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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fossacesia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Chieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2012
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2015
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2016 - INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 TARI 2016
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 TASI 2015
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 dicembre 2024 Ricorrente_1, residente in [...], ha promosso azione contenziosa ai fini dell'annullamento, previa sospensione, della intimazione di pagamento n.
03220249006050687/000 notificata da Agenzia Riscossione il 7.10.2024, portante carico di complessivi
€ 6.393,66 a corrispettivo di n. 6 cartelle di pagamento e n. 5 avvisi di accertamento riferiti ad IMU, TARI,
TASI, IVA, contributi Associazione_1 e tassa automobilistica per anni pregressi.
A sostegno del ricorso ha dedotto nell'ordine:
a)- In via principale: Nullità della pretesa per violazione dell'art. 60, 1° co. D.P.R. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 26, u.c., D.P.R. 602/1973 nonché degli artt. 139 e 140 del c.p.c. e conseguentemente l'estinzione del diritto di credito accertato, liquidato ed iscritto a ruolo nei confronti della ricorrente;
b)- in subordine nullità delle cartelle, degli avvisi di accertamento e, conseguentemente dell'avviso di intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948, 4° co., cod. civ.;
c)- in estremo subordine riconoscersi la prescrizione quinquennale ex art. 2948, 4° co. cod. civ. degli interessi irrogati tramite cartelle di pagamento e avvisi di accertamento e delle sanzioni ai sensi dell'art. 20. Co. 3.
D.Lgs. 472/1997.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in merito alle spese di lite, ha richiesto la ammissione al gratuito patrocinio depositando relativa documentazione.
Con controdeduzioni del 30 settembre 2025, depositate in Segreteria il 1° ottobre 2025, si è costituita la
Agenzia Riscossione formulando preliminari eccezioni quali:
a)- carenza di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in merito alla cartella inerente l'omesso versamento di contributi previdenziali verso Associazione_1;
b)- difetto di competenza della Corte di Chieti riguardo alle cartelle emesse in relazione all'omesso pagamento di tasse automobilistiche, per queste essendo competente la C.G.T. di primo grado de L'Aquila in quanto tasse di pertinenza della Regione Abruzzo.
In rito ha sollevato la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto alla censura della odierna intimazione n.
03220249006050687/000 preceduta tuttavia sia da altre due intimazioni, l'ultima delle quali mediante notifica a mezzo pec in data 05.07.2023, che da precedenti notifiche delle singole cartelle sottese alla intimazione impugnata e degli accertamenti, atti restati tutti senza contestazione alcuna e quindi cristallizzati nelle rispettive iscrizioni di imposte ed accessori.
Tali notifiche, infine, erano comunque idonee a superare la eccezione di prescrizione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi di mora.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
La ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa del 10.10.2024 con cui ha sollevato eccezione di tardività della costituzione della Agenzia Riscossione avvenuta in data 8.10.2024 con spregio, quindi, del termine di legge fissato dall'art. 32, 1° co. D. Lgs. 546/1992.
Nella udienza del 14 maggio 2025 la Corte, accogliendo la istanza cautelare della ricorrente, ha disposto la sospensione della intimazione rinviando, per la discussione del merito, alla successiva udienza del 22 ottobre
2025 nella quale, sulle conclusioni delle parti come in verbale, la controversia è stata riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la cartella n. 3579965000 dell'importo di € 105,88, inerente l'omesso versamento dei contributi Associazione_1, la giurisdizione è riservata, in via esclusiva, al Tribunale, Giudice del Lavoro e della Previdenza ed è sottratta, quindi, alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Per la cartella n. 5615032000 dell'importo di € 435,51, essendo la stessa riferita a tasse automobilistiche oltre sanzioni ed interessi, che sono crediti della Regione Abruzzo, la competenza territoriale è stabilita presso la Corte di Giustizia di 1° grado de L'Aquila.
Ve respinta la eccezione della ricorrente in ordine alla tardività della costituzione della Agenzia Riscossione in quanto, rispetto alla udienza di discussione fissata al 22.10.2025, il deposito telematico delle controdeduzioni e degli allegati documenti, risulta perfezionato in data 1° ottobre 2025. Si aggiunga altresì la considerazione che anche nel caso in cui detto deposito fosse stato, per ipotesi, eseguito in data successiva – cioè oltre il termine dei venti giorni precedenti l'udienza del 22.10.2025 ex art. 32/1 co. D. Lgs.
546/1992 – la circostanza non avrebbe avuto alcun rilievo processuale in danno della Agenzia resistente.
Nel resto il ricorso deve essere respinto.
Invero la ricorrente ha elevato a censura di nullità o illegittimità della intimazione l'unico sostanziale motivo della prescrizione estintiva quinquennale sia dei tributi che della sanzioni e degli interessi a ciò pervenendo adducendo la nullità della notifica delle cartelle sottese alla intimazione per violazione dell'art. 60, 1° co. D.
