Articolo 32 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 31Articolo 33
Versione
25 aprile 1981
Art. 32. (Questura e uffici dipendenti)

La questura e' ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonche' le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e lo impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
Il dipartimento della pubblica sicurezza puo' autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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