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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.L 200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott. Maria Rosaria CUOMO Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 200/2024 rgl avverso la sentenza n. 80 del 2023 emessa dal
Tribunale di Sondrio (Marchini) deciso il 14 maggio 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Laura Lanzini (c.f. ) elettivamente domiciliato in C.F._2
Sondrio, Via Lavizzari n. 19 presso lo studio del difensore - Appellante, contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli avvocati Roberto Maio (c.f. ) e Antonio Del Gatto C.F._3
(c.f. , elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè, n. 1 C.F._4
presso l'Avvocatura dell'Istituto - Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 28 febbraio 2024, nel merito:"
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, domanda o eccezione disattese: riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 80/2023 pubblicata il 04/12/2023 nell'ambito del giudizio R.G. n. 128/2022, non notificata, per pagina 1 di 7 tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto, accertato che i redditi derivanti dalla partecipazione del signor alla società Autosalone Officina Parte_1
DE EN AB e C. S.n.c. non sono assoggettabili a contribuzione, dichiarare illegittimo e/o nullo e, comunque, annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 405
2022 00000302 05 000 emesso dall' di Sondrio in data 09.05.2022, notificato in CP_1
data 15.05.2022, per i motivi tutti riportati in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di primo e di secondo grado”;
Per la parte appellata come da comparsa di costituzione in appello depositata in data 28 marzo 2024, nel merito:” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 80/2023, resa dal Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, nel giudizio rubricato al numero di R.G. 128/2023. Con vittoria di spese”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Sondrio con la sentenza n. 80 del 2023 ha respinto il ricorso proposto da in opposizione all'avviso di addebito n. 4052022 Parte_1
0000030205000 emesso dall' di Sondrio in data 09.05.2022 avente ad oggetto il CP_1
preteso pagamento di € 3.263,04 a titolo di contributi relativi alla “Gestione commercianti” per il periodo dal 01/2017 al 12/2017.
Spese del grado integralmente compensate per la peculiarità della questione.
In motivazione il Tribunale di Sondrio – preliminarmente rilevando che la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto è scaturita dall'accertamento, ad opera di Agenzia delle Entrate, dell'esistenza di contributi “eccedenti al minimale” che il ricorrente avrebbe dovuto ulteriormente dichiarare nell'ambito del rigo RR del
Modello Unico 2018 ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 233 del 1990 e che, essendo l'Istituto previdenziale il titolare del credito, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' – nel merito ha ritenuto inconferenti le CP_1
pagina 2 di 7 deduzioni di parte ricorrente in ordine alla natura della sua partecipazione nella società Con Autosalone Officina DE EN AB e C. S.n.c. (poi divenuta O).
In particolare il primo giudice ha evidenziato sia che l'insorgenza dell'obbligo contributivo è conseguita esclusivamente all'accertamento dell'esistenza di un maggior reddito da assoggettare a contribuzione dovuta alla “Gestione commercianti” - non avendo, pertanto, alcuna rilevanza le circostanze relative allo svolgimento, o meno, di attività lavorativa nell'ambito della società in questione o al tipo di attività svolta dalla stessa – e sia che non risulta che parte ricorrente abbia contestato o impugnato nelle sedi competenti, e precisamente in sede tributaria, l'atto presupposto della pretesa contributiva ovvero l'accertamento del maggior reddito effettuato dall'Agenzia delle
Entrate.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando due Parte_1
motivi.
Con il primo motivo – intestato:” Efficacia dell'Avviso bonario emesso dall'Agenzia delle Entrate: erronea motivazione sul punto” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che non risulta essere stato contestato né impugnato da parte ricorrente nelle sedi competenti (e precisamente in sede tributaria) sul punto deducendo di avere chiesto invano, tramite il portale CIVIS,
l'annullamento dell'avviso bonario e di non avere presentato ricorso in sede Tributaria in quanto sul sito dell'Agenzia delle Entrate è riportato che detto avviso non è impugnabile autonomamente dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria precisando, comunque, che se è vero che secondo la giurisprudenza l'avviso bonario è atto autonomamente ricorribile ancorché non ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 19 del
Decreto legislativo n. 546 del 1992, non può ritenersi che la mancata impugnazione di esso abbia l'effetto di avvalorare la pretesa creditoria sottostante.
