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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/11/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4211/2025 promosso da:
cf ), rappresentato e difeso dall'avv.RUOSI ELISA e Parte_1 C.F._1
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv.RUOSI Controparte_1 C.F._2
ELISA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 8 I ricorrenti, genitori dei figli e nati il 19/12/1995, hanno provveduto allo Per_1 Per_2
scioglimento del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 L.
162/2014, sottoscritta in data 27.09.2019, alla quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Modena ha concesso autorizzazione in data 09.10.2019, in cui tra le varie cose, veniva disposto il mantenimento in capo al padre per la figlia oltre ad ulteriori disposizioni relative a Per_2
trasferimenti immobiliari in favore dei figli;
Con ricorso del 07/11/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica di e le modifiche strutturali apportate agli Per_2
immobili oggetto di trasferimento:
“1) I Sigg.ri e continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco Pt_1 CP_1
rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno: la Sig.ra continuerà ad abitare in Campogalliano (MO) Via Depetri n. 18/A e Controparte_1
formalizzerà presso i competenti uffici le variazioni che si renderanno necessarie dopo la stipula degli atti notarili di cui alla successiva condizione n. 4) ed il Sig. Parte_1
attualmente risiede in San Martino in Rio (RE) Via O. Catellani n. 2.
2) La figlia dei ricorrenti è economicamente autosufficiente, pertanto, Parte_2
cesserà, con la sottoscrizione del presente atto, l'obbligo da parte dei genitori di provvedere al mantenimento della stessa e il versamento da parte del Sig. del contributo Parte_1
al mantenimento mensile per la stessa;
il figlio è economicamente autonomo Persona_3
e lo era già all'epoca della sottoscrizione degli atti di scioglimento del matrimonio.
3) I Sigg.ri e rinunciano reciprocamente, l'uno nei Parte_1 Controparte_1
confronti dell'altro, ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e contributo alimentare e/o di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
4) La casa familiare sita in Comune di Campogalliano (MO), via Depetri n.18/A, pagina 2 di 8 verrà ceduta dai genitori ai figli e come segue: Parte_2 Persona_3
PRIMA CESSIONE
I signori e per la quota di comproprietà di 1/2 (un Parte_1 Controparte_1
mezzo) ciascuno, cederanno a titolo gratuito alla propria figlia la piena Parte_2
ed esclusiva proprietà di una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune
di Campogalliano (MO), via IO Depetri n.18/A, porzione comprendente:
a) un'unità immobiliare ad uso abitazione, ai piani secondo e terzo, costituita da:
- un disimpegno, una sala pranzo-soggiorno, una cucina, una camera, un bagno, un antibagno e un balcone al piano secondo;
- una scala interna che dal piano secondo porta al piano terzo;
- un disimpegno, una camera, un bagno, quattro soffitte ed un terrazzo al piano terzo;
b) area cortiliva di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera
"a";
c) un'autorimessa con antistanti portico e piccola corte esclusiva al piano terra, della superficie catastale di mq.25.
Il tutto è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Campogalliano,
Foglio 6 (sei),
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.30 (trenta) - via IO Depetri n. 18/A - p.T-1-2-3 -
cat.A7 - cl.
4 - vani 7,5 - superficie catastale mq.161 - RC Euro 929,62: l'unità immobiliare e l'area cortiliva esclusiva di cui alle lettere "a" et "b";
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.32 (trentadue) - via IO Depetri n.18/A - p.T - cat.C6
- cl.
5 - consistenza mq.20 - superficie catastale mq.25 - RC Euro 60,94: l'autorimessa di cui alla lettera "c".
SECONDA CESSIONE
Il signor cederà a titolo gratuito al proprio figlio la quota di Parte_1 Persona_3
pagina 3 di 8 1/2 della nuda proprietà, ed alla signora la quota di 1/2 del diritto di Controparte_1
usufrutto vitalizio di una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune di
Campogalliano (MO), via IO Depetri n.18/A, porzione comprendente:
a) un appartamento al piano primo, costituito da: una sala pranzo-soggiorno, una cucina,
una camera, un bagno, un antibagno e un balcone;
b) area cortiliva di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera
"a";
c) un'autorimessa con antistante corte esclusiva al piano terra, della superficie catastale di mq.23;
d) un locale deposito/lavanderia ed un bagno al piano terra, della superficie catastale di mq.24;
e) una cantina sottoscala al piano terra, della superficie catastale di mq.2.
