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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 839 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Lupi per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UR RC per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 593 pubblicata in data 11.09.2023 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia, l'Ecc.mo Corte Di Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di I Grado n. 593/2023 pubblicata il 11.09.2023 RG n. 1465/ 2021 emessa dal Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice Dott. Melucci il 08.09.2023, notificata a mezzo Pec il 12.09.2023 all'Avvocato Monica Pedini difensore del Sig. e in accoglimento dei motivi di appello del Parte_1 presente atto, ogni contraria istanza disattesa:
1- Nel merito e in via principale: Riformare parzialmente la sentenza n,. 593/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro in primo grado per i motivi sopra esposti e conseguentemente decurtare dall'importo di € 8.165,53 la somma di € 5.140,85 poiché non dovuta e porre a carico del sig. Parte_1 solamente la somma di € 3.024,68
2- Sempre nel merito e in via principale nella denegata ipotesi in cui L'Ecc.ma Corte adita ritenga di imputare al anche le spese per il nipote Pt_1 CP_2 le stesse sono pari € 492,15 perta a carico del sig. s Pt_1 la somma di € 3.516,83
3- Conseguentemente ridurre le spese di lite liquidate in primo grado per le quali ci si rimette a Giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente grado. “
Per l'appellata:
'' Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiiectis
-In via preliminare : dichiarare l'inammissibilità del presente appello per essere incorso esso appellante nel divieto di jus nova sancito dall'art. 345 cpc e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- in via principale e nel merito confermare la sentenza di primo grado per le motivazioni addotte. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.''
pagina 2 di 9 FATTI DI CAUSA
si è rivolta in via monitoria al Tribunale di Pesaro al fine di Controparte_1 ottenere da il rimborso delle spese straordinarie anticipate per Parte_1
i figli ed limitatamente alla quota pari al 60%, così Persona_1 Persona_2 come previsto nelle condizioni della separazione consensuale omologata tra le parti in data 14.09.2018.
Il ha proposto opposizione avverso il decreto con cui in data Pt_1
14.04.2021 gli è stato ingiunto di pagare alla la somma CP_1 complessivamente pari ad euro 9.662,03; l'opponente ha in particolare eccepito che il credito non sarebbe stato comprovato da alcuna documentazione ed ha comunque contestato che le spese fossero state concordate tra le parti o potessero ritenersi necessarie.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la convenuta opposta ha ribadito la fondatezza del proprio credito ed ha prodotto a riguardo ampia documentazione.
All'esito delle memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, ritenendo che talune spese non fossero qualificabili come straordinarie o non fossero riferibili con certezza ai minori, ed ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo;
in parziale accoglimento della domanda proposta dalla comunque, il primo giudice ha CP_1 condannato il al pagamento della somma pari ad €.8.165,53 ed alla Pt_1 refusione delle spese anticipate dalla controparte, compensandole limitatamente ad un quarto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ribadendo che la Parte_1 maggior parte delle spese non sarebbero riferibili ai figli, non dovrebbero essere qualificate come straordinarie o non sarebbero comunque adeguate alle condizioni economiche della famiglia.
Costituendosi anche nel presente grado, la ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata. pagina 3 di 9 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 07.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata, secondo cui l'appellante avrebbe mosso contestazioni non tempestivamente sollevate nel primo grado di giudizio e pertanto precluse ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Le argomentazioni articolate nei motivi d'appello, infatti, ribadiscono in buona parte le contestazioni mosse nella prima memoria depositata dal ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., ovvero nella prima difesa Pt_1 utile dopo che la costituendosi oltre il termine assegnato dal CP_1
Tribunale perché la prima udienza si svolgesse nelle forme della trattazione scritta, ha depositato tutta la documentazione relativa alle spese straordinarie di cui ha chiesto il rimborso;
risulta del resto comprovato documentalmente che l'odierna appellata non aveva allegato tali ricevute al ricorso per decreto ingiuntivo, ma si era limitata a produrre un prospetto delle spese unitamente alle condizioni della separazione.
Restano invece precluse le contestazioni che non siano state già articolate in modo specifico nell'ambito di tale memoria.
2. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza per aver Pt_1 omesso di valutare l'adeguatezza delle spese sostenute rispetto alle condizioni economiche dei genitori, con particolare riferimento agli esborsi conseguenti alla Prima Comunione del figlio;
l'appellante Persona_2 contesta altresì di dover rimborsare spese non qualificabili come straordinarie o non riferibili con certezza ai ragazzi.
