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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3463 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Dei Verdi, n. 55, presso lo studio dell'avv. MATERIA ROBERTO (C.F.: ), pec.: C.F._2
fax: 0906415631, che la rappresenta e difende Email_1
per procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], ed C.F._3
elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze, n. 211, presso lo studio dell'avv. MANCUSO ANTONELLA (C.F.: , pec: C.F._4
fax: 090712995 che lo rappresenta e difende Email_2
per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 18/10/2024, i coniugi , nata a [...] Parte_1
(ME) il 19/06/1979 e nato a [...] il [...], Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Messina il
28/02/2010, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte
1, anno 2010; che dall'unione era nato a [...], in data [...] un figlio di nome;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale Per_1
omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15410/2022 del
04/10/2022; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “1) Le parti hanno fissato la loro rispettive residenze in Messina assumendo l'unico obbligo reciproco di comunicarsi eventuali spostamenti di residenza e/o dimora, anche temporanei, e, ciò, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio. 2) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori ai sensi della normativa introdotta dalla L.
8 febbraio 2006, n. 54, con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna in Messina. 3) Il padre potrà vedere ed incontrare il figlio due fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì a quello della domenica. Salva diversa organizzazione che le parti concerteranno di volta in volta in ragione delle eIGenze personali e scolastiche del figlio iscritto al primo anno del Liceo scientifico Archimede di Messina. Si prevede, altresì, che il padre potrà trascorrere col figlio, il pomeriggio di martedì e di venerdì dalle 17,30 alle 21,30 con la precisazione che il minore il giorno di venerdì coincidente col fine settimana di permanenza presso la dimora paterna si recherà, stante l'età, presso il padre direttamente ed autonomamente dall'uscita di scuola. In occasione delle
2 ferie estive il IG. trascorrerà con il figlio due settimane anche non CP_1
consecutive nel periodo dal 15.07 al 31.08. Detti periodi dovranno essere concertati fra le parti entro e non oltre il giorno 20 del mese di giugno. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il ragazzo (considerando i giorni effettivi di vacanza) passerà col padre almeno gg. 07 continuativi di modo che, ad anni alterni, egli starà il giorno di Natale con la mamma e l'ultimo dell'anno con il padre e viceversa;
La determinazione dei suddetti periodi dovrà avvenire entro e non oltre il 20 novembre. c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il bambino starà con i genitori ad anni alterni durante tutto il periodo di vacanza. Il compleanno così come l'onomastico del figlio sarà trascorso a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi ogni anno. Il compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con il figlio, prescindendo dal tempo di permanenza ordinario. Sono sempre salvi diversi espressi accordi tra le parti. 4) La casa coniugale sita in Messina, Via Santa Cecilia nr. 119 di proprietà del IG. CP_1
rimane definitivamente assegnata allo stesso. La IG.ra rimane titolare Pt_1 esclusiva dell'immobile sito in Messina via Santa Cecilia nr. 115 a lei intestata ed acquistata in costanza di matrimonio. 5) Le parti essendo titolari di autonoma fonte di reddito rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo economico. 6) Il IG. verserà alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla stessa, la somma di € 470,00
(quattrocentosettanta/00) quale concorso al mantenimento per il figlio , Per_1
fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dello stesso.
