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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1909/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa IA Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa IAcristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1909/2023, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: riassunzione per giudizio di rinvio della Suprema Corte di Cassazione ex art. 392 cpc, in materia di servitù
TRA
, (c.f , quale erede universale di Parte_1 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'Avv. EP JO (c.f. ) Persona_1 C.F._2 del Foro di Nola con studio in Napoli alla Via Alcide de Gasperi 55 e presso il quale si elegge il domicilio
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
, (c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_3
IA ND (c.f ), con studio in Nola, alla Via Mons. CodiceFiscale_4
Amilcare Boccio, n. 121, e presso il quale si elegge il domicilio che, per quanto necessario,
pag. 1 di 11 viene anche fissato in Napoli, alla Via Salvator Rosa, n. 299, presso l'Avv. Carlo Luca
Cagnazzi;
Pec: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n 641/2011, il Giudice Unico del Tribunale di Nola, II Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Persona_1 confronti di nonché pronunciando sulla domanda riconvenzionale CP_1 proposta da quest'ultimo, ha così provveduto: A) Ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto: A1) Ha condannato proprietario del fabbricato sito in Cicciano CP_1 alla Via A. Diaz (già Via A. De Luca, tr. ), censito al catasto al foglio 7, particelle Per_2
134 e 1206, fabbricato confinante con quello di proprietà di , alla Persona_1 demolizione della porzione del suo fabbricato posta a distanza illegale, precisamente la porzione edificata a confine, ma non in aderenza al fabbricato di , Persona_1 sfalsata in direzione Nord per una lunghezza di metri 4,70 ed una larghezza di metri 5
(porzione illegale evidenziata nella planimetria a pagina 34 dell'elaborato del CTU depositato il 7 marzo 2006); A2) Ha condannato al risarcimento dei danni CP_1 in favore di , la cui quantificazione è stata demandata a separato Persona_1 giudizio;
B) Ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, , chiedendo che l'Ecc.ma Corte provvedesse CP_1 nel seguente modo: dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza in fatto e in diritto, ogni domanda formulata da attuale appellato, con l'atto di citazione introduttivo del presente Persona_1 giudizio, con ogni pronuncia consequenziale;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, riconosciuto e dichiarato che il fabbricato di Persona_1
pag. 2 di 11 è stato edificato a distanza dai confini inferiore a quella legale, nonché in aperto dispregio di ogni normativa urbanistico-edilizia vigente nel Comune di Cicciano, ordinarne l'arretramento, con ogni pronuncia consequenziale, nonché condannare il predetto al risarcimento di ogni danno subito e subendo da , in Persona_1 CP_1 conseguenza delle costruzioni realizzate da in violazione della Persona_1 normativa urbanistica vigente relativamente all'area nella quale il predetto
[...] ha realizzato l'immobile di sua proprietà oggetto della presente controversia, Per_1 nella misura che risulterà accertata, anche secondo giustizia ed equità, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, nonché indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del denaro, nonché interessi anche su tali somme dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda al soddisfo, con ogni pronuncia consequenziale;
condannare al pagamento delle spese, diritti ed Persona_1 onorari del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, con espressa riserva di ogni altra richiesta, disporre la rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'ufficio nominando un nuovo Consulente Tecnico d'ufficio, ovvero, in subordine, che il Consulente Tecnico d'ufficio venga richiamato per rispondere alle contestazioni mosse.
3. L'appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto di rigettare Persona_1
l'istanza di sospensione della sentenza impugnata o, subordinatamente, limitare la sospensiva al capo A1) della stessa;
rigettare l'appello perché inammissibile;
rigettare tutti i motivi dell'appello perché infondati e confermare in ogni parte la sentenza del Tribunale di Nola impugnata;
in via gradata, nel caso di accoglimento del primo motivo di appello, confermare il capo A2) della sentenza del Tribunale di Nola relativo al risarcimento dei danni;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, anche generali, CP_1 dei diritti e degli onorari del giudizio con attribuzione ai propri procuratori per averne fatta anticipazione.
4. La Corte di Appello – seconda sezione civile bis- ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Con sentenza 1154/2018, la Corte di Appello di Napoli – sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Nola n. 641/11 depositata il 15 marzo 2011, ha così provveduto: a) Ha
pag. 3 di 11 rigettato l'appello e, per l'effetto, ha confermato la sentenza impugnata;
B) Ha condannato l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in €. 60,00 per spese e €. 3.200,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avvocati Anna e
EP JO antistatari.
6. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1154/2018, pubblicata il 9 marzo
2018, notificata il 16 marzo 2018, ha proposto ricorso in cassazione, CP_1 deducendo a sostegno due motivi.
