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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5933 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 50500 V.g. dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall' Avv. Fevola Giuseppe
Reclamante
E
Curatela Liquidazione Giudiziale 127/2025 (C.F. Parte_1
), P.IVA_1
Reclamato
E
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 difesa dall'Avv. Barretta Pierpaolo;
Reclamato
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 165/2025 emessa dal Tribunale di
Roma il 24.2.2025.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. Con sentenza n. 165/2025, il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della azionata dal Fallimento della Parte_1
Cooperativa Numar Trans sul presupposto di un credito di € 298.900,00, oltre interessi e spese legali, portato da Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
4861/24 non opposto dalla società debitrice, sulla base dei seguenti elementi: mancata costituzione della società debitrice e quindi mancata allegazione da parte sua dei requisiti soggettivi di fallibilità; sussistenza di condizione di procedibilità ex art. 49 ccii per credito/ debito superiore alla soglia di legge;
la prova del credito vantato dall'istante portato dal decreto ingiuntivo;
la sussistenza di debiti verso l'INPS di € 233.793,41; lo stato di insolvenza ricavabile dalla cospicua esposizione debitoria ( di cui sopra) oltre ad una serie di protesti cambiari.
La in persona del legale rappresentante, presentava reclamo ed Parte_1 instava per l'annullamento della sentenza e sospensiva sulla base dei seguenti motivi : a) la nullità della sentenza per difetto di conoscenza della procedura fallimentare;
b) difetto dello stato di insolvenza: il solo inadempimento ad un decreto ingiuntivo non opposto non può essere significativo di incapacità di assolvere alle proprie obbligazioni;
la mancanza di azioni esecutive;
l'intervenuto pagamento dei titoli protestati;
mancata valutazione degli elementi attivi della società e loro idoneità al soddisfacimento dei creditori.
La società depositava memorie in corso di causa.
Il Fallimento della Cooperativa creditore istante, costituitosi, CP_1 instava per il rigetto del reclamo.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito di udienza di trattazione svoltasi con modalità ex art. 127 ter cpc.
§2. Il reclamo è infondato.
Quanto al primo motivo di reclamo, relativo ad un'allegata mancata conoscenza del decreto ingiuntivo posto alla base dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e ad una mancata conoscenza della procedura fallimentare, si rileva che la contestazione non risulta fondata.
Sul punto si osserva che le argomentazioni della reclamante al riguardo si presentano generiche, non essendo stato sufficientemente circostanziato l'aspetto r.g. n. 2 specifico della mancata conoscenza ( se legato ad un erroneo indirizzo, un difetto di raggiungimento del destinatario o altro), e che, in ogni caso, parte reclamata
(Fallimento della Cooperativa Numar Trans) ha comunque allegato sia prova della notifica del decreto ingiunto ( v. all. 2 comparsa di costituzione) che della notifica del provvedimento di fissazione di udienza innanzi al tribunale fallimentare (v. all. 5) all'indirizzo pec risultante dalla registro delle imprese ( v. visura in atti).
D'altronde, la stessa parte reclamante, nella memoria depositata in corso di causa,
a fonte delle allegazioni delle notifiche ad opera della controparte, ha dichiarato che tali comunicazioni a mezzo e-mail PEC sono finite nella cartella della posta indesiderata (“spam”) della casella PEC della destinataria e conseguentemente eliminate, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale ( v. memoria dell'11.7.2025).
Non potendosi, pertanto, considerare una mancata conoscenza imputabile alla condotta della parte una forma di nullità della notifica del ricorso di prime cure, ne consegue che il motivo non può essere accolto.
Quanto al secondo motivo, relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza, si osserva quanto segue.
Parte reclamante ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza allegando, con riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo di controparte, che la mancata opposizione è stata frutto di un mero disguido e, che in ogni caso, non se ne è tentata nemmeno l'esecuzione forzata, e, con riferimento alla situazione economica complessiva, che non sarebbero stati adeguatamente valutati gli elementi attivi e concreti del patrimonio della Parte_1
Al riguardo, va preliminarmente osservato che tutte le suddette allegazioni formulate nel reclamo risultano agli atti privi di prova, non avendo parte reclamante fornito la necessaria documentazione probante con il reclamo, ai sensi dell'art. 51 ccii, ed avendo avanzato, solo con la successiva memoria dell'11.7.2025, richiesta di una ctu sguarnita di elementi di riferimento e dal tenore sostanzialmente esplorativo.
Inoltre, con specifico riferimento ai due profili sollevati, si osserva quanto segue.
-Quanto al credito portato dal decreto ingiuntivo ed alla sua incidenza sulla valutazione dello stato di insolvenza, è dato anche osservare che le argomentazioni di parte in merito al fatto che non ne sia stata neppure tentata una r.g. n. 3 esecuzione forzata non sono giudizialmente apprezzabili, posto che il titolo di credito, oltre ad avere in sé una portata legittimante al ricorso per liquidazione giudiziale - secondo consolidato principio per cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.”
(Cassaz. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018) -, comunque è idoneo a concorrere a tratteggiare la situazione economica aziendale, vieppiù ove non contrastato da circostanziata eccezione di adempimento come nel caso di specie.
-In merito al complessivo quadro di crisi economica della società, va anche aggiunto che quanto statuito in merito nella sentenza gravata, ed in particolare sulla forte esposizione debitoria emersa ( oltre al credito vantato dalla ricorrente ( reclamata), anche l'ingente esposizione verso l'INPS ( € 233.793,41) ed i molteplici protesti cambiari), parte reclamante non ha formulato circostanziate eccezioni o allegazioni, anche probatorie, di segno contrario mediante elementi indicativi, non solo dell'intervenuto pagamento dei debiti in questione, ma in generale di una più florida situazione economica e patrimoniale della società idonei a confutare le conclusioni, cui il protratto inadempimento dei debiti evidenziati ha indotto il Tribunale, di una sua incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni propria dello stato di insolvenza.
Ne consegue che anche questo motivo di reclamo non può essere accolto.
La sentenza del Tribunale deve, pertanto, essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte reclamante, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 dm 55/2014, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 per il pagamento da parte del reclamante di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- Respinge il reclamo proposto da Parte_1
r.g. n.
4 - Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite, da versarsi in favore dell'Erario, liquidate in complessivi € 6.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 per il pagamento da parte del reclamante di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16/10/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5