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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa AN EL, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del
17.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6488/2023 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 6898/2023 e 8416/2023 vertenti
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. IO Angino Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell (avv.ti Paolo Sedda e Francesca Banchetti CP_1 costituiti nei giudizi nn. 6488/2023 e 8416/2023 RG;
avv.ti Luigi Lorusso e Paolo Sedda costituiti nel giudizio n. 6898/2023 RG)
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli negli anni 2018 ( , 2019 ( , 2020 ( , 2021 Parte_2 Parte_2 Parte_2
( e 2022 ( e ) per il numero di giornate indicate nei Parte_2 Parte_2 Parte_1 rispettivi ricorsi, alle dipendenze dell'azienda agricola “IS EL” ed hanno censurato CP_ l'operato dell' laddove ha provveduto alla cancellazione totale o, in alcuni casi, parziale del loro nominativo dagli elenchi OTD.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi delle giornate indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi e, per l'effetto, di CP_ condannare l' a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2. L' costituitosi tempestivamente, ha preliminarmente, eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70, l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso amministrativo nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel merito l' ha contestato la fondatezza delle avverse pretese invocandone il rigetto, stante la CP_1 legittimità del proprio operato in ragione del verbale ispettivo n. 2022008680/DDL del 23.03.2023
(depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) con il quale sono state disconosciute e annullate le CP_ giornate di lavoro denunciate all dall'azienda agricola di “IS EL”.
Relativamente al giudizio rg n. 6488/2023, nel quale parte ricorrente lamentava la cancellazione CP_ parziale di 86 giornate lavorate a fronte delle 102 asseritamente svolte nell'anno 2022, l' resistente eccepiva l'avvenuta cancellazione totale delle giornate, in quanto “Le 86 di 102 gg. agr. dell'anno 2022 sono state cancellate in seguito al verbale di accertamento ispettivo nei confronti della Ditta "IS EL" che ha trasmesso nelle denunce trimestrali le suddette gg. agr. 2022 a favore del ricorrente (all. 1). Le restanti 16 gg. agr. 2022 non sono state oggetto di provvedimento di disconoscimento (allegati 2 e 3) a causa del preventivo verbale di accertamento ispettivo. Il totale delle gg. agr. 2022 è pertanto pari a zero. Si evidenzia anche nella procedura Vdmaweb (all. 4), la duplicazione da maggio a ottobre delle gg. agr. 2022 denunciate”.
L'udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza contestuale depositata all' esito della trattazione cartolare.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla CP_ iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo.
3.1. Occorre, inoltre, dare atto che, tranne che nel procedimento rg n. 6898/2023 in cui la proposizione del ricorso amministrativo non è stata né dedotta, né, tantomeno, documentata, nei restanti procedimenti risulta versata in atti copia del ricorso amministrativo, unitamente alle ricevute di deposito telematico dello stesso.
Tuttavia, nella materia in esame, quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/197.
In ogni caso, tutti i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970, sicché infondata è l'eccezione di decadenza CP_ laddove spiegata dall'
3.2. Va poi affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi.
Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nel giudizio rg n. 6898/2023.
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605),
«L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_2 rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati. CP_ Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta IS EL, in relazione al periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio).
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola IS EL è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_4 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986. CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “CI”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di ON e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda IS CP_2
EL, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav. (OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00 2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta IS EL non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - DM) relative al 4°trimestre 2022, sebbene, avesse registrato sul
L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell , CP_2 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
IS EL in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del IS, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di ON, nei pressi del cimitero (in contrade ER e ZZ), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da ER, ad ON), che si identificavano (due uomini stranieri ed il GL del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare IS EL su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il IS dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze. Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. IS ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di Foggia, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati. Tali terreni sono ubicati in agro di ON, CaAPlle, Foggia o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
IS EL aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di ON) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di CH, cime di AP e attualmente in atto nei territori di CaAPlle, Stornarella e Foggia, Parte_6 per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il IS ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso,
2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il IS ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il IS ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal IS stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè, oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il IS ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di ON che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal IS, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno
50/60 braccianti. Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il IS ha altresì riferito “con me tranne mio GL , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia SO , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Per_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti, oltre a mio GL e a mia SO”.