6.1 Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., come integrati dall'art. 15 delle Norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale, con annesso Regolamento edilizio, del Comune di Cicciano, adottato dal Commissario ad acta per il Piano regolatore generale del Comune di Cicciano con delibera n. 1 del 10 dicembre
2001, approvato con decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania n. 14 del
26 febbraio 2006 e pubblicato sul B.U.R.C. il 12 marzo 2007, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse illegittima la costruzione realizzata sul confine, ma non in aderenza, interpretando il nuovo strumento urbanistico nel senso che, a fronte della previa costruzione del preveniente, il prevenuto avrebbe potuto costruire sul confine in aderenza, altrimenti avrebbe dovuto rispettare la distanza di ml. 5,00 dal confine.
6.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 873, 874, 875 e 877
c.c., come integrati dall'art. 15 delle Norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale, con annesso Regolamento edilizio, del Comune di Cicciano, adottato dal
Commissario ad acta per il Piano regolatore generale del Comune di Cicciano con delibera n. 1 del 10 dicembre 2001, approvato con decreto dirigenziale della Giunta regionale della
Campania n. 14 del 26 febbraio 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. il 12 marzo 2007, nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale escluso la possibilità, per il prevenuto, di realizzare la propria costruzione sul confine, ma non in aderenza, ipotesi che contrasterebbe con il meccanismo della prevenzione.
7. Ha resistito con controricorso , quale erede universale di Parte_1 Persona_1
, chiedendone il rigetto.
[...]
pag. 4 di 11 8. La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha dichiarato assorbito il rimanente motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
9. Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., notificato nei confronti di in data 14.4.2023, , nella qualità di erede universale di CP_1 Parte_1
a seguito dell'ordinanza n. 1474 emessa dalla Seconda Sezione della Persona_1
Corte Suprema di Cassazione il 18.1.2023 a conclusione del procedimento n. 15728/2018
R.G., ha riassunto il giudizio innanzi all'adita Corte per sentire: “a) rigettare il gravame proposto da con atto di appello notificato in data 02/05/2012, CP_1 statuendo/ribadendo, nei sensi esposti in narrativa, le comminatorie demolitorie de quibus al fabbricato dello stesso, in narrativa partitamente indicate ed accoglimento delle domande formulate dal in primo grado;
b) statuire/ribadire la condanna del Per_1 convenuto/appellante al risarcimento dei danni procurati all'attore con la realizzazione della costruzione in contestazione, da liquidarsi ex art. 278 c.p.c. in separato giudizio;
c) condannare il convenuto/appellante alla refusione delle spese di tutte le CP_1 fasi del processo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sott.tto difensore antistatario”.
10. si è costituito in giudizio, chiedendo di: a) dichiarare inammissibile, CP_1 improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata innanzi al Tribunale di Nola con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio da dante causa di Persona_1 [...]
e da quest'ultimo con l'atto di citazione in riassunzione notificato a Parte_1 CP_1
in data 14.4.2023, con ogni pronuncia conseguenziale;
b) accogliere l'appello
[...] proposto da in data 30.4.2012 avverso la sentenza n. 641 emessa in data CP_1
15.3.2011 dal Tribunale di Nola, G.U. Dott. Antonio Criscuolo Gaito, e, annullata la sentenza stessa, in sua riforma, riconoscere e dichiarare che il fabbricato di esso CP_1
risulta posizionato nel rispetto delle distanze sia per la parte in aderenza sia per la
[...] parte a confine con il fondo oggi del Sig. nella qualità, con ogni Parte_1 pronuncia conseguenziale;
c) condannare il Sig. quale erede Parte_1 universale di e, comunque in proprio per il periodo successivo alla Persona_1
pag. 5 di 11 morte di quest'ultimo, al pagamento delle spese e competenze di lite di tutti i gradi del presente giudizio, anche di legittimità e del presente grado, con attribuzione.
11. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività della riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da parte di . Difatti, Parte_1 dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione è stata resa il
18/01/2023, mentre la riassunzione è stata notificata il 14/04/2023. Ne deriva che il termine di tre mesi previsto dalla norma è stato osservato.
12. Volgendo all'esame del merito della lite, si rileva anzitutto che, trattandosi di giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., questa Corte, ai fini della decisione, deve uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., al principio di diritto pronunciato nell'ordinanza n. 1474 emessa dalla Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione il 18.1.2023 a conclusione del procedimento n. 15728/2018 R.G., tra le parti del presente giudizio.
Nel procedimento di rinvio, è difatti precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di Cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cassazione civile, sez. I,
11/05/2017, n. 11535).