Il tutto è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Campogalliano,
Foglio 6 (sei),
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.29 (ventinove) - via IO Depetri n. 18/A - p.T-1 -
cat.A7 - cl.
4 - vani 5 - superficie catastale mq.99 - RC Euro 619,75: l'unità immobiliare e l'area cortiliva esclusiva di cui alle lettere "a" et "b";
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.33 (trentatre) - via IO Depetri n.18/A - p.T - cat.C6 -
cl.
5 - consistenza mq.16 - superficie catastale mq.23 - RC Euro 48,75: l'autorimessa di cui alla lettera "c";
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.31 (trentuno) - via IO Depetri n.18/A - p.T - cat.C2 -
cl.
5 - consistenza mq.19 - superficie catastale mq.24 - RC Euro 48,08: i locali di cui alla lettera "d";
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.34 (trentaquattro) - via IO Depetri n.18/A - p.T -
cat.C2 - cl.
5 - consistenza mq.
9 - superficie catastale mq.
2 - RC Euro 22,78: la cantina di pagina 4 di 8 cui alla lettera "e".
TERZA CESSIONE
La signora cederà a titolo gratuito al proprio figlio Controparte_1 Persona_3
la quota di 1/2 della nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto generale vitalizio su detta quota di 1/2, della medesima porzione del fabbricato ad uso civile abitazione sito in
Comune di Campogalliano (MO), via IO Depetri n.18/A, oggetto della seconda cessione, in modo che detta porzione verrà ad appartenere al signor per la Persona_3
nuda proprietà ed alla signora per il diritto di usufrutto generale Controparte_1
vitalizio.
Sarà compresa in tutte le cessioni la quota di comproprietà, di nuda proprietà o di usufrutto,
relativa alle unità immobiliari cedute, sulle parti comuni dell'edificio di cui all'art.1117 c.c..
Tutte le cessioni avverranno a titolo gratuito, in quanto attuate senza alcun corrispettivo,
ma anche senza spirito di liberalità, in adempimento di un obbligo assunto con la sentenza di modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio.
I Sigg.ri e dichiarano di volersi avvalere avvalere delle Parte_1 Controparte_1
agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. 74/87, il cui ambito di applicazione prevede l'esenzione dell'imposta di registro, di bollo e di ogni altra tassa per "tutti gli atti,
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" e che deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio laddove l'accordo omologato dal Tribunale preveda che detto accordo patrimoniale a beneficio dei figli costituisce atto funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale. A tal fine i Sigg.ri e , con la Parte_1 Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso, attestano che le cessioni di cui sopra costituiscono atto funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale. pagina 5 di 8 La stipula degli atti notarili avverrà entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio, con spese a carico dei ricorrenti in parti uguali.
5) Stante la prossima ed imminente cessione della proprietà immobiliare dei ricorrenti come indicato alla precedente condizione n. 4), il Sig. dichiara, con la sottoscrizione Pt_1
dei rispettivi atti notarili, di non aver più nulla a pretendere dalla Sig.ra Controparte_1
e/o dai figli in relazione agli immobili di cui è attualmente comproprietario, mentre la
Sig.ra sarà titolare del diritto di usufrutto dell'appartamento posto al piano terra e CP_1
primo piano sito in Campogalliano (MO) Via Depetri n. 18/A, con ogni conseguenza di legge.
6) Per quanto attiene al mobilio di pregio della ex casa coniugale, come da elenco già noto alle parti, solo nel caso in cui uno o più beni vengano concordemente venduti (non potendo venir alienati in assenza di consenso di entrambi i Sigg.ri e ne verrà Pt_1 CP_1
suddiviso il ricavato al 50% tra gli stessi. In caso di vendita dell'immobile, anche del solo di diritto di usufrutto di cui sarà titolare la Sig.ra con la imminente sottoscrizione CP_1
dei relativi atti notarili, qualora i ricorrenti decidano concordemente di non assegnarli gratuitamente ai figli, i suddetti beni dovranno essere divisi tra i Sigg.ri e Parte_1
in parti uguali, con eventuale conguaglio in denaro. Controparte_1
Qualora il Sig. voglia prelevare alcuni beni, potrà farlo, previo accordo con la Parte_1
Sig.ra e, comunque corrispondendo alla stessa il 50% del valore che Controparte_1
verrà attribuito ai medesimi a mezzo di perizia di stima che verrà commissionata a un esperto nominato di comune accordo tra le parti. Nel caso in cui detti beni vengano concordemente assegnati gratuitamente ai figli, le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica.
