Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 7.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 527/ 2019 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Viviana Grottola come da procura in atti;
Parte_1
Attrice
e
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Controparte_1
Romano come da procura in atti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Salerno per ivi sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di infortunio verificatosi il 29.10.2016, alle ore 18,00 circa, in Giffoni Valle Piana (SA) Via Paolo Lanaro.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, percorreva detta via in direzione Via Trieste e cadeva in prossimità del civ. 36 a causa dell'anomalo dislivello tra un tombino e il piano di calpestio in materiale misto e pavé, circondato da detriti al momento della caduta.
dell'Ospedale di Salerno.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto siccome CP_1
del tutto infondata sia in fatto sia in diritto.
Raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice, espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU la causa perveniva alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va detto che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada, Via Lanaro, nel comune di;
non può, pertanto, essere posta in discussione la titolarità dal Controparte_1
lato passivo dell'eventuale obbligazione risarcitoria da parte dell'Ente convenuto.
Sul punto, peraltro, non v'è stata alcuna contestazione da parte del convenuto.
Tanto premesso, anche recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo d'affermare che
“l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione” (così Cass. Civ. n. 24529/2009). Evidentemente il medesimo principio deve essere esteso alla società che gestisce (e quindi “custodisce”) per legge le strade statali.
Va altresì detto che si tratta di responsabilità per la configurazione della quale, prescindendosi da profili di colpa imputabili al custode, è sufficiente dimostrare da parte del danneggiato l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa stessa e il danno arrecato, spettando poi al custode stesso, al fine dell'esonero dalla responsabilità, la prova del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ. n. 15389/2011), idoneo a recidere il collegamento tra la cosa e il danno: si pensi all'ipotesi di colpa esclusiva del danneggiato (Cass. Civ. n. 8229/2010) ovvero all'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, tale da sfuggire al potere di controllo e di tempestivo intervento del custode (cfr. Cass. Civ. n. 7037/2012, Cass.
Civ. n. 24419/2009);
- l'estensione della rete viaria non può di per sé escludere quella responsabilità, trattandosi di circostanza che costituisce mero indice dell'impossibilità di un effettivo esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, da valutare in concreto, alla luce di tutti gli elementi di fatto, quali la posizione (es. nel centro urbano o in zona isolata), le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano (Cass. Civ. n. 9546/2012);
- le nozioni di insidia o trabocchetto non sono idonee a delineare in via esclusiva l'ambito di responsabilità, non essendo elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ma creazione giurisprudenziale, che possono ritenersi rilevanti “nell'ambito della prova liberatoria da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per
l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato” (Cass. Civ. n. 5308/2007);
- con particolare riferimento al caso di specie, giova richiamare il condivisibile indirizzo della
Suprema Corte secondo cui “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove
l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita
o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ. … il caso della macchia
d'olio è emblematico della situazione consentendo di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. Civ. n.
6101/2013; cfr. anche Cass. Civ. n. 10643/2012).
Detti principii devono essere applicati al caso di specie tenendo conto del fatto che in base all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova l'utente della strada deve dimostrare soltanto il danno e il nesso causale tra cosa e danno, mentre sul convenuto grava la prova dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità del fattore di pericolo creato da terzi.
La teste escussa all'udienza del 4.2.2022, riferiva che, la sig.ra , Tes_1 Parte_1
giunta in prossimità del civico 36 di Via Paolo Lanaro, inciampò sul fondo stradale caratterizzato, nel punto della caduta, dal dislivello tra un tombino e il piano di calpestio. Precisava che il tombino era posizionato ad un livello inferiore rispetto al piano stradale di 8-10 cm.; riconosceva nelle foto esibitele lo stato dei luoghi ed il punto, il tombino, ove cadde la sig.ra confermava che al momento della caduta la detta disconnessione non era segnalata Pt_1
ed era circondata da detriti, in un tratto servito da una sola sorgente di illuminazione distante un paio di metri dal punto di caduta;
confermava altresì che la sig.ra venne soccorsa da Pt_1
passanti e trasportata in ospedale dal 118.
La seconda teste escussa, , dichiarava di non avere assistito alla caduta ma Testimone_2
confermava che il tombino era posizionato ad un livello inferiore rispetto al piano stradale di un paio di cm.; riconosceva nelle foto esibitele lo stato dei luoghi ed il punto, il tombino, ove cadde la sig.ra confermava che al momento della caduta la detta disconnessione non Pt_1
era segnalata ed era circondata da detriti, in un tratto servito da una sola sorgente di illuminazione distante tre-quattro di metri dal punto di caduta;
confermava altresì che la sig.ra venne soccorsa da passanti e trasportata in ospedale dal 118. Pt_1
In tali casi si applica il principio enunciato dalla Cass. 21212/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.”. Inoltre, Cass.
27724/2018 ha affermato: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Ora, nel caso di specie, una tale anomalia, così come si evince anche dalle foto prodotte, costituisce di certo un ostacolo ben visibile;
per quanto fosse privo di segnalazione, lo stesso, si presentava all'utente della strada in maniera tale da potere essere evitato;
La giurisprudenza sopra richiamata afferma il principio di autoresponsabilità delle persone che si muovono. L'ostacolo era collocato in una zona della sede stradale con diverse anomalie;
la stessa attrice in sede di interrogatorio formale dichiarava che “la strada dove è avvenuta la mia caduta è stretta è abbastanza rotta, con diverse buche…”; la percezione di tali anomalie avrebbe dovuto indurre l'attrice ad usare una maggiore cautela nel percorrere la strada, anche passando lateralmente rispetto al punto di caduta, non essendo stato nemmeno allegato il motivo per il quale doveva proprio mettere i piedi in quel punto.