13. Ciò posto, appare opportuno preliminarmente osservare che la Corte di Appello di
Napoli, in merito all'interpretazione della previsione dello strumento urbanistico sopravvenuto, che ha stabilito, per le costruzioni realizzate nella zona B2 – in cui sono venute a ricadere le aree interessate dalla controversia – che sia consentita l'edificazione in aderenza o sul confine o a distanza di ml. 5,00 dal confine, premesso che altra disposizione del medesimo strumento urbanistico prevedeva una distanza tra fabbricati non inferiore a ml. 10,00, pari al doppio della distanza minima dal confine stabilita dalla previsione da interpretare, ha ritenuto che la locuzione “in aderenza o sul confine” dovesse essere riferita ad un'unica ipotesi, ossia all'ipotesi della facoltà di edificazione in pag. 6 di 11 “aderenza sul confine”, in alternativa all'edificazione a distanza di ml. 5,00 dal confine medesimo (avendo la congiunzione “o” valenza congiuntiva e non disgiuntiva).
E però, la Suprema Corte ha chiarito che tale lettura viola il criterio interpretativo letterale, ossia il senso fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate, secondo la loro connessione. Infatti, i regolamenti edilizi sono espressione di una potestà normativa secondaria, in quanto disciplinano tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa od integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente. Ne consegue che la relativa interpretazione non va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall'art. 12 delle preleggi, dovendosi escludere, in particolare, che – in caso di ulteriori incertezze – possa farsi ricorso alla regola interpretativa dettata in ambito contrattuale dall'art. 1367 c.c.
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22054 del 11/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20357 del
24/08/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 06/04/2001).
Dunque, secondo la Corte Suprema, il significato letterale dell'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano regolatore generale vigente nel Comune di Cicciano, per la zona B2 –
Zona intensiva di completamento satura, nella parte in cui prevede che è “consentita la costruzione in aderenza o sul confine con distanza minima dal confine di ml. 5,00”, riconosce espressamente la facoltà di costruire: 1) in aderenza, nel caso in cui il preveniente abbia previamente edificato sul confine o a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta;
2) sul confine, nel caso di edificazione del preveniente, a fronte di un fondo confinante inedificato, ovvero nel caso di edificazione del prevenuto, a fronte dell'edificazione del preveniente ad una distanza dal confine che rispetti la distanza prescritta tra costruzioni;
3) a distanza di ml. 5,00 dal confine, nel caso in cui il preveniente abbia previamente edificato rispettando la distanza prescritta dal confine.
Ne discende che la costruzione sul confine del prevenuto è legittima allorché comunque rispetti la distanza tra fabbricati conformemente alle previsioni delle norme locali. E tanto in applicazione del principio di prevenzione che si applica nella fattispecie, atteso che lo strumento urbanistico locale prevede non solo una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c., ma impone altresì una distanza minima delle costruzioni dal confine e prevede la facoltà di edificazione in aderenza o sul confine. Per l'effetto, la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di pag. 7 di 11 costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto mantiene la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22447 del 09/09/2019; Sez.
2, Ordinanza n. 14705 del 29/05/2019; Sez. U, Sentenza n. 10318 del 19/05/2016).
Ciò posto, la Suprema Corte ha evidenziato che la pronuncia d'appello impugnata non ha puntualmente verificato le distanze, essendosi limitata a rilevare che, avendo il prevenuto, in ordine alla parte di fabbricato realizzata non in aderenza, costruito il proprio edificio sul confine “con una sfasatura rispetto all'adiacente edificio” dell'attore preveniente pari a mt.
4,70, lo stesso avrebbe dovuto rispettare una distanza minima dal confine di mt. 5,00 con riferimento a tale porzione.
In altri termini, la Suprema Corte ha affermato che non può condividersi la pronuncia di appello impugnata nella parte in cui è affermato che sono legittime le costruzioni sul confine, ma solo se aderenti a precedente fabbricato, sicché deve ritenersi legittima la sola porzione dell'edificio del convenuto costruita in aderenza, dovendo la costruzione, per la parte non in aderenza, rispettare sempre una distanza dal confine di mt. 5,00.
Pertanto, ha invitato il giudice di rinvio a riconsiderare l'appello proposto da CP_1 verificando la distanza del fabbricato del preveniente rispetto al confine con il
[...] fondo di traendo poi le debite conclusioni, quanto alla edificazione posta CP_1 in essere dal , sulla scorta della normativa locale come sopra individuata. CP_1
14. Ebbene, la Corte di appello rileva anzitutto che occorre considerare le previsioni in tema di distanze dettate per la “ZONA B2” dallo Strumento Urbanistico vigente nel
Comune di Cicciano, come sopra precisate.
In ordine alle distanze tra le costruzioni per cui è causa soccorre la CTU espletata nel primo grado a firma dell'arch. , non oggetto di contestazione tra le parti Persona_3 quanto alle misurazioni, come risultanti dal grafico allegato alla relazione, dalla quale è emerso che il preveniente, (dante causa del ricorrente), ha posizionato Persona_1 il suo fabbricato ad una distanza di mt. 10,88 dalla parete finestrata (lato est) di quest'ultimo ed a mt. 9,66 dalla balconata ivi posta.
