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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2554/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RESCA EMANUELA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. RESCA Controparte_1 C.F._2
EMANUELA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 24/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
avendo i coniugi sottoscritto in data 30/07/2020 un accordo di separazione personale consensuale ex art. 6 D.L. 132/2014 così come convertito nella L. n. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, debitamente autorizzata dal Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Modena in data 5.8.2020 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ I sig.ri e vivranno separati, con reciproca libertà di residenza e Pt_1 CP_1
domicilio, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo degli stessi di assumere in accordo le decisioni che la riguardano, e di comunicarsi con tempestività ogni informazione alla stessa riferita.
pagina 2 di 7 2.1) Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709ter c.p.c., le parti condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale e saranno pertanto corresponsabili della salute della figlia, della sua educazione, cura e custodia, nonché del suo andamento scolastico.
2.2) Entrambi i genitori concordano e si impegnano affinchè, per una corretta gestione della bigenitorialità a tutela della serenità di ogni decisione che possa, Persona_1
anche indirettamente, coinvolgere le abitudini di vita della stessa, sia condivisa prima di essere comunicata alla minore, allo scopo di mantenere un indirizzo unitario nelle scelte che la riguardano e un rapporto equilibrato tra i genitori. Lo stesso dicasi per tutte le comunicazioni di rilievo per la figlia e in particolare quelle attinenti a scelte anche organizzative alla medesima connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la programmazione di vacanze, trasferte e/o variazioni del calendario di permanenza presso uno dei genitori.
2.3) Le decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione saranno assunte in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, avendo la figlia con sé sarà chiamato ad adottarle.
2.4) La figlia rimarrà prevalentemente collocata, anche ai fini anagrafici, presso la madre,
nell'abitazione in locazione.
2.5) Le parti si impegnano a uniformare il diritto-dovere di visita della figlia minore alle esigenze preminenti della medesima;
conseguentemente le parti concorderanno liberamente il regime di visita del Sig. nel rispetto degli impegni della figlia;
in Pt_1
caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia nei seguenti giorni:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19,00 della domenica sera,
riaccompagnandola presso la madre nella casa di abitazione;
- infrasettimanalmente nella giornata di martedì e giovedì, inclusi i pernottamenti;
pagina 3 di 7 - per quanto riguarda le vacanze estive, potrà trascorrere con il padre Persona_1
almeno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
- per le vacanze di Natale, il padre trascorrerà con la figlia il periodo dall'inizio delle vacanze stesse sino al 31 dicembre, ovvero dal 1° gennaio alla ripresa dell'attività
scolastica, con alternanza di anno in anno dei due periodi tra i genitori;
- la settimana pasquale verrà suddivisa tra i genitori in modo che ad anni altern Per_1
trascorra il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
[...]
2.6) Il Sig pensionato invalido civile, contribuirà al mantenimento della Parte_1
figlia con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00 da Per_1
versarsi per dodici mensilità all'anno, entro e non oltre il 15 di ogni mese, oltre all'aggiornamento Istat, come per legge. Quanto alle spese straordinarie per la figlia, le stesse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno genitore, secondo il seguente prontuario adottato dal Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti convengono, inoltre, che l'assegno unico per la famiglia sia completamente a favore della Sig.r in quanto collocataria della figlia minore. CP_1
3) Nulla si devono i coniugi reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
pagina 5 di 7 4) I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minor . Per_1
5) Le parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziali eventuali frequentazioni con terze persone e a non coinvolgere la figlia in dette relazioni fino a quando dette relazioni non abbiano assunto carattere di stabilità, riconoscendo comunque preminente il rispetto della serena crescita della figlia e il rispetto della sua sensibilità.