Con il secondo motivo – intestato:” Dei presupposti della tutela contributiva: insussistenza del debito contributivo” – l'appellante ha censurato la statuizione del pagina 3 di 7 primo giudice preliminarmente deducendo che occorre individuare l'esatto perimetro dell'obbligo contributivo quanto alle società di persone che svolgono attività di mera riscossione di canoni di locazione ed evidenziando l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva atteso che nel 2017 non svolgeva alcuna attività all'interno della
, di cui era socio al 95% - Parte_2
svolgendo, invece, attività di procacciatore d'affari per la quale aveva aperto apposita
Partita Iva nel gennaio 2017 - e che, comunque, la società non svolgeva attività commerciale ma attività di mera riscossione di canoni di locazione di immobili propri, né aveva dipendenti e che gli unici ricavi erano dovuti ai canoni di locazione di cui ai contratti.
Sulla base dei predetti elementi in fatto l'appellante – richiamando la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 comma
203 della legge n. 662 del 1996 – ha concluso che non sussiste alcun obbligo contributivo sia perché non svolgeva alcuna attività di lavoro nella s.n.c. Autosalone
Officina DE EN AB e sia perché tale società neppure svolgeva attività commerciale.
All'interposto appello ha resistito l con ampio e articolato atto chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
All'udienza del 14 maggio 2024 la causa è stata discussa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca connessione, non colgono nel segno e l'appello va respinto.
Come ben evidenziato dal primo giudice la pretesa contributiva dedotta in atti trae origine dall'accertamento reddituale effettuato dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, è correlata alla determinazione del reddito di impresa su cui calcolare i contributi dovuti dal ricorrente. pagina 4 di 7 La normativa applicabile alla fattispecie in esame, infatti, non è la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali contenuta nella legge n. 662 del
1996, invocata dall'appellante alla pagina 12 del proprio atto di appello – essendo, peraltro, pacifico in atti l'iscrizione, a domanda, dell'appellante alla predetta Gestione - bensì la disciplina contenuta nell'articolo 3 bis del Decreto legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992.
Secondo la disciplina di cui alla richiamata legge n. 438 del 1992 i contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa o di partecipazione dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce risultando, pertanto, inconferenti - come correttamente ritenuto dal primo giudice – le deduzioni dell'appellante circa l'attività svolta all'interno dell'Autosalone ovvero l'attività e l'organizzazione dell'attività all'interno dell'autosalone.
In particolare nella fattispecie in esame è lo stesso appellante che alla pagina 5 del proprio atto riconosce che: ”All'atto di indicare il proprio reddito complessivo ai fini previdenziali, nel quadro RR della medesima dichiarazione, l'appellante riportava il reddito d'impresa prodotto in dipendenza dell'attività di procacciatore d'affari e non anche il reddito di partecipazione nella società in nome collettivo…” ed è proprio da tale dichiarazione che è scaturito l'avviso bonario n. 0110989018051 del 06.02.2020 con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa indicazione nella compilazione del rigo “RR” anche il reddito da partecipazione nella s.n.c. (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione:”… trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. n. 21540 del 2019, seguita, tra le altre, da Cass. n. 18594 del 2020 e da Cass. n. 19001 del 2020; il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente, anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., non apporta argomenti decisivi pagina 5 di 7 che impongano la rimeditazione del richiamato orientamento giurisprudenziale;
nelle citate pronunce è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono" e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione della L. n.
233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva” (Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, n.805).
In applicazione dei predetti principi ed essendo pacifico che l'appellante non ha proposto alcun ricorso in sede tributaria avverso l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate (così alla pagina 8 dell'atto di appello:” Vero è al contrario che egli non abbia presentato ricorso alla Commissione Tributaria avverso tale atto”) i motivi di appello devono essere respinti.
Assorbita ogni altra questione l'appello va, conclusivamente, respinto e l'impugnata sentenza deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, in applicazione del D.M. 55 del 2014 come novellato, tenuto conto del valore della controversia e delle questioni trattate, sono liquidate in favore dell'appellato in Controparte_1
euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 80 del Parte_1
2023 emessa dal Tribunale di Sondrio.
Condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le Parte_1
spese del grado liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 14 Maggio 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Silvia Marina RAVAZZONI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott. Maria Rosaria CUOMO Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 200/2024 rgl avverso la sentenza n. 80 del 2023 emessa dal
Tribunale di Sondrio (Marchini) deciso il 14 maggio 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Laura Lanzini (c.f. ) elettivamente domiciliato in C.F._2
Sondrio, Via Lavizzari n. 19 presso lo studio del difensore - Appellante, contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli avvocati Roberto Maio (c.f. ) e Antonio Del Gatto C.F._3
(c.f. , elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè, n. 1 C.F._4
presso l'Avvocatura dell'Istituto - Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 28 febbraio 2024, nel merito:"
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, domanda o eccezione disattese: riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 80/2023 pubblicata il 04/12/2023 nell'ambito del giudizio R.G. n. 128/2022, non notificata, per pagina 1 di 7 tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto, accertato che i redditi derivanti dalla partecipazione del signor alla società Autosalone Officina Parte_1
DE EN AB e C. S.n.c. non sono assoggettabili a contribuzione, dichiarare illegittimo e/o nullo e, comunque, annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 405
2022 00000302 05 000 emesso dall' di Sondrio in data 09.05.2022, notificato in CP_1
data 15.05.2022, per i motivi tutti riportati in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di primo e di secondo grado”;
Per la parte appellata come da comparsa di costituzione in appello depositata in data 28 marzo 2024, nel merito:” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 80/2023, resa dal Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, nel giudizio rubricato al numero di R.G. 128/2023. Con vittoria di spese”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Sondrio con la sentenza n. 80 del 2023 ha respinto il ricorso proposto da in opposizione all'avviso di addebito n. 4052022 Parte_1
0000030205000 emesso dall' di Sondrio in data 09.05.2022 avente ad oggetto il CP_1
preteso pagamento di € 3.263,04 a titolo di contributi relativi alla “Gestione commercianti” per il periodo dal 01/2017 al 12/2017.
Spese del grado integralmente compensate per la peculiarità della questione.
In motivazione il Tribunale di Sondrio – preliminarmente rilevando che la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto è scaturita dall'accertamento, ad opera di Agenzia delle Entrate, dell'esistenza di contributi “eccedenti al minimale” che il ricorrente avrebbe dovuto ulteriormente dichiarare nell'ambito del rigo RR del
Modello Unico 2018 ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 233 del 1990 e che, essendo l'Istituto previdenziale il titolare del credito, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' – nel merito ha ritenuto inconferenti le CP_1
pagina 2 di 7 deduzioni di parte ricorrente in ordine alla natura della sua partecipazione nella società Con Autosalone Officina DE EN AB e C. S.n.c. (poi divenuta O).
In particolare il primo giudice ha evidenziato sia che l'insorgenza dell'obbligo contributivo è conseguita esclusivamente all'accertamento dell'esistenza di un maggior reddito da assoggettare a contribuzione dovuta alla “Gestione commercianti” - non avendo, pertanto, alcuna rilevanza le circostanze relative allo svolgimento, o meno, di attività lavorativa nell'ambito della società in questione o al tipo di attività svolta dalla stessa – e sia che non risulta che parte ricorrente abbia contestato o impugnato nelle sedi competenti, e precisamente in sede tributaria, l'atto presupposto della pretesa contributiva ovvero l'accertamento del maggior reddito effettuato dall'Agenzia delle
Entrate.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando due Parte_1
motivi.
Con il primo motivo – intestato:” Efficacia dell'Avviso bonario emesso dall'Agenzia delle Entrate: erronea motivazione sul punto” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che non risulta essere stato contestato né impugnato da parte ricorrente nelle sedi competenti (e precisamente in sede tributaria) sul punto deducendo di avere chiesto invano, tramite il portale CIVIS,
l'annullamento dell'avviso bonario e di non avere presentato ricorso in sede Tributaria in quanto sul sito dell'Agenzia delle Entrate è riportato che detto avviso non è impugnabile autonomamente dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria precisando, comunque, che se è vero che secondo la giurisprudenza l'avviso bonario è atto autonomamente ricorribile ancorché non ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 19 del
Decreto legislativo n. 546 del 1992, non può ritenersi che la mancata impugnazione di esso abbia l'effetto di avvalorare la pretesa creditoria sottostante.