Dunque, il fabbricato di in parte qua e cioè quella di circa mt. 4,74 CP_1 edificata sul confine con la proprietà dal momento che dista soli mt. 9,66 dalla Per_1 balconata ivi posta, non è stato edificato ad una distanza di 10 mt dal fabbricato del come prescritto. Per_1
pag. 8 di 11 A tal proposito, infatti, occorre ribadire che la giurisprudenza consolidata afferma che, in tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/04/2025, n. 9036; Cassazione civile sez. II, 21/03/2024, n. 7604;
Cassazione civile sez. II, 29/01/2018, n. 2093),
Non va sottaciuto, al riguardo, che ha evidenziato che l'art. 27 del CP_1
Regolamento Edilizio del Comune di Cicciano è stato previsto che nel calcolo delle distanze tra gli edifici non si deve tener conto “di sporgenze, aggetti, balconi con sporti inferiori a mt. 1.20, purchè aperti” (cfr.: All. n. 1: art. 27 del Regolamento Edilizio del
Comune di Cicciano) e che, nel caso in esame, come si evince dalla Consulenza Tecnica di ufficio espletata in primo grado oltre che dalla relazione che si deposita, lo sporto del fabbricato di ha una larghezza di mt. 1,20 ed è aperto (cfr.: All. n. 2: Parte_1
Nota Tecnica a firma dell'Ing. . Persona_4
Tuttavia, la Suprema Corte ha, di recente, affermato che un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem, in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a metri dieci, violando il distacco imposto dall' articolo 9 del Dm n. 1444 del 1968; ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dall'art. 9 cit. sostituirà ipso iure quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati (cfr., da ultimo, Cassazione civile , sez.
II , 16/03/2025, n. 6977).
Ne consegue che, dovendosi ritenere illegittima la costruzione sul confine operata da atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, è possibile costruire sul CP_1 confine solo a fronte di un fondo confinante inedificato ovvero nel caso di edificazione del prevenuto ad una distanza dal confine che rispetti la distanza di mt 10,00 prescritta tra pag. 9 di 11 costruzioni, deve essere condannato ad arretrare ad una distanza di mt. CP_1
5,00 dal confine, avendo comunque il preveniente previamente edificato rispettando la distanza di mt. 5,00 prescritta dal confine.
Stante quanto precede la sentenza del Tribunale di Nola va riformata quanto alla motivazione nei termini anzidetti, ma confermata quanto al dispositivo, avendo comunque disposto la condanna del ad arretrare l'immobile di sua proprietà ad CP_1 una distanza di mt 5,00 dal confine.
15. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta del di condanna del Per_1
all'arretramento dell'ampia balconata, posta sul lato sud dello stesso a m. 1,55 dal CP_1 confine (inedificato) di ulteriori (m.
5 - m. 1,55 =) m. 3,45, non essendo tale Per_1 domanda stata oggetto di appello da parte del e conseguentemente oggetto del Per_1 presente giudizio di rinvio.
Difatti, a seguito dell'annullamento della sentenza con rinvio, non possono essere proposti dalle parti né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati dedotti nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza annullata e che delimitano, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
16. Quanto, infine, al governo delle spese di lite, va innanzitutto evidenziato che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (cfr., tra le più recenti, Cass. sez. un. 8/11/2022, n. 32906; Cass.
15/12/2021, n. 40102). Più specificamente, il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuirle secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (v. Cass. 17/10/2022, n. 30377; Cass. 2/9/2014,
n. 19345).
16.1. Ciò posto, nella fattispecie in esame, nella richiamata prospettiva della valutazione globale della controversia e del suo esito finale, che ha comportato la sostanziale pag. 10 di 11 soccombenza dell'odierno convenuto nel giudizio di riassunzione, le spese processuali vanno poste a carico dello stesso e liquidate nella misura indicata in dispositivo con riferimento ai vari gradi di giudizio, ai sensi del D.M. 127/04 per il primo grado ed ai sensi del DM 55/14 per i successivi gradi.