Qualora detti beni non vengano venduti e/o assegnati gratuitamente ai figli, rimarranno pagina 6 di 8 assegnati alla Sig.ra ed il Sig. rinuncia a qualsivoglia richiesta nei CP_1 Pt_1
confronti della stessa.
7) Il camper mod. AI IP 10.1 targato CD072CT è stato venduto in accordo tra le parti e i figli, pertanto i Sigg.ri e dichiarano di non aver Parte_1 Controparte_1
più nulla a pretendere l'uno dall'altro nè dai figli, in merito a detta vendita e a detto mezzo.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di aver già provveduto all'assegnazione e relativi adempimenti inerenti le autovetture e di provvedere ciascuno ad ogni onere e spesa relativo alla vettura di proprietà esclusiva.
8) I Sigg.ri e , con l'adempimento di quanto disposto alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui sopra, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico-patrimoniale sorto tra gli stessi e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo l'uno dall'altro.
9) Le spese legali per il presente procedimento verranno sostenute dai Sigg.ri e Pt_1
in parti uguali. CP_1
10) I Sigg.ri e si obbligano a prestare acquiescenza Parte_1 Controparte_1
all'emananda sentenza di modifica delle condizioni dello scioglimento del matrimonio recettiva delle presenti condizioni entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione della stessa a mezzo p.c.t..”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto. pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 L. 162/2014, sottoscritta in data 27.09.2019, alla quale il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Modena ha concesso autorizzazione in data 09.10.2019 provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 19/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4211/2025 promosso da:
cf ), rappresentato e difeso dall'avv.RUOSI ELISA e Parte_1 C.F._1
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv.RUOSI Controparte_1 C.F._2
ELISA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 8 I ricorrenti, genitori dei figli e nati il 19/12/1995, hanno provveduto allo Per_1 Per_2
scioglimento del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 L.
162/2014, sottoscritta in data 27.09.2019, alla quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Modena ha concesso autorizzazione in data 09.10.2019, in cui tra le varie cose, veniva disposto il mantenimento in capo al padre per la figlia oltre ad ulteriori disposizioni relative a Per_2
trasferimenti immobiliari in favore dei figli;
Con ricorso del 07/11/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica di e le modifiche strutturali apportate agli Per_2
immobili oggetto di trasferimento:
“1) I Sigg.ri e continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco Pt_1 CP_1
rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno: la Sig.ra continuerà ad abitare in Campogalliano (MO) Via Depetri n. 18/A e Controparte_1
formalizzerà presso i competenti uffici le variazioni che si renderanno necessarie dopo la stipula degli atti notarili di cui alla successiva condizione n. 4) ed il Sig. Parte_1
attualmente risiede in San Martino in Rio (RE) Via O. Catellani n. 2.
2) La figlia dei ricorrenti è economicamente autosufficiente, pertanto, Parte_2
cesserà, con la sottoscrizione del presente atto, l'obbligo da parte dei genitori di provvedere al mantenimento della stessa e il versamento da parte del Sig. del contributo Parte_1
al mantenimento mensile per la stessa;
il figlio è economicamente autonomo Persona_3
e lo era già all'epoca della sottoscrizione degli atti di scioglimento del matrimonio.