L'importo sarà oggetto di rivalutazione monetaria in base agli indici Istat intervenuti l'anno precedente. Le parti convengono che gli emolumenti che saranno riconosciuti a titolo di Assegno Unico e universale per il figlio minorenne verranno attribuiti in misura del 100% alla IG.ra Per_1 Pt_1
3 avendone le parti tenuto conto nella determinazione degli impegni economici in favore del minore e ciò in deroga alla normativa che, per il regime di affidamento condiviso, prevede invece il riparto in favore di entrambi i genitori nella misura del 50%. La relativa domanda amministrativa sarà curata direttamente dalla IG. ed ove occorresse il IG. sottoscriverà Pt_1 CP_1
eventuali deleghe od autorizzazioni. 7) Le parti dichiarano di essere a conoscenza del protocollo del CNF sulla compartecipazione alle spese straordinarie e di approvarlo. Di conseguenza, i coniugi si obbligano reciprocamente a rimborsarsi previa documentazione fiscale, il 50% di tutte le spese straordinarie da attuarsi in via straordinaria ed urgente. Tutte le altre come disciplinate dal suddetto protocollo dovranno essere affrontate previa formale intesa con scambio di reciproco consenso in assenza del quale rimarranno a carico di chi l'abbia effettuate senza diritto al rimborso. Anche in caso di contrasto sulla qualità delle spese, sulle modalità di comunicazione o sulla Contro ripartizione delle stesse, le parti aderiscono al protocollo di intesa del sulle spese. 8) Le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza economica e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente avendo la IG. adempiuto Pt_1
all'onere previsto all'art. 10 dell'accordo di separazione di acquisto della nuda proprietà in favore del figlio con riserva di usufrutto in proprio favore, per un valore eccedente l'importo di complessivi € 100.000,00 convenzionalmente previsto in sede di separazione. In ogni caso le parti dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, rinunciando per l'effetto ad ogni diritto e azione, e dichiarando di avere definitivamente regolamentato ogni reciproco rapporto in dare ed avere. In particolare, le parti considerano soddisfatte le rispettive ragioni in relazione alla ripartizione di tutti i beni mobili, immobili, valori, giacenze di conto, maturati in costanza di matrimonio, rinunciando per l'effetto ad ogni azione o rivendicazione. 11) Le parti dichiarano di aver pure ripartito i propri effetti personali ivi comprese regalie e/o beni acquistati in costanza di matrimonio, nonché l'arredo della casa di Santa Cecilia 115 di proprietà esclusiva della IG. 12) Le parti si Pt_1
4 scambiano il reciproco consenso ad avanzare anche autonomamente istanza per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il minore per motivi turistici e di studio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deIGnato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All'udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
5 Messina con decreto n. cronol. 15410/2022 del 04/10/2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conIGlio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Messina il 28/02/2010, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte 1, anno 2010, tra nata a [...] il Parte_1
19/06/1979 e nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 18/10/2024
e sopra meglio specificate;
6 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì
10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3463 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Dei Verdi, n. 55, presso lo studio dell'avv. MATERIA ROBERTO (C.F.: ), pec.: C.F._2
fax: 0906415631, che la rappresenta e difende Email_1
per procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], ed C.F._3
elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze, n. 211, presso lo studio dell'avv. MANCUSO ANTONELLA (C.F.: , pec: C.F._4
fax: 090712995 che lo rappresenta e difende Email_2
per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 18/10/2024, i coniugi , nata a [...] Parte_1
(ME) il 19/06/1979 e nato a [...] il [...], Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Messina il
28/02/2010, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte
1, anno 2010; che dall'unione era nato a [...], in data [...] un figlio di nome;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale Per_1
omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15410/2022 del
04/10/2022; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “1) Le parti hanno fissato la loro rispettive residenze in Messina assumendo l'unico obbligo reciproco di comunicarsi eventuali spostamenti di residenza e/o dimora, anche temporanei, e, ciò, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio. 2) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori ai sensi della normativa introdotta dalla L.