16.2. Le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado vanno poste interamente a carico di CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n
641/2011, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da CP_1
B) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 dell'intero processo, che liquida:
-quanto al giudizio di primo grado in € 300,00 per esborsi, 1.468,00 per diritti ed €
4.500,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 12,5%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Anna JO;
- quanto al giudizio di appello, in €. 60,00 per spese e € 3.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv.ti Anna e EP JO antistatari;
- quanto al giudizio di legittimità, in € 5.513,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. EP JO antistatario;
- quanto al presente giudizio di rinvio, in € 815,80 per esborsi, € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfetarie pari al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. EP JO antistatario;
- pone le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado interamente a carico di CP_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa IAcristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa IA Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa IAcristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1909/2023, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: riassunzione per giudizio di rinvio della Suprema Corte di Cassazione ex art. 392 cpc, in materia di servitù
TRA
, (c.f , quale erede universale di Parte_1 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'Avv. EP JO (c.f. ) Persona_1 C.F._2 del Foro di Nola con studio in Napoli alla Via Alcide de Gasperi 55 e presso il quale si elegge il domicilio
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
, (c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_3
IA ND (c.f ), con studio in Nola, alla Via Mons. CodiceFiscale_4
Amilcare Boccio, n. 121, e presso il quale si elegge il domicilio che, per quanto necessario,
pag. 1 di 11 viene anche fissato in Napoli, alla Via Salvator Rosa, n. 299, presso l'Avv. Carlo Luca
Cagnazzi;
Pec: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n 641/2011, il Giudice Unico del Tribunale di Nola, II Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Persona_1 confronti di nonché pronunciando sulla domanda riconvenzionale CP_1 proposta da quest'ultimo, ha così provveduto: A) Ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto: A1) Ha condannato proprietario del fabbricato sito in Cicciano CP_1 alla Via A. Diaz (già Via A. De Luca, tr. ), censito al catasto al foglio 7, particelle Per_2
134 e 1206, fabbricato confinante con quello di proprietà di , alla Persona_1 demolizione della porzione del suo fabbricato posta a distanza illegale, precisamente la porzione edificata a confine, ma non in aderenza al fabbricato di , Persona_1 sfalsata in direzione Nord per una lunghezza di metri 4,70 ed una larghezza di metri 5
(porzione illegale evidenziata nella planimetria a pagina 34 dell'elaborato del CTU depositato il 7 marzo 2006); A2) Ha condannato al risarcimento dei danni CP_1 in favore di , la cui quantificazione è stata demandata a separato Persona_1 giudizio;
B) Ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, , chiedendo che l'Ecc.ma Corte provvedesse CP_1 nel seguente modo: dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza in fatto e in diritto, ogni domanda formulata da attuale appellato, con l'atto di citazione introduttivo del presente Persona_1 giudizio, con ogni pronuncia consequenziale;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, riconosciuto e dichiarato che il fabbricato di Persona_1
pag. 2 di 11 è stato edificato a distanza dai confini inferiore a quella legale, nonché in aperto dispregio di ogni normativa urbanistico-edilizia vigente nel Comune di Cicciano, ordinarne l'arretramento, con ogni pronuncia consequenziale, nonché condannare il predetto al risarcimento di ogni danno subito e subendo da , in Persona_1 CP_1 conseguenza delle costruzioni realizzate da in violazione della Persona_1 normativa urbanistica vigente relativamente all'area nella quale il predetto
[...] ha realizzato l'immobile di sua proprietà oggetto della presente controversia, Per_1 nella misura che risulterà accertata, anche secondo giustizia ed equità, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, nonché indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del denaro, nonché interessi anche su tali somme dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda al soddisfo, con ogni pronuncia consequenziale;
condannare al pagamento delle spese, diritti ed Persona_1 onorari del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, con espressa riserva di ogni altra richiesta, disporre la rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'ufficio nominando un nuovo Consulente Tecnico d'ufficio, ovvero, in subordine, che il Consulente Tecnico d'ufficio venga richiamato per rispondere alle contestazioni mosse.
3. L'appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto di rigettare Persona_1
l'istanza di sospensione della sentenza impugnata o, subordinatamente, limitare la sospensiva al capo A1) della stessa;
rigettare l'appello perché inammissibile;
rigettare tutti i motivi dell'appello perché infondati e confermare in ogni parte la sentenza del Tribunale di Nola impugnata;
in via gradata, nel caso di accoglimento del primo motivo di appello, confermare il capo A2) della sentenza del Tribunale di Nola relativo al risarcimento dei danni;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, anche generali, CP_1 dei diritti e degli onorari del giudizio con attribuzione ai propri procuratori per averne fatta anticipazione.
4. La Corte di Appello – seconda sezione civile bis- ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Con sentenza 1154/2018, la Corte di Appello di Napoli – sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Nola n. 641/11 depositata il 15 marzo 2011, ha così provveduto: a) Ha
pag. 3 di 11 rigettato l'appello e, per l'effetto, ha confermato la sentenza impugnata;
B) Ha condannato l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in €. 60,00 per spese e €. 3.200,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avvocati Anna e
EP JO antistatari.
6. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1154/2018, pubblicata il 9 marzo
2018, notificata il 16 marzo 2018, ha proposto ricorso in cassazione, CP_1 deducendo a sostegno due motivi.