Tuttavia, gli ispettori hanno appurato che in favore della SO (che non Parte_7 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del IS) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il IS abbia escluso che avesse Controparte_5 mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terreni, denunce CP_2
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltivazione), gli ispettori hanno accertato la “reale” consistenza aziendale della ditta IS EL e le attività agricole da questa “concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei CI, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei AN
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta IS, in virtù di Per_3 Persona_4 due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa
Ha 3,70, situato in agro di ON, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi CP_6
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta IS, in virtù di
[...] Controparte_7 un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018. Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal IS EL, presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare, si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaAPlle, alla C. da esteso CP_8 complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso in uso Parte_8 alla ditta IS per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di ON, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta IS per Parte_9 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di IS EL. Entrambi i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. IS, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta IS non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di CI (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta IS EL ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a CI per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di ON.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei CI (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta IS ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di ON, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi
. Controparte_9
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa 80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
ES RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di ON, alla c.da ER (dei AN e ), Persona_3 Persona_4 proseguendo la coltivazione già in atto dei CI, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei coniugi CP_6
e
[...] Controparte_7
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei AN Persona_3
e . Persona_4
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020. Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta IS le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di OF, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di ON Per_5
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di MO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c. da
Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di NI (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ZZ, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola LO ES di ON
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta IS nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • CI (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • AP e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
(circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • MO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• CH (circa 7
q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta IS EL ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (dei AN e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_3 Persona_4 campagna CIcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espiantodegli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna CIcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei AN ) e attinente alla campagna CIcola 2019-2020. Controparte_9 Per_3
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di OF, del fondo di ON, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di MO, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di ON, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata. Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di ES RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di ON, alla c. da ER (dei coniugi e dei AN ), Controparte_9 Per_3 proseguendo la coltivazione già in atto dei CI, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, relativamente alla campagna CIcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di ON, alla c. da
ER, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti Persona_3 dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei coniugi e (già precedentemente condotti a fino al Controparte_6 Controparte_7 Pt_3
30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal IS EL, presso l'Agenzia delle
Entrate di Foggia, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di ON, alla c.da
ER, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei AN e Persona_3 [...]
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a CI fino al 30/09/2020), Per_4 che sarebbero stati concessi in uso alla ditta IS, per una durata complessiva di tre mesi, dal
01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di CI e fragole, al prezzo pattuito di € 2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di IS EL, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
IS, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta IS le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di AP, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ER, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola IS OC (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da IS, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di CI, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola IS OC (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO ES di ON
(vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaAPlle, alla c. da Pt_10
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola IO ON
(vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l'acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • CI (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di OF (n. 38.500), a settembre;
• AP “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta IS aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (dei coniugi e dei AN ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la Controparte_9 Per_3 campagna CIcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CIcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei AN
Natale) e attinente alla campagna CIcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di ON (dei coniugi ). Controparte_9 Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CI, sul fondo di ON (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di AP, sul fondo in agro di CaAPlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di AP, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di ON, di IS OC) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola RO IO.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di ES RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di ON, alla c. da ER (di ), proseguendo la coltivazione Persona_3 già in atto dei CI, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
ON, alla c. da ZZ, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_11 formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta
IS, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di AP.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei coniugi CP_6
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_7 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/2022. 4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei AN Persona_3
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_4
30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta IS ha continuato a mantenere la disponibilità di:
Una partita di CI, di circa Ha 3,00, in agro di ON, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola IS OC;
una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da , CP_8 acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di acquisto del Controparte_10
21/01/2021); una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da
ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO ES di ON
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle AP sul fondo di Pt_11
). Risultano, poi, le vendite di: • CI (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
[...]
• bulbi di OF (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_11
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna CIcola 2020-2021 e Per_3 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CIcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di ON (dei coniugi e dei AN ) e attinente alla campagna CI-cola 2021-2022; Controparte_9 Per_3
➢ circa Ha 2,90 di AP, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di ON (di Pt_11
). La raccolta delle AP, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta IS, che ha
[...] venduto l'intera produzione “alla pianta” a RO IO (seppur in due distinti momenti e cioè, circa
Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CI, sui fondi di ON (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di AP, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di ON, di ) Controparte_10 poiché, di sicuro, le AP in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da IS esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di
Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periododa gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di ES
RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta IS ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di ON, alla c. da ER (dei AN ), proseguendo la coltivazione già Per_3 in atto dei CI, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c.da ER (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_9 coltivazione già in atto dei CI, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di ON, alla c. da ZZ (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_11 gennaio, la preesistente coltivazione delle AP (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato CI. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CH, dei fondi, estesi circa
Ha 3,15, situati in agro di Foggia, in loc. Borgo Segezia alla c. da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un Parte_12 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà di . I fondi Persona_3 detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà di . I fondi sono Persona_6 risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c. da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola LC ME di NI (vedi ft. di acquisto del
30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO ES di ON
(vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè, la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_11
• CI (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (di
[...]
e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la Per_3 Controparte_9 campagna CIcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CIcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di ON (dei AN
e e di ) e attinente alla campagna CIcola 2022-2023. Persona_3 Per_6 Parte_11
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di CH che, a detta del titolare, sarebbe stata condotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di Foggia (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_12 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti CH raccolti.
Gli ispettori hanno inoltre evidenziato che, sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON di LO ES, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di LC
ME) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di ES RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola IS EL.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di Foggia sui fondi dove stava operando la ditta IS, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di OF sul fondo in ON alla c. da (cioè, quello della soc. Terranova, acquistato da IS Per_5
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n. 44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo 2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei CI e per quella di luglio
2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di OF, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta IS per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale
(fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) CP_2 che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta IS a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive DM (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000). Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che, qualora il IS EL avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe
“teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da IS EL che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che, se realmente il IS avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il IS ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta IS EL, comprese quelle relative agli odierni ricorrenti.