8 febbraio 2006, n. 54, con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna in Messina. 3) Il padre potrà vedere ed incontrare il figlio due fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì a quello della domenica. Salva diversa organizzazione che le parti concerteranno di volta in volta in ragione delle eIGenze personali e scolastiche del figlio iscritto al primo anno del Liceo scientifico Archimede di Messina. Si prevede, altresì, che il padre potrà trascorrere col figlio, il pomeriggio di martedì e di venerdì dalle 17,30 alle 21,30 con la precisazione che il minore il giorno di venerdì coincidente col fine settimana di permanenza presso la dimora paterna si recherà, stante l'età, presso il padre direttamente ed autonomamente dall'uscita di scuola. In occasione delle
2 ferie estive il IG. trascorrerà con il figlio due settimane anche non CP_1
consecutive nel periodo dal 15.07 al 31.08. Detti periodi dovranno essere concertati fra le parti entro e non oltre il giorno 20 del mese di giugno. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il ragazzo (considerando i giorni effettivi di vacanza) passerà col padre almeno gg. 07 continuativi di modo che, ad anni alterni, egli starà il giorno di Natale con la mamma e l'ultimo dell'anno con il padre e viceversa;
La determinazione dei suddetti periodi dovrà avvenire entro e non oltre il 20 novembre. c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il bambino starà con i genitori ad anni alterni durante tutto il periodo di vacanza. Il compleanno così come l'onomastico del figlio sarà trascorso a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi ogni anno. Il compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con il figlio, prescindendo dal tempo di permanenza ordinario. Sono sempre salvi diversi espressi accordi tra le parti. 4) La casa coniugale sita in Messina, Via Santa Cecilia nr. 119 di proprietà del IG. CP_1
rimane definitivamente assegnata allo stesso. La IG.ra rimane titolare Pt_1 esclusiva dell'immobile sito in Messina via Santa Cecilia nr. 115 a lei intestata ed acquistata in costanza di matrimonio. 5) Le parti essendo titolari di autonoma fonte di reddito rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo economico. 6) Il IG. verserà alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla stessa, la somma di € 470,00
(quattrocentosettanta/00) quale concorso al mantenimento per il figlio , Per_1
fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dello stesso.
L'importo sarà oggetto di rivalutazione monetaria in base agli indici Istat intervenuti l'anno precedente. Le parti convengono che gli emolumenti che saranno riconosciuti a titolo di Assegno Unico e universale per il figlio minorenne verranno attribuiti in misura del 100% alla IG.ra Per_1 Pt_1
3 avendone le parti tenuto conto nella determinazione degli impegni economici in favore del minore e ciò in deroga alla normativa che, per il regime di affidamento condiviso, prevede invece il riparto in favore di entrambi i genitori nella misura del 50%. La relativa domanda amministrativa sarà curata direttamente dalla IG. ed ove occorresse il IG. sottoscriverà Pt_1 CP_1
eventuali deleghe od autorizzazioni. 7) Le parti dichiarano di essere a conoscenza del protocollo del CNF sulla compartecipazione alle spese straordinarie e di approvarlo. Di conseguenza, i coniugi si obbligano reciprocamente a rimborsarsi previa documentazione fiscale, il 50% di tutte le spese straordinarie da attuarsi in via straordinaria ed urgente. Tutte le altre come disciplinate dal suddetto protocollo dovranno essere affrontate previa formale intesa con scambio di reciproco consenso in assenza del quale rimarranno a carico di chi l'abbia effettuate senza diritto al rimborso. Anche in caso di contrasto sulla qualità delle spese, sulle modalità di comunicazione o sulla Contro ripartizione delle stesse, le parti aderiscono al protocollo di intesa del sulle spese. 8) Le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza economica e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente avendo la IG. adempiuto Pt_1
all'onere previsto all'art. 10 dell'accordo di separazione di acquisto della nuda proprietà in favore del figlio con riserva di usufrutto in proprio favore, per un valore eccedente l'importo di complessivi € 100.000,00 convenzionalmente previsto in sede di separazione. In ogni caso le parti dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, rinunciando per l'effetto ad ogni diritto e azione, e dichiarando di avere definitivamente regolamentato ogni reciproco rapporto in dare ed avere. In particolare, le parti considerano soddisfatte le rispettive ragioni in relazione alla ripartizione di tutti i beni mobili, immobili, valori, giacenze di conto, maturati in costanza di matrimonio, rinunciando per l'effetto ad ogni azione o rivendicazione. 11) Le parti dichiarano di aver pure ripartito i propri effetti personali ivi comprese regalie e/o beni acquistati in costanza di matrimonio, nonché l'arredo della casa di Santa Cecilia 115 di proprietà esclusiva della IG. 12) Le parti si Pt_1
4 scambiano il reciproco consenso ad avanzare anche autonomamente istanza per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il minore per motivi turistici e di studio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deIGnato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All'udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
5 Messina con decreto n. cronol. 15410/2022 del 04/10/2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conIGlio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Messina il 28/02/2010, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte 1, anno 2010, tra nata a [...] il Parte_1
19/06/1979 e nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 18/10/2024
e sopra meglio specificate;
6 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì
10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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