6.1 Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., come integrati dall'art. 15 delle Norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale, con annesso Regolamento edilizio, del Comune di Cicciano, adottato dal Commissario ad acta per il Piano regolatore generale del Comune di Cicciano con delibera n. 1 del 10 dicembre
2001, approvato con decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania n. 14 del
26 febbraio 2006 e pubblicato sul B.U.R.C. il 12 marzo 2007, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse illegittima la costruzione realizzata sul confine, ma non in aderenza, interpretando il nuovo strumento urbanistico nel senso che, a fronte della previa costruzione del preveniente, il prevenuto avrebbe potuto costruire sul confine in aderenza, altrimenti avrebbe dovuto rispettare la distanza di ml. 5,00 dal confine.
6.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 873, 874, 875 e 877
c.c., come integrati dall'art. 15 delle Norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale, con annesso Regolamento edilizio, del Comune di Cicciano, adottato dal
Commissario ad acta per il Piano regolatore generale del Comune di Cicciano con delibera n. 1 del 10 dicembre 2001, approvato con decreto dirigenziale della Giunta regionale della
Campania n. 14 del 26 febbraio 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. il 12 marzo 2007, nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale escluso la possibilità, per il prevenuto, di realizzare la propria costruzione sul confine, ma non in aderenza, ipotesi che contrasterebbe con il meccanismo della prevenzione.
7. Ha resistito con controricorso , quale erede universale di Parte_1 Persona_1
, chiedendone il rigetto.
[...]
pag. 4 di 11 8. La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha dichiarato assorbito il rimanente motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
9. Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., notificato nei confronti di in data 14.4.2023, , nella qualità di erede universale di CP_1 Parte_1
a seguito dell'ordinanza n. 1474 emessa dalla Seconda Sezione della Persona_1
Corte Suprema di Cassazione il 18.1.2023 a conclusione del procedimento n. 15728/2018
R.G., ha riassunto il giudizio innanzi all'adita Corte per sentire: “a) rigettare il gravame proposto da con atto di appello notificato in data 02/05/2012, CP_1 statuendo/ribadendo, nei sensi esposti in narrativa, le comminatorie demolitorie de quibus al fabbricato dello stesso, in narrativa partitamente indicate ed accoglimento delle domande formulate dal in primo grado;
b) statuire/ribadire la condanna del Per_1 convenuto/appellante al risarcimento dei danni procurati all'attore con la realizzazione della costruzione in contestazione, da liquidarsi ex art. 278 c.p.c. in separato giudizio;
c) condannare il convenuto/appellante alla refusione delle spese di tutte le CP_1 fasi del processo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sott.tto difensore antistatario”.
10. si è costituito in giudizio, chiedendo di: a) dichiarare inammissibile, CP_1 improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata innanzi al Tribunale di Nola con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio da dante causa di Persona_1 [...]
e da quest'ultimo con l'atto di citazione in riassunzione notificato a Parte_1 CP_1
in data 14.4.2023, con ogni pronuncia conseguenziale;
b) accogliere l'appello
[...] proposto da in data 30.4.2012 avverso la sentenza n. 641 emessa in data CP_1
15.3.2011 dal Tribunale di Nola, G.U. Dott. Antonio Criscuolo Gaito, e, annullata la sentenza stessa, in sua riforma, riconoscere e dichiarare che il fabbricato di esso CP_1
risulta posizionato nel rispetto delle distanze sia per la parte in aderenza sia per la
[...] parte a confine con il fondo oggi del Sig. nella qualità, con ogni Parte_1 pronuncia conseguenziale;
c) condannare il Sig. quale erede Parte_1 universale di e, comunque in proprio per il periodo successivo alla Persona_1
pag. 5 di 11 morte di quest'ultimo, al pagamento delle spese e competenze di lite di tutti i gradi del presente giudizio, anche di legittimità e del presente grado, con attribuzione.
11. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività della riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da parte di . Difatti, Parte_1 dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione è stata resa il
18/01/2023, mentre la riassunzione è stata notificata il 14/04/2023. Ne deriva che il termine di tre mesi previsto dalla norma è stato osservato.
12. Volgendo all'esame del merito della lite, si rileva anzitutto che, trattandosi di giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., questa Corte, ai fini della decisione, deve uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., al principio di diritto pronunciato nell'ordinanza n. 1474 emessa dalla Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione il 18.1.2023 a conclusione del procedimento n. 15728/2018 R.G., tra le parti del presente giudizio.
Nel procedimento di rinvio, è difatti precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di Cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cassazione civile, sez. I,
11/05/2017, n. 11535).