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dalle odierne parti ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi essendo omessa qualsiasi indicazione in ordine alle mansioni in concreto disimpegnate in relazione ai mesi dell'anno in cui l'attività lavorativa sarebbe stata svolta e ai fondi in concreto interessati all'esercizio di tale attività, alla composizione, quanto meno numerica, della squadra di lavoro, all'eventuale utilizzo di mezzi agricoli, alle modalità di esercizio del potere disciplinare e gerarchico espletato dal datore di lavoro, alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze.
Va rilevato, inoltre, che gli istanti articolavano, nei rispettivi ricorsi, circostanze di tenore talora confliggente con quanto accertato in sede ispettiva.
Ed invero, i ricorrenti, pur rivendicando il riconoscimento di un numero di giornate ben individuate non hanno specificato l'esatto periodo di lavoro né le mansioni in concreto svolte.
Questi ultimi, invero, pur deducendo di essersi occupati della “raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di rapa, MO, MOni e CH”, non hanno precisato, nell'intero periodo lavorativo,
l'esatto periodo di raccolta di ciascun prodotto agricolo.
Va rilevato, a riguardo, che gli ispettori, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa CP_ dall'azienda all' dell'analisi dei dati economici rilevati in sede ispettiva nonché dai molteplici sopralluoghi effettuati sui fondi, hanno temporalmente definito i periodi e le coltivazioni effettuate dall'azienda IS rilevando che la stessa ha svolto, in tutto il periodo oggetto di accertamento, sempre e in misura prevalente attività agricola dedita alla coltivazione e raccolta del OF, a cui sono state affiancate, in misura ridotta, produzioni agricole di MO, di AP, di olive e di “verdure invernali”. Gli ispettori hanno, infatti, chiarito che la ditta si è occupata, oltre alla produzione del
, alla raccolta delle olive negli anni compresi dal 2019 al 2022 (da novembre e dicembre); alla Pt_3 raccolta delle AP nell'anno 2020 (a novembre) e alla sola coltivazione delle stesse nell'anno 2021
(da ottobre a dicembre); alla raccolta di MO nell'anno 2019 (a ottobre); alla conduzione di non meglio specificate “verdure invernali” nell'anno 2020 (nei mesi compresi tra ottobre e dicembre)- (cfr. da pag.6 a pag. 15 del verbale ispettivo in atti).
Le predette risultanze ispettive comparate con le mansioni dedotte nei ricorsi (raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di rapa, MO, MOni e CH), permettono di collocare l'esatto periodo di lavoro svolto dagli odierni ricorrenti.
Si rileva, quindi, che la ricorrente , allegando di aver lavorato negli anni 2018 e 2019, Parte_2 per 102 giornate, nell'anno 2020, per 156 giornate, negli anni 2021 e 2022, per 151 giornate, avrebbe dovuto svolgere la raccolta dei MO a ottobre dell'anno 2019 , la raccolta delle AP a dicembre dell'anno 2020 e la raccolta di “cavolfiori, broccoletti e CH”-considerate “verdure invernali” così come indicate nel verbale ispettivo- nei mesi compresi tra ottobre e dicembre dell'anno 2021.
Risultano versate in atti le buste paga relative ai mesi ricompresi da luglio a dicembre 2018, da giugno a novembre 2019, da marzo a ottobre 2020 e da maggio a dicembre 2021. Dunque, i prodotti agricoli indicati dalla ricorrente nelle proprie allegazioni non coprono, se non per un periodo trascurabile, la durata del rapporto di lavoro invece attestata dalle buste paga prodotte e di cui è chiesto l' accertamento.
Quanto al ricorrente , deducendo di aver lavorato nell'anno 2022 per 102 giornate, Parte_1 avrebbe dovuto essere impegnato nella raccolta di CI e delle olive, prodotti non indicati in ricorso.
Inoltre, significativamente, nessuno dei ricorrenti ha indicato i CI, unico ortaggio che dalle risultanze ispettive risulta coltivato e raccolto prevalentemente per ogni annualità oggetto di accertamento.
Quanto, poi, all'indicazione dei fondi, va rilevato che le parti ne hanno genericamente indicato la dislocazione negli agri siti nella “provincia di Foggia e precisamente a ON, Ortanova, Cerignola
e Segezia” senza specificare, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni sarebbero state espletate.
Alle considerazioni che precedono va aggiunto che gli ispettori hanno accertato che i fondi agricoli su cui l'azienda ha espletato effettivamente la propria attività agricola, negli anni oggetto di accertamento, risultano ubicati negli agri di ON (cfr. da pag.6 a pag. 15 del verbale in atti) e in quelli di CaAPlle,
i quali sono stati adibiti alla raccolta delle AP nell'anno 2020 (cfr. pag. 11 del v.i. in atti).
In merito alle deduzioni attoree relative alla retribuzione, le stesse risultano essere generiche giacché le parti si sono limitate ad allegare l'importo della retribuzione ricevuta, pari a 35 /40 euro, e le modalità di corresponsione della stessa che era versata da IS EL a fine giornata. Tali deduzioni se da un lato risultano conformi a quanto dichiarato dal datore di lavoro (sig. IS
EL), dall'altro non risultano idonee a provare la reale sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato. Va, infatti, rilevato che il IS in sede ispettiva ha riferito “Pago i miei braccianti sempre e soltanto in contanti e mai con bonifico assegno o in altro modo;
li pago giornalmente, al termine della giornata di lavoro, o al massimo ogni 3 o 4 giorni;
li retribuisco con € 40 nette al giorno.