Tali censure possono essere condivise nei soli limiti di seguito indicati.
pagina 4 di 9 E' stato infatti chiarito che le “spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” possono essere poste a carico di entrambi i genitori anche in difetto di preventivo accordo, purché risultino corrispondenti “all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, ordinanza n.14564 del 25.05.2023).
Nel caso di specie, il non ha mai contestato che la frequenza del Pt_1 catechismo e la successiva partecipazione ai sacramenti fosse nell'interesse del figlio: sin dalla prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma
VI c.p.c., tuttavia, egli ha lamentato che le spese di cui la chiede CP_1 il rimborso non sarebbero adeguate rispetto al tenore di vita familiare, ritenendo in particolare eccessivo il costo sostenuto per acquistare numerose bomboniere recanti un marchio prestigioso.
Trattandosi di un onere non indispensabile ai fini della cerimonia e comunque poco adeguato rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori, sussistono i presupposti per escludere che tale spesa (mai concordata) debba essere rimborsata: dall'importo complessivamente determinato dal primo giudice dev'essere quindi decurtata la somma pari ad euro 90,40 (corrispondente al 60% della spesa anticipata).
Diverse conclusioni debbono trarsi invece per quanto riguarda il costo del banchetto successivo alla cerimonia, tenuto conto che il non ne Pt_1 ha contestato la congruità; né rileva il fatto che al pranzo abbiano partecipato i soli parenti della moglie, non potendo l'odierno appellante lamentarsi della propria scelta di non partecipare (unitamente ai propri parenti) a tale momento conviviale.
Nessun'altra spesa conseguente alla Comunione può essere sindacata nella presente sede, in assenza di specifica e tempestiva contestazione nel corso del primo grado di giudizio.
Il ribadisce poi di non essere tenuto a rimborsare le spese Pt_1 sostenute per l'abbigliamento, le calzature ed i farmaci c.d. da banco, comprese nell'ammontare ordinario dell'assegno di mantenimento che già
pagina 5 di 9 versa per i figli: censura quindi la sentenza di primo grado per avere detratto i soli importi indicati ai punti 7) ed 8) della motivazione e non le maggiori somme specificate ai punti b), d), ed e) dell'atto di appello.
Tale censura risulta tuttavia inammissibile, costituendo una tardiva specificazione della contestazione che l'odierno appellante aveva sollevato in modo piuttosto generico alla pag. 4 punto 3) della già citata memoria, senza indicare in tale sede i documenti effettivamente contestati e gli importi ad essi riferibili.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda la contestazione relativa ai biglietti del treno, genericamente sollevata alla pag. 3 punto 2) della citata memoria e parzialmente condivisa dal primo giudice, che ha per tale motivo già detratto la somma meglio indicata al punto 4) della motivazione.
Assolutamente nuove e pertanto inammissibili sono poi le contestazioni relative alle spese indicate ai punti f), g), ed h) dell'atto di appello.
Risulta da ultimo irrilevante nella presente sede il fatto che la CP_1 percepisca in via esclusiva l'assegno unico e l'indennità di frequenza per entrambi i figli.
3. Con il secondo motivo, poi, il censura la sentenza per non aver Pt_1 escluso il rimborso di tutte le spese sostenute nel periodo antecedente la separazione;
l'appellante lamenta altresì che non siano state decurtate talune spese non documentate, non concordate e comunque non necessarie.
Il motivo dev'essere rigettato sotto tutti i profili.
Come sopra evidenziato, infatti, possono essere esaminate nel presente grado solo le contestazioni che siano state già sollevate in modo tempestivo e specifico dinanzi al primo giudice: nella prima memoria più volte citata, in particolare, l'odierno appellante aveva già eccepito di non dover rimborsare le spese sostenute nel periodo antecedente la separazione, facendo tuttavia riferimento alla sola ricevuta in data 22.01.2018 (cfr. pag. 3 n. 1 della memoria indicata).
pagina 6 di 9 Risultano pertanto inammissibili le censure sollevate per la prima volta nell'atto di appello con riferimento ad altre spese analoghe a quella sopra indicata, il cui rimborso è stato già escluso dal primo giudice (cfr. punto 1) della motivazione).
Non possono poi essere esaminate le censure mosse con riferimento alle spese per le visite ginecologiche e la terapia psicologica in favore della figlia
, in quanto sollevate per la prima volta nell'atto di appello. Persona_1
4. Con il terzo motivo, da ultimo, il censura la sentenza per aver Pt_1 omesso qualsiasi pronuncia in merito alle spese riferibili non ai figli, bensì al nipotino;
l'appellante contesta infatti che possano essere poste a CP_2 proprio carico le spese riferibili al bambino dato alla luce dalla figlia
[...]
. Per_1
Tale censura, tempestivamente sollevata dal sin dalla memoria Pt_1 più volte citata ma completamente pretermessa dal primo giudice, dev'essere accolta nel merito.
La domanda azionata in sede monitoria dalla si fonda infatti sulle CP_1 condizioni della separazione consensuale omologata tra le parti in data
14.09.2018, in forza delle quali restano poste a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie riferibili ai figli ed : tale Persona_2 Persona_1 titolo non può essere fatto valere al fine di ottenere il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il piccolo nato a [...] il Persona_3
24.06.2020, il cui mantenimento è stato del resto regolato dal Tribunale per i Minorenni delle Marche con decreto in data 24.07.2020.
Poco rileva in senso contrario l'obbligo di concorrere al mantenimento dei minori posto a carico degli ascendenti dall'art. 316 bis c.c., tenuto conto che la sussistenza dei presupposti per prevedere tale contributo e la sua eventuale misura potranno essere verificati solo all'esito del procedimento ivi disciplinato.
In parziale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere decurtata dall'importo complessivamente determinato dal primo giudice l'ulteriore pagina 7 di 9 somma pari ad euro 984,31, corrispondente al 60% della spesa riferibile al nipote.
5. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da una parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi limitatamente alla metà. Tenuto conto della prevalente soccombenza, invece, il dovrà rifondere in Pt_1 favore della controparte la residua frazione delle spese, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 593 pubblicata dal Tribunale di Pesaro Parte_1 in data 11.09.2023, cosí dispone:
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata,
CONDANNA a pagare in favore di la minore Parte_1 Controparte_1 somma complessivamente pari ad euro 7.090,82.
COMPENSA tra le parti le spese di lite limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, Parte_1 liquidate nell'intero in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore della procuratrice avv. UR RC, dichiaratasi antistataria.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
COMPENSA tra le parti le spese del presente grado limitatamente alla metà.
pagina 8 di 9 PONE a carico di la residua frazione delle spese, liquidate Parte_1 nell'intero in euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore della procuratrice avv. UR RC, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 839 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Lupi per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UR RC per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 593 pubblicata in data 11.09.2023 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia, l'Ecc.mo Corte Di Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di I Grado n. 593/2023 pubblicata il 11.09.2023 RG n. 1465/ 2021 emessa dal Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice Dott. Melucci il 08.09.2023, notificata a mezzo Pec il 12.09.2023 all'Avvocato Monica Pedini difensore del Sig. e in accoglimento dei motivi di appello del Parte_1 presente atto, ogni contraria istanza disattesa:
1- Nel merito e in via principale: Riformare parzialmente la sentenza n,. 593/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro in primo grado per i motivi sopra esposti e conseguentemente decurtare dall'importo di € 8.165,53 la somma di € 5.140,85 poiché non dovuta e porre a carico del sig. Parte_1 solamente la somma di € 3.024,68
2- Sempre nel merito e in via principale nella denegata ipotesi in cui L'Ecc.ma Corte adita ritenga di imputare al anche le spese per il nipote Pt_1 CP_2 le stesse sono pari € 492,15 perta a carico del sig. s Pt_1 la somma di € 3.516,83
3- Conseguentemente ridurre le spese di lite liquidate in primo grado per le quali ci si rimette a Giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente grado. “
Per l'appellata:
'' Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiiectis
-In via preliminare : dichiarare l'inammissibilità del presente appello per essere incorso esso appellante nel divieto di jus nova sancito dall'art. 345 cpc e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- in via principale e nel merito confermare la sentenza di primo grado per le motivazioni addotte. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.''
pagina 2 di 9 FATTI DI CAUSA
si è rivolta in via monitoria al Tribunale di Pesaro al fine di Controparte_1 ottenere da il rimborso delle spese straordinarie anticipate per Parte_1
i figli ed limitatamente alla quota pari al 60%, così Persona_1 Persona_2 come previsto nelle condizioni della separazione consensuale omologata tra le parti in data 14.09.2018.
Il ha proposto opposizione avverso il decreto con cui in data Pt_1
14.04.2021 gli è stato ingiunto di pagare alla la somma CP_1 complessivamente pari ad euro 9.662,03; l'opponente ha in particolare eccepito che il credito non sarebbe stato comprovato da alcuna documentazione ed ha comunque contestato che le spese fossero state concordate tra le parti o potessero ritenersi necessarie.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la convenuta opposta ha ribadito la fondatezza del proprio credito ed ha prodotto a riguardo ampia documentazione.
