Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1248/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi, per procura in atti, dall'avvocato Salvatore Maiolino, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n°136/A
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. ). Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Angelo Privitera,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Floridia Via Mattarella n. 15
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
dall'avvocato Concetta Valeria, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Catania,
Corso Italia 244
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1549/2023 pubblicata il 17.8.2023,
definitivamente pronunciando, rigettava ogni domanda proposta da Parte_1
e avente ad oggetto risarcimento del danno da responsabilità Parte_2
professionale e li condannava in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ed Controparte_1 Controparte_2
Hanno proposto appello e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 29.9.2023.
Si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello, nonché spiegato Controparte_1
appello incidentale per il caso di riforma della decisione e di condanna al pagamento di risarcimento e quindi reiterato la domanda di manleva nei confronti di
[...]
, spese vinte. Controparte_2
Si è altresì costituita ed ha domandato il rigetto Controparte_2
dell'interposto gravame. Nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'interposto gravame, e di rituale riproposizione della domanda di garanzia originariamente svolta dal dott. nei confronti della deducente Compagnia, CP_1
così statuire: rigettare, in ogni caso, la domanda avversaria, per assoluto difetto di prova del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno e tra quest'ultimo e le
2 conseguenze dannose risarcibili, e, per l'effetto, ritenere non responsabile CP_1
del preteso danno patito dagli odierni appellanti.
[...]
In subordine, ove l'Ill.mo Collegio ritenga di giungere ad un giudizio prognostico di ragionevole probabilità di successo dell'azione, liquidare il danno in via equitativa,
contenere l'eventuale condanna della comparente nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile al proprio assicurato, tenuto conto del massimale indicato nella polizza, detratto lo scoperto, spese vinte.
All'udienza del 17.2.2025 la causa è stata posta in decisione con il termine per il deposito di note conclusionali già assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di appello si possono esaminare congiuntamente, attesa l'evidente connessione, logica e giuridica, corrente tra essi.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha operato la ricostruzione dei fatti.
Sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure ha ritenuto che i due ricorsi avanti il G.L. avrebbero riguardato degli avvisi di addebito notificati precedentemente a quelli posti a fondamento della domanda di primo grado e che ciò escluderebbe qualsiasi responsabilità dello , attesa la piena consapevolezza che gli CP_1
appellanti avevano circa la necessità di svolgere l'opposizione avanti il Giudice del
Lavoro, competente per gli avvisi di addebito per cui è la presente causa.
A mente degli appellanti ciò sarebbe errato in quanto gli avvisi di addebito correttamente impugnati avanti il G.L. (n. 54820170002099976, n.
3 59820160002767674 e n. 5982016000276757300), sono successivi a quelli oggetto di causa, questi ultimi entrambi dell'anno 2015, notificati il 29.01.2016.
Proseguono gli appellanti che, una volta appreso dell'impossibilità di impugnare gli avvisi di addebiti oggetto del procedimento di primo grado, per scadenza dei termini,
essi decisero di intraprendere il corretto iter, non indicato dal professionista, per quelli successivi. Né è condivisibile quanto osservato dal Giudice di primo grado circa la previsione all'interno dell'avviso di addebito delle modalità di Pt_3
presentazione del ricorso, che avrebbe determinato una “praesumptio hominis” in ordine alla necessità di rivolgersi ad un avvocato.
In realtà le comunicazioni di addebito in questione oltre ad indicare la modalità della fase di opposizione prevedono un intero capitolo intitolato “Informazioni e richieste di verifica della partita debitoria”, nel quale vengono illustrate le modalità di presentazione di un eventuale ricorso in autotutela teso all'accertamento del quantum dell'importo addebitato, certamente meno onerosa per la parte ma di poco probabile accoglimento, fase comunque non sostitutiva dell'opposizione giudiziale. Né gli appellanti avevano le conoscenze adeguate a comprendere il rapporto tra i diversi rimedi colà indicati.
Quindi il primo giudice doveva accertare che il professionista doveva offrire le corrette indicazioni a cominciare dal fatto che l'istanza in autotutela non avrebbe interrotto i termini per la presentazione del ricorso avanti il giudice del lavoro e che la stessa, comunque, aveva scarse possibilità di successo.
4 Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha violato gli artt. 1218, 1453 e 2230 c.c. nonché i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Gli appellanti sostengono che, a fronte dell'inadempimento sollevato dai medesimi il dott. e l'assicurazione chiamata in causa dovevano offrire la prova del CP_1
corretto adempimento del professionista, ma siffatto onere non è stato assolto.
In particolare, non ha provato di avere offerto le necessarie indicazioni per CP_1
una contestazione efficace degli illegittimi addebiti emessi dall , tra cui il Pt_3
rimedio avanti il giudice del lavoro, per il quale era necessaria l'opera di un avvocato.