13. Ciò posto, appare opportuno preliminarmente osservare che la Corte di Appello di
Napoli, in merito all'interpretazione della previsione dello strumento urbanistico sopravvenuto, che ha stabilito, per le costruzioni realizzate nella zona B2 – in cui sono venute a ricadere le aree interessate dalla controversia – che sia consentita l'edificazione in aderenza o sul confine o a distanza di ml. 5,00 dal confine, premesso che altra disposizione del medesimo strumento urbanistico prevedeva una distanza tra fabbricati non inferiore a ml. 10,00, pari al doppio della distanza minima dal confine stabilita dalla previsione da interpretare, ha ritenuto che la locuzione “in aderenza o sul confine” dovesse essere riferita ad un'unica ipotesi, ossia all'ipotesi della facoltà di edificazione in pag. 6 di 11 “aderenza sul confine”, in alternativa all'edificazione a distanza di ml. 5,00 dal confine medesimo (avendo la congiunzione “o” valenza congiuntiva e non disgiuntiva).
E però, la Suprema Corte ha chiarito che tale lettura viola il criterio interpretativo letterale, ossia il senso fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate, secondo la loro connessione. Infatti, i regolamenti edilizi sono espressione di una potestà normativa secondaria, in quanto disciplinano tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa od integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente. Ne consegue che la relativa interpretazione non va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall'art. 12 delle preleggi, dovendosi escludere, in particolare, che – in caso di ulteriori incertezze – possa farsi ricorso alla regola interpretativa dettata in ambito contrattuale dall'art. 1367 c.c.
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22054 del 11/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20357 del
24/08/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 06/04/2001).
Dunque, secondo la Corte Suprema, il significato letterale dell'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano regolatore generale vigente nel Comune di Cicciano, per la zona B2 –
Zona intensiva di completamento satura, nella parte in cui prevede che è “consentita la costruzione in aderenza o sul confine con distanza minima dal confine di ml. 5,00”, riconosce espressamente la facoltà di costruire: 1) in aderenza, nel caso in cui il preveniente abbia previamente edificato sul confine o a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta;
2) sul confine, nel caso di edificazione del preveniente, a fronte di un fondo confinante inedificato, ovvero nel caso di edificazione del prevenuto, a fronte dell'edificazione del preveniente ad una distanza dal confine che rispetti la distanza prescritta tra costruzioni;
3) a distanza di ml. 5,00 dal confine, nel caso in cui il preveniente abbia previamente edificato rispettando la distanza prescritta dal confine.
Ne discende che la costruzione sul confine del prevenuto è legittima allorché comunque rispetti la distanza tra fabbricati conformemente alle previsioni delle norme locali. E tanto in applicazione del principio di prevenzione che si applica nella fattispecie, atteso che lo strumento urbanistico locale prevede non solo una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c., ma impone altresì una distanza minima delle costruzioni dal confine e prevede la facoltà di edificazione in aderenza o sul confine. Per l'effetto, la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di pag. 7 di 11 costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto mantiene la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22447 del 09/09/2019; Sez.
2, Ordinanza n. 14705 del 29/05/2019; Sez. U, Sentenza n. 10318 del 19/05/2016).
Ciò posto, la Suprema Corte ha evidenziato che la pronuncia d'appello impugnata non ha puntualmente verificato le distanze, essendosi limitata a rilevare che, avendo il prevenuto, in ordine alla parte di fabbricato realizzata non in aderenza, costruito il proprio edificio sul confine “con una sfasatura rispetto all'adiacente edificio” dell'attore preveniente pari a mt.
4,70, lo stesso avrebbe dovuto rispettare una distanza minima dal confine di mt. 5,00 con riferimento a tale porzione.
In altri termini, la Suprema Corte ha affermato che non può condividersi la pronuncia di appello impugnata nella parte in cui è affermato che sono legittime le costruzioni sul confine, ma solo se aderenti a precedente fabbricato, sicché deve ritenersi legittima la sola porzione dell'edificio del convenuto costruita in aderenza, dovendo la costruzione, per la parte non in aderenza, rispettare sempre una distanza dal confine di mt. 5,00.
Pertanto, ha invitato il giudice di rinvio a riconsiderare l'appello proposto da CP_1 verificando la distanza del fabbricato del preveniente rispetto al confine con il
[...] fondo di traendo poi le debite conclusioni, quanto alla edificazione posta CP_1 in essere dal , sulla scorta della normativa locale come sopra individuata. CP_1
14. Ebbene, la Corte di appello rileva anzitutto che occorre considerare le previsioni in tema di distanze dettate per la “ZONA B2” dallo Strumento Urbanistico vigente nel
Comune di Cicciano, come sopra precisate.
In ordine alle distanze tra le costruzioni per cui è causa soccorre la CTU espletata nel primo grado a firma dell'arch. , non oggetto di contestazione tra le parti Persona_3 quanto alle misurazioni, come risultanti dal grafico allegato alla relazione, dalla quale è emerso che il preveniente, (dante causa del ricorrente), ha posizionato Persona_1 il suo fabbricato ad una distanza di mt. 10,88 dalla parete finestrata (lato est) di quest'ultimo ed a mt. 9,66 dalla balconata ivi posta.