Preciso che pago in contanti anche perché per ragioni personali, non posso operare con il conto corrente bancario” (cfr. dichiarazione rilasciata da IS EL e allegata in forma integrale nelle note di t.s. depositate dei procedimenti rg nn. 6488/2023 e 6898/2023). Tale dichiarazione è stata vagliata in senso negativo dagli ispettori in quanto considerata totalmente incongruente e difforme sia rispetto all'effettiva attività aziendale che alla consistenza aziendale. Proprio in merito a quest'ultimo aspetto, gli ispettori hanno riscontrato che “se IS EL avesse effettivamente denunciato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati avrebbe
“teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi e risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi tali da indurre qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così fallimentare” ; “Se realmente il sig. IS avesse retribuito con € 40 netti, ognuno delle 8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021 certamente avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'enorme esborso di denaro “in contanti” che avrebbe sostenuto in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000”(cfr. pag.16 del v.i. in atti).
Tali incongruenze, per nulla trascurabili (poiché vertenti su aspetti rilevanti del rapporto di lavoro), certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Quanto alla prova documentale si osserva che i ricorrenti hanno depositato le buste paga e le comunicazioni di assunzione e di cessazione apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti CP_ dall' a seguito di accertamento ispettivo, la cui valenza probatoria deve essere attentamente valutata in quanto proveniente da un datore di lavoro che, in sede ispettiva, ha rilasciato una dichiarazione fortemente incongruente con gli esiti ispettivi e in quanto nemmeno riferibile all' intero periodo di lavoro indicato dai ricorrenti nelle proprie allegazioni.
La difformità tra quanto dedotto e quanto documentato si riscontra in relazione alla ricorrente Pt_2
Ed invero, quest'ultima pur rivendicando il riconoscimento delle giornate di lavoro svolte
[...] negli anni compresi dal 2018 al 2022, ha, relativamente al rapporto di lavoro svolto nell'anno 2020, allegato solo le buste paga. Quanto al rapporto di lavoro svolto nell'anno 2019, si rileva che la stessa ha allegato prove documentali incongruenti, laddove le buste paga attestano la durata del rapporto di lavoro per i mesi decorrenti da giugno a novembre, mentre gli Unilav prodotti indicano la cessazione del rapporto di lavoro alla fine del mese di dicembre. Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di
Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che – tuttavia - non può essere ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Ed invero, i capitoli di prova articolati appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché gli stessi riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
In particolare, negli stessi non si fa alcun riferimento ai periodi di lavoro (distribuzione delle giornate lavorative nei mesi dell'anno), alla composizione delle squadre di lavoro, alle modalità di esercizio del potere disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro.
Generico risulta, altresì, il capitolo di prova relativo all'orario di lavoro essendo così formulato “vero che...ha lavorato per 6 ore al giorno dalle ore 6.30 alle ore 12.30 circa e nei mesi estivi dalle 5,30 alle
11,30”.
Neppure il capitolo di prova relativo alle modalità di raggiungimento dei fondi offre indicazioni significative e specifiche, apparendo, piuttosto, le circostanze ivi contenute riconducibili ad un modello di rapporto di lavoro indistinto ed indifferenziato: “vero che si recava in auto insieme ai suoi colleghi”;
“vero che una parte dei braccianti veniva prelevata con un furgoncino dal sig. IS EL davanti alla stazione di servizio di ON e trasportata sui campi di lavoro”. Lo stesso dicasi per il capitolo di prova relativo all'esercizio del potere direttivo essendo così formulato: “vero che il sig. IS EL era presente a lavoro per dare istruzioni e direttive ai dipendenti e nel corso della mattinata per portare loro il caffè”.
Merita, inoltre, rilievo la circostanza che e , indicati come testi Persona_7 Parte_13 dal ricorrente , in sede ispettiva non hanno indicato tale ricorrente come proprio Parte_1 compagno di lavoro (cfr. dichiarazione di e all.1a alla memoria Persona_7 Parte_13 di costituzione depositata nel giudizio rg n. 6488/2023).
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018, n.
1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori
l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura. CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l' (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione. Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
5. Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, appaiono infondate, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite- stante l'assenza, nel procedimento rg n. 8416/2023
( , della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla ricorrente- deve Parte_2 essere posta a carico della ricorrente medesima, risultata soccombente. Giova, al riguardo, richiamare il principio affermato dalla S.C. in base al quale: “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché
a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore” (Cassazione civile sez. lav., 18/10/2022, n.30594).
Con riferimento alle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. depositate nei procedimenti rg n. 6898/2023
( e 6488/2023 ( ) e versate in atti da questi ultimi, non possono Parte_2 Parte_1 considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché i giudizi non sono stati promossi solo per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma – come si è detto – l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, cui questo giudice ritiene di aderire).
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ.
