Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 71/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 21 febbraio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 71/24 R.G.L. promossa da: azioni, rappresentata e difesa dall'avv. Marina ONroparte_1
TO ricorrente-opponente c o n t r o
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio e Marco Del Nevo Parte_1
resistente-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE oppone il decreto ingiuntivo n. 404/23 portante il pagamento in CP_1 favore di di € 2.641,68 per retribuzione di luglio 2023 nonché la Parte_1
consegna dei cedolini di agosto 2023 e del TFR.
ONesta che la retribuzione debba essere corrisposta al lordo delle ritenute, allegando di aver provveduto al versamento dei contributi.
Eccepisce di aver caricato sul sistema informatico i cedolini di cui all'ingiunzione, consentendo così al lavoratore di prenderne visione.
In via riconvenzionale, lamenta che il lavoratore non avrebbe svolto con diligenza e perizia le proprie mansioni, macchiandosi di innumerevoli inadempienze quali la inadeguata organizzazione del personale rispetto alle attività da svolgersi, l'omessa effettuazione di sopralluoghi, l'omessa cura e
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il tutto con ingenti danni, anche sotto il profilo dell'immagine, quantificati nella perdita di € 63.297,82 subita nell'anno 2023.
Tanto premesso, così conclude: «In via principale e riconvenzionale: previo accertamento del controcredito di per azioni per le ONroparte_1 ragioni di cui in narrativa per l'importo di € 63.297,82 in mera sorte capitale, ovvero per quel maggiore o minore importo meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Tribunale adito, anche d'ufficio ed in via equitativa, previa eventuale espletanda CTU, oltre al danno all'immagine dell'azienda; previo accertamento e dichiarazione della compensazione legale o giudiziale –per la quale si insta– tra il credito ingiunto ed il suddetto controcredito di
[...]
dichiarare nullo e/o illegittimo e/o irrito, e ONroparte_2
comunque annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace, nei confronti di
l'opposto Decreto Ingiuntivo il Decreto ONroparte_2
Ingiuntivo n. 404/2023 del 02/20/2023 emesso nel procedimento di ingiunzione
R.G. n. 842/2023 dal Tribunale di Alessandria sezione Lavoro notificato a mezzo pec all'opponente in data 22/12/2023, in apprezzamento delle ragioni di opposizione di cui in narrativa ed in particolare in ragione dell'estinzione del credito ingiunto per compensazione (giudiziale o legale) per come dedotto in narrativa;
In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto nei confronti di
[...]
per azioni o comunque di accertamento della debenza, da ONroparte_1
parte di nei confronti del geom. ONroparte_2 Pt_1
degli importi portati nel Decreto Ingiuntivo opposto o di quel diverso importo che dovesse emergere in corso di causa accertato altresì il controcredito di er nei confronti del sig. per il danno di ONroparte_1 CP_2 Pt_1
cui in narrativa, accertare e dichiarare di conseguenza e quindi condannare il sig. al pagamento in favore della er Parte_1 ONroparte_1
2 azioni dell'importo di € 63.297,82 o comunque del diverso importo, maggiore o minore meglio visto e ritenuto da codesto Ill.mo Tribunale, anche d'ufficio ed in via equitativa previa espletanda CTU, come emergente in corso di causa per il danno occorso all'esponente in ragione del danno causato alla
[...]
imputabile al sig. stesso;
In via ulteriormente subordinata e CP_1 Pt_1 riconvenzionale: Accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il geom. al pagamento in favore della er azioni Pt_1 ONroparte_1 di ogni somma di cui all'esito dell'istruttoria quest'ultima risultasse creditrice nei confronti dell'odierna opposta per le causali tutte di cui in narrativa, a prescindere dall'eventuale compensazione legale e/o giudiziale tra i due crediti».
Resiste . Parte_1
Prende atto che l'opponente non contesta la correttezza dell'importo azionato e, quanto all'eccezione secondo cui le somme dovrebbero essere conteggiate al netto, richiama giurisprudenza di legittimità che, al contrario, con orientamento costante, ritiene che gli importi dovuti al lavoratore debbano essere conteggiati al lordo;
prende atto del deposito della busta paga di agosto 2023 e di quella relativa al TFR;
eccepisce la decadenza dalle prove orali di controparte, per non avere indicato tempestivamente i nominativi dei testimoni da escutere e così conclude: «Nel merito In via principale Voglia la S.V. Ill.ma, in ogni caso, per tutti i motivi esposti inatti, accertare il credito del ricorrente per saldo busta paga luglio 2023 nella misura di € 2641,68; accertare e dichiarare
l'inesistenza di alcun diritto risarcitorio per qualsivoglia ragione o motivo così come dedotto da controparte a favore di accertare e ONroparte_3 dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in merito all'obbligo di consegna del cedolino paga di agosto 2023 e di fine rapporto;
conseguentemente respingere integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale dedotta dall'opponente e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto ovvero se meglio ritenuto in ragione dell'intervenuta
3 parziale cessazione della materia del contendere revocarlo e dichiarare tenuta
e condannare nella persona del legale rappresentante pro- ONroparte_3
tempore al pagamento a favore del sig. della complessiva Parte_1 somma di € 2641,68 oltre interessi dalla maturazione del credito e sino all'effettivo saldo del dovuto ovvero di quella diversa somma effettivamente accertata come dovuta in corso di causa. In ogni caso Con vittoria di competenza di causa oltre 15% Rim. Forf., 4% CPA, 22% IVA sia per la fase monitoria sia per la fase di opposizione ed autonoma condanna di controparte ex art 96 cpc per aver agito con mala fede ovvero colpa grave».
ON In via monitoria è stato ingiunto a , in favore di il Parte_1 pagamento, al lordo, di € 2.641,68 e la consegna delle buste paga di agosto
2023 e del TFR.
Le buste paga in questione sono state consegnate al lavoratore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Quanto all'importo di € 2.641,68 ne è provata la debenza in forza della busta paga prodotta, e non contestata dall'opponente, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
Per cui detta somma è certamente dovuta;
ed è dovuta al lordo delle ritenute come da costante giurisprudenza di legittimità.
La domanda riconvenzionale è rimasta priva di riscontro probatorio in quanto, da un lato, l'opponente non ha tempestivamente indicato i nominativi dei testimoni, dall'altro lato, ha formulato i capitoli di prova soltanto nel corso della prima udienza, dunque tardivamente.
Poiché le buste paga sono state consegnate, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. ON
deve essere condannata a pagare a € 2.641,68 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali.
Inoltre, poiché la consegna delle buste paga è stata effettuata soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, allorquando, invece, la legge 5.1.1953, n. 4,
4 art 1, impone al datore di lavoro la consegna immediata dei prospetti paga, le
ON spese del monitorio debbono essere poste a carico di , apparendo la ON richiesta di decreto ingiuntivo pienamente fondata, non avendo dimostrato di aver tempestivamente adempiuto all'obbligo indicato dalla legge dianzi citata.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: preso atto dell'avvenuta consegna della busta paga e del pagamento del capitale, degli interessi e delle spese di cui al decreto ingiuntivo opposto, revoca il decreto ingiuntivo medesimo, dando atto della legittimità della pretesa a suo tempo azionata in via monitoria;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna azioni a rimborsare a le ONroparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 2.626,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 21 febbraio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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