Articolo 2 della Legge 18 marzo 1959, n. 142
Articolo 1
Versione
30 aprile 1959
Art. 2.
All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, approvato con legge 24 giugno 1958, n. 637 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 aprile 1959