Con il secondo motivo – intestato:” Dei presupposti della tutela contributiva: insussistenza del debito contributivo” – l'appellante ha censurato la statuizione del pagina 3 di 7 primo giudice preliminarmente deducendo che occorre individuare l'esatto perimetro dell'obbligo contributivo quanto alle società di persone che svolgono attività di mera riscossione di canoni di locazione ed evidenziando l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva atteso che nel 2017 non svolgeva alcuna attività all'interno della
, di cui era socio al 95% - Parte_2
svolgendo, invece, attività di procacciatore d'affari per la quale aveva aperto apposita
Partita Iva nel gennaio 2017 - e che, comunque, la società non svolgeva attività commerciale ma attività di mera riscossione di canoni di locazione di immobili propri, né aveva dipendenti e che gli unici ricavi erano dovuti ai canoni di locazione di cui ai contratti.
Sulla base dei predetti elementi in fatto l'appellante – richiamando la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 comma
203 della legge n. 662 del 1996 – ha concluso che non sussiste alcun obbligo contributivo sia perché non svolgeva alcuna attività di lavoro nella s.n.c. Autosalone
Officina DE EN AB e sia perché tale società neppure svolgeva attività commerciale.
All'interposto appello ha resistito l con ampio e articolato atto chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
All'udienza del 14 maggio 2024 la causa è stata discussa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca connessione, non colgono nel segno e l'appello va respinto.
Come ben evidenziato dal primo giudice la pretesa contributiva dedotta in atti trae origine dall'accertamento reddituale effettuato dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, è correlata alla determinazione del reddito di impresa su cui calcolare i contributi dovuti dal ricorrente. pagina 4 di 7 La normativa applicabile alla fattispecie in esame, infatti, non è la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali contenuta nella legge n. 662 del
1996, invocata dall'appellante alla pagina 12 del proprio atto di appello – essendo, peraltro, pacifico in atti l'iscrizione, a domanda, dell'appellante alla predetta Gestione - bensì la disciplina contenuta nell'articolo 3 bis del Decreto legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992.
Secondo la disciplina di cui alla richiamata legge n. 438 del 1992 i contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa o di partecipazione dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce risultando, pertanto, inconferenti - come correttamente ritenuto dal primo giudice – le deduzioni dell'appellante circa l'attività svolta all'interno dell'Autosalone ovvero l'attività e l'organizzazione dell'attività all'interno dell'autosalone.
In particolare nella fattispecie in esame è lo stesso appellante che alla pagina 5 del proprio atto riconosce che: ”All'atto di indicare il proprio reddito complessivo ai fini previdenziali, nel quadro RR della medesima dichiarazione, l'appellante riportava il reddito d'impresa prodotto in dipendenza dell'attività di procacciatore d'affari e non anche il reddito di partecipazione nella società in nome collettivo…” ed è proprio da tale dichiarazione che è scaturito l'avviso bonario n. 0110989018051 del 06.02.2020 con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa indicazione nella compilazione del rigo “RR” anche il reddito da partecipazione nella s.n.c. (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione:”… trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. n. 21540 del 2019, seguita, tra le altre, da Cass. n. 18594 del 2020 e da Cass. n. 19001 del 2020; il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente, anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., non apporta argomenti decisivi pagina 5 di 7 che impongano la rimeditazione del richiamato orientamento giurisprudenziale;
nelle citate pronunce è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono" e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione della L. n.
233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva” (Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, n.805).
In applicazione dei predetti principi ed essendo pacifico che l'appellante non ha proposto alcun ricorso in sede tributaria avverso l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate (così alla pagina 8 dell'atto di appello:” Vero è al contrario che egli non abbia presentato ricorso alla Commissione Tributaria avverso tale atto”) i motivi di appello devono essere respinti.
Assorbita ogni altra questione l'appello va, conclusivamente, respinto e l'impugnata sentenza deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, in applicazione del D.M. 55 del 2014 come novellato, tenuto conto del valore della controversia e delle questioni trattate, sono liquidate in favore dell'appellato in Controparte_1
euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 80 del Parte_1
2023 emessa dal Tribunale di Sondrio.
Condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le Parte_1
spese del grado liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 14 Maggio 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Silvia Marina RAVAZZONI
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