All'esito delle memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, ritenendo che talune spese non fossero qualificabili come straordinarie o non fossero riferibili con certezza ai minori, ed ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo;
in parziale accoglimento della domanda proposta dalla comunque, il primo giudice ha CP_1 condannato il al pagamento della somma pari ad €.8.165,53 ed alla Pt_1 refusione delle spese anticipate dalla controparte, compensandole limitatamente ad un quarto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ribadendo che la Parte_1 maggior parte delle spese non sarebbero riferibili ai figli, non dovrebbero essere qualificate come straordinarie o non sarebbero comunque adeguate alle condizioni economiche della famiglia.
Costituendosi anche nel presente grado, la ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata. pagina 3 di 9 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 07.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata, secondo cui l'appellante avrebbe mosso contestazioni non tempestivamente sollevate nel primo grado di giudizio e pertanto precluse ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Le argomentazioni articolate nei motivi d'appello, infatti, ribadiscono in buona parte le contestazioni mosse nella prima memoria depositata dal ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., ovvero nella prima difesa Pt_1 utile dopo che la costituendosi oltre il termine assegnato dal CP_1
Tribunale perché la prima udienza si svolgesse nelle forme della trattazione scritta, ha depositato tutta la documentazione relativa alle spese straordinarie di cui ha chiesto il rimborso;
risulta del resto comprovato documentalmente che l'odierna appellata non aveva allegato tali ricevute al ricorso per decreto ingiuntivo, ma si era limitata a produrre un prospetto delle spese unitamente alle condizioni della separazione.
Restano invece precluse le contestazioni che non siano state già articolate in modo specifico nell'ambito di tale memoria.
2. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza per aver Pt_1 omesso di valutare l'adeguatezza delle spese sostenute rispetto alle condizioni economiche dei genitori, con particolare riferimento agli esborsi conseguenti alla Prima Comunione del figlio;
l'appellante Persona_2 contesta altresì di dover rimborsare spese non qualificabili come straordinarie o non riferibili con certezza ai ragazzi.
Tali censure possono essere condivise nei soli limiti di seguito indicati.
pagina 4 di 9 E' stato infatti chiarito che le “spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” possono essere poste a carico di entrambi i genitori anche in difetto di preventivo accordo, purché risultino corrispondenti “all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, ordinanza n.14564 del 25.05.2023).
Nel caso di specie, il non ha mai contestato che la frequenza del Pt_1 catechismo e la successiva partecipazione ai sacramenti fosse nell'interesse del figlio: sin dalla prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma
VI c.p.c., tuttavia, egli ha lamentato che le spese di cui la chiede CP_1 il rimborso non sarebbero adeguate rispetto al tenore di vita familiare, ritenendo in particolare eccessivo il costo sostenuto per acquistare numerose bomboniere recanti un marchio prestigioso.
Trattandosi di un onere non indispensabile ai fini della cerimonia e comunque poco adeguato rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori, sussistono i presupposti per escludere che tale spesa (mai concordata) debba essere rimborsata: dall'importo complessivamente determinato dal primo giudice dev'essere quindi decurtata la somma pari ad euro 90,40 (corrispondente al 60% della spesa anticipata).
Diverse conclusioni debbono trarsi invece per quanto riguarda il costo del banchetto successivo alla cerimonia, tenuto conto che il non ne Pt_1 ha contestato la congruità; né rileva il fatto che al pranzo abbiano partecipato i soli parenti della moglie, non potendo l'odierno appellante lamentarsi della propria scelta di non partecipare (unitamente ai propri parenti) a tale momento conviviale.
Nessun'altra spesa conseguente alla Comunione può essere sindacata nella presente sede, in assenza di specifica e tempestiva contestazione nel corso del primo grado di giudizio.
Il ribadisce poi di non essere tenuto a rimborsare le spese Pt_1 sostenute per l'abbigliamento, le calzature ed i farmaci c.d. da banco, comprese nell'ammontare ordinario dell'assegno di mantenimento che già
pagina 5 di 9 versa per i figli: censura quindi la sentenza di primo grado per avere detratto i soli importi indicati ai punti 7) ed 8) della motivazione e non le maggiori somme specificate ai punti b), d), ed e) dell'atto di appello.