3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346). Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
4.687,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, all' esito della trattazione cartolare del 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AN EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa AN EL, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del
17.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6488/2023 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 6898/2023 e 8416/2023 vertenti
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. IO Angino Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell (avv.ti Paolo Sedda e Francesca Banchetti CP_1 costituiti nei giudizi nn. 6488/2023 e 8416/2023 RG;
avv.ti Luigi Lorusso e Paolo Sedda costituiti nel giudizio n. 6898/2023 RG)
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli negli anni 2018 ( , 2019 ( , 2020 ( , 2021 Parte_2 Parte_2 Parte_2
( e 2022 ( e ) per il numero di giornate indicate nei Parte_2 Parte_2 Parte_1 rispettivi ricorsi, alle dipendenze dell'azienda agricola “IS EL” ed hanno censurato CP_ l'operato dell' laddove ha provveduto alla cancellazione totale o, in alcuni casi, parziale del loro nominativo dagli elenchi OTD.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi delle giornate indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi e, per l'effetto, di CP_ condannare l' a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2. L' costituitosi tempestivamente, ha preliminarmente, eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70, l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso amministrativo nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel merito l' ha contestato la fondatezza delle avverse pretese invocandone il rigetto, stante la CP_1 legittimità del proprio operato in ragione del verbale ispettivo n. 2022008680/DDL del 23.03.2023
(depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) con il quale sono state disconosciute e annullate le CP_ giornate di lavoro denunciate all dall'azienda agricola di “IS EL”.
Relativamente al giudizio rg n. 6488/2023, nel quale parte ricorrente lamentava la cancellazione CP_ parziale di 86 giornate lavorate a fronte delle 102 asseritamente svolte nell'anno 2022, l' resistente eccepiva l'avvenuta cancellazione totale delle giornate, in quanto “Le 86 di 102 gg. agr. dell'anno 2022 sono state cancellate in seguito al verbale di accertamento ispettivo nei confronti della Ditta "IS EL" che ha trasmesso nelle denunce trimestrali le suddette gg. agr. 2022 a favore del ricorrente (all. 1). Le restanti 16 gg. agr. 2022 non sono state oggetto di provvedimento di disconoscimento (allegati 2 e 3) a causa del preventivo verbale di accertamento ispettivo. Il totale delle gg. agr. 2022 è pertanto pari a zero. Si evidenzia anche nella procedura Vdmaweb (all. 4), la duplicazione da maggio a ottobre delle gg. agr. 2022 denunciate”.
L'udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza contestuale depositata all' esito della trattazione cartolare.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla CP_ iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo.
3.1. Occorre, inoltre, dare atto che, tranne che nel procedimento rg n. 6898/2023 in cui la proposizione del ricorso amministrativo non è stata né dedotta, né, tantomeno, documentata, nei restanti procedimenti risulta versata in atti copia del ricorso amministrativo, unitamente alle ricevute di deposito telematico dello stesso.
Tuttavia, nella materia in esame, quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/197.
In ogni caso, tutti i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970, sicché infondata è l'eccezione di decadenza CP_ laddove spiegata dall'
3.2. Va poi affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi.
Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nel giudizio rg n. 6898/2023.
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605),
«L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_2 rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati. CP_ Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta IS EL, in relazione al periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio).
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola IS EL è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_4 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986. CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “CI”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di ON e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda IS CP_2
EL, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav. (OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00 2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta IS EL non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - DM) relative al 4°trimestre 2022, sebbene, avesse registrato sul
L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell , CP_2 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
IS EL in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del IS, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di ON, nei pressi del cimitero (in contrade ER e ZZ), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da ER, ad ON), che si identificavano (due uomini stranieri ed il GL del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare IS EL su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il IS dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze. Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. IS ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di Foggia, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati. Tali terreni sono ubicati in agro di ON, CaAPlle, Foggia o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
IS EL aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di ON) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di CH, cime di AP e attualmente in atto nei territori di CaAPlle, Stornarella e Foggia, Parte_6 per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il IS ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso,
2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il IS ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il IS ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal IS stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè, oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il IS ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di ON che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal IS, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno
50/60 braccianti. Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il IS ha altresì riferito “con me tranne mio GL , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia SO , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Per_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti, oltre a mio GL e a mia SO”.