P.R. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 26, u.c., D.P.R. 602/1973 nonché degli artt. 139 e 140 del c.p.c..
Il rilievo formulato dalla ricorrente è del tutto infondato.
La Agenzia Riscossione, mediante la produzione nel proprio fascicolo telematico delle reiterate notificazioni a mezzo posta elettronica certificata – del tutto equipollente alla notifica con le modalità ex art. 60, 1° co. D.
P.R. 600/1973 e dell'art. 26, u.c., D.P.R. 602/1973 – ha fornito piena prova documentale che tutte le cartelle e gli accertamenti sottesi alla intimazione oggi in discussione, erano stati in realtà già notificati alla ricorrente mediante intimazione notificata, a mezzo pec, il 5.7.2023 oppure mediante pec consegnata in data 20.12.202 o, infine, mediante preavviso di fermo amministrativo notificato con pec del 13.02.2024.
Per effetto di tali indicate notifiche, tutte regolarmente consegnate nella casella di posta elettronica certificata di Ricorrente_1 e nessuna minimamente contestata, l'intero debito erariale è divenuto irretrattabile e pertanto intangibile da ogni censura di merito, ivi compresa la prescrizione nei termini addotti dalla ricorrente
(ex plurimis: Cass. Civ., sez. trib., 3.5.2024, n.11959).
Il ricorso è in definitiva respinto e le spese, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. 11/2020 promosso da Ricorrente_1 contro la Agenzia Riscossione di Chieti, così provvede:
Dichiara la propria carenza di giurisdizione quanto alla cartella n. 3579965000 dell'importo di € 105,88, inerente l'omesso versamento dei contributi Associazione_1, la giurisdizione è riservata, in via esclusiva, al Tribunale, Giudice del Lavoro e della Previdenza;
Dichiara la propria incompetenza territoriale per la cartella n. 5615032000 dell'importo di € 435,51, essendo la stessa riferita a tasse automobilistiche oltre sanzioni ed interessi, che sono crediti della Regione Abruzzo, pertanto la competenza territoriale è stabilita presso la Corte di Giustizia di 1° grado de L'Aquila ove la controversia dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
Nel resto rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia Entrate Riscossione, delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 olre accessori di legge. Chieti, 22 ottobre
2025. Il Giudice
NT LA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fossacesia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Chieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2012
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2015
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2016 - INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 TARI 2016
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 TASI 2015
- INTIMAZIONE n. 03220249006050687/000 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 dicembre 2024 Ricorrente_1, residente in [...], ha promosso azione contenziosa ai fini dell'annullamento, previa sospensione, della intimazione di pagamento n.
03220249006050687/000 notificata da Agenzia Riscossione il 7.10.2024, portante carico di complessivi
€ 6.393,66 a corrispettivo di n. 6 cartelle di pagamento e n. 5 avvisi di accertamento riferiti ad IMU, TARI,
TASI, IVA, contributi Associazione_1 e tassa automobilistica per anni pregressi.
A sostegno del ricorso ha dedotto nell'ordine:
a)- In via principale: Nullità della pretesa per violazione dell'art. 60, 1° co. D.P.R. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 26, u.c., D.P.R. 602/1973 nonché degli artt. 139 e 140 del c.p.c. e conseguentemente l'estinzione del diritto di credito accertato, liquidato ed iscritto a ruolo nei confronti della ricorrente;
b)- in subordine nullità delle cartelle, degli avvisi di accertamento e, conseguentemente dell'avviso di intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948, 4° co., cod. civ.;
c)- in estremo subordine riconoscersi la prescrizione quinquennale ex art. 2948, 4° co. cod. civ. degli interessi irrogati tramite cartelle di pagamento e avvisi di accertamento e delle sanzioni ai sensi dell'art. 20. Co. 3.
D.Lgs. 472/1997.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in merito alle spese di lite, ha richiesto la ammissione al gratuito patrocinio depositando relativa documentazione.
Con controdeduzioni del 30 settembre 2025, depositate in Segreteria il 1° ottobre 2025, si è costituita la
Agenzia Riscossione formulando preliminari eccezioni quali:
a)- carenza di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in merito alla cartella inerente l'omesso versamento di contributi previdenziali verso Associazione_1;
b)- difetto di competenza della Corte di Chieti riguardo alle cartelle emesse in relazione all'omesso pagamento di tasse automobilistiche, per queste essendo competente la C.G.T. di primo grado de L'Aquila in quanto tasse di pertinenza della Regione Abruzzo.
In rito ha sollevato la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto alla censura della odierna intimazione n.
