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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4/2023 depositato il 02/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina - Via Giuseppe Grezar 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1181/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200000518013-001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di 1° grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella esattoriale n. 29520200000518013001 , con cui l' Agenzia delle AT di Messina, per l'anno d'imposta 2017 , richiedeva il pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza n.650/2017 , pronunciata dal Tribunale di Patti nel giudizio instaurato dal contribuente contro l'Società_1; indicava come responsabile in solido del pagamento , l' Società_1 IN LIQUIDAZIONE ( si v/da pag 6 della cartella impugnata ).
Nel ricorso introduttivo eccepiva : 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via
Pec; 2) Nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di sottoscrizione del ruolo n.
2020/000072 ad essa sottesa;
3) Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità dei ruoli. Difetto di attribuzione in sede di firma;
4) Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità del ruolo. Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 165/2001; 5)
Illegittimità della cartella di pagamento di pagamento per difetto di motivazione in ordine alle somme pretese a titolo di ruolo straordinario, nonché per carenza del presupposto su cui si fonda il ruolo straordinario;
- Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per carenza del presupposto ruolo straordinario: periculum in mora, assenza di motivazione;
6) Illegittimità costituzionale dell'art. 57 del DPR
131/1986, in relazione agli artt. 24 della Costituzione;
7) Illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione. Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Violazione di legge ex artt. 3
L. 241/1990 e 7 L. 212/2000; 8) Illegittimità della richiesta a titolo di “oneri di riscossione” e violazione dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. 112/1999 modificato in Dl n. 159/2015); 9) Illegittimità della cartella di pagamento per inapplicabilità delle sanzioni irrogate. Notificava il ricorso solo alla RI .
Il 1° Giudice rigettava tutti i motivi di ricorso.
Avverso la sentenza insorgeva il contribuente contestando :
1) Violazione di legge in ordine all'eccepita inesistenza e/o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata via PEC;
2) Illegittimità della sentenza per violazione di legge in ordine all'eccepita invalidità del ruolo per difetto di attribuzione in sede di firma;
3) Omessa pronuncia in ordine all'eccepita violazione dell'art. 17, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 165/2001; 4) Violazione e/o falsa applicazione di legge circa la rilevata illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione in ordine alle somme pretese a titolo di ruolo straordinario, nonché per carenza del presupposto su cui si fonda il ruolo straordinario;
5) Omessa pronuncia in ordine alla rilevata illegittimità costituzionale dell'art. 54 DPR
131/1986 in relazione all'art. 24 Cost.; 6) Omessa pronuncia in ordine alla violazione dell'art. 3 L.
241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000 - omessa indicazione del tasso, della decorrenza e delle modalità di calcolo degli interessi legali e sanzioni;
7) Illegittimità della richiesta a titolo di “oneri di riscossione” e violazione dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. 112/1999 modificato in Dl n. 159/2015) ; 8) Omessa pronuncia circa l'illegittimità della cartella di pagamento per inapplicabilità delle sanzioni irrogate . Chiedeva la sospensione della sentenza e dell'atto .
Si costituiva RI chiedendo la conferma della sentenza impugnata .
La sospensione veniva rigettata e fissato il giudizio di merito , all'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica con pec .
La questione è ben posta ma infondata ,per quanto si dirà.
Per giurisprudenza consolidata , la nullità pretesa dal contribuente è stata sanata dall'impugnazione della cartella di cui si contesta la notifica ( “La nullità della notifica della cartella esattoriale è suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo (articoli 156 e 160 c.p.c.), se l'atto è impugnato tempestivamente davanti al giudice tributario” Cass. n. 7800/2020). Il raggiungimento dello scopo preclude a questo giudice di poter dichiarare la nullità invocata .
Infondato il motivo riguardo la sottoscrizione del ruolo.
Secondo il comma 4 dell' articolo 12 del Dpr 602/1973, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica.
Sul punto, la sentenza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016 ricorda che la disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), Dl 106/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".
Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice.Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da unsuodelegato.Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum , in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
In definitiva secondo la Corte di Cassazione si deve “ ritenere che l'atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive”.
Inoltre a pag.6 della cartella esattoriale impugnata risulta che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_1 , Direttore Provinciale della Direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle AT , il quale, anche ai fini dell'art. 12 , ha inconfutabilmente la diretta rappresentanza dell'ente impositore per essere il titolare dell'ufficio .
Sull' omesso controllo di cui all'art. 17 Dlgs 165/2001.
L'eccezione oltre che infondata è incomprensibile considerato che per stessa ammissione del contribuente solo il Dirigente può esercitare il controllo di formazione del ruolo, affinchè siano rispettati i principi previsto dall'art. 97 della Costituzione. Nel caso di specie, il responsabile era il Dott. Nominativo_1, che nel periodo considerato era anche il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle AT di Messina , Ente impositore che ha formato il ruolo.
Sul difetto di motivazione in ordine alle somme pretese a titolo di ruolo straordinario.
Il motivo è infondato . Il ruolo veniva formato anche nei confronti dell'Società_1 la cui condizione di grave indebitamento è circostanza nota. Legittimo l'operato dell'Agenzia delle AT .
Illegittimità costituzionale dell'art. 57 del DPR 131/1986, in relazione agli artt. 24 della Costituzione;
“In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (ex plurimis: Cass.
Ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27063 ; Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass., Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29158).” L'eccezione formulata più che un motivo di ricorso sembra piuttosto una lamentela di ingiustizia fiscale;
purtroppo la norma sulla solidarietà è tranciante e l'erario può chiedere a tutte le parti in causa l'imposta di registro. Nessuna illegittimità può ravvisarsi.
Sul difetto di motivazione riguardo il calcolo di sanzioni ed interessi .
L'eccezione non può essere accolta poiché doveva essere corroborata da un calcolo effettuato dal contribuente dal quale evincersi l'erronea applicazione delle norme di legge . In difetto ,l' eccezione di omessa indicazione di specifico calcolo , così come formulata , deve essere rigettata assieme a quella di non applicazione degli oneri di riscossione .
Le sanzioni del 30% seguono il mancato pagamento dell'imposta e come tali sono dovute.
Ciò conduce questa Corte a rigettare l'appello del contribuente . Spese liquidate in complessivi
€ 2500,00 oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle AT. Spese compensate nei confronti di
RI .
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e Rigetta quello incidentale del contribuente . Spese liquidate in complessivi
€ 2500,00 oltre accessori in favore della RI.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
MA LL EL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4/2023 depositato il 02/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina - Via Giuseppe Grezar 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1181/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200000518013-001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di 1° grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella esattoriale n. 29520200000518013001 , con cui l' Agenzia delle AT di Messina, per l'anno d'imposta 2017 , richiedeva il pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza n.650/2017 , pronunciata dal Tribunale di Patti nel giudizio instaurato dal contribuente contro l'Società_1; indicava come responsabile in solido del pagamento , l' Società_1 IN LIQUIDAZIONE ( si v/da pag 6 della cartella impugnata ).
Nel ricorso introduttivo eccepiva : 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via
Pec; 2) Nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di sottoscrizione del ruolo n.
2020/000072 ad essa sottesa;
3) Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità dei ruoli. Difetto di attribuzione in sede di firma;
4) Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità del ruolo. Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 165/2001; 5)
Illegittimità della cartella di pagamento di pagamento per difetto di motivazione in ordine alle somme pretese a titolo di ruolo straordinario, nonché per carenza del presupposto su cui si fonda il ruolo straordinario;
- Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per carenza del presupposto ruolo straordinario: periculum in mora, assenza di motivazione;
6) Illegittimità costituzionale dell'art. 57 del DPR
131/1986, in relazione agli artt. 24 della Costituzione;
7) Illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione. Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Violazione di legge ex artt. 3
L. 241/1990 e 7 L. 212/2000; 8) Illegittimità della richiesta a titolo di “oneri di riscossione” e violazione dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. 112/1999 modificato in Dl n. 159/2015); 9) Illegittimità della cartella di pagamento per inapplicabilità delle sanzioni irrogate. Notificava il ricorso solo alla RI .
Il 1° Giudice rigettava tutti i motivi di ricorso.
Avverso la sentenza insorgeva il contribuente contestando :
1) Violazione di legge in ordine all'eccepita inesistenza e/o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata via PEC;
2) Illegittimità della sentenza per violazione di legge in ordine all'eccepita invalidità del ruolo per difetto di attribuzione in sede di firma;
3) Omessa pronuncia in ordine all'eccepita violazione dell'art. 17, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 165/2001; 4) Violazione e/o falsa applicazione di legge circa la rilevata illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione in ordine alle somme pretese a titolo di ruolo straordinario, nonché per carenza del presupposto su cui si fonda il ruolo straordinario;
5) Omessa pronuncia in ordine alla rilevata illegittimità costituzionale dell'art. 54 DPR
131/1986 in relazione all'art. 24 Cost.; 6) Omessa pronuncia in ordine alla violazione dell'art. 3 L.
241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000 - omessa indicazione del tasso, della decorrenza e delle modalità di calcolo degli interessi legali e sanzioni;
7) Illegittimità della richiesta a titolo di “oneri di riscossione” e violazione dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. 112/1999 modificato in Dl n. 159/2015) ; 8) Omessa pronuncia circa l'illegittimità della cartella di pagamento per inapplicabilità delle sanzioni irrogate . Chiedeva la sospensione della sentenza e dell'atto .
Si costituiva RI chiedendo la conferma della sentenza impugnata .
La sospensione veniva rigettata e fissato il giudizio di merito , all'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica con pec .
La questione è ben posta ma infondata ,per quanto si dirà.
Per giurisprudenza consolidata , la nullità pretesa dal contribuente è stata sanata dall'impugnazione della cartella di cui si contesta la notifica ( “La nullità della notifica della cartella esattoriale è suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo (articoli 156 e 160 c.p.c.), se l'atto è impugnato tempestivamente davanti al giudice tributario” Cass. n. 7800/2020). Il raggiungimento dello scopo preclude a questo giudice di poter dichiarare la nullità invocata .
Infondato il motivo riguardo la sottoscrizione del ruolo.
Secondo il comma 4 dell' articolo 12 del Dpr 602/1973, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica.
Sul punto, la sentenza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016 ricorda che la disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), Dl 106/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".
Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice.Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da unsuodelegato.Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum , in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
In definitiva secondo la Corte di Cassazione si deve “ ritenere che l'atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive”.
Inoltre a pag.6 della cartella esattoriale impugnata risulta che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_1 , Direttore Provinciale della Direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle AT , il quale, anche ai fini dell'art. 12 , ha inconfutabilmente la diretta rappresentanza dell'ente impositore per essere il titolare dell'ufficio .
Sull' omesso controllo di cui all'art. 17 Dlgs 165/2001.
L'eccezione oltre che infondata è incomprensibile considerato che per stessa ammissione del contribuente solo il Dirigente può esercitare il controllo di formazione del ruolo, affinchè siano rispettati i principi previsto dall'art. 97 della Costituzione. Nel caso di specie, il responsabile era il Dott. Nominativo_1, che nel periodo considerato era anche il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle AT di Messina , Ente impositore che ha formato il ruolo.
Sul difetto di motivazione in ordine alle somme pretese a titolo di ruolo straordinario.
Il motivo è infondato . Il ruolo veniva formato anche nei confronti dell'Società_1 la cui condizione di grave indebitamento è circostanza nota. Legittimo l'operato dell'Agenzia delle AT .
Illegittimità costituzionale dell'art. 57 del DPR 131/1986, in relazione agli artt. 24 della Costituzione;
“In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (ex plurimis: Cass.
Ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27063 ; Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass., Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29158).” L'eccezione formulata più che un motivo di ricorso sembra piuttosto una lamentela di ingiustizia fiscale;
purtroppo la norma sulla solidarietà è tranciante e l'erario può chiedere a tutte le parti in causa l'imposta di registro. Nessuna illegittimità può ravvisarsi.
Sul difetto di motivazione riguardo il calcolo di sanzioni ed interessi .
L'eccezione non può essere accolta poiché doveva essere corroborata da un calcolo effettuato dal contribuente dal quale evincersi l'erronea applicazione delle norme di legge . In difetto ,l' eccezione di omessa indicazione di specifico calcolo , così come formulata , deve essere rigettata assieme a quella di non applicazione degli oneri di riscossione .
Le sanzioni del 30% seguono il mancato pagamento dell'imposta e come tali sono dovute.
Ciò conduce questa Corte a rigettare l'appello del contribuente . Spese liquidate in complessivi
€ 2500,00 oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle AT. Spese compensate nei confronti di
RI .
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e Rigetta quello incidentale del contribuente . Spese liquidate in complessivi
€ 2500,00 oltre accessori in favore della RI.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
MA LL EL