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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
Consigliere rel. dr. Rosa Larocca
ha pronunziato, all'udienza del 9 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 177 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte 1 Parte 3 Parte_4 Parte 5 Parte_2
Parte 8 , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ameriga Parte 6 Parte 7 '
AR IT ET del foro di Potenza, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rionero in Vulture, alla via Marconi, n. 76;
APPELLANTI
E
CP 1 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Murano del foro di Potenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rionero in Vulture, alla via Galliano,
Pal. Controparte_2
Controparte 3 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Donato
Murano del foro di Potenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rionero in Vulture, alla Via
Galliano;
nonchè
Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bignami e Greta Quazzola del foro di Milano, nonché dall'avv. Imperio Napolitano del Foro di
Potenza, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza, alla via del Popolo n. 2; APPELLATE
OGGETTO: dimissioni - appello avverso la sentenza n. 148/2022 dell'1.2.2022 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: "Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 148/2022, emessa dal Tribunale di Potenza, sez. lavoro, giudice dott.ssa R.M. Per 1 , nel procedimento n. 1377/2017 rg lav., in data 1/2/2022 e comunicata a mezzo pec in pari data al difensore, accogliere le seguenti conclusioni:
1) accerti e dichiari la nullità e/o invalidità delle dimissioni rese dai lavoratori alla Controparte_4
[...] ;
2) in conseguenza di ciò, accerti e dichiari l'illegittimità delle trattenute operate da Controparte_4
[...] nella busta paga di aprile 2015 a titolo di mancato preavviso;
le detrazioni effettuate per ferie e permessi;
la mancata retribuzione delle giornate lavorative effettuate nel mese di marzo
2015 ed il mancato riconoscimento dei 1.000 euro per incentivo all'esodo, con conseguente condanna della alla restituzione delle somme indebitamente trattenuteControparte 4 in favore dei ricorrenti, nonché alla corresponsione di quelle non versate, con interessi e rivalutazione;
3) accerti e dichiari, in via incidentale, la natura di licenziamento collettivo della cessazione del rapporto lavorativo tra CP 4 ed i suoi dipendenti;
4) accerti e dichiari che si è trattato di un negozio in frode alla legge, per le ragioni esposte in ricorso;
ed Pt 9 ono 5) accerti e dichiari che, conseguentemente, le assunzioni operate dalla CP 3 frutto di un negozio in frode alla legge;
6) in conseguenza di ciò, ripristini il corretto inquadramento dei ricorrenti, sottraendoli all'applicazione nei loro confronti del D. Lgs 23/2015, riconoscendo loro l'anzianità di servizio e l'inquadramento di cui godevano nonché l'applicazione del CCNL precedente e non di quello del
2012, con tutte le conseguenze di legge;
7) accerti e dichiari la violazione da parte delle società CP 3 ed Pt 9 el livello contrattuale e dei riconoscimenti previsti dagli accordi precedenti (Accordo del 2010 e mancato allineamento alla
RAL), con tutte le conseguenze di legge;
8) accerti e dichiari illegittimo l'azzeramento degli scatti di anzianità operato dalle società CP 3 ed Pt 9 ei confronti dei ricorrenti, considerati come neoassunti a tutti gli effetti;
9) accerti e dichiari, come indebito, da parte di CP_3 ed Pt 9 il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per il turno notturno e pomeridiano nella misura, rispettivamente del 60,50% e del 27,50%, su paga giornaliera, nonché la mancata corresponsione di euro 1.000 perequativi, riconosciuti per le voci innanzi indicate 10) in ragione di ciò, condanni CP 3 ed Pt 9 lla corresponsione delle somme dovute e non versate ai lavoratori;
CP 3 ed Pt 911) accerti e dichiari l'illegittimità delle diverse quantificazioni effettuate da relativamente alla maggiorazione notturna, in ragione del 25%, e di quella pomeridiana, in ragione del 20%, essendo in violazione di accordi;
12) accerti e dichiari, da parte di CP_3 ed Pt 9 la violazione dell'accordo del 20/03/2015 e la mancata corresponsione dei 1.000 euro perequativi annuali previsti dall'accordo menzionato;
13) in conseguenza di ciò, condanni CP 3 ed Pt 9 alla corresponsione dei 1.000 euro annuali previsti dall'accordo del 20/03/2015;
14) accerti e dichiari, da parte di CP_3 ed Pt 9 la violazione dell'accordo del 20/03/2015, per il mancato riconoscimento e versamento della somma di euro 200 frutto dell'accordo del 2010, e conseguentemente condannare le stesse alla corresponsione di quanto dovuto ai ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio".
