Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per infondatezza della pretesa tributaria a seguito di definizione agevolata

    L'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'ammissione alla definizione agevolata ha riguardato un'iscrizione provvisoria e non l'intero accertamento. Il contribuente non ha contestato specificamente che la definizione agevolata riguardasse l'intero credito.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 10 comma 9 lett. A del DL 201/11

    Il motivo di censura è stato rigettato in quanto tende a introdurre ragioni di censura dell'originario avviso di accertamento e valutazioni relative al merito della pretesa che risultano precluse dalla pronuncia di secondo grado del giudice tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 113
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo