TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7798 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. POSILLIPO CARMELA ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024 la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Maddaloni il 24/04/2008, dal quale era nata una figlia il 28/08/2008, e, Per_1
essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido
1 esclusivo della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ari, oltre al
50% delle spese straordinarie e al 50% della rata del mutuo insistente sulla casa familiare, nonché la percezione integrale dell'assegno unico familiare.
Si costituiva il resistente in data 28/0/2025, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando, quale causa della crisi dell'unione matrimoniale, il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della ricorrente, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo a carico della ricorrente di versare un assegno di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti (cfr. verbale di udienza del 18/02/2024) e ascoltata la minore con l'assistenza di un ausiliario, all'udienza dell'11/03/2025 le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- - affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre e libero calendario dei tempi di permanenza con la madre;
- assegnazione della casa familiare al padre, quale genitore collocatario della minore, con rilascio della stessa da parte della ricorrente entro 30 giorni con ritiro degli effetti personali, previo invio dell'elenco dei beni;
- assegno unico familiare al 50%;
- obbligo a carico della madre di versare al padre un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- pagamento della rata mensile del mutuo a carico del ricorrente con decorrenza dal mese di marzo
2025 che verrà recuperata dal sig. al momento della vendita dell'immobile e della CP_1
divisione delle quote spettanti a ciascun coniuge;
- impegno a vendere la casa familiare sita nel comune di Maddaloni, via Caudina snc, piano 1°,
2 interno 6, scala A, cat. A/2, c1 5 vani, 6,5 RC, euro 721,75 rendita catastale, foglio 22, particella
5135, sub 7 e locale garage sito in piano seminterrato, subalterno 40, consistenza catastale di 21 mq, particella 5135, sub 7, confinante con garage sub 39, con conferimento incarico all'agenzia immobiliare scelta da entrambi i coniugi nel mese di giugno 2026;
- i coniugi si alterneranno nella permanenza nella casa a a partire dal prossimo periodo Pt_2
estivo a mesi alterni previo accordo tra le parti;
- rinuncia alle reciproche domande di addebito.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Inoltre, alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore all'udienza dell'11/03/2025 e della sofferenza ivi manifestata, il Collegio, anche sulla scorta dei suggerimenti offerti dall'ausiliario presente, invita le parti a collaborare e a supportare la minore in questa delicata fase avviandola a un percorso di sostegno psicologico e a un percorso di intervento madre-figlia.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio, comprese le spese per l'ausiliario nominato per l'audizione della minore già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 12, parte 1, serie /, anno 2008);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) invita le parti ad avviare un percorso di sostegno psicologico per la minore e un percorso di intervento madre e figlia;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, comprese le spese dell'ausiliario.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7798 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. POSILLIPO CARMELA ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024 la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Maddaloni il 24/04/2008, dal quale era nata una figlia il 28/08/2008, e, Per_1
essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido
1 esclusivo della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ari, oltre al
50% delle spese straordinarie e al 50% della rata del mutuo insistente sulla casa familiare, nonché la percezione integrale dell'assegno unico familiare.
Si costituiva il resistente in data 28/0/2025, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando, quale causa della crisi dell'unione matrimoniale, il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della ricorrente, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo a carico della ricorrente di versare un assegno di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti (cfr. verbale di udienza del 18/02/2024) e ascoltata la minore con l'assistenza di un ausiliario, all'udienza dell'11/03/2025 le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- - affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre e libero calendario dei tempi di permanenza con la madre;
- assegnazione della casa familiare al padre, quale genitore collocatario della minore, con rilascio della stessa da parte della ricorrente entro 30 giorni con ritiro degli effetti personali, previo invio dell'elenco dei beni;
- assegno unico familiare al 50%;
- obbligo a carico della madre di versare al padre un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- pagamento della rata mensile del mutuo a carico del ricorrente con decorrenza dal mese di marzo
2025 che verrà recuperata dal sig. al momento della vendita dell'immobile e della CP_1
divisione delle quote spettanti a ciascun coniuge;
- impegno a vendere la casa familiare sita nel comune di Maddaloni, via Caudina snc, piano 1°,
2 interno 6, scala A, cat. A/2, c1 5 vani, 6,5 RC, euro 721,75 rendita catastale, foglio 22, particella
5135, sub 7 e locale garage sito in piano seminterrato, subalterno 40, consistenza catastale di 21 mq, particella 5135, sub 7, confinante con garage sub 39, con conferimento incarico all'agenzia immobiliare scelta da entrambi i coniugi nel mese di giugno 2026;
- i coniugi si alterneranno nella permanenza nella casa a a partire dal prossimo periodo Pt_2
estivo a mesi alterni previo accordo tra le parti;
- rinuncia alle reciproche domande di addebito.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Inoltre, alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore all'udienza dell'11/03/2025 e della sofferenza ivi manifestata, il Collegio, anche sulla scorta dei suggerimenti offerti dall'ausiliario presente, invita le parti a collaborare e a supportare la minore in questa delicata fase avviandola a un percorso di sostegno psicologico e a un percorso di intervento madre-figlia.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio, comprese le spese per l'ausiliario nominato per l'audizione della minore già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 12, parte 1, serie /, anno 2008);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) invita le parti ad avviare un percorso di sostegno psicologico per la minore e un percorso di intervento madre e figlia;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, comprese le spese dell'ausiliario.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3