Per l'appellato Pt 9 "il sottoscritto difensore della Pt 9 nsiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provveda:
1) dichiari l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.;
2) dichiari l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. - difetto di specificità dei motivi;
3) rigetti in ogni caso l'appello perché palesemente non fondato e non provato;
4) condanni i ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio".
Per l'appellato CP_3 "il sottoscritto difensore della CP_3 insiste affichè l'Ecc.ma Corte di
Appello adita così provveda:
1) dichiari l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.;
2) dichiari l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. - difetto di specificità dei motivi;
3) rigetti in ogni caso l'appello perché palesemente non fondato e non provato;
4) condanni i ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio".
Per l'appellato Controparte 4 "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Nel merito, respingere l'appello avversario e confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n.
148/2022 resa dal Tribunale di Potenza, Sezione lavoro e, conseguentemente, rigettare integralmente il ricorso proposto dagli appellanti e le domande in esso contenute.
Con vittoria di spese, competenze e onorari professionali, oltre CPA, IVA e spese generali (incluse le forfettarie)". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 30 agosto 2022, Parte 1 Parte 2 Parte 3
[...]
, Parte 8Parte 4 Parte_6 Parte 5 Parte 7 '
chiedevano che, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata,
[...] fosse accertata e dichiarata la nullità e/o invalidità delle dimissioni rese dai lavoratori alla Controparte_4
[...] , e, in conseguenza, l'illegittimità delle trattenute operate da Controparte 4 nella busta paga di aprile 2015, con condanna di quest'ultima alla corresponsione di euro 1.000 perequativi annuali previsti dall'accordo del 20.03.2015.
Nello specifico, gli appellanti ritenevano erronea la sentenza di primo grado per violazione di legge, illogicità della motivazione e omessa pronuncia, avendo il giudice di prime cure trascurato completamente le prove documentali prodotte a sostegno della ricostruzione in fatto della vicenda, risultando quindi viziata per illogicità, nonché resa in violazione di legge, per aver trascurato un argomento oggetto di discussione tra le parti. Inoltre, sulle voci retributive, il Tribunale aveva trattato in modo complessivo le articolate richieste di natura economica delle parti, sull'errato presupposto che fossero affrontabili cumulativamente, non considerando in alcun modo le diversità delle doglianze, sia nel contenuto che nei destinatari.
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 5 ottobre 2023.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, si costituivano in giudizio con memorie di costituzione depositate in data 26.01.2023, 31.01.2023 e 24.09.2023, rispettivamente CP 1 CP 5 e [...]
Controparte 4 in persona dei loro legali rappresentanti p.t.. Tutte e tre le convenute, oltre a chiedere, nel merito, il rigetto integrale del ricorso proposto dagli appellanti e le domande in esso contenute, sostenendo la correttezza delle argomentazioni esposte in sentenza, preliminarmente eccepivano l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Dopo una serie di rinvii, disposta, nel mentre, la trattazione scritta della controversia in esame, lette le note scritte fatte pervenire ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del D.L. n.18/2020 dalle parti per l'odierna udienza, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Preliminarmente, questa Corte ha esaminato l'eccezione di inammissibilità del gravame per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. sollevata da tutti gli appellati. In questo senso, è stata rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 327 c.p.c., il quale prevede che
"indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione, per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza". Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 1/2/2022, con comunicazione della cancelleria ai difensori costituiti in pari data, mentre il ricorso in appello è stato iscritto a ruolo solo in data 30/08/2022 ed è stato notificato il giorno successivo, quindi ben oltre il termine di scadenza di sei mesi, spirato inevitabilmente l'1/8/2022. Pertanto, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto depositato oltre il termine ultimo previsto dalla legge. Giova ricordare, poi, che alla presente controversia non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
(dall'1 agosto al 31 agosto), ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92, rientrando la stessa nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza, in tal senso essendosi ripetutamente espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria;
Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti). Da ultimo, deve menzionarsi la recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 9189/2023 del 3-04-2023, pronunciamento secondo il quale "nelle controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., ovvero trattate con il rito del lavoro, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969" (cfr. Corte di cassazione,
Sentenza n. 9189/2023 del 03-04-2023).
Tanto premesso, ritiene questa corte che il ricorso sia inammissibile e che tale debba essere dichiarato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti, venendo liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, parametro medio, esclusa la fase istruttoria, valore indeterminabile.
Sempre in ragione della soccombenza gli appellanti devono essere dichiarati tenuti al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
177 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Parte 1 d altri, nei confronti di Pt 9 [...]
CP 3 e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni altra domanda,Controparte_4 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in euro 6.946,00, oltre iva, cpa e cf, come per legge, da corrispondere a ciascuno di essi;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio contributo unificato.