03220249006050687/000 preceduta tuttavia sia da altre due intimazioni, l'ultima delle quali mediante notifica a mezzo pec in data 05.07.2023, che da precedenti notifiche delle singole cartelle sottese alla intimazione impugnata e degli accertamenti, atti restati tutti senza contestazione alcuna e quindi cristallizzati nelle rispettive iscrizioni di imposte ed accessori.
Tali notifiche, infine, erano comunque idonee a superare la eccezione di prescrizione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi di mora.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
La ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa del 10.10.2024 con cui ha sollevato eccezione di tardività della costituzione della Agenzia Riscossione avvenuta in data 8.10.2024 con spregio, quindi, del termine di legge fissato dall'art. 32, 1° co. D. Lgs. 546/1992.
Nella udienza del 14 maggio 2025 la Corte, accogliendo la istanza cautelare della ricorrente, ha disposto la sospensione della intimazione rinviando, per la discussione del merito, alla successiva udienza del 22 ottobre
2025 nella quale, sulle conclusioni delle parti come in verbale, la controversia è stata riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la cartella n. 3579965000 dell'importo di € 105,88, inerente l'omesso versamento dei contributi Associazione_1, la giurisdizione è riservata, in via esclusiva, al Tribunale, Giudice del Lavoro e della Previdenza ed è sottratta, quindi, alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Per la cartella n. 5615032000 dell'importo di € 435,51, essendo la stessa riferita a tasse automobilistiche oltre sanzioni ed interessi, che sono crediti della Regione Abruzzo, la competenza territoriale è stabilita presso la Corte di Giustizia di 1° grado de L'Aquila.
Ve respinta la eccezione della ricorrente in ordine alla tardività della costituzione della Agenzia Riscossione in quanto, rispetto alla udienza di discussione fissata al 22.10.2025, il deposito telematico delle controdeduzioni e degli allegati documenti, risulta perfezionato in data 1° ottobre 2025. Si aggiunga altresì la considerazione che anche nel caso in cui detto deposito fosse stato, per ipotesi, eseguito in data successiva – cioè oltre il termine dei venti giorni precedenti l'udienza del 22.10.2025 ex art. 32/1 co. D. Lgs.
546/1992 – la circostanza non avrebbe avuto alcun rilievo processuale in danno della Agenzia resistente.
Nel resto il ricorso deve essere respinto.
Invero la ricorrente ha elevato a censura di nullità o illegittimità della intimazione l'unico sostanziale motivo della prescrizione estintiva quinquennale sia dei tributi che della sanzioni e degli interessi a ciò pervenendo adducendo la nullità della notifica delle cartelle sottese alla intimazione per violazione dell'art. 60, 1° co. D.
P.R. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 26, u.c., D.P.R. 602/1973 nonché degli artt. 139 e 140 del c.p.c..
Il rilievo formulato dalla ricorrente è del tutto infondato.
La Agenzia Riscossione, mediante la produzione nel proprio fascicolo telematico delle reiterate notificazioni a mezzo posta elettronica certificata – del tutto equipollente alla notifica con le modalità ex art. 60, 1° co. D.
P.R. 600/1973 e dell'art. 26, u.c., D.P.R. 602/1973 – ha fornito piena prova documentale che tutte le cartelle e gli accertamenti sottesi alla intimazione oggi in discussione, erano stati in realtà già notificati alla ricorrente mediante intimazione notificata, a mezzo pec, il 5.7.2023 oppure mediante pec consegnata in data 20.12.202 o, infine, mediante preavviso di fermo amministrativo notificato con pec del 13.02.2024.
Per effetto di tali indicate notifiche, tutte regolarmente consegnate nella casella di posta elettronica certificata di Ricorrente_1 e nessuna minimamente contestata, l'intero debito erariale è divenuto irretrattabile e pertanto intangibile da ogni censura di merito, ivi compresa la prescrizione nei termini addotti dalla ricorrente
(ex plurimis: Cass. Civ., sez. trib., 3.5.2024, n.11959).
Il ricorso è in definitiva respinto e le spese, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. 11/2020 promosso da Ricorrente_1 contro la Agenzia Riscossione di Chieti, così provvede:
Dichiara la propria carenza di giurisdizione quanto alla cartella n. 3579965000 dell'importo di € 105,88, inerente l'omesso versamento dei contributi Associazione_1, la giurisdizione è riservata, in via esclusiva, al Tribunale, Giudice del Lavoro e della Previdenza;
Dichiara la propria incompetenza territoriale per la cartella n. 5615032000 dell'importo di € 435,51, essendo la stessa riferita a tasse automobilistiche oltre sanzioni ed interessi, che sono crediti della Regione Abruzzo, pertanto la competenza territoriale è stabilita presso la Corte di Giustizia di 1° grado de L'Aquila ove la controversia dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
Nel resto rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia Entrate Riscossione, delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 olre accessori di legge. Chieti, 22 ottobre
2025. Il Giudice
NT LA