3) I Sigg.ri e rinunciano reciprocamente, l'uno nei Parte_1 Controparte_1
confronti dell'altro, ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e contributo alimentare e/o di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
4) La casa familiare sita in Comune di Campogalliano (MO), via Depetri n.18/A, pagina 2 di 8 verrà ceduta dai genitori ai figli e come segue: Parte_2 Persona_3
PRIMA CESSIONE
I signori e per la quota di comproprietà di 1/2 (un Parte_1 Controparte_1
mezzo) ciascuno, cederanno a titolo gratuito alla propria figlia la piena Parte_2
ed esclusiva proprietà di una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune
di Campogalliano (MO), via IO Depetri n.18/A, porzione comprendente:
a) un'unità immobiliare ad uso abitazione, ai piani secondo e terzo, costituita da:
- un disimpegno, una sala pranzo-soggiorno, una cucina, una camera, un bagno, un antibagno e un balcone al piano secondo;
- una scala interna che dal piano secondo porta al piano terzo;
- un disimpegno, una camera, un bagno, quattro soffitte ed un terrazzo al piano terzo;
b) area cortiliva di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera
"a";
c) un'autorimessa con antistanti portico e piccola corte esclusiva al piano terra, della superficie catastale di mq.25.
Il tutto è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Campogalliano,
Foglio 6 (sei),
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.30 (trenta) - via IO Depetri n. 18/A - p.T-1-2-3 -
cat.A7 - cl.
4 - vani 7,5 - superficie catastale mq.161 - RC Euro 929,62: l'unità immobiliare e l'area cortiliva esclusiva di cui alle lettere "a" et "b";
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.32 (trentadue) - via IO Depetri n.18/A - p.T - cat.C6
- cl.
5 - consistenza mq.20 - superficie catastale mq.25 - RC Euro 60,94: l'autorimessa di cui alla lettera "c".
SECONDA CESSIONE
Il signor cederà a titolo gratuito al proprio figlio la quota di Parte_1 Persona_3
pagina 3 di 8 1/2 della nuda proprietà, ed alla signora la quota di 1/2 del diritto di Controparte_1
usufrutto vitalizio di una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune di
Campogalliano (MO), via IO Depetri n.18/A, porzione comprendente:
a) un appartamento al piano primo, costituito da: una sala pranzo-soggiorno, una cucina,
una camera, un bagno, un antibagno e un balcone;
b) area cortiliva di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera
"a";
c) un'autorimessa con antistante corte esclusiva al piano terra, della superficie catastale di mq.23;
d) un locale deposito/lavanderia ed un bagno al piano terra, della superficie catastale di mq.24;
e) una cantina sottoscala al piano terra, della superficie catastale di mq.2.
Il tutto è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Campogalliano,
Foglio 6 (sei),
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.29 (ventinove) - via IO Depetri n. 18/A - p.T-1 -
cat.A7 - cl.
4 - vani 5 - superficie catastale mq.99 - RC Euro 619,75: l'unità immobiliare e l'area cortiliva esclusiva di cui alle lettere "a" et "b";
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.33 (trentatre) - via IO Depetri n.18/A - p.T - cat.C6 -
cl.
5 - consistenza mq.16 - superficie catastale mq.23 - RC Euro 48,75: l'autorimessa di cui alla lettera "c";
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.31 (trentuno) - via IO Depetri n.18/A - p.T - cat.C2 -
cl.
5 - consistenza mq.19 - superficie catastale mq.24 - RC Euro 48,08: i locali di cui alla lettera "d";
Mapp.124 (centoventiquattro) sub.34 (trentaquattro) - via IO Depetri n.18/A - p.T -
cat.C2 - cl.
5 - consistenza mq.
9 - superficie catastale mq.
2 - RC Euro 22,78: la cantina di pagina 4 di 8 cui alla lettera "e".
TERZA CESSIONE
La signora cederà a titolo gratuito al proprio figlio Controparte_1 Persona_3
la quota di 1/2 della nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto generale vitalizio su detta quota di 1/2, della medesima porzione del fabbricato ad uso civile abitazione sito in
Comune di Campogalliano (MO), via IO Depetri n.18/A, oggetto della seconda cessione, in modo che detta porzione verrà ad appartenere al signor per la Persona_3
nuda proprietà ed alla signora per il diritto di usufrutto generale Controparte_1
vitalizio.
Sarà compresa in tutte le cessioni la quota di comproprietà, di nuda proprietà o di usufrutto,
relativa alle unità immobiliari cedute, sulle parti comuni dell'edificio di cui all'art.1117 c.c..