Tuttavia, gli ispettori hanno appurato che in favore della SO (che non Parte_7 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del IS) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il IS abbia escluso che avesse Controparte_5 mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terreni, denunce CP_2
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltivazione), gli ispettori hanno accertato la “reale” consistenza aziendale della ditta IS EL e le attività agricole da questa “concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei CI, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei AN
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta IS, in virtù di Per_3 Persona_4 due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa
Ha 3,70, situato in agro di ON, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi CP_6
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta IS, in virtù di
[...] Controparte_7 un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018. Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal IS EL, presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare, si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaAPlle, alla C. da esteso CP_8 complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso in uso Parte_8 alla ditta IS per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di ON, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta IS per Parte_9 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di IS EL. Entrambi i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. IS, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta IS non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di CI (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta IS EL ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a CI per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di ON.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei CI (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta IS ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di ON, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi
. Controparte_9
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa 80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
ES RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di ON, alla c.da ER (dei AN e ), Persona_3 Persona_4 proseguendo la coltivazione già in atto dei CI, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei coniugi CP_6
e
[...] Controparte_7
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei AN Persona_3
e . Persona_4
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020. Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta IS le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di OF, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di ON Per_5
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di MO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c. da
Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di NI (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ZZ, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola LO ES di ON
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta IS nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • CI (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • AP e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
(circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • MO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• CH (circa 7
q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta IS EL ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (dei AN e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_3 Persona_4 campagna CIcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espiantodegli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna CIcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei AN ) e attinente alla campagna CIcola 2019-2020. Controparte_9 Per_3
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di OF, del fondo di ON, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di MO, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di ON, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata. Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di ES RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di ON, alla c. da ER (dei coniugi e dei AN ), Controparte_9 Per_3 proseguendo la coltivazione già in atto dei CI, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, relativamente alla campagna CIcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di ON, alla c. da
ER, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti Persona_3 dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei coniugi e (già precedentemente condotti a fino al Controparte_6 Controparte_7 Pt_3
30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal IS EL, presso l'Agenzia delle
Entrate di Foggia, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di ON, alla c.da
ER, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei AN e Persona_3 [...]
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a CI fino al 30/09/2020), Per_4 che sarebbero stati concessi in uso alla ditta IS, per una durata complessiva di tre mesi, dal
01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di CI e fragole, al prezzo pattuito di € 2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di IS EL, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
IS, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta IS le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di AP, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ER, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola IS OC (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da IS, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di CI, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola IS OC (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO ES di ON
(vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaAPlle, alla c. da Pt_10
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola IO ON
(vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l'acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • CI (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di OF (n. 38.500), a settembre;
• AP “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta IS aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (dei coniugi e dei AN ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la Controparte_9 Per_3 campagna CIcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CIcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei AN
Natale) e attinente alla campagna CIcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di ON (dei coniugi ). Controparte_9 Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CI, sul fondo di ON (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di AP, sul fondo in agro di CaAPlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di AP, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di ON, di IS OC) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola RO IO.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di ES RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di ON, alla c. da ER (di ), proseguendo la coltivazione Persona_3 già in atto dei CI, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
ON, alla c. da ZZ, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_11 formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta
IS, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di AP.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei coniugi CP_6
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_7 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/2022. 4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà dei AN Persona_3
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_4
30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta IS ha continuato a mantenere la disponibilità di:
Una partita di CI, di circa Ha 3,00, in agro di ON, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola IS OC;
una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da , CP_8 acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di acquisto del Controparte_10
21/01/2021); una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da
ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO ES di ON
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle AP sul fondo di Pt_11
). Risultano, poi, le vendite di: • CI (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
[...]
• bulbi di OF (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_11
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna CIcola 2020-2021 e Per_3 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CIcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di ON (dei coniugi e dei AN ) e attinente alla campagna CI-cola 2021-2022; Controparte_9 Per_3
➢ circa Ha 2,90 di AP, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di ON (di Pt_11
). La raccolta delle AP, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta IS, che ha
[...] venduto l'intera produzione “alla pianta” a RO IO (seppur in due distinti momenti e cioè, circa
Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CI, sui fondi di ON (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di AP, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di ON, di ) Controparte_10 poiché, di sicuro, le AP in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da IS esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di
Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periododa gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di ES
RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta IS ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di ON, alla c. da ER (dei AN ), proseguendo la coltivazione già Per_3 in atto dei CI, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c.da ER (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_9 coltivazione già in atto dei CI, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di ON, alla c. da ZZ (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_11 gennaio, la preesistente coltivazione delle AP (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato CI. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CH, dei fondi, estesi circa
Ha 3,15, situati in agro di Foggia, in loc. Borgo Segezia alla c. da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un Parte_12 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà di . I fondi Persona_3 detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CI, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di ON, alla c. da ER, di proprietà di . I fondi sono Persona_6 risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c. da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola LC ME di NI (vedi ft. di acquisto del
30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c. da
ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO ES di ON
(vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè, la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_11
• CI (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (di
[...]
e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la Per_3 Controparte_9 campagna CIcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CIcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di ON (dei AN
e e di ) e attinente alla campagna CIcola 2022-2023. Persona_3 Per_6 Parte_11
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di CH che, a detta del titolare, sarebbe stata condotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di Foggia (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_12 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti CH raccolti.
Gli ispettori hanno inoltre evidenziato che, sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON di LO ES, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di LC
ME) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di ES RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola IS EL.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di Foggia sui fondi dove stava operando la ditta IS, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di OF sul fondo in ON alla c. da (cioè, quello della soc. Terranova, acquistato da IS Per_5
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n. 44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo 2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei CI e per quella di luglio
2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di OF, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta IS per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale
(fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) CP_2 che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta IS a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive DM (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000). Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che, qualora il IS EL avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe
“teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da IS EL che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che, se realmente il IS avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il IS ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta IS EL, comprese quelle relative agli odierni ricorrenti.