Potenza, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Rosa Larocca
Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
Consigliere rel. dr. Rosa Larocca
ha pronunziato, all'udienza del 9 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 177 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte 1 Parte 3 Parte_4 Parte 5 Parte_2
Parte 8 , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ameriga Parte 6 Parte 7 '
AR IT ET del foro di Potenza, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rionero in Vulture, alla via Marconi, n. 76;
APPELLANTI
E
CP 1 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Murano del foro di Potenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rionero in Vulture, alla via Galliano,
Pal. Controparte_2
Controparte 3 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Donato
Murano del foro di Potenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rionero in Vulture, alla Via
Galliano;
nonchè
Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bignami e Greta Quazzola del foro di Milano, nonché dall'avv. Imperio Napolitano del Foro di
Potenza, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza, alla via del Popolo n. 2; APPELLATE
OGGETTO: dimissioni - appello avverso la sentenza n. 148/2022 dell'1.2.2022 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: "Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 148/2022, emessa dal Tribunale di Potenza, sez. lavoro, giudice dott.ssa R.M. Per 1 , nel procedimento n. 1377/2017 rg lav., in data 1/2/2022 e comunicata a mezzo pec in pari data al difensore, accogliere le seguenti conclusioni:
1) accerti e dichiari la nullità e/o invalidità delle dimissioni rese dai lavoratori alla Controparte_4
[...] ;
2) in conseguenza di ciò, accerti e dichiari l'illegittimità delle trattenute operate da Controparte_4
[...] nella busta paga di aprile 2015 a titolo di mancato preavviso;
le detrazioni effettuate per ferie e permessi;
la mancata retribuzione delle giornate lavorative effettuate nel mese di marzo
2015 ed il mancato riconoscimento dei 1.000 euro per incentivo all'esodo, con conseguente condanna della alla restituzione delle somme indebitamente trattenuteControparte 4 in favore dei ricorrenti, nonché alla corresponsione di quelle non versate, con interessi e rivalutazione;
3) accerti e dichiari, in via incidentale, la natura di licenziamento collettivo della cessazione del rapporto lavorativo tra CP 4 ed i suoi dipendenti;
4) accerti e dichiari che si è trattato di un negozio in frode alla legge, per le ragioni esposte in ricorso;
ed Pt 9 ono 5) accerti e dichiari che, conseguentemente, le assunzioni operate dalla CP 3 frutto di un negozio in frode alla legge;
6) in conseguenza di ciò, ripristini il corretto inquadramento dei ricorrenti, sottraendoli all'applicazione nei loro confronti del D. Lgs 23/2015, riconoscendo loro l'anzianità di servizio e l'inquadramento di cui godevano nonché l'applicazione del CCNL precedente e non di quello del
2012, con tutte le conseguenze di legge;
7) accerti e dichiari la violazione da parte delle società CP 3 ed Pt 9 el livello contrattuale e dei riconoscimenti previsti dagli accordi precedenti (Accordo del 2010 e mancato allineamento alla
RAL), con tutte le conseguenze di legge;
8) accerti e dichiari illegittimo l'azzeramento degli scatti di anzianità operato dalle società CP 3 ed Pt 9 ei confronti dei ricorrenti, considerati come neoassunti a tutti gli effetti;
9) accerti e dichiari, come indebito, da parte di CP_3 ed Pt 9 il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per il turno notturno e pomeridiano nella misura, rispettivamente del 60,50% e del 27,50%, su paga giornaliera, nonché la mancata corresponsione di euro 1.000 perequativi, riconosciuti per le voci innanzi indicate 10) in ragione di ciò, condanni CP 3 ed Pt 9 lla corresponsione delle somme dovute e non versate ai lavoratori;
CP 3 ed Pt 911) accerti e dichiari l'illegittimità delle diverse quantificazioni effettuate da relativamente alla maggiorazione notturna, in ragione del 25%, e di quella pomeridiana, in ragione del 20%, essendo in violazione di accordi;
12) accerti e dichiari, da parte di CP_3 ed Pt 9 la violazione dell'accordo del 20/03/2015 e la mancata corresponsione dei 1.000 euro perequativi annuali previsti dall'accordo menzionato;
13) in conseguenza di ciò, condanni CP 3 ed Pt 9 alla corresponsione dei 1.000 euro annuali previsti dall'accordo del 20/03/2015;
14) accerti e dichiari, da parte di CP_3 ed Pt 9 la violazione dell'accordo del 20/03/2015, per il mancato riconoscimento e versamento della somma di euro 200 frutto dell'accordo del 2010, e conseguentemente condannare le stesse alla corresponsione di quanto dovuto ai ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio".
Per l'appellato Pt 9 "il sottoscritto difensore della Pt 9 nsiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provveda:
1) dichiari l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.;
2) dichiari l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. - difetto di specificità dei motivi;
3) rigetti in ogni caso l'appello perché palesemente non fondato e non provato;
4) condanni i ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio".
Per l'appellato CP_3 "il sottoscritto difensore della CP_3 insiste affichè l'Ecc.ma Corte di
Appello adita così provveda:
1) dichiari l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.;
2) dichiari l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. - difetto di specificità dei motivi;
3) rigetti in ogni caso l'appello perché palesemente non fondato e non provato;
4) condanni i ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio".
Per l'appellato Controparte 4 "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Nel merito, respingere l'appello avversario e confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n.
148/2022 resa dal Tribunale di Potenza, Sezione lavoro e, conseguentemente, rigettare integralmente il ricorso proposto dagli appellanti e le domande in esso contenute.
Con vittoria di spese, competenze e onorari professionali, oltre CPA, IVA e spese generali (incluse le forfettarie)". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 30 agosto 2022, Parte 1 Parte 2 Parte 3
[...]
, Parte 8Parte 4 Parte_6 Parte 5 Parte 7 '
chiedevano che, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata,
[...] fosse accertata e dichiarata la nullità e/o invalidità delle dimissioni rese dai lavoratori alla Controparte_4
[...] , e, in conseguenza, l'illegittimità delle trattenute operate da Controparte 4 nella busta paga di aprile 2015, con condanna di quest'ultima alla corresponsione di euro 1.000 perequativi annuali previsti dall'accordo del 20.03.2015.
Nello specifico, gli appellanti ritenevano erronea la sentenza di primo grado per violazione di legge, illogicità della motivazione e omessa pronuncia, avendo il giudice di prime cure trascurato completamente le prove documentali prodotte a sostegno della ricostruzione in fatto della vicenda, risultando quindi viziata per illogicità, nonché resa in violazione di legge, per aver trascurato un argomento oggetto di discussione tra le parti. Inoltre, sulle voci retributive, il Tribunale aveva trattato in modo complessivo le articolate richieste di natura economica delle parti, sull'errato presupposto che fossero affrontabili cumulativamente, non considerando in alcun modo le diversità delle doglianze, sia nel contenuto che nei destinatari.
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 5 ottobre 2023.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, si costituivano in giudizio con memorie di costituzione depositate in data 26.01.2023, 31.01.2023 e 24.09.2023, rispettivamente CP 1 CP 5 e [...]
Controparte 4 in persona dei loro legali rappresentanti p.t.. Tutte e tre le convenute, oltre a chiedere, nel merito, il rigetto integrale del ricorso proposto dagli appellanti e le domande in esso contenute, sostenendo la correttezza delle argomentazioni esposte in sentenza, preliminarmente eccepivano l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Dopo una serie di rinvii, disposta, nel mentre, la trattazione scritta della controversia in esame, lette le note scritte fatte pervenire ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del D.L. n.18/2020 dalle parti per l'odierna udienza, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Preliminarmente, questa Corte ha esaminato l'eccezione di inammissibilità del gravame per decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. sollevata da tutti gli appellati. In questo senso, è stata rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 327 c.p.c., il quale prevede che
"indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione, per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza". Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 1/2/2022, con comunicazione della cancelleria ai difensori costituiti in pari data, mentre il ricorso in appello è stato iscritto a ruolo solo in data 30/08/2022 ed è stato notificato il giorno successivo, quindi ben oltre il termine di scadenza di sei mesi, spirato inevitabilmente l'1/8/2022. Pertanto, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto depositato oltre il termine ultimo previsto dalla legge. Giova ricordare, poi, che alla presente controversia non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
(dall'1 agosto al 31 agosto), ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92, rientrando la stessa nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza, in tal senso essendosi ripetutamente espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria;
Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti). Da ultimo, deve menzionarsi la recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 9189/2023 del 3-04-2023, pronunciamento secondo il quale "nelle controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., ovvero trattate con il rito del lavoro, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969" (cfr. Corte di cassazione,
Sentenza n. 9189/2023 del 03-04-2023).
Tanto premesso, ritiene questa corte che il ricorso sia inammissibile e che tale debba essere dichiarato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti, venendo liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, parametro medio, esclusa la fase istruttoria, valore indeterminabile.
Sempre in ragione della soccombenza gli appellanti devono essere dichiarati tenuti al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
177 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Parte 1 d altri, nei confronti di Pt 9 [...]
CP 3 e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni altra domanda,Controparte_4 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in euro 6.946,00, oltre iva, cpa e cf, come per legge, da corrispondere a ciascuno di essi;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio contributo unificato.
Potenza, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Rosa Larocca
Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo