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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/12/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3425 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIORGI GIOVANNI e con domicilio eletto presso il suo studio in
Stradella (PV) P.zza Vittorio Veneto n.20;
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BORGONOVI ELIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Broni (PV) Via Mazzini n.3;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Broni, in data 14/09/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni alla Parte I, n. 6, dell'anno
2013; separati consensualmente con verbale in data 1 Marzo 2016 e relativo decreto di omologa del 17 marzo 2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Broni (PV) il 14.09.2013 tra
e , atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Parte_1 Parte_2
Comune al Numero 6, Parte 1, anno 2013.
B) I figli restano affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità parentale e collocati presso l'abitazione della madre.
C) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli, prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione di quest'ultima, a fine settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì sera alle ore 19.00 della domenica, previa verifica dei turni di lavoro dandone tempestiva notizia alla madre. Nei pomeriggi infrasettimanali previo congruo preavviso alla madre. Per quanto concerne le festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore secondo le seguenti modalità: con un genitore la vigilia di Natale dalle ore 15:00 pernottamento e giorno di Natale sino alle ore 15:00, con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 15:00, pernottamento, giorno di Santo
Stefano sino alle ore 21:00; ad anni alternati “la Notte del 31 Dicembre e il giorno del 1
Gennaio” o il giorno dell'Epifania. Durante le vacanze pasquali o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
tutte le altre festività civili e religiose saranno alternate in modo che la stessa festività sia trascorsa dai figli, di anno in anno, con ciascuno dei genitori;
durante
l'estate quindici giorni, anche non consecutivi e frazionati, da concordare con la madre entro il
31 Maggio di ogni anno.
D) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, entro il giorno 30 di ogni mese la somma mensile pari ad €. 200,00 per ciascun figlio a decorrere dal mese di Luglio 2024, importo che verrà annualmente rivalutato nella misura pari al 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai, con primari valutazione annuale decorrente dal mese di Luglio 2025 e così ad ogni mese di Luglio degli anni successivi. L'importo del contributo al mantenimento ordinario tiene conto del fatto che la madre, come concordato con il padre, percepisce già dal Giugno 2022 e percepirà il 100% dell'Assegno
Unico per entrambi i figli;
Le spese straordinarie, previa esibizione delle relative pezze giustificative ed a semplice richiesta della parte che le ha anticipate, saranno rimborsate al 50% entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è pervenuta la relativa richiesta di rimborso, in osservanza della regolamentazione di cui al protocollo n. 2323/16 del 9.11.2016 adottato dall'Intestato Tribunale in accordo con il COA di Pavia, da intendersi qui integralmente richiamato.
E) disporre che, a cura della Cancelleria, l'emananda sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune/i competente/i per le trascrizioni/annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.08.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 2 di 3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 17.03.2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 1 marzo 2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Broni il giorno 14/09/2013 (atto n. 6, parte I, anno 2013); Parte_2
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3425 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIORGI GIOVANNI e con domicilio eletto presso il suo studio in
Stradella (PV) P.zza Vittorio Veneto n.20;
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BORGONOVI ELIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Broni (PV) Via Mazzini n.3;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Broni, in data 14/09/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni alla Parte I, n. 6, dell'anno
2013; separati consensualmente con verbale in data 1 Marzo 2016 e relativo decreto di omologa del 17 marzo 2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Broni (PV) il 14.09.2013 tra
e , atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Parte_1 Parte_2
Comune al Numero 6, Parte 1, anno 2013.
B) I figli restano affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità parentale e collocati presso l'abitazione della madre.
C) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli, prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione di quest'ultima, a fine settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì sera alle ore 19.00 della domenica, previa verifica dei turni di lavoro dandone tempestiva notizia alla madre. Nei pomeriggi infrasettimanali previo congruo preavviso alla madre. Per quanto concerne le festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore secondo le seguenti modalità: con un genitore la vigilia di Natale dalle ore 15:00 pernottamento e giorno di Natale sino alle ore 15:00, con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 15:00, pernottamento, giorno di Santo
Stefano sino alle ore 21:00; ad anni alternati “la Notte del 31 Dicembre e il giorno del 1
Gennaio” o il giorno dell'Epifania. Durante le vacanze pasquali o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
tutte le altre festività civili e religiose saranno alternate in modo che la stessa festività sia trascorsa dai figli, di anno in anno, con ciascuno dei genitori;
durante
l'estate quindici giorni, anche non consecutivi e frazionati, da concordare con la madre entro il
31 Maggio di ogni anno.
D) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, entro il giorno 30 di ogni mese la somma mensile pari ad €. 200,00 per ciascun figlio a decorrere dal mese di Luglio 2024, importo che verrà annualmente rivalutato nella misura pari al 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai, con primari valutazione annuale decorrente dal mese di Luglio 2025 e così ad ogni mese di Luglio degli anni successivi. L'importo del contributo al mantenimento ordinario tiene conto del fatto che la madre, come concordato con il padre, percepisce già dal Giugno 2022 e percepirà il 100% dell'Assegno
Unico per entrambi i figli;
Le spese straordinarie, previa esibizione delle relative pezze giustificative ed a semplice richiesta della parte che le ha anticipate, saranno rimborsate al 50% entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è pervenuta la relativa richiesta di rimborso, in osservanza della regolamentazione di cui al protocollo n. 2323/16 del 9.11.2016 adottato dall'Intestato Tribunale in accordo con il COA di Pavia, da intendersi qui integralmente richiamato.
E) disporre che, a cura della Cancelleria, l'emananda sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune/i competente/i per le trascrizioni/annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.08.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 2 di 3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 17.03.2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 1 marzo 2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Broni il giorno 14/09/2013 (atto n. 6, parte I, anno 2013); Parte_2
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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