Il Dott. offrì la propria opera professionale optando per il ricorso in CP_1
autotutela inteso alla sospensione amministrativa dell'addebito, secondo la procedura indicata nei due avvisi contestati, senza informare i clienti circa la differenza di tale rimedio rispetto all'opposizione davanti al Giudice del Lavoro né del fatto che il ricorso in autotutela non sospendeva i termini per la presentazione del ricorso giudiziale, con scadenza a breve. In conseguenza della mancata presentazione del ricorso avanti al Giudice del Lavoro i crediti previdenziali divennero definitivi e determinarono gli appellanti a rivolgersi, per gli avvisi successivi, ad un professionista legale. Proseguono gli appellanti nel senso che le sentenze emesse dal
Tribunale del Lavoro di Siracusa, prodotte in giudizio, provano che il rimedio giudiziale avrebbe avuto esito positivo e che l'entità del danno subito è pari agli avvisi di addebito pagati in quanto divenuti definitivi.
I due motivi sono fondati, per quanto di ragione.
5 Questa Corte intende seguire l'insegnamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite,
la quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite. (SS.UU.,
30/10/2001 n.13533). Prosegue la stessa Cassazione nel senso che lo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In
virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697
c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento,
trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
6 Quindi, osserva questa Corte, nel caso di specie incombeva sul dott. CP_1
l'onere di provare di avere correttamente informato i due clienti in ordine ai rimedi esperibili dal medesimo ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito,
di individuare le questioni che esulino dalla stessa, altresì informando i clienti dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass., III, 23.6.2016 n. 13007).
Con detta sentenza la S.C. ha ritenuto la responsabilità di un commercialista,
incaricato di fornire una consulenza tecnico-giuridica a seguito dell'esito infausto di un ricorso dinanzi alla commissione tributaria regionale, per non aver informato il cliente della possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza sfavorevole e della necessità di rivolgersi ad un avvocato al fine di proporre tempestivamente l'impugnazione.
Orbene, osserva questa Corte che nel caso a mani non è dubbio l'incarico conferito al dott. dai coniugi appellanti, circostanza questa attestata, oltre che dalle CP_1
undici fatture prodotte, tra il 2014 ed il 2016, emesse dallo alle società di CP_1
interesse degli appellanti, anche dai ricorsi in via amministrativa svolti dal commercialista sia avverso i due verbali di accertamento (n. 760000040007343 e n.
7600000400884 del 7.3.2014) che per la sospensione dei due avvisi di addebito (n.
598 2015 0001967285000 e n. 598 2015 0001967386000 notificati a gennaio 2016).
Le fatture emesse (l'ultima la n. 27 dell'8.7.2016) coprono il periodo temporale fino a pochi mesi dopo i due avvisi di addebito menzionati, periodo dopo il quale il
7 rapporto professionale tra le parti e venuto meno a cagione dei dissapori per cui è
causa.
I ricorsi giudiziali sono stati presentati, invece, in un periodo successivo, nel 2017 e nel 2018, per avvisi di addebito relativi ad anni posteriori (2016 e 2017).
Al riguardo sono in atti tre delle quattro sentenze relative, che hanno annullato gli avvisi di addebito impugnati, tutte positive per gli appellanti, il che soddisfa pienamente anche l'ulteriore presupposto sotteso alle azioni di responsabilità
professionale, a mente del quale, come insegna la Suprema Corte, la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole
(ex multis, Cass., III, 11/11/2024 n.28903 e 6/9/2024, n.24007).
Nel caso a mani gli esiti dei ricorsi giudiziali è agli atti la prova piena circa il fatto che la proposizione del ricorso giudiziale avrebbe dato esito pienamente positivo.
Per questi motivi
l'appello deve essere accolto, con la precisazione che CP_1
deve essere condannato a pagare agli appellanti i seguenti importi, inferiori a
[...]
quelli richiesti (circa 16 mila euro per ciascuno).
Invero, risulta aver pagato per la definizione agevolata del debito, le Parte_1
prime due rate, rispettivamente di euro 3.521,16 ed euro 3.374,45 per un totale di euro 6.895,61 e così anche , che ha corrisposto euro 3.498,83 ed euro Parte_2
3.335,07 per un totale di euro 6.833,90. Il risarcimento dovuto agli appellanti deve essere maggiorato degli interessi legali dalla data di pagamento al soddisfo.
8 Osserva inoltre la Corte che agli atti non si rinviene alcun'altra quietanza di pagamento che provi il patimento di danno ulteriore a carico degli appellanti.