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dalle odierne parti ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi essendo omessa qualsiasi indicazione in ordine alle mansioni in concreto disimpegnate in relazione ai mesi dell'anno in cui l'attività lavorativa sarebbe stata svolta e ai fondi in concreto interessati all'esercizio di tale attività, alla composizione, quanto meno numerica, della squadra di lavoro, all'eventuale utilizzo di mezzi agricoli, alle modalità di esercizio del potere disciplinare e gerarchico espletato dal datore di lavoro, alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze.
Va rilevato, inoltre, che gli istanti articolavano, nei rispettivi ricorsi, circostanze di tenore talora confliggente con quanto accertato in sede ispettiva.
Ed invero, i ricorrenti, pur rivendicando il riconoscimento di un numero di giornate ben individuate non hanno specificato l'esatto periodo di lavoro né le mansioni in concreto svolte.
Questi ultimi, invero, pur deducendo di essersi occupati della “raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di rapa, MO, MOni e CH”, non hanno precisato, nell'intero periodo lavorativo,
l'esatto periodo di raccolta di ciascun prodotto agricolo.
Va rilevato, a riguardo, che gli ispettori, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa CP_ dall'azienda all' dell'analisi dei dati economici rilevati in sede ispettiva nonché dai molteplici sopralluoghi effettuati sui fondi, hanno temporalmente definito i periodi e le coltivazioni effettuate dall'azienda IS rilevando che la stessa ha svolto, in tutto il periodo oggetto di accertamento, sempre e in misura prevalente attività agricola dedita alla coltivazione e raccolta del OF, a cui sono state affiancate, in misura ridotta, produzioni agricole di MO, di AP, di olive e di “verdure invernali”. Gli ispettori hanno, infatti, chiarito che la ditta si è occupata, oltre alla produzione del
, alla raccolta delle olive negli anni compresi dal 2019 al 2022 (da novembre e dicembre); alla Pt_3 raccolta delle AP nell'anno 2020 (a novembre) e alla sola coltivazione delle stesse nell'anno 2021
(da ottobre a dicembre); alla raccolta di MO nell'anno 2019 (a ottobre); alla conduzione di non meglio specificate “verdure invernali” nell'anno 2020 (nei mesi compresi tra ottobre e dicembre)- (cfr. da pag.6 a pag. 15 del verbale ispettivo in atti).
Le predette risultanze ispettive comparate con le mansioni dedotte nei ricorsi (raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di rapa, MO, MOni e CH), permettono di collocare l'esatto periodo di lavoro svolto dagli odierni ricorrenti.
Si rileva, quindi, che la ricorrente , allegando di aver lavorato negli anni 2018 e 2019, Parte_2 per 102 giornate, nell'anno 2020, per 156 giornate, negli anni 2021 e 2022, per 151 giornate, avrebbe dovuto svolgere la raccolta dei MO a ottobre dell'anno 2019 , la raccolta delle AP a dicembre dell'anno 2020 e la raccolta di “cavolfiori, broccoletti e CH”-considerate “verdure invernali” così come indicate nel verbale ispettivo- nei mesi compresi tra ottobre e dicembre dell'anno 2021.
Risultano versate in atti le buste paga relative ai mesi ricompresi da luglio a dicembre 2018, da giugno a novembre 2019, da marzo a ottobre 2020 e da maggio a dicembre 2021. Dunque, i prodotti agricoli indicati dalla ricorrente nelle proprie allegazioni non coprono, se non per un periodo trascurabile, la durata del rapporto di lavoro invece attestata dalle buste paga prodotte e di cui è chiesto l' accertamento.
Quanto al ricorrente , deducendo di aver lavorato nell'anno 2022 per 102 giornate, Parte_1 avrebbe dovuto essere impegnato nella raccolta di CI e delle olive, prodotti non indicati in ricorso.
Inoltre, significativamente, nessuno dei ricorrenti ha indicato i CI, unico ortaggio che dalle risultanze ispettive risulta coltivato e raccolto prevalentemente per ogni annualità oggetto di accertamento.
Quanto, poi, all'indicazione dei fondi, va rilevato che le parti ne hanno genericamente indicato la dislocazione negli agri siti nella “provincia di Foggia e precisamente a ON, Ortanova, Cerignola
e Segezia” senza specificare, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni sarebbero state espletate.
Alle considerazioni che precedono va aggiunto che gli ispettori hanno accertato che i fondi agricoli su cui l'azienda ha espletato effettivamente la propria attività agricola, negli anni oggetto di accertamento, risultano ubicati negli agri di ON (cfr. da pag.6 a pag. 15 del verbale in atti) e in quelli di CaAPlle,
i quali sono stati adibiti alla raccolta delle AP nell'anno 2020 (cfr. pag. 11 del v.i. in atti).
In merito alle deduzioni attoree relative alla retribuzione, le stesse risultano essere generiche giacché le parti si sono limitate ad allegare l'importo della retribuzione ricevuta, pari a 35 /40 euro, e le modalità di corresponsione della stessa che era versata da IS EL a fine giornata. Tali deduzioni se da un lato risultano conformi a quanto dichiarato dal datore di lavoro (sig. IS
EL), dall'altro non risultano idonee a provare la reale sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato. Va, infatti, rilevato che il IS in sede ispettiva ha riferito “Pago i miei braccianti sempre e soltanto in contanti e mai con bonifico assegno o in altro modo;
li pago giornalmente, al termine della giornata di lavoro, o al massimo ogni 3 o 4 giorni;
li retribuisco con € 40 nette al giorno.