6) Trattandosi di un divorzio consensuale nel quale vi è l'assenza da ambo le parti di domande di contributo economico, le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
7) Le spese legali della presente procedura di divorzio verranno sostenute integralmente dal Sig . ” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 26/06/2011 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2011 Atto n. 125 Parte I
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2554/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RESCA EMANUELA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. RESCA Controparte_1 C.F._2
EMANUELA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 24/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
avendo i coniugi sottoscritto in data 30/07/2020 un accordo di separazione personale consensuale ex art. 6 D.L. 132/2014 così come convertito nella L. n. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, debitamente autorizzata dal Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Modena in data 5.8.2020 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ I sig.ri e vivranno separati, con reciproca libertà di residenza e Pt_1 CP_1
domicilio, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo degli stessi di assumere in accordo le decisioni che la riguardano, e di comunicarsi con tempestività ogni informazione alla stessa riferita.
pagina 2 di 7 2.1) Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709ter c.p.c., le parti condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale e saranno pertanto corresponsabili della salute della figlia, della sua educazione, cura e custodia, nonché del suo andamento scolastico.
2.2) Entrambi i genitori concordano e si impegnano affinchè, per una corretta gestione della bigenitorialità a tutela della serenità di ogni decisione che possa, Persona_1
anche indirettamente, coinvolgere le abitudini di vita della stessa, sia condivisa prima di essere comunicata alla minore, allo scopo di mantenere un indirizzo unitario nelle scelte che la riguardano e un rapporto equilibrato tra i genitori. Lo stesso dicasi per tutte le comunicazioni di rilievo per la figlia e in particolare quelle attinenti a scelte anche organizzative alla medesima connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la programmazione di vacanze, trasferte e/o variazioni del calendario di permanenza presso uno dei genitori.
2.3) Le decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione saranno assunte in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, avendo la figlia con sé sarà chiamato ad adottarle.
2.4) La figlia rimarrà prevalentemente collocata, anche ai fini anagrafici, presso la madre,
nell'abitazione in locazione.
2.5) Le parti si impegnano a uniformare il diritto-dovere di visita della figlia minore alle esigenze preminenti della medesima;
conseguentemente le parti concorderanno liberamente il regime di visita del Sig. nel rispetto degli impegni della figlia;
in Pt_1
caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia nei seguenti giorni:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19,00 della domenica sera,
riaccompagnandola presso la madre nella casa di abitazione;
- infrasettimanalmente nella giornata di martedì e giovedì, inclusi i pernottamenti;
pagina 3 di 7 - per quanto riguarda le vacanze estive, potrà trascorrere con il padre Persona_1
almeno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
- per le vacanze di Natale, il padre trascorrerà con la figlia il periodo dall'inizio delle vacanze stesse sino al 31 dicembre, ovvero dal 1° gennaio alla ripresa dell'attività
scolastica, con alternanza di anno in anno dei due periodi tra i genitori;
- la settimana pasquale verrà suddivisa tra i genitori in modo che ad anni altern Per_1
trascorra il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
[...]
2.6) Il Sig pensionato invalido civile, contribuirà al mantenimento della Parte_1
figlia con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00 da Per_1
versarsi per dodici mensilità all'anno, entro e non oltre il 15 di ogni mese, oltre all'aggiornamento Istat, come per legge. Quanto alle spese straordinarie per la figlia, le stesse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno genitore, secondo il seguente prontuario adottato dal Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti convengono, inoltre, che l'assegno unico per la famiglia sia completamente a favore della Sig.r in quanto collocataria della figlia minore. CP_1
3) Nulla si devono i coniugi reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
pagina 5 di 7 4) I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minor . Per_1
5) Le parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziali eventuali frequentazioni con terze persone e a non coinvolgere la figlia in dette relazioni fino a quando dette relazioni non abbiano assunto carattere di stabilità, riconoscendo comunque preminente il rispetto della serena crescita della figlia e il rispetto della sua sensibilità.
6) Trattandosi di un divorzio consensuale nel quale vi è l'assenza da ambo le parti di domande di contributo economico, le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
7) Le spese legali della presente procedura di divorzio verranno sostenute integralmente dal Sig . ” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 26/06/2011 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2011 Atto n. 125 Parte I
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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