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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
FE IU AN, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRN00621 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRN00621 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRN00621 2023 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti) Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa ad Irpef 2014, chiedendone l'annullamento.
L'opponente a sostegno del ricorso deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per infondatezza della pretesa tributaria a seguito di definizione agevolata delle somme richieste e la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 10 comma 9 lett. A del DL 201/11 poiché l'originario avviso di accertamento era stato emesso in presenza di studi di settore risultati congrui.
Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, deduceva che l'intimazione era stata emessa sulla base della sentenza di II grado che aveva confermato la pretesa tributaria e rappresentava che la definizione agevolata aveva riguardato l'iscrizione provvisoria non definendo l'intero accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La pretesa di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata è fondata sulla pronuncia della Corte di giustizia di II grado di secondo grado della Calabria n.2676/03/23 depositata il 20/10/2023 che ha deciso in merito all'accertamento notificato al contribuente il 20/12/2018 relativo all'anno l'anno 2014.
L'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'ammissione ha riguardato l'iscrizione provvisoria effettuata sulla base del credito accertato e non l'intero credito così come definito all'esito della pronuncia del giudice tributario.
Appare evidente, in assenza di specifica contestazione da parte del contribuente, che l'ammissione alla definizione agevolata per una parte inferiore del credito non pregiudica il diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione del credito complessivo esposto nell'originario accertamento e non oggetto di definizione agevolata nel corso del giudizio.
Il secondo motivo di censura non merita accoglimento in quanto tenta di introdurre ragioni di censura dell'originario avviso di accertamento e valutazioni relative al merito della pretesa che risultano precluse dalla pronuncia di secondo grado del giudice tributario che ha analizzato il predetto credito.
In virtù del principio di soccombenza, il contribuente deve essere condannato, in favore di ciascuna parte resistente, alla refusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
FE IU AN, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRN00621 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRN00621 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRN00621 2023 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti) Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa ad Irpef 2014, chiedendone l'annullamento.
L'opponente a sostegno del ricorso deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per infondatezza della pretesa tributaria a seguito di definizione agevolata delle somme richieste e la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 10 comma 9 lett. A del DL 201/11 poiché l'originario avviso di accertamento era stato emesso in presenza di studi di settore risultati congrui.
Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, deduceva che l'intimazione era stata emessa sulla base della sentenza di II grado che aveva confermato la pretesa tributaria e rappresentava che la definizione agevolata aveva riguardato l'iscrizione provvisoria non definendo l'intero accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La pretesa di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata è fondata sulla pronuncia della Corte di giustizia di II grado di secondo grado della Calabria n.2676/03/23 depositata il 20/10/2023 che ha deciso in merito all'accertamento notificato al contribuente il 20/12/2018 relativo all'anno l'anno 2014.
L'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'ammissione ha riguardato l'iscrizione provvisoria effettuata sulla base del credito accertato e non l'intero credito così come definito all'esito della pronuncia del giudice tributario.
Appare evidente, in assenza di specifica contestazione da parte del contribuente, che l'ammissione alla definizione agevolata per una parte inferiore del credito non pregiudica il diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione del credito complessivo esposto nell'originario accertamento e non oggetto di definizione agevolata nel corso del giudizio.
Il secondo motivo di censura non merita accoglimento in quanto tenta di introdurre ragioni di censura dell'originario avviso di accertamento e valutazioni relative al merito della pretesa che risultano precluse dalla pronuncia di secondo grado del giudice tributario che ha analizzato il predetto credito.
In virtù del principio di soccombenza, il contribuente deve essere condannato, in favore di ciascuna parte resistente, alla refusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.