Dunque, il fabbricato di in parte qua e cioè quella di circa mt. 4,74 CP_1 edificata sul confine con la proprietà dal momento che dista soli mt. 9,66 dalla Per_1 balconata ivi posta, non è stato edificato ad una distanza di 10 mt dal fabbricato del come prescritto. Per_1
pag. 8 di 11 A tal proposito, infatti, occorre ribadire che la giurisprudenza consolidata afferma che, in tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/04/2025, n. 9036; Cassazione civile sez. II, 21/03/2024, n. 7604;
Cassazione civile sez. II, 29/01/2018, n. 2093),
Non va sottaciuto, al riguardo, che ha evidenziato che l'art. 27 del CP_1
Regolamento Edilizio del Comune di Cicciano è stato previsto che nel calcolo delle distanze tra gli edifici non si deve tener conto “di sporgenze, aggetti, balconi con sporti inferiori a mt. 1.20, purchè aperti” (cfr.: All. n. 1: art. 27 del Regolamento Edilizio del
Comune di Cicciano) e che, nel caso in esame, come si evince dalla Consulenza Tecnica di ufficio espletata in primo grado oltre che dalla relazione che si deposita, lo sporto del fabbricato di ha una larghezza di mt. 1,20 ed è aperto (cfr.: All. n. 2: Parte_1
Nota Tecnica a firma dell'Ing. . Persona_4
Tuttavia, la Suprema Corte ha, di recente, affermato che un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem, in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a metri dieci, violando il distacco imposto dall' articolo 9 del Dm n. 1444 del 1968; ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dall'art. 9 cit. sostituirà ipso iure quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati (cfr., da ultimo, Cassazione civile , sez.
II , 16/03/2025, n. 6977).
Ne consegue che, dovendosi ritenere illegittima la costruzione sul confine operata da atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, è possibile costruire sul CP_1 confine solo a fronte di un fondo confinante inedificato ovvero nel caso di edificazione del prevenuto ad una distanza dal confine che rispetti la distanza di mt 10,00 prescritta tra pag. 9 di 11 costruzioni, deve essere condannato ad arretrare ad una distanza di mt. CP_1
5,00 dal confine, avendo comunque il preveniente previamente edificato rispettando la distanza di mt. 5,00 prescritta dal confine.
Stante quanto precede la sentenza del Tribunale di Nola va riformata quanto alla motivazione nei termini anzidetti, ma confermata quanto al dispositivo, avendo comunque disposto la condanna del ad arretrare l'immobile di sua proprietà ad CP_1 una distanza di mt 5,00 dal confine.
15. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta del di condanna del Per_1
all'arretramento dell'ampia balconata, posta sul lato sud dello stesso a m. 1,55 dal CP_1 confine (inedificato) di ulteriori (m.
5 - m. 1,55 =) m. 3,45, non essendo tale Per_1 domanda stata oggetto di appello da parte del e conseguentemente oggetto del Per_1 presente giudizio di rinvio.
Difatti, a seguito dell'annullamento della sentenza con rinvio, non possono essere proposti dalle parti né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati dedotti nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza annullata e che delimitano, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
16. Quanto, infine, al governo delle spese di lite, va innanzitutto evidenziato che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (cfr., tra le più recenti, Cass. sez. un. 8/11/2022, n. 32906; Cass.
15/12/2021, n. 40102). Più specificamente, il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuirle secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (v. Cass. 17/10/2022, n. 30377; Cass. 2/9/2014,
n. 19345).
16.1. Ciò posto, nella fattispecie in esame, nella richiamata prospettiva della valutazione globale della controversia e del suo esito finale, che ha comportato la sostanziale pag. 10 di 11 soccombenza dell'odierno convenuto nel giudizio di riassunzione, le spese processuali vanno poste a carico dello stesso e liquidate nella misura indicata in dispositivo con riferimento ai vari gradi di giudizio, ai sensi del D.M. 127/04 per il primo grado ed ai sensi del DM 55/14 per i successivi gradi.
16.2. Le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado vanno poste interamente a carico di CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n
641/2011, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da CP_1
B) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 dell'intero processo, che liquida:
-quanto al giudizio di primo grado in € 300,00 per esborsi, 1.468,00 per diritti ed €
4.500,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 12,5%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Anna JO;
- quanto al giudizio di appello, in €. 60,00 per spese e € 3.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv.ti Anna e EP JO antistatari;
- quanto al giudizio di legittimità, in € 5.513,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. EP JO antistatario;
- quanto al presente giudizio di rinvio, in € 815,80 per esborsi, € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfetarie pari al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. EP JO antistatario;
- pone le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado interamente a carico di CP_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa IAcristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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