Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1782
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Nullità della presa in carico per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per difetto di attualità della capacità contributiva

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Nullità della presa in carico per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per difetto di attualità della capacità contributiva

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Nullità della presa in carico per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per difetto di attualità della capacità contributiva

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non sia un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto priva di natura provvedimentale e meramente informativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1782
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1782
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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