Tutte le cessioni avverranno a titolo gratuito, in quanto attuate senza alcun corrispettivo,
ma anche senza spirito di liberalità, in adempimento di un obbligo assunto con la sentenza di modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio.
I Sigg.ri e dichiarano di volersi avvalere avvalere delle Parte_1 Controparte_1
agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. 74/87, il cui ambito di applicazione prevede l'esenzione dell'imposta di registro, di bollo e di ogni altra tassa per "tutti gli atti,
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" e che deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio laddove l'accordo omologato dal Tribunale preveda che detto accordo patrimoniale a beneficio dei figli costituisce atto funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale. A tal fine i Sigg.ri e , con la Parte_1 Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso, attestano che le cessioni di cui sopra costituiscono atto funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale. pagina 5 di 8 La stipula degli atti notarili avverrà entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio, con spese a carico dei ricorrenti in parti uguali.
5) Stante la prossima ed imminente cessione della proprietà immobiliare dei ricorrenti come indicato alla precedente condizione n. 4), il Sig. dichiara, con la sottoscrizione Pt_1
dei rispettivi atti notarili, di non aver più nulla a pretendere dalla Sig.ra Controparte_1
e/o dai figli in relazione agli immobili di cui è attualmente comproprietario, mentre la
Sig.ra sarà titolare del diritto di usufrutto dell'appartamento posto al piano terra e CP_1
primo piano sito in Campogalliano (MO) Via Depetri n. 18/A, con ogni conseguenza di legge.
6) Per quanto attiene al mobilio di pregio della ex casa coniugale, come da elenco già noto alle parti, solo nel caso in cui uno o più beni vengano concordemente venduti (non potendo venir alienati in assenza di consenso di entrambi i Sigg.ri e ne verrà Pt_1 CP_1
suddiviso il ricavato al 50% tra gli stessi. In caso di vendita dell'immobile, anche del solo di diritto di usufrutto di cui sarà titolare la Sig.ra con la imminente sottoscrizione CP_1
dei relativi atti notarili, qualora i ricorrenti decidano concordemente di non assegnarli gratuitamente ai figli, i suddetti beni dovranno essere divisi tra i Sigg.ri e Parte_1
in parti uguali, con eventuale conguaglio in denaro. Controparte_1
Qualora il Sig. voglia prelevare alcuni beni, potrà farlo, previo accordo con la Parte_1
Sig.ra e, comunque corrispondendo alla stessa il 50% del valore che Controparte_1
verrà attribuito ai medesimi a mezzo di perizia di stima che verrà commissionata a un esperto nominato di comune accordo tra le parti. Nel caso in cui detti beni vengano concordemente assegnati gratuitamente ai figli, le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica.
Qualora detti beni non vengano venduti e/o assegnati gratuitamente ai figli, rimarranno pagina 6 di 8 assegnati alla Sig.ra ed il Sig. rinuncia a qualsivoglia richiesta nei CP_1 Pt_1
confronti della stessa.
7) Il camper mod. AI IP 10.1 targato CD072CT è stato venduto in accordo tra le parti e i figli, pertanto i Sigg.ri e dichiarano di non aver Parte_1 Controparte_1
più nulla a pretendere l'uno dall'altro nè dai figli, in merito a detta vendita e a detto mezzo.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di aver già provveduto all'assegnazione e relativi adempimenti inerenti le autovetture e di provvedere ciascuno ad ogni onere e spesa relativo alla vettura di proprietà esclusiva.
8) I Sigg.ri e , con l'adempimento di quanto disposto alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui sopra, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico-patrimoniale sorto tra gli stessi e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo l'uno dall'altro.
9) Le spese legali per il presente procedimento verranno sostenute dai Sigg.ri e Pt_1
in parti uguali. CP_1
10) I Sigg.ri e si obbligano a prestare acquiescenza Parte_1 Controparte_1
all'emananda sentenza di modifica delle condizioni dello scioglimento del matrimonio recettiva delle presenti condizioni entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione della stessa a mezzo p.c.t..”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto. pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 L. 162/2014, sottoscritta in data 27.09.2019, alla quale il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Modena ha concesso autorizzazione in data 09.10.2019 provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 19/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8