Infine, osserva la Corte che agli appellanti, a cagione del medesimo contratto d'opera professionale affidato alla , non compete alcun ulteriore risarcimento (euro CP_1
10.000,00 per violazione dei principi di correttezza e buona fede ec artt. 1175 e 1375
c.c.) in ragione dei fatti esposti essendo unitario il fatto generatore del danno e dovendo comunque il professionista rispondere sempre e comunque in ragione dell'incarico conferito, che comprende pure, come sopra nello specifico argomentato,
anche quello di idonea informativa per il caso di sua incompetenza. Né alcun danno ulteriore è stato provato dagli appellanti in aggiunta a quello sopra esposto e riconosciuto.
*****
propone appello incidentale per il caso in cui dovesse venire accolto Controparte_1
l'appello principale. Per questa evenienza egli, nella non temuta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello e condanna dello stesso, chiede di essere manlevato e garantito, da da ogni effetto e Controparte_3
conseguenza derivante dall'eventuale accoglimento del gravame, giusta polizza n.
763967655, sostituita e raccordata dalla polizza n. X98534997 02 del 22/02/2012,
domanda ritualmente formulata in primo grado.
Anche questo appello, osserva la Corte, deve essere accolto e da tanto discende che deve tenere indenne delle somme Controparte_2 Controparte_1
versate da questi in favore dell'attrice per capitale e interessi, come sopra disposto, in quanto la polizza copre il rischio oggetto di causa.
9 Tuttavia, come dedotto dalla stessa Compagnia, dalle somme dovute dal dott.
agli appellanti deve essere detratta, in danno dell'assicurato ed a favore CP_1
della Compagnia assicuratrice, la franchigia prevista dal punto 1.4.6. delle condizioni generali di polizza, che prevede lo scoperto di 1/10 per ogni sinistro, con un minimo di euro 500,00 (e un massimo di euro 25.000,00).
Quindi la misura della manleva posta a carico di ammonta a complessivi CP_2
euro 6.206,05 per il risarcimento dovuto a e ad euro 6.150,51 per il Parte_1
risarcimento dovuto a , oltre interessi legali come sopra indicati. Parte_2
Osserva inoltra la Corte che, a termini di polizza (tutela legale) e dell'art. 1917,
comma III, cpc, rimangono a carico di le spese sostenute dall'assicurato CP_2
per resistere all'azione del danneggiato (Cass. 10595/2018).
Al riguardo, dette spese sono quantificate per il primo grado in complessivi euro
4.237,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per quella introduttiva,
euro 840,00 per la fase di trattazione (nessuna istruttoria) ed euro 1.701,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro 3.933,00 di cui euro 800,00
per esborsi, euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva,
euro 922,00 per la fase di trattazione (nulla per istruttoria) ed euro 956,00 per quella decisionale (tenuto conto del rito, che prevede la redazione di sole note conclusionali), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi.
*****
Le spese dei due gradi di lite, considerata come unitaria la domanda proposta dagli odierni appellanti e tenuto conto del “decisum”, devono essere poste, in virtù dei
10 principi di soccombenza e globalità, in solido a carico di e di Controparte_1
ed a favore di e di . Controparte_2 Parte_1 Parte_2
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore relativa al “decisum”, quindi tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.837,00 di cui euro 600,00 per esborsi, euro 919,00 per la fase di studio, euro
777,00 per quella introduttiva, euro 840,00 per la fase di trattazione (nessuna istruttoria) ed euro 1.701,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.733,00, di cui euro 800,00 per esborsi, euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione
(nulla per istruttoria) ed euro 956,00 per quella decisionale (tenuto conto del rito, che prevede la redazione di sole note conclusionali), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nella misura di legge per entrambi i gradi.
Per il caso in cui dovesse essere escusso , Controparte_1 Controparte_2
deve tenere indenne il primo per l'intero delle somme appena sopra quantificate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1248/2023 R.G.,
accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1549/2023 Parte_2
pubblicata il 17.8.2023 e per l'effetto così dispone:
11 1) condanna a pagare a euro 6.895,61 ed a Controparte_1 Parte_1 Pt_2
euro 6.833,90, oltre interessi per come indicati in parte motiva;
[...]
2) condanna a tenere indenne delle Controparte_2 Controparte_1
somme versate da questi in favore degli appellanti per capitale e interessi, come disposto in sentenza;
3) condanna a pagare a , per intero, le Controparte_2 Controparte_1
sue spese di rappresentanza ed assistenza in giudizio, sopra quantificate in euro
4.237,00 per il primo grado ed euro 3.933,00 per il secondo, oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi;
4) condanna in solido ed a pagare a Controparte_1 Controparte_2
e le spese di lite dei due gradi di giudizio, sopra Parte_1 Parte_2
quantificate in euro 4.837,00 per il primo ed in euro 4.733,00 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi.
Qualora venisse previamente escusso , si condanna Controparte_1 [...]
a tenere indenne il primo per l'intero delle somme appena sopra Controparte_2
quantificate.
Così deciso in Catania, il 6 marzo 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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