CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1782/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
CAVALLO MARIA BARBARA, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9255/2023 depositato il 17/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09777202300025063000 IRES-ALTRO
- PRESA IN CARICO n. 09777202300025063000 IVA-ALTRO
- PRESA IN CARICO n. 09777202300025063000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parti resistenti si riportano agli atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 S.r.l. ha ricevuto in data 24 aprile 2023 una comunicazione di presa in carico n. 09777202300025063000 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale le veniva comunicato che l'attività di riscossione era stata avviata in relazione a somme risultanti da un avviso di accertamento n. TK3036602285/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione indicava un importo complessivo di euro 488.282,21, senza allegare cartelle di pagamento né altri atti della riscossione, limitandosi a informare il contribuente dell'affidamento del carico all'Agente della riscossione e delle modalità di pagamento.
La società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, deducendo:
-la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle);
-la nullità della presa in carico per difetto di motivazione;
-la prescrizione e/o decadenza dei crediti;
- la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
- l'illegittimità della pretesa per difetto di attualità della capacità contributiva.
2. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la comunicazione di presa in carico non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs.
546/1992;l'atto ha natura meramente informativa, priva di effetti lesivi;
l'avviso di accertamento presupposto sarebbe stato regolarmente notificato via PEC il 14 novembre 2022 e non impugnato, divenendo definitivo
.
3. Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate, confermando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e sostenendo la tardività e l'inammissibilità di ogni contestazione sul merito della pretesa tributaria.
4. Il ricorso è passato in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è inammissibile in quanto la presa in carico non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs.
546/1992.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la comunicazione di presa in carico non abbia natura provvedimentale, non contiene un'intimazione di pagamento, non incide direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, si limita a informare del passaggio della competenza dall'ente impositore all'agente della riscossione.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, accogliendo le tesi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023: possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, ovvero capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti.
Non possono, invece, essere autonomamente impugnati gli atti privi di natura provvedimentale, ancorché emessi dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione (o da organismi a questi ultimi ancillari), con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia.
L'avviso di presa in carico del ruolo è l'atto con cui il concessionario della riscossione comunica semplicemente al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'Agenzia delle entrate.
Nello stesso, dunque, non sono presenti né un'intimazione di pagamento né altro tipo di imposizioni nei confronti del contribuente: l'avviso si limita ad informare lo stesso contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato.
Si tratta, dunque, di un atto amministrativo senza valenza provvedimentale ossia privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
Sul punto, di recente. Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025, n. 4903, secondo la quale la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché non lede la posizione giuridica del contribuente: tale provvedimento è infatti un mero atto partecipativo, con cui il contribuente viene informato dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'ente della riscossione.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti costituite che liquida in euro 3000,00.
Così deciso il 15.01.2026
La Giudice relatrice La Presidente
RI BA LL LA ER
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
CAVALLO MARIA BARBARA, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9255/2023 depositato il 17/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09777202300025063000 IRES-ALTRO
- PRESA IN CARICO n. 09777202300025063000 IVA-ALTRO
- PRESA IN CARICO n. 09777202300025063000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parti resistenti si riportano agli atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 S.r.l. ha ricevuto in data 24 aprile 2023 una comunicazione di presa in carico n. 09777202300025063000 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale le veniva comunicato che l'attività di riscossione era stata avviata in relazione a somme risultanti da un avviso di accertamento n. TK3036602285/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione indicava un importo complessivo di euro 488.282,21, senza allegare cartelle di pagamento né altri atti della riscossione, limitandosi a informare il contribuente dell'affidamento del carico all'Agente della riscossione e delle modalità di pagamento.
La società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, deducendo:
-la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle);
-la nullità della presa in carico per difetto di motivazione;
-la prescrizione e/o decadenza dei crediti;
- la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
- l'illegittimità della pretesa per difetto di attualità della capacità contributiva.
2. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la comunicazione di presa in carico non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs.
546/1992;l'atto ha natura meramente informativa, priva di effetti lesivi;
l'avviso di accertamento presupposto sarebbe stato regolarmente notificato via PEC il 14 novembre 2022 e non impugnato, divenendo definitivo
.
3. Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate, confermando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e sostenendo la tardività e l'inammissibilità di ogni contestazione sul merito della pretesa tributaria.
4. Il ricorso è passato in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è inammissibile in quanto la presa in carico non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs.
546/1992.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la comunicazione di presa in carico non abbia natura provvedimentale, non contiene un'intimazione di pagamento, non incide direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, si limita a informare del passaggio della competenza dall'ente impositore all'agente della riscossione.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, accogliendo le tesi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023: possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, ovvero capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti.
Non possono, invece, essere autonomamente impugnati gli atti privi di natura provvedimentale, ancorché emessi dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione (o da organismi a questi ultimi ancillari), con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia.
L'avviso di presa in carico del ruolo è l'atto con cui il concessionario della riscossione comunica semplicemente al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'Agenzia delle entrate.
Nello stesso, dunque, non sono presenti né un'intimazione di pagamento né altro tipo di imposizioni nei confronti del contribuente: l'avviso si limita ad informare lo stesso contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato.
Si tratta, dunque, di un atto amministrativo senza valenza provvedimentale ossia privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
Sul punto, di recente. Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025, n. 4903, secondo la quale la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché non lede la posizione giuridica del contribuente: tale provvedimento è infatti un mero atto partecipativo, con cui il contribuente viene informato dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'ente della riscossione.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti costituite che liquida in euro 3000,00.
Così deciso il 15.01.2026
La Giudice relatrice La Presidente
RI BA LL LA ER