Preciso che pago in contanti anche perché per ragioni personali, non posso operare con il conto corrente bancario” (cfr. dichiarazione rilasciata da IS EL e allegata in forma integrale nelle note di t.s. depositate dei procedimenti rg nn. 6488/2023 e 6898/2023). Tale dichiarazione è stata vagliata in senso negativo dagli ispettori in quanto considerata totalmente incongruente e difforme sia rispetto all'effettiva attività aziendale che alla consistenza aziendale. Proprio in merito a quest'ultimo aspetto, gli ispettori hanno riscontrato che “se IS EL avesse effettivamente denunciato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati avrebbe
“teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi e risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi tali da indurre qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così fallimentare” ; “Se realmente il sig. IS avesse retribuito con € 40 netti, ognuno delle 8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021 certamente avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'enorme esborso di denaro “in contanti” che avrebbe sostenuto in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000”(cfr. pag.16 del v.i. in atti).
Tali incongruenze, per nulla trascurabili (poiché vertenti su aspetti rilevanti del rapporto di lavoro), certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Quanto alla prova documentale si osserva che i ricorrenti hanno depositato le buste paga e le comunicazioni di assunzione e di cessazione apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti CP_ dall' a seguito di accertamento ispettivo, la cui valenza probatoria deve essere attentamente valutata in quanto proveniente da un datore di lavoro che, in sede ispettiva, ha rilasciato una dichiarazione fortemente incongruente con gli esiti ispettivi e in quanto nemmeno riferibile all' intero periodo di lavoro indicato dai ricorrenti nelle proprie allegazioni.
La difformità tra quanto dedotto e quanto documentato si riscontra in relazione alla ricorrente Pt_2
Ed invero, quest'ultima pur rivendicando il riconoscimento delle giornate di lavoro svolte
[...] negli anni compresi dal 2018 al 2022, ha, relativamente al rapporto di lavoro svolto nell'anno 2020, allegato solo le buste paga. Quanto al rapporto di lavoro svolto nell'anno 2019, si rileva che la stessa ha allegato prove documentali incongruenti, laddove le buste paga attestano la durata del rapporto di lavoro per i mesi decorrenti da giugno a novembre, mentre gli Unilav prodotti indicano la cessazione del rapporto di lavoro alla fine del mese di dicembre. Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di
Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che – tuttavia - non può essere ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Ed invero, i capitoli di prova articolati appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché gli stessi riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
In particolare, negli stessi non si fa alcun riferimento ai periodi di lavoro (distribuzione delle giornate lavorative nei mesi dell'anno), alla composizione delle squadre di lavoro, alle modalità di esercizio del potere disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro.
Generico risulta, altresì, il capitolo di prova relativo all'orario di lavoro essendo così formulato “vero che...ha lavorato per 6 ore al giorno dalle ore 6.30 alle ore 12.30 circa e nei mesi estivi dalle 5,30 alle
11,30”.
Neppure il capitolo di prova relativo alle modalità di raggiungimento dei fondi offre indicazioni significative e specifiche, apparendo, piuttosto, le circostanze ivi contenute riconducibili ad un modello di rapporto di lavoro indistinto ed indifferenziato: “vero che si recava in auto insieme ai suoi colleghi”;
“vero che una parte dei braccianti veniva prelevata con un furgoncino dal sig. IS EL davanti alla stazione di servizio di ON e trasportata sui campi di lavoro”. Lo stesso dicasi per il capitolo di prova relativo all'esercizio del potere direttivo essendo così formulato: “vero che il sig. IS EL era presente a lavoro per dare istruzioni e direttive ai dipendenti e nel corso della mattinata per portare loro il caffè”.
Merita, inoltre, rilievo la circostanza che e , indicati come testi Persona_7 Parte_13 dal ricorrente , in sede ispettiva non hanno indicato tale ricorrente come proprio Parte_1 compagno di lavoro (cfr. dichiarazione di e all.1a alla memoria Persona_7 Parte_13 di costituzione depositata nel giudizio rg n. 6488/2023).
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018, n.
1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori
l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura. CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l' (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione. Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
5. Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, appaiono infondate, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite- stante l'assenza, nel procedimento rg n. 8416/2023
( , della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla ricorrente- deve Parte_2 essere posta a carico della ricorrente medesima, risultata soccombente. Giova, al riguardo, richiamare il principio affermato dalla S.C. in base al quale: “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché
a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore” (Cassazione civile sez. lav., 18/10/2022, n.30594).
Con riferimento alle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. depositate nei procedimenti rg n. 6898/2023
( e 6488/2023 ( ) e versate in atti da questi ultimi, non possono Parte_2 Parte_1 considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché i giudizi non sono stati promossi solo per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma – come si è detto – l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, cui questo giudice ritiene di aderire).
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ.
3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346). Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
4.687,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, all' esito della trattazione cartolare del 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AN EL