Tale censura risulta tuttavia inammissibile, costituendo una tardiva specificazione della contestazione che l'odierno appellante aveva sollevato in modo piuttosto generico alla pag. 4 punto 3) della già citata memoria, senza indicare in tale sede i documenti effettivamente contestati e gli importi ad essi riferibili.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda la contestazione relativa ai biglietti del treno, genericamente sollevata alla pag. 3 punto 2) della citata memoria e parzialmente condivisa dal primo giudice, che ha per tale motivo già detratto la somma meglio indicata al punto 4) della motivazione.
Assolutamente nuove e pertanto inammissibili sono poi le contestazioni relative alle spese indicate ai punti f), g), ed h) dell'atto di appello.
Risulta da ultimo irrilevante nella presente sede il fatto che la CP_1 percepisca in via esclusiva l'assegno unico e l'indennità di frequenza per entrambi i figli.
3. Con il secondo motivo, poi, il censura la sentenza per non aver Pt_1 escluso il rimborso di tutte le spese sostenute nel periodo antecedente la separazione;
l'appellante lamenta altresì che non siano state decurtate talune spese non documentate, non concordate e comunque non necessarie.
Il motivo dev'essere rigettato sotto tutti i profili.
Come sopra evidenziato, infatti, possono essere esaminate nel presente grado solo le contestazioni che siano state già sollevate in modo tempestivo e specifico dinanzi al primo giudice: nella prima memoria più volte citata, in particolare, l'odierno appellante aveva già eccepito di non dover rimborsare le spese sostenute nel periodo antecedente la separazione, facendo tuttavia riferimento alla sola ricevuta in data 22.01.2018 (cfr. pag. 3 n. 1 della memoria indicata).
pagina 6 di 9 Risultano pertanto inammissibili le censure sollevate per la prima volta nell'atto di appello con riferimento ad altre spese analoghe a quella sopra indicata, il cui rimborso è stato già escluso dal primo giudice (cfr. punto 1) della motivazione).
Non possono poi essere esaminate le censure mosse con riferimento alle spese per le visite ginecologiche e la terapia psicologica in favore della figlia
, in quanto sollevate per la prima volta nell'atto di appello. Persona_1
4. Con il terzo motivo, da ultimo, il censura la sentenza per aver Pt_1 omesso qualsiasi pronuncia in merito alle spese riferibili non ai figli, bensì al nipotino;
l'appellante contesta infatti che possano essere poste a CP_2 proprio carico le spese riferibili al bambino dato alla luce dalla figlia
[...]
. Per_1
Tale censura, tempestivamente sollevata dal sin dalla memoria Pt_1 più volte citata ma completamente pretermessa dal primo giudice, dev'essere accolta nel merito.
La domanda azionata in sede monitoria dalla si fonda infatti sulle CP_1 condizioni della separazione consensuale omologata tra le parti in data
14.09.2018, in forza delle quali restano poste a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie riferibili ai figli ed : tale Persona_2 Persona_1 titolo non può essere fatto valere al fine di ottenere il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il piccolo nato a [...] il Persona_3
24.06.2020, il cui mantenimento è stato del resto regolato dal Tribunale per i Minorenni delle Marche con decreto in data 24.07.2020.
Poco rileva in senso contrario l'obbligo di concorrere al mantenimento dei minori posto a carico degli ascendenti dall'art. 316 bis c.c., tenuto conto che la sussistenza dei presupposti per prevedere tale contributo e la sua eventuale misura potranno essere verificati solo all'esito del procedimento ivi disciplinato.
In parziale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere decurtata dall'importo complessivamente determinato dal primo giudice l'ulteriore pagina 7 di 9 somma pari ad euro 984,31, corrispondente al 60% della spesa riferibile al nipote.
5. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da una parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi limitatamente alla metà. Tenuto conto della prevalente soccombenza, invece, il dovrà rifondere in Pt_1 favore della controparte la residua frazione delle spese, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 593 pubblicata dal Tribunale di Pesaro Parte_1 in data 11.09.2023, cosí dispone:
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata,
CONDANNA a pagare in favore di la minore Parte_1 Controparte_1 somma complessivamente pari ad euro 7.090,82.
COMPENSA tra le parti le spese di lite limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, Parte_1 liquidate nell'intero in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore della procuratrice avv. UR RC, dichiaratasi antistataria.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
COMPENSA tra le parti le spese del presente grado limitatamente alla metà.
pagina 8 di 9 PONE a carico di la residua frazione delle spese, liquidate Parte_1 nell'intero in euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore della procuratrice avv. UR RC, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9