Non ricorre, tuttavia, la responsabilità esclusiva dell'attrice nella determinazione dell'evento.
Dalle prove raccolte, infatti, è emerso che il tratto di strada ove cadde l'attrice, non era segnalata in maniera tale che l'utente della strada potesse evitare un sinistro analogo a quello occorso all'attrice stessa.
Se, dunque, l'attrice era tenuta a camminare con particolare attenzione, proprio per le condizioni in cui versava la strada, tuttavia non può escludersi la responsabilità dell'Ente convenuto per la determinazione dell'evento, attese le omissioni sopra elencate.
Proprio con riguardo al convenuto deve ricordarsi che lo stesso è titolare e custode CP_1
della strada in questione e che, pertanto, è tenuto a curare la segnalazione di eventuali situazioni di pericolo e ad allertare gli utenti sulle stesse, adottando ogni misura idonea allo scopo.
In ragione di tanto, si riconosce un concorso di colpa del 50% in capo all'attrice, e del 50% in CP_ capo all' convenuto.
Chiarito quanto sopra, in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
Con riferimento alle lesioni subite dall'attrice a causa della caduta, il CTU nominato in corso di causa, con procedimento da ritenersi condivisibile, ha accertato che l'attrice riportò un “un trauma contusivo al capo ed un trauma lussativo alla spalla destra” e, per topografia e morfologia, si riconosce un nesso causale con la caduta accidentale del 29.10.2016 così come riferita.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 4 gg. (quattro) di I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) 40 gg. di I.T.P.(Inabilità Temporanea Parziale) valutabili al 50%; e
40 gg. di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili al 25%;
Allo stato sussistono postumi i quali possano integrare, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o
“menomazione dell'integrità psico-fisica” quantificato al 5,5%.
Tanto premesso, applicando la tabella del danno biologico del Tribunale di Milano anno 2023-
24, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (60 anni) e della percentuale di invalidità permanente dalla stessa riportata e che questo giudice ritiene determinare nel 5,5%, il danno non patrimoniale permanente subito dalla stessa attrice deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 6.753,00
Applicando la suddetta tabella, al valore monetario giornaliero di € 115,00 va liquidato in complessivi € 3.910,00 (€ 115,00 al giorno x 4 giorni = € 460,00; oltre € 57,50 x 40= € 2.310,00) per invalidità temporanea totale parziale al 50%; oltre € 28,75 x 40= € 1.150,00) per invalidità temporanea totale parziale al 25%;
Per un totale complessivo di € 10.663,00.
In merito alle spese sanitarie sostenute, andranno risarcite quelle documentate con fattura in atti (depositate al momento della iscrizione a ruolo della causa) che ammontano ad € 312,00
(Euro trecentododici/00)) e che appaiono congrue e necessarie mentre, allo stato, non sono prevedibili spese future.
Appare a questo punto opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972, ha evidenziato l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale, inteso nella sua più ampia accezione (ivi compreso il danno morale, quale sofferenza soggettiva causata dal reato), con la precisazione che il giudice, in sede di liquidazione, dovrà procedere a personalizzare il danno non patrimoniale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, senza, invece, procedere a liquidare autonome ed ulteriori voci di danno, che non hanno una propria autonomia, ma sono da ricondurre tutte alla nozione di danno non patrimoniale. Alla luce dei principi posti dalla sentenza sopra richiamata, ritiene il giudice che, nel caso in esame, la somma di € 10.663,00 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attrice, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione, tenuto conto della circostanza che non sono stati né allegati né provati ulteriori elementi (come ad esempio condizioni di particolare sofferenza o altri rilevanti disagi), che impongano la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura liquidata.
Sull'importo di € 10.663,00 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (29.10.2016) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro (29.10.2016), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di €
10.663,00). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
Sulla somma di € 312,00 (spese mediche/danno patrimoniale) gli interessi decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo;
In virtù del concorso di colpa come sopra stabilito, tutti gli importi di cui sopra devono essere decurtati del 50% da porsi a carico dell'attrice.
Le spese di lite, in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta dall'attrice vanno compensate per la metà e vengono liquidate in misura già dimidiata applicando le Tariffe di cui al D.M. 55/14 tenendo conto del valore della causa, dall'attività compiuta dalle parti e della natura delle questioni affrontate.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
P.Q.M.
Il g.o.p., definitivamente pronunziando sulla controversia recante R.G. n. 527/19, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accerta e dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da imputare all'attrice nella misura del 50% ed al Parte_1 Controparte_1
nella misura del 50%;
[...]
b) Per l'effetto condanna il convenuto in persona Controparte_1
del Sindaco p.t. al risarcimento, in favore dell'attrice, del 50% del danno non patrimoniale patito dalla stessa attrice danno che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, è liquidato in € 5.331,50 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
c) Condanna la convenuta al pagamento al risarcimento, in favore dell'attrice, del
50% del danno patrimoniale patito dalla stessa attrice danno che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, è liquidato in € 156,00 oltre interessi legali come in parte motiva stabilito;
d) condanna il in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1
risarcimento, in favore dell'attrice al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in misura già dimidiata in € 150,00 per spese ed
€ 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
Così deciso in Salerno il 7.2.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi