarità della notifica e precisamente:
59620160002315610000 notificato a mezzo raccomandata a.r. il 24.05.2016;
59620160007113703000 notificato a mezzo raccomandata a.r. il 01.12.2016;
59620160008898487000 notificato a mezzo raccomandata a.r. il 03.01.2017;
59620170005631746000 notificato a mezzo raccomandata a.r. il 18.10.2017;
59620190003114745000 notificato a mezzo pec il 24.07.2019;
59620210002443891000 notificato a mezzo pec l'8.12.2021;
59620220003564023000 notificato a mezzo pec il 07.08.2022;
59620220007197689000 notificato a mezzo pec il 13.01.2023. ha allegato n. tre intimazioni di pagamento e precisamente la prima n. CP_4
296201669006110922000 della quale ha prodotto esclusivamente la cartolina di ricevimento così impedendo di verificare i titoli in essa richiamati, la seconda n.
2962022901078022000, notificata l'8.6.2022 nella quale sono riportati gli ava nn.
59620160002315610000, 59620160007113703, 59620160008898487000 e
59620170005631746000 e la terza n. 29620239011139461000 contenente gli ava nn. 59620160002315610000, 59620160007113703 e 596201700056317.
Atteso che i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale e che il corso della prescrizione relativamente a detti contributi è stato sospeso dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ovvero per
311 giorni stante la normativa emergenziale DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e DL 183/2020 conv. in L. 21/2021, gli unici contributi previdenziali caduti in prescrizione sono quelli portati dall'avviso di addebito n. 59620160002315610000 che, notificato il 24.05.2016, alla data della notifica dell'intimazione n.
2962022901078022000 (08.06.2022) erano già prescritti, mentre risultano dovuti i contributi portati dai restanti avvisi di addebito non risultando prescritti alla data della notifica della superiore intimazione, avente effetto interruttivo.
Quanto all'avviso n. 59620220007197689000, risultano in atti le quietanze di
CP_ pagamento rateale dei contributi. L tuttavia ritiene che siano ancora dovuti €
47,19. In relazione a tale richiesta parte ricorrente nulla ha osservato. Deve pertanto
CP_ ritenersi dovuto, in mancanza di contestazione, la residua somma pretesa dall'
Tra le cartelle di pagamento, incluse nell'intimazione opposta ed oggetto di specifica contestazione, vi è quella avente n. 296201100126167100. Detta cartella, risalente all'anno 2011, non è stata prodotta dalle parti convenute né è stata data prova di avvenuta notifica. Il credito pertanto deve dichiararsi prescritto.
Alla luce di quanto esposto, devono dichiararsi prescritti i contributi previdenziali di cui alla cartella n. 296201100126167100 e dell'avviso di addebito n.
59620160002315610000, mentre risultano dovuti i contributi previdenziali di cui ai restanti avvisi di addebito contenuti nella cartella opposta (ava nn.
59620160007113703000, 59620160008898487000, 59620170005631746000,
59620190003114745000, 59620210002443891000 e 59620220003564023000) nonché la somma di € 47,19 quale residuo debito relativo all'ava n.
59620220007197689000.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Si pongono sull'Erario le spese di parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato
e si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 27.05.2025
Il Giudice onorario